ORDINANZA N. 27
ANNO 1964
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1963 dal Pretore di Lipari nel procedimento penale a carico di Nicotra Bartolo, iscritta al n. 143 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato il Pretore di Lipari ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 - istitutivo del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi - nonché del D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - che hanno completato e in parte modificato la disciplina dettata con il primo D.L.L. -, in riferimento al primo e al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione;
che il menzionato Pretore nell'ordinanza indicata in epigrafe, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, attesi i principi, sanciti, rispettivamente, in detti commi, della libertà della iniziativa economica privata e della riserva di legge - che non sarebbe stata rispettata non essendo i ripetuti decreti legge in senso formale - per la predeterminazione dei programmi e dei controlli affinché l'attività economica privata e pubblica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;
che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e del D.L. C. P. S. 15 settembre 1947, n. 896, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione;
che né il D.L.L. 23 aprile 1946, n. 363, incide sulla decisione adottata dalla Corte, in quanto si limita a modificare la composizione del Comitato interministeriale dei prezzi;
che né costituisce nuovo motivo quello relativo alla riserva di legge, avendo questa Corte nella menzionata sentenza già implicitamente ritenuto i surriportati decreti (del 1944 e del 1947) leggi in senso formale e successivamente affermato che i provvedimenti legislativi emanati dal Governo in virtù dei poteri conferitigli col decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 e con il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, non costituiscono esercizio di funzione legislativa delegata (sentenza n. 46 del 1960 e n. 85 del 1962);
che con l'ordinanza sopra citata, quindi, la questione é prospettata, in sostanza, sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a modificare la decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dei D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 - rispettivamente istitutivi del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali dei prezzi e modificativi della composizione dei medesimi - proposta dal Pretore di Lipari con ordinanza 27 maggio 1963, in riferimento al primo e al terzo comma dell'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 1964.