Sentenza n. 85 del 1962
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SENTENZA N. 85

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1961 dal Pretore di Scicli nel procedimento penale a carico di Pisana Rosario, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 giugno 1962 la relaziono del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso di un procedimento penale pendente davanti al Pretore di Scicli a carico di Pisana Rosario veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Il Pretore, ritenuta l'eccezione non manifestamente infondata e rilevante ai lini della definizione della causa, con ordinanza del 6 ottobre 1961 rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione.

L'ordinanza, iscritta al n. 190 del Registro ordinanze del 1961, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 ottobre 1961, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 7 ottobre 1961 e pubblicata nella Gazzetta della Repubblica del 16 dicembre 1961, n. 312.

Nell'ordinanza si osserva che il decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, é stato emanato in forza dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, che diede al Governo la facoltà di emanare norme giuridiche, "senza tuttavia indicare la materia oggetto della delegazione".

Pertanto, l'art. 4 del citato decreto n. 151 del 1944 sarebbe in contrasto, oltre che con gli artt. 70 e 77, primo comma, anche con l'art. 76 della Costituzione, i cui principi sarebbero stati violati, "per non contenere l'anzidetta legge delegante, fra l'altro, neanche la generica indicazione della materia oggetto della delegazione", "materia che deve essere chiaramente definita anche per le deleghe legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione".

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale nelle deduzioni del 2 novembre 1961 e nella successiva memoria depositata il 6 giugno 1962, ha sostenuto l'infondatezza della questione, in quanto il decreto-legge n. 151 del 1944 non conferì al Governo una "delega legislativa", bensì un'attribuzione straordinaria e provvisoria di potere legislativo al Consiglio dei Ministri.

Pertanto, tutti i provvedimenti legislativi emessi in base al citato decreto-legge del 1944, n. 151, ivi compreso il decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, del quale si discute, restano fuori dell'ambito di applicazione dei principi delle norme sulla delegazione legislativa ed, in particolare, degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Considerato in diritto 

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, é stata sollevata non rispetto al contenuto della norma denunziata, ma rispetto alla legittimità del potere esercitato dall'organo che pose in essere la norma stessa. In sostanza, quindi, la questione non ha per oggetto la legittimità del decreto n. 475 del 1945, bensì quella del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, in base al quale fu emanato dal Governo il decreto legislativo predetto.

Ora, la Corte con ripetute pronunciò ha dichiarato, sia pure per inciso, che con il decreto-legge del 1944 non fu concessa al Governo una delega, ma gli furono conferiti poteri straordinari di carattere legislativo.

Escluso che si tratti di un caso di delegazione legislativa, non sorge alcun problema circa il contrasto tra la denunziata disposizione e gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione, né circa un eventuale contrasto con i principi valevoli per la legittimità delle deleghe legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

Il conferimento straordinario di poteri legislativi, che, del resto, non costituiva una novità nella tradizione dello Statuto albertino, traeva ragione dalla particolare situazione in cui il Paese si trovava nel periodo precedente al referendum istituzionale ed alla formazione dell'Assemblea costituente.

E l'Assemblea costituente riconobbe espressamente la giustificazione storica e giuridica del sistema provvisorio dichiarando, nella XV disposizione transitoria della Costituzione, che con l'entrata in vigore della Costituzione stessa il detto decreto-legge "si ha per convertito in legge".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, in relazione all'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, ed in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.