Odinanza n. 7 del 1964
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ORDINANZA N. 7

ANNO 1964

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 31 agosto 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7 aprile 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento del 24 maggio 1963 e con memoria del 20 gennaio 1964 dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961, a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e 101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;

che non contrasta con gli artt. 41 e 45 della Costituzione una norma, come quella impugnata, che lungi dal porre ostacoli alla libera iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare che partecipi all'amministrazione del Comune quale consigliere comunale chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni del Comune;

che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta in riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione, con la deliberazione 7 aprile 1963 del Consiglio comunale di Baiso.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -  Francesco Paolo BONIFACIO.

 

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 1964.