Ordinanza n. 42 del 1962
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ORDINANZA N. 42

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 dei T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti deliberazioni:

1) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961;

2) deliberazione emessa il 13 luglio 1961 dal Consiglio comunale di Joppolo su ricorso di Macchione Antonio Mario, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961. Ritenuto che, con le predette deliberazioni del Consiglio comunale di Joppolo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 48, 51 della Costituzione e, limitatamente al n. 6 dello stesso articolo, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e degli artt. 278 e segg., cioè degli articoli da 278 a 282, del Testo unico per la finanza locale (decreto 14 settembre 1931, n. 1175), in riferimento agli artt. 1, 5, 101 e segg. della Costituzione; Considerato che questa Corte con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondate tali questioni in relazione all'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 e in riferimento agli artt. 3, 51 e 113 della Costituzione e in relazione agli artt. da 278 a 282 del Testo unico n. 1175 del 1931 e in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 e segg. della Costituzione;

che la predetta sentenza n. 42 del 3 luglio 1961 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del Testo unico n. 570 del 1960, con una motivazione che vale per l'intero art. 15;

che, inoltre, questa Corte, nell'ordinanza n. 9 del 27 febbraio 1962, richiamandosi alle proprie sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961, ha dichiarato la manifesta infondatezza della predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Testo unico n. 570 del 1960 in riferimento all'art. 48 della Costituzione;

che, non sussistendo motivi in contrario, le precedenti decisioni vanno confermate;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riunite le due cause:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. da 278 a 282 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevate con le deliberazioni indicate in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 26 aprile 1962.