Sentenza n. 115 del 1963
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SENTENZA N. 115

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 6 luglio 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 dello stesso mese ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito della circolare 20 febbraio 1962, n. 313, dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e del decreto con il quale é stato istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83 bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con R.D. L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni".

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1963 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 luglio 1962 e depositato il 16 successivo, sollevava conflitto di attribuzione riguardo alla circolare 20 febbraio 1962, n. 313, dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana, e riguardo al decreto con il quale era stato istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1961-62, il cap. 83 bis denominato: "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10 dicembre 1961, n. 1346).

Col ricorso si assumeva che i detti provvedimenti violano l'art. 4 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, il quale riserva allo Stato il provento della istituzione della detta addizionale, nonché gli artt. 20 e 36 dello Statuto siciliano e l'art. 2 del D. L. 12 aprile 1948, n. 507. Il ricorrente osservava che la Regione ha modificato la disposizione del predetto art. 4 della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, dirottando nelle casse regionali il gettito di un tributo destinato allo Stato, e ciò facendo ha esorbitato dalla competenza attribuita agli organi regionali dell'art.20 dello Statuto, ed anche dalla sua competenza legislativa, in quanto, in base agli artt. 36 dello Statuto siciliano e 2 del D. L. n. 507 del 1948, la Regione può riscuotere solo i contributi di sua spettanza, che, allo stato, sono quelli elencati nel bilancio di previsione 1947-48. Chiedeva, quindi, che la Corte dichiarasse di esclusiva spettanza dello Stato il gettito delle addizionali in questione e, negata alla Regione, e in particolare all'Assessore per il bilancio, ogni competenza in materia, annullasse gli impugnati provvedimenti.

Si costituiva in giudizio il Presidente della Regione siciliana, rappresentato dall'avv. Pietro Virga, con deduzioni depositate il 25 luglio 1962. Con queste si eccepiva preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per decorrenza di termini, si escludeva il carattere legislativo dei provvedimenti impugnati, e si sosteneva spettare alla Regione il maggiore gettito per l'inasprimento delle aliquote in questione, non trattandosi di un nuovo tributo.

In memoria depositata il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura dello Stato affermava l'infondatezza dell'eccezione di irricevibilità del ricorso e ribadiva le ragioni in esso esposte.

La discussione del ricorso, fissata per l'udienza del 6 febbraio 1963, fu rinviata sull'accordo delle parti, avendo la difesa della Regione dichiarato che l'Amministrazione regionale aveva revocato il decreto assessoriale impugnato.

Con memoria depositata il 27 maggio 1963 la difesa della Regione ha confermato che, con decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, é stato revocato, con effetto dalla sua emanazione, il decreto dell'Assessore per il bilancio 26 febbraio 1962, n. 31157, col quale era stato istituito il cap. 83 bis nello stato di previsione 1961-62. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 12 giugno 1963 la difesa della Regione esibiva il decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 2-A, di revoca del precedente decreto 26 febbraio 1962, n. 31157; la circolare n. 445, del 10 giugno 1963, di revoca della circolare n. 313 del 20 febbraio 1962; e la deliberazione n. 71 della Sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana, con la quale era stato negato il visto e la registrazione al predetto decreto n. 31157 del 1962.

La Corte prendeva atto della presentazione degli indicati documenti, alla quale la difesa dello Stato aderiva, e si riservava di decidere.

 

Considerato in diritto

 

Il decreto 4 febbraio 1963 del Presidente della Regione siciliana ha revocato "con effetto dalla sua emanazione" - come si legge nel dispositivo - il decreto 26 febbraio 1962, dell'Assessore per il bilancio, col quale era stato istituito nello stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno 1961- 62, il cap. 83 bis, denominato "Provento dell'aumento dell'addizionale istituita con R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni" (legge 10 dicembre 1961, n. 1346). Inoltre, con circolare n. 445 del 10 giugno 1963, dello stesso Presidente della Regione, si é comunicato ai competenti uffici finanziari che, per il predetto decreto, deve anche considerarsi revocata, con effetto dalla sua emanazione, la circolare n. 313 del 20 febbraio 1962, concernente il medesimo oggetto.

In tal modo sono venuti meno ex tunc gli atti in relazione ai quali era stato proposto dallo Stato il conflitto di attribuzione, ed é pertanto venuto meno l'oggetto del giudizio.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto é una vera e propria pronuncia relativa all'oggetto del giudizio, si inquadra nel sistema delle norme che regolano il giudizio davanti alla Corte sui conflitti di attribuzione, e ad essa deve quindi farsi luogo quando, per annullamento o revoca degli atti che hanno provocato il conflitto, viene a cessare la situazione di contrasto che ha dato occasione alla controversia (

sentenze n. 71 del 1960 e n. 3 del 1962).

Questi principi trovano applicazione nel caso presente, in cui, con gli atti precedentemente indicati, sono stati posti nel nulla, nella loro totalità, gli atti impugnati con ricorso del Presidente del Consiglio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della circolare 20 febbraio 1962, n. 313, dell'Assessore per il bilancio della Regione siciliana e del decreto con il quale é stato istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1961-62, il cap. 83 bis.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

GIUSEPPE CHIARELLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1963.