Sentenza n. 3 del 1962
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 3

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 14 giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 successivo ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al regolamento sull'esercizio in Taormina delle attività della Società "À Zagara"

Udita nell'udienza pubblica del 20 dicembre 1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.  

Ritenuto in fatto 

Con decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 6 giugno 1961, n. 26) sono state apportate modificazioni al regolamento circa l'esercizio, in Taormina, delle attività della Società "À Zagara", allegato al decreto dell'Assessore per il turismo e lo spettacolo del 27 aprile 1949, n. 1 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 30 aprile 1949, n. 19). Questo decreto autorizzava l'Ente turistico alberghiero della Libia (E.T.A.L.) ad esercitare in Sicilia gestioni alberghiere ed altre attività turistiche.

Con le accennate modificazioni si stabiliva tra l'altro (art. 1) che la costruzione, l'attrezzatura e l'arredamento del Kursaal e dell'annesso albergo dovevano essere completati, a spese della Società "À Zagara", entro tre anni dalla comunicazione del decreto, e che l'esercizio delle attività previste dal decreto assessoriale dell'aprile 1949, doveva essere iniziato entro 120 giorni, pure decorrenti dalla comunicazione del decreto anzidetto. Si stabilivano, inoltre, alcune modalità circa l'esercizio del giuoco d'azzardo e le percentuali da corrispondersi dalla Società alla Regione ed ai Comuni di Messina e di Taormina.

Con ricorso del 10 giugno 1961, notificato il 14 e depositato il 17 giugno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, per conflitto di attribuzione, il decreto del Presidente della Regione sopra indicato. Ha chiesto, in via preliminare, che se ne sospendesse la esecuzione e, nel merito, che si dichiarasse che la Regione non ha competenza in materia di giuoco d'azzardo, annullandosi per conseguenza il decreto stesso.

La discussione relativa alla richiesta di sospensione fu fissata per la camera di consiglio del 5 luglio 1961.

La Regione, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Guarino, si é costituita il 1 luglio 1961, depositando, oltre alle deduzioni, anche copia autentica di un successivo decreto emesso dal Presidente della Regione il 20 giugno 1961, con il quale si annullava, con effetto dal giorno della emanazione, il precedente decreto del 31 maggio 1961.

Nelle deduzioni la difesa della Regione, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 74 del 1960) concludeva, in relazione al decreto del 20 giugno 1961, perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere, e che, comunque, fosse respinto il ricorso e la domanda di sospensione.

La causa fu rinviata all'udienza odierna per la discussione del ricorso.

Nelle note depositate il 7 dicembre 1961, l'Avvocatura dello Stato sostiene che non potrebbe dichiararsi cessata la materia del contendere. Tale causa di estinzione non sarebbe consentita né in base all'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che stabilisce il modo con cui deve essere definito il giudizio per conflitto di attribuzione, e neppure dall'art. 27 delle Norme integrative, in quanto dispone che, nei giudizi davanti a questa Corte, soltanto la rinunzia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.

Aggiunge, inoltre, che la materia del contendere non potrebbe dichiararsi cessata anche perché il decreto di annullamento del Presidente della Regione avrebbe bensì eliminato il precedente decreto, ma non conterrebbe un esplicito riconoscimento del difetto di potere della Regione. Ora, secondo la difesa dello Stato l'emanazione dell'atto da parte di un organo costituzionale legittima l'impugnazione, da parte di un altro organo che sostiene la invasione della propria sfera di competenza, ma per la risoluzione del conflitto non sarebbe necessario che l'atto sussista e conservi la sua efficacia dopo che il ricorso é stato proposto e fino alla decisione del medesimo.  

Considerato in diritto 

1. - La difesa dello Stato, anche nell'attuale controversia, deduce che nei giudizi per conflitto di attribuzione non si possa dichiarare cessata la materia del contendere. Vi osterebbero, si assume, le disposizioni dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative e dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per quanto riguarda, peraltro, l'ultimo comma dell'art. 27 (relativo ai conflitti di attribuzione), con la sentenza di questa Corte n. 74 del 1960, si é già rilevato che la rinunzia cui esso si riferisce incide esclusivamente sul processo e, qualora sia accettata, ne produce l'estinzione, mentre la dichiarazione che é cessata la materia del contendere costituisce pronunzia attinente all'oggetto della controversia, e perciò non trova impedimento nella norma citata.

Né, d'altra parte, la formulazione letterale di questa (che riproduce quella dell'art. 25, ultima parte, riguardante i giudizi di legittimità costituzionale proposti in via principale), in quanto non ammette altra causa di estinzione del processo diversa dalla rinunzia, contrasta con tale interpretazione, come insiste nel rilevare l'Avvocatura dello Stato.

La norma, infatti, deve essere intesa come temperamento del divieto contenuto nel precedente art. 22, relativo ai giudizi di legittimità costituzionale promossi in via incidentale, e che esclude, dato il carattere particolare di tali giudizi, più volte posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, che in essi possano applicarsi gli istituti processuali della sospensione, della interruzione e dell'estinzione, neppure quando, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale. Temperamento che si spiega e si giustifica con la considerazione che i giudizi di legittimità costituzionale in via principale e quelli per conflitto di attribuzione sono promossi soltanto su istanza degli organi costituzionalmente qualificati, ai quali si é coerentemente rimessa la valutazione circa l'opportunità, di fronte a situazioni sopravvenute, di desistere dal giudizio prima dell'emanazione della sentenza.

Dal coordinamento delle ricordate norme risulta chiarito il significato, e ne discende la conferma che esse operano esclusivamente nell'ambito del processo

Nelle medesime, pertanto, non si può ricomprendere, come si é già ritenuto nella sentenza sopra ricordata, anche la dichiarazione della cessazione della materia del dibattito; la quale, a differenza della rinunzia al processo, importa, da parte dell'organo giudicante, un'indagine circa il merito della contestazione.

2. - Neppure giova alla tesi sostenuta dalla difesa dello Stato, il richiamo all'art. 38 della legge del 1953, n. 87, sopra citato. Questo stabilisce bensì quale debba essere la statuizione della Corte nel caso in cui sia chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione, disponendo che deve dichiarare a quale degli organi costituzionali spetti il potere in contestazione, con il conseguente annullamento, se sia stato emanato, dell'atto viziato da incompetenza. É palese, peraltro, che questa disposizione presuppone sussistente una situazione di contrasto, che la Corte costituzionale deve dirimere, ma non esige che, ad una siffatta statuizione, si debba, secondo che si assume, addivenire anche quando sia accertato che é venuto meno l'oggetto stesso della controversia, e, in conseguenza, come pure ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 74 del 1960, sopra ricordata, anche l'interesse da parte del ricorrente ad ottenere una pronunzia sull'appartenenza del potere; ipotesi questa che si é appunto verificata nella specie.

3. - L'Avvocatura dello Stato obietta che, sebbene il decreto emesso dal Presidente della Regione il 20 giugno 1961, abbia eliminato l'atto (cioè il precedente decreto del Presidente della Regione del 31 maggio 1961) che aveva dato luogo al ricorso, non ha tuttavia espressamente riconosciuto l'incompetenza della Regione siciliana a provvedere in materia di giuoco d'azzardo. Onde, si assume, la permanenza dell'interesse alla risoluzione del conflitto, tuttora in atto, con il riconoscimento dell'esclusiva competenza dello Stato.

É, peraltro, da rilevare che, se anche nella motivazione del decreto del 20 giugno 1961 si accenna soltanto all'opportunità di porre nel nulla il precedente decreto, nel dispositivo viene precisato che quest' ultimo provvedimento é annullato, con effetto dal giorno della sua emanazione. Con quell'effetto cioè che é proprio dell'annullamento ex tunc; e che, nella specie, importa una invalidazione, la quale investe nella totalità il precedente provvedimento, comprese le premesse del medesimo, contenenti affermazioni circa la competenza della Regione in materia di giuoco d'azzardo, in contrasto con quanto ha già ritenuto questa Corte con le sentenze n. 58 del 26 novembre 1959 e n. 23 del 12 maggio 1961.

Ne deriva, pertanto, che, in base al decreto del 20 giugno 1961 (non impugnato dallo Stato), é venuto meno l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, e che perciò , in conformità della richiesta della difesa della Regione, si deve dichiarare cessata la materia del contendere in relazione al decreto del 31 maggio 1961 ora impugnato, decreto al quale non si é data alcuna esecuzione.

4. - Diverso da quello in esame é il caso prospettato dall'Avvocatura dello Stato di un ricorso relativo ad un atto con efficacia immediata, o limitata nel tempo, e venuta a cessare nel corso del giudizio in questa sede. Poiché, nel caso anzidetto, si tratterebbe non già dell'annullamento dell'atto, oggetto dell'impugnazione, ma di esaurimento degli effetti dell'atto medesimo, di guisa che resterebbe aperto il dibattito circa la spettanza del potere e permarrebbe, quindi, l'interesse della parte ricorrente ad ottenere la decisione di questa Corte, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 87 del 1953, con l'eventuale annullamento dell'atto emanato, di cui l'effetto é cessato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del decreto del Presidente della Regione siciliana del 31 maggio 1961, n. 36-A, contenente modifiche al regolamento sull'esercizio in Taormina delle attività della Società "À Zagara".  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1962.