ORDINANZA N. 99
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e la Società per azioni "Immobiliare San Lorenzo", iscritta al n. 132 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 10 novembre 1961 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra di Di Bella Francesco, l'Intendenza di finanza di Palermo, Bondì Domenico e Lo Cascio Vincenza Olga, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;
3) ordinanza emessa il 20 novembre 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra l'"Associazione pro bambini malarici", il Comune di Grottaferrata, la "Ditta Novelli appalti imposte di consumo" e il Prefetto di Roma, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che le tre ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre sono state comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
che nessuno si é costituito innanzi a questa Corte;
che con le predette ordinanze é stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro);
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo stesso (v. anche l'ordinanza di questa Corte 22 giugno 1962, n. 77);
che in simili casi, secondo la costante giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta alla Corte é da dichiarare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alle rispettive Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.