Sentenza n. 79 del 1961
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SENTENZA N. 79

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 24, terzo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 maggio 1960 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile tra Fusco Raffaele e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 21 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 18 marzo 1961;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Mattarucco Antonio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961;

3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1960 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Perale Ferdinando e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 31 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961;

4) ordinanza emessa il 14 febbraio 1961 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile tra Muscardin Giovanni e l'Ufficio del registro di Mestre, iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1961 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministro per le finanze.  

Ritenuto in fatto 

Le quattro ordinanze in esame - la prima della Corte d'appello di Napoli e le altre del Tribunale di Venezia - investono tutte il problema della legittimità costituzionale del principio del solve et repete in materia tributaria, sul quale questa Corte ebbe già a pronunciarsi con la sent. 24 marzo 1961, n. 21, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Costituzione. Le attuali ordinanze, tutte anteriori alla ricordata sentenza di questa Corte, denunciano, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione (ai quali le tre ordinanze del Tribunale di Venezia aggiungono l'art. 23), oltre al secondo comma del citato art. 6 le seguenti altre disposizioni legislative nelle quali il principio del solve et repete viene espressamente riaffermato: art. 149 legge di registro approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, ex se (Corte d'appello di Napoli), e in quanto richiamato dall'art. 10 legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie (Tribunale di Venezia, ord. n. 31/61); art. 24, comma terzo, legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, (Tribunale di Venezia, ord. 25/61); art. 52 legge 19 giugno 1940, n. 762, relativa all'imposta generale sull'entrata (Tribunale di Venezia, ord. 33/61).

L'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, movendo dal carattere di presupposto processuale del pagamento del tributo da parte del contribuente per essere ammesso a far valere in giudizio l'illegittimità dell'imposizione, pur menzionando l'art. 113 Cost., basa essenzialmente la denuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate sull'incompatibilità di esse con gli artt. 3 e 24 Cost., i quali enunciano rispettivamente il principio di uguaglianza dei cittadini "senza distinzione di condizioni sociali o personali" e il principio del diritto di difesa, "che non può essere condizionato a fatti, a situazioni, o ad atti che si risolvono nella elusione del principio di uguaglianza"; e argomenta dal fatto che le disposizioni denunciate "condizionano" il diritto di difesa a un pagamento ("che in molti casi per il cittadino é di difficile o impossibile attuazione") "sul presupposto di una differenziazione tra cittadini abbienti o non abbienti, e, comunque, con la attribuzione alla pubblica Amministrazione, nel processo, di una irrazionale e ingiustificata posizione di privilegio rispetto all'altra parte".

Le tre ordinanze del Tribunale di Venezia hanno identica motivazione. Anch'esse deducono l'incompatibilità della regola del solve et repete col principio di uguaglianza, con particolare riguardo al diritto di azione giudiziaria (art. 24 Cost.), nonché col precetto dell'art. 113 Cost., che assicura ai cittadini la tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi lesivi di diritti e interessi legittimi, e aggiungono che ogni illegittima imposizione tributaria é suscettibile di importare gravissime conseguenze giuridiche di carattere non solo patrimoniale, ma anche personale, e si risolve in una lesione dell'art. 23 Cost., il quale segna i limiti del potere di imposizione.

Le quattro ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (la prima in quella del 18 marzo 1961, n. 70, la seconda e la terza in quella del 1 aprile 1961, n. 83, la quarta in quella del 29 aprile 1961, n. 106).

In tutti e quattro i giudizi si é costituito innanzi a questa Corte il Ministro per le finanze ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza delle sollevate questioni.

In nessuno dei giudizi si sono costituite parti private.

All'udienza, i quattro giudizi sono stati trattati congiunta mente. In essa, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato che, essendo sopravvenuta alla propria costituzione in giudizio la sentenza 24 marzo 1961, n. 21, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, ed essendo le altre disposizioni tributarie, impugnate coi quattro giudizi in esame, norme applicative della regola del solve et repete, enunciata in via di principio dal citato articolo, essa Avvocatura non insiste nell'opporsi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale anche delle altre disposizioni riferite.  

Considerato in diritto 

1. - Le quattro cause, data l'identità di materia, sono state trattate congiuntamente e possono essere decise con unica sentenza.

2. - Con la sentenza 24 marzo 1961, n. 21, intervenuta in un giudizio promosso dal Pretore di Pavia nei confronti del solo art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale del secondo comma di tale articolo. Le questioni di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, sollevate con le ordinanze che hanno promosso i quattro giudizi ora all'esame della Corte, sono perciò da dichiarare ormai - in conformità della costante giurisprudenza - manifestamente infondate.

3. - La Corte deve, invece, occuparsi delle questioni sollevate nei confronti dell'art. 149 della legge del registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), dell'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762):e dell'art. 24 della legge doganale (legge 25 settembre 1940, n. 1424). Per quanto riguarda questi ultimi due testi legislativi, l'esame va, peraltro, limitato rispettivamente al secondo periodo del secondo comma del citato art. 52 e al terzo comma dell'art. 24, dato che le questioni sollevate investono unicamente la legittimità dell'istituto del solve et repete, al quale si riferiscono le sole parti menzionate degli articoli in questione.

L'art. 149 della legge del registro dispone che, "eccettuato il caso di opposizione a richiesta di tasse suppletive, non sono ammessi in giudizio ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse e sopratasse, quando non sia provato il pagamento delle medesime mediante la quietanza di cui all'articolo 96".

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata dispone che il "gravame dinanzi alla Autorità giudiziaria" previsto dal primo periodo dello stesso comma contro i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione "deve esser proposto, previo pagamento della imposta e della sopratassa determinate nell'ordinanza dell'Intendente o nel decreto del Ministro delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della stessa ordinanza o decreto".

Il terzo comma della legge doganale dispone che l'atto di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento dei diritti dovuti alla dogana, contemplato dal secondo comma, "non é valido se non é preceduto dal pagamento della somma richiesta".

Si tratta di disposizioni le quali riaffermano, con riferimento alle materie di cui rispettivamente si occupano, la regola del solve et repete, enunciata in via generale nell'art. 6, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Regola che, con la ricordata sentenza n. 21, questa Corte ha ritenuto illegittima perché contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., essendo incompatibile col principio di uguaglianza, col pari diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, con l'inammissibilità di limitazioni al diritto di far valere in giudizio l'illegittimità degli atti amministrativi comunque lesivi di diritti o di interessi legittimi.

Questo punto di vista deve essere confermato per le ragioni enunciate nella sentenza n. 21, dalle quali la Corte non ritiene doversi discostare, anche con riguardo alle disposizioni in materia di imposta di registro, di imposta generale sull'entrata e di imposte doganali, che vengono ora portate per la prima volta all'esame della Corte. Esse devono essere, perciò, dichiarate illegittime.

Né a tal fine é necessario stabilire se siano applicative della regola enunciata nell'art. 6 della legge del 1865 o abbiano carattere novativo. E sufficiente, infatti, constatare che si tratta di testi legislativi dotati, nel sistema, di una propria individualità e di una propria vita giuridica; onde anche di essi può esser chiesta e deve esser pronunciata la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

4. - Non occorre, invece, dichiarare l'illegittimità costituzionale, sia pure parziale, dell'art. 10 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, il quale, disponendo che "per la riscossione delle imposte e delle sopratasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di imposte di registro", fa rinvio, tra l'altro, alla regola del solve et repete enunciata nell'art. 149 della legge del registro.

Opportunamente l'ordinanza del Tribunale di Venezia iscritta al n. 31 Registro ordinanze, trovandosi a dover applicare, in virtù di tale rinvio, l'art. 149 ult. cit., ha sollevato la questione di legittimità di quest'ultimo e non quella dell'art. 10 della legge del 1943. L'articolo 10 di questa legge fa rinvio al sistema normativo relativo all'imposta di registro, quale risulta dalle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione. Venuta meno la disposizione dell'articolo 149 della legge di registro, a causa della dichiarazione della sua illegittimità costituzionale, viene perciò a mancare lo stesso rinvio, da parte dell'art. 10 della legge ipotecaria, alla disposizione dichiarata incostituzionale: onde non può parlarsi di una illegittimità della disposizione di rinvio.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riunisce i quattro giudizi di legittimità costituzionale indicati in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E;

dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione:

- dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;

- del secondo periodo del secondo comma dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

- del terzo comma dell'art. 24 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1961.