ORDINANZA N. 77
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (modificato dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 giugno 1961 dal Tribunale di Venezia, nel procedimento civile instaurato da Faccini Italo, Marchi Giuseppe e Marchi Giovanni contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 149 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile instaurato da Fusillo Vito e Sorelli Libia contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 162 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961;
3) ordinanza emessa il 5 giugno 1961 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile instaurato da Pace Enrico contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;
4) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da Lanzara Andrea contro il Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore e Catania Domenico, iscritta al n. 213 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;
5) ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da Augugliaro Giuseppe contro il Ministero delle finanze, Matranga Pietro, Matranga Salvatore, Catania Domenico e Saitta Salvatore, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
6) ordinanza emessa il 26 maggio 1961 dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile instaurato da De Seta Vittorio contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 215 del Registro ordinanze del 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962;
7) ordinanza emessa il 27 novembre 1961 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile instaurato da Sampietro Carlo contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 5 del Registro ordinanze del 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962. Ritenuto che le ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti dei rispettivi giudizi e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
che in questa sede si sono costituiti, tra le parti private, soltanto Pusillo Vito e Sorelli Libia nel giudizio promosso con l'ordinanza sopra menzionata al n. 2, mentre il Presidente del Consiglio dei Ministri é intervenuto soltanto nei giudizi promossi con le ordinanze sopra menzionate ai nn. 1 e 3;
che, con le menzionate ordinanze, e stata proposta, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge delegata), e modificata, nell'anzidetto articolo, con l'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313 (legge delegata), il quale ultimo si limitò a sopprimere l'applicabilità alle pene pecuniarie della regola del solve et repete, enunciata nell'art. 149 a proposito di tutti i "ricorsi, opposizioni o istanze contro l'ingiunzione a pagamento, o contro la liquidazione di tasse, sopratasse e pene pecuniarie" riguardanti l'imposta di registro; Considerato che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di registro nell'anzidetto testo, modificato col R.D.L. n. 2313 del 1936, é stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza del 22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo stesso;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alle rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.