Sentenza n. 35 del 1962
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SENTENZA N. 35

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 28 agosto 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto del D.P.R. 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) é stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Antonino Ramirez e Luigi Maniscalco Basile, per il Presidente della Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto 

Con atto notificato il 28 agosto e depositato il 4 settembre 1961, il Presidente della Regione siciliana, autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione del 31 luglio 1961, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione riguardo al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961. Con questo provvedimento, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E. R. A. S.) é stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In questa sede si sono costituiti la Regione, rappresentata dagli avv.ti Luigi Maniscalco Basile e Antonino Ramirez, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel ricorso si deduce la illegittimità del predetto decreto per violazione degli artt. 14, lett. a e p. e 20 dello Statuto speciale, degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, relativo all'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e degli artt. 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione.

A sostegno della illegittimità del decreto si osserva che, in attuazione della competenza normativa primaria spettante alla Regione, in base alle ricordate norme statutarie, nella materia dell'agricoltura, dell'incremento della produzione agricola e industriale e circa l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, é stata emanata la legge regionale del 12 maggio 1959, n. 21, con la quale si é provveduto al riordinamento dell'E.R.A.S., ente la cui attività si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, regolandone la struttura e le funzioni. Si precisa che, nell'art. 10 della stessa legge, é pure disciplinato il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria, analogo a quello preveduto dall'art. 12 della legge statale del 1958 sopra ricordata, data la presenza, nel collegio sindacale, di un magistrato della Corte dei conti, e di rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura.

Secondo la difesa della Regione questa legge avrebbe assorbito, sostituito o abrogato le disposizioni contenute nella predetta legge statale. Anche se ricorressero perciò le condizioni stabilite per assoggettare l'E. R. A. S. al controllo della Corte dei conti (il che si contesta), tali disposizioni non potrebbero applicarsi nei confronti di un ente regionale, regolato dalla legge regionale, emanata in base all'art. 14 dello Statuto speciale.

Ne deriverebbe che il decreto impugnato avrebbe illegittimamente interferito nella competenza amministrativa, pure spettante alla Regione in base all'art. 20 dello stesso Statuto.

Il provvedimento impugnato, d'altra parte, é stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e si rileva, specialmente per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, che le sue attribuzioni sono state già trasferite alla Regione con decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789.

In subordine la difesa della Regione solleva, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale della legge 21 marzo 1958, n. 259, in relazione all'art. 3, in quanto, sarebbe da escludere che al Presidente della Repubblica il legislatore ordinario possa attribuire funzioni amministrative, al di fuori dei casi espressamente preveduti nella Costituzione.

Conclude, pertanto, in via principale, perché risolvendo il conflitto di attribuzione, la Corte dichiari che il provvedimento impugnato ha interferito nella sfera di competenza amministrativa riservata agli organi regionali ed annulli, quindi, il provvedimento stesso.

In via subordinata, perché sollevi in via incidentale la questione circa la legittimità costituzionale della legge del 1958, n. 259.

Nelle deduzioni depositate l'11 settembre 1961, l'Avvocatura dello Stato, a contestazione delle tesi prospettate nel ricorso, rileva:

1) che, con la legge del 21 marzo 1958, n. 259, emanata in attuazione dell'art. 100 della Costituzione, é stato precisato quali enti possano essere sottoposti al particolare controllo della Corte dei conti, in quanto sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato;

2) che tale controllo é deferito ad un organo statale di rilevanza costituzionale, circa il quale nessuna norma dello Statuto speciale attribuirebbe alla Regione potestà normativa e amministrativa;

3) che il controllo, cui si riferisce la legge del 1958, sarebbe esercitato dall'esterno, cioè senza alcuna partecipazione dei magistrati della Corte dei conti agli organi dell'ente, e, in quanto si riferirebbe alla gestione dei fondi erogati dallo Stato, non avrebbe alcun riferimento alle materie dell'agricoltura o della produzione agricola oggetto dell'attività degli enti pubblici, né all'ordinamento dei medesimi, né ai controlli ordinari ai quali sono soggetti;

4) che, pertanto, nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi, ai fini della contestazione, alla circostanza che la Regione, nell'ambito della sua competenza normativa, abbia regolato, con la legge regionale del 12 maggio 1959, il funzionamento dell'E.R.A.S.;

5) che tanto meno potrebbe ritenersi che la detta legge abbia sostituito quella statale del 1958. Che se ciò potesse ipotizzarsi in relazione all'art. 10 della citata legge regionale, tale disposizione dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto esulerebbe dalla sfera di competenza della Regione.

Osserva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale della legge del 1958 sollevata in via subordinata dalla Regione, oltreché irrilevante, poiché il conflitto dovrebbe essere risolto in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, sarebbe manifestamente infondata. Nessuna norma della Costituzione, infatti, vieterebbe che il legislatore ordinario preveda l'intervento del Presidente della Repubblica nell'attività amministrativa statale anche al di fuori dei casi preveduti nella Costituzione.

Conclude, pertanto, perché si respinga il ricorso, dichiarando la competenza dello Stato a regolare, in attuazione dell'art. 100 della Costituzione, l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti sugli enti interessanti la finanza statale e regionale.

Nella memoria depositata il 31 gennaio 1962, l'Avvocatura rileva che l'E.R.A.S. sarebbe indubbiamente da comprendere fra gli enti finanziati dallo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo 1958 sopra ricordata, in relazione all'art. 100 della Costituzione, poiché lo Stato ha partecipato alla formazione del capitale dell'ente con un apporto di 75 milioni nel 1940, elevato a 120 milioni, con decreto legislativo del 23 marzo 1946, n. 234.

Per quanto attiene, poi, alla natura del controllo pone specialmente in rilievo: che sarebbe sostanzialmente diverso per la finalità e la portata da quello attribuito agli organi ordinari dell'ente dalla legge regionale del 1959; e che, trattandosi di finanziamenti da parte dello Stato, il controllo stesso non potrebbe non essere riservato ad organi del medesimo, estranei e non soggetti alle disposizioni della legge regionale, e particolarmente a quelle emanate nei riguardi dell'E.R.A.S.

Per ciò che riguarda, d'altra parte, la dedotta illegittimità del provvedimento perché emanato di concerto con i Ministeri per il tesoro e per l'agricoltura, l'Avvocatura osserva che sarebbe indubitabile la competenza del Ministro per il tesoro, trattandosi di controllo relativo ad enti sovvenzionati dallo Stato. E per quanto riguarda il Ministro per l'agricoltura, il suo intervento troverebbe giustificazione nella natura stessa del decreto impugnato, un'attività cioè che non si svolgerebbe nell'ambito del territorio regionale, entro il quale si eserciterebbero dagli organi della Regione le attribuzioni già spettanti al Ministero dell'agricoltura.

La difesa della Regione, con memoria depositata l'8 febbraio 1962, ribadisce le tesi sostenute nelle deduzioni. Contesta che l'E.R.A.S. possa comprendersi fra gli enti finanziati dallo Stato in via ordinaria, poiché le contribuzioni, delle quali fa cenno la difesa dello Stato, non avrebbero quel carattere di periodicità richiesto dall'art. 2, lett. a, della citata legge del 1958, come funzione necessaria perché l'ente possa essere soggetto al controllo dalla stessa legge preveduto. Si tratterebbe, invece, di un apporto al capitale dell'ente di riforma agraria, concesso una tantum prima della istituzione della Regione e prima che l'E.R.A.S. fosse disciplinato nel suo ordinamento e sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione.

Insiste, quindi, nel sostenere l'illegittimità del decreto impugnato per invasione della competenza regionale per l'interferenza dello Stato sulla competenza spettante agli organi regionali, interferenza che impedirebbe l'esercizio dell'attività riservata alla Regione in base alla ricordata legge regionale del 1959.  

Considerato in diritto 

1. - La Corte non ritiene fondate le argomentazioni addotte dalla Regione, per sostenere, sotto tre aspetti, l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961. Il decreto, come si é in precedenza accennato, ha sottoposto al controllo della Corte dei conti l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.), ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (già ricordata), in quanto ente pubblico, al cui patrimonio lo Stato ha contribuito con apporto al capitale.

Secondo la difesa della Regione le disposizioni di questa legge non sarebbero applicabili nei confronti dell'E.R.A.S. Si tratterebbe, infatti, di ente regionale che, in base all'art. 1 della legge del 12 maggio 1959, n. 21 (emanata dalla Regione in riferimento all'art. 4, lett. a e p. dello Statuto speciale), é sottoposto alla vigilanza dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste; é soggetto, inoltre, per quanto attiene alla gestione amministrativa e finanziaria, al controllo del collegio sindacale, del quale, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge, fa parte, come presidente, un magistrato della Sezione speciale della Corte dei conti: controllo che avrebbe natura analoga a quello preveduto dall'art. 12 della legge statale del 21 marzo 1958 e sarebbe, quindi, a questo sostituito. Ne deriverebbe un'invasione, da parte del decreto impugnato, nella sfera di competenza riservata agli organi locali.

2. - Ad avviso della Corte é anzitutto da escludere l'asserita equivalenza dei controlli rispettivamente preveduti dalle disposizioni delle due leggi sopraindicate. Fra essi, infatti, sussistono sostanziali differenze nella struttura e nella finalità, agevolmente desumibili dalla legge statale del 1958 e, in particolare, dall'art. 12, di cui si discute nell'attuale controversia. Differenza per ciò che concerne le modalità del controllo, poiché, secondo tale articolo, che riguarda gli enti pubblici con apporti statali al patrimonio, in capitale o servizi, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, viene esercitato, oltre che con l'invio dei conti consuntivi, dei bilanci di esercizio e del conto dei profitti e perdite, con le relazioni illustrative (art. 4 della legge del 1958), anche mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, di un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente di questa. Controllo che ha carattere di continuità, e che, restando al di fuori degli organi dell'ente, contrariamente a quanto sostiene la difesa della Regione, non può essere equiparato alla partecipazione al collegio sindacale, preveduta dall'art. 10 della legge regionale del 1959, di un magistrato della Corte dei conti, nominato, con gli altri componenti, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste; legato perciò alle deliberazioni della maggioranza del collegio stesso. Differenza che si appalesa anche più chiaramente se si ha riguardo alla finalità cui é diretto l'intervento della Corte dei conti nel sistema della legge del 1958, poiché si ricollega all'interesse preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per l'art. 100 della Costituzione), che siano soggette a vigilanza le gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio, sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento. Al quale (art. 7 della legge del 1958) la Corte dei conti deve trasmettere tutti i documenti e riferire circa i risultati del controllo. Questo, pertanto, non si esaurisce nell'ambito della Regione, come si verifica, invece, in base alla legge regionale del 1959, dato che l'art. 10 dispone che il collegio sindacale ha l'obbligo di trasmettere trimestralmente una relazione sulla gestione dell'Ente all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Dai suesposti rilievi si desume l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Regione nel senso che il predetto art. 10 abbia assorbito e sostituito, agli effetti dell'art. 100 della Costituzione, le disposizioni della legge statale del 1958. L'incidenza delle quali nei confronti dell'E.R.A.S., date le ragioni che le hanno determinate e lo scopo cui si riferiscono, non interferisce nelle potestà normativa ed amministrativa riservate alla Regione, che può liberamente esercitarle nell'ambito della competenza statutaria. Si deve perciò concludere che il decreto impugnato, emanato in base all'art. 12 della legge del 1958, sotto l'aspetto ora esaminato, non é viziato da illegittimità.

Posto ciò non appare rilevante, ai fini dell'attuale controversia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale del 1959, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale; questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato esclusivamente per il caso che si ritenesse fondata la tesi della difesa della Regione circa la portata del predetto articolo.

3. - Il decreto in esame, peraltro, non può ritenersi illegittimo neppure per il fatto che esso riguarda un ente pubblico che svolge la sua attività nel territorio della Regione, ed é soggetto alla vigilanza ed alla tutela degli organi locali. Il che risulta dalle varie leggi regionali sulla riforma agraria (legge 27 dicembre 1950, n. 104, e successive modificazioni) e specialmente da quella già ricordata del 12 maggio 1959, n. 21, che ha riordinato l'Ente nella struttura e nel funzionamento, disciplinando anche i compiti ad esso affidati.

Al riguardo é da tener presente che la legge statale del 21 marzo 1958, più volte ricordata, oltre alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti di credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato, esclude dal controllo (art. 3, secondo comma) gli enti di interesse "esclusivamente locale". Ma l'E.R.A.S. non può evidentemente ritenersi compreso in questa categoria, se si considerano la vastità dei compiti ad esso affidati e le finalità sociali che vi sono inscindibilmente collegate. Compiti che riguardano la trasformazione agraria e fondiaria, estesa a tutto il territorio della Regione (legge regionale del 27 dicembre 1950, cui si richiama l'art. 2 della citata legge 12 maggio 1959), le opere pubbliche (stradali, idrauliche e di irrigazione) necessariamente connesse, e altresì l'estensione ai coltivatori diretti dell'assistenza già preveduta per gli assegnatari dei terreni, in applicazione della riforma (art. 13 della legge del 1959). Si tratta, quindi, di un complesso di attività, la cui importanza sul piano nazionale é confermata anche dagli ingenti finanziamenti da parte dello Stato conferiti, com'é notorio, in applicazione dell'art. 48 della legge regionale del 1950, che richiama quella statale del 10 aprile 1950, n. 646, sulla istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

In conseguenza, se l'attività dell'E.R.A.S. interessa direttamente la Regione, in quanto si svolge nel suo territorio, si é tuttavia in presenza di un fenomeno, come del resto non disconosce la difesa della Regione, che assume tale rilevanza da trascendere l'ambito regionale e deve essere perciò considerato nel quadro più ampio della riforma agraria attuata nel territorio dello Stato. La quale interessa indubbiamente la collettività per gli innegabili riflessi sull'economia generale e per l'incidenza sulla funzione sociale della proprietà.

Tutto ciò da un lato esclude che l'E.R.A.S. possa ritenersi compreso, quanto al controllo, fra le eccezioni prevedute dall'art. 3, e giustifica dall'altro che lo svolgimento dell'attività dell'Ente possa essere assoggettato alla vigilanza dello Stato, nei modi e per i fini ai quali si é accennato, qualora ovviamente si verifichino le altre condizioni richieste dall'art. 100 della Costituzione e dalla legge del 21 marzo 1958 sopra citata.

4. - Ed al difetto, appunto, della condizione fondamentale richiesta dall'art. 100 della Costituzione fa riferimento la difesa della Regione per contestare, sotto un aspetto particolare, la legittimità del decreto impugnato. In quanto cioè le contribuzioni di 75 milioni erogate in base al decreto-legge del 26 febbraio 1940, n. 247, e di 120 milioni, in base al decreto legislativo del 23 marzo 1946, n. 234, ripartite rispettivamente in tre esercizi finanziari, delle quali é menzione nella memoria dell'Avvocatura, non si potrebbero ritenere effettuate in via ordinaria, come si esige dal ricordato art. 100 e dalla legge del 1958 che vi ha dato attuazione. Con il decreto impugnato, quindi, il Governo avrebbe ecceduto i limiti dei poteri conferitigli dalle predette norme, adottando il provvedimento nei confronti di un ente regolato dalla legge regionale, emanata in base alla potestà normativa riservata alla Regione.

Che, anche sotto questo aspetto, secondo l'orientamento di questa Corte (sentenze n. 82 del 1958 e n. 58 del 1959) sia configurabile un conflitto di attribuzione non é da dubitare. Siccome, peraltro, il decreto impugnato si fonda sull'art. 12 della legge del 1958, che prevede, come si é accennato, l'assoggettabilità al controllo particolare da parte della Corte dei conti degli enti pubblici con sovvenzioni al capitale, la risoluzione del conflitto implica necessariamente l'indagine se questa forma di partecipazione rientri o meno nell'ambito del precetto costituzionale, che non definisce quali siano le contribuzioni di carattere ordinario, né dai lavori preparatori si desumono al riguardo apprezzabili elementi.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa. É vero che, secondo la legge del 1958, art. 2, devono essere considerate contribuzioni ordinarie: lett. a, quelle assunte da una pubblica Amministrazione o da un'azienda statale, con carattere di periodicità, o che da oltre due anni siano iscritte nei bilanci; ed inoltre, lett. b, le imposizioni tributarie consentite in via continuativa agli enti sovvenzionati o ad essi devolute. A queste indicazioni, peraltro, non si può attribuire importanza decisiva, come deduce la difesa della Regione a sostegno della sua tesi. Occorre, infatti, ricordate che, nel disegno di legge (che poi divenne la legge del 21 marzo 1958, n. 259) presentato al Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, l'art. 2, come risulta dalla relazione, oltre ai casi ora menzionati, comprendeva, fra le contribuzioni ordinarie, sotto la lett. b, gli apporti al patrimonio degli enti in capitale, servizi o beni. Queste ipotesi, eliminate nel testo approvato dal Senato, furono poi dalla Camera dei Deputati inserite non più nell'art. 2, bensì nell'art. 12 del testo definitivo, con specifico riferimento agli enti pubblici, comprendendovi anche la concessione di garanzie finanziarie e istituendo d'altra parte quella particolare forma di controllo alla quale si é già sopra accennato.

Il fatto, peraltro, che queste ipotesi siano comprese in un articolo diverso non autorizza a ritenere necessariamente, come si sostiene, che esse debbano essere considerate come sovvenzioni di carattere straordinario, le quali per sé stesse ed in vista delle finalità cui sono destinate, sono effettuate una tantum, in via eccezionale, quando si verifichino circostanze eccezionali e del tutto contingenti, ed alla gestione delle quali lo Stato non ricollega interessi pubblici di tale rilievo da sottoporla a particolare vigilanza.

A questo tipo di sovvenzioni non possono equipararsi gli apporti al capitale, ora in discussione. Occorre considerare, infatti, che essi importano una partecipazione totale, o anche parziale, dello Stato, di solito con somme ingenti, alla formazione del fondo di dotazione, cui é inscindibilmente collegato lo svolgimento dell'attività dell'ente sovvenzionato per il conseguimento dei fini istituzionali di interesse generale che gli sono propri. Finalità che costituiscono la ragione determinante della partecipazione statale, i cui effetti, destinati a perdurare nel tempo, giustificano l'intervento da parte dello Stato, con un controllo continuo, anche di carattere politico, sulla gestione dei fondi stanziati nel proprio bilancio.

Non si può, quindi, fondatamente disconoscere che le sovvenzioni al patrimonio in capitale, menzionate nell'art. 12 della legge statale del 1958, anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate nell'art. 2 della detta legge, tuttavia, data la loro portata sostanziale cui si é accennato, l'incidenza e le ripercussioni nella vita stessa dell'Ente, non possono non ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 100 della Costituzione, in relazione agli interessi costituzionalmente rilevanti che la disposizione ha inteso tutelare.

Non ha poi rilievo l'obiezione della difesa regionale che, comunque, le sovvenzioni prevedute dal decreto-legge del 1940 e dal decreto legislativo del 1946, sarebbero state erogate prima della istituzione della Regione e a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Sul primo punto é, infatti, da osservare che, ai fini dell'assoggettamento al controllo della Corte dei conti preveduto dalla legge del 1958, occorre fare riferimento all'origine della contribuzione finanziaria, in quanto cioè risulti, come nella specie, costituita con fondi stanziati nel bilancio dello Stato: origine che, per se stessa e in mancanza di disposizione in contrario, non viene meno anche se l'Ente menzionato sia poi passato sotto la vigilanza e il controllo della Regione.

Quanto al secondo punto, é da tenere presente che, in base all'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 1950, n. 104, la riforma agraria é stata affidata all'Ente di colonizzazione anzidetto che ha assunto, come espressamente risulta dalla norma, la denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, al cui riordinamento si doveva procedere con ulteriori provvedimenti regionali. Nulla risulta che sia stato modificato però quanto agli apporti al capitale, ai quali anche faceva riferimento l'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 15 giugno 1949, n. 15, relativo all'ordinamento dell'Ente con riferimento al decreto-legge del 26 febbraio 1940. n. 247.

5. - É pure infondato il terzo aspetto con cui é prospettata dalla Regione la illegittimità del decreto impugnato.

A parte il fatto che nessuna invasione della competenza regionale può ovviamente ravvisarsi nell'intervento del Ministro per il tesoro, sul quale punto non insiste neppure la difesa della Regione, nessuna interferenza nella competenza stessa é riscontrabile, ad avviso della Corte, in relazione all'intervento del Ministro per l'agricoltura. É vero che, in base al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789, le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, nel territorio della Sicilia, sono esercitate dall'amministrazione regionale. Ma é da obiettare che, nel caso in esame, come si é in precedenza chiarito, il decreto impugnato ha per oggetto una materia che trascende l'ambito della competenza riservata alla Regione, in quanto si riferisce alla possibilità di assoggettare al controllo speciale della Corte dei conti, e in definitiva al Parlamento, la gestione di un ente nella quale é direttamente interessato lo Stato, in dipendenza della partecipazione finanziaria alla formazione del capitale. L'intervento, quindi, del Ministro per l'agricoltura nell'emanazione del decreto impugnato, rientra nel quadro dell'interesse generale da valutarsi sul piano nazionale e non viola, pertanto, le anzidette norme di attuazione.

6. - La Corte ritiene, infine, priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale dedotta in subordine dalla ricorrente, in relazione, come si é accennato, all'art. 3, primo comma, della ricordata legge del 21 marzo 1958, n. 259, e in riferimento agli attt. 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione, in quanto il predetto art. 3 richiede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per assoggettare gli enti al particolare controllo preveduto dalla legge del 1958.

É vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione, concernente la composizione del Governo, e dell'art. 95, che precisa le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente all'attività governativa e di amministrazione, non può ritenersi riconosciuta al Capo dello Stato quel complesso di poteri già spettanti, secondo la precedente legislazione statutaria. Onde si ritiene generalmente che, alla stregua delle accennate disposizioni, il Presidente della Repubblica, non può essere considerato né come organo di Governo, né come organo della pubblica Amministrazione, anche se l'art. 87 della Costituzione gli deferisce particolari attribuzioni riferentisi all'una e all'altra funzione. É da tenere presente, tuttavia, che, per quanto attiene alla funzione amministrativa, secondo una prassi seguita sin dall'entrata in vigore della Costituzione, molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato, non soltanto i regolamenti, cioè gli atti di normazione generale amministrativa, dei quali é espressa menzione nell'art. 87, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica Amministrazione. Ciò nei casi di maggior rilievo, nei quali l'intervento del Capo dello Stato appare giustificato, e dato che non é richiesto come partecipazione determinante all'emanazione dell'atto.

Ne deriva che la disposizione impugnata, contenuta in una legge che concerne una categoria limitata di provvedimenti, indubbiamente con riflessi di carattere politico, in quanto riguardano anche l'attività di controllo deferita al Parlamento, non può ritenersi in contrasto con gli articoli della Costituzione sopra citati, ai quali occorre riferirsi, poiché gli altri articoli ricordati dalla difesa della ricorrente non hanno alcuna attinenza col caso in esame.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

pronunciando nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione siciliana con atto notificato il 28 agosto 1961 in relazione al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961:

dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) é sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Regione.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 19 aprile 1962.