ORDINANZA N. 25
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 26 settembre 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dei 28 novembre 1959.
Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito l'avv. Giorgio Balladore Pallieri, per l'Ente Nazionale Risi.
Ritenuto che il Pretore di Novara, con la sua ordinanza, vista l'istanza di incostituzionalità sollevata dalla difesa di Giuseppe Sguazzini in ordine agli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, per assunto contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, limitandosi a rilevare "che la questione non appare manifestamente infondata, come già rilevato da questo Pretore con ordinanza 18 marzo 1959 per identica eccezione";
Considerato che, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'autorità giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale, é tenuta a precisare l'oggetto della questione di legittimità costituzionale;
che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);
che nell'ordinanza del Pretore di Novara manca ogni precisazione e non sono specificate le disposizioni degli articoli del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione alle quali concretamente s'intende proposta la questione di legittimità costituzionale;
che pertanto occorre restituire gli atti allo stesso Pretore affinché completi la sua ordinanza nei sensi sopra indicati;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.