ORDINANZA N. 24
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 18 marzo 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Pretore di Novara con l'ordinanza 18 marzo 1959 ha rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;
Considerato che il Pretore, nella sua ordinanza, ha trascritto l'istanza con cui la difesa dell'imputato Barbaglia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del D.L. C. p.s. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione al capoverso dell'art. 3 e all'art. 41 della Costituzione, e poi, dichiarando genericamente di adottarne la motivazione, ha rimesso alla Corte la suddetta questione di legittimità costituzionale senza specificare quali siano le disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato con modificazioni dalla legge 11 febbraio .1952, n. 69), che si assumono viziate da illegittimità costituzionale;
che tale indicazione é prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);
che, pertanto, occorre restituire gli atti al Pretore di Novara affinché specifichi le disposizioni del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69), per le quali é proposta la questione di legittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.