ordinanza n. 24 del 1960
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ORDINANZA N. 24

ANNO 1960

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 18 marzo 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Barbaglia Natale, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Pretore di Novara con l'ordinanza 18 marzo 1959 ha rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione;

Considerato che il Pretore, nella sua ordinanza, ha trascritto l'istanza con cui la difesa dell'imputato Barbaglia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del D.L. C. p.s. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione al capoverso dell'art. 3 e all'art. 41 della Costituzione, e poi, dichiarando genericamente di adottarne la motivazione, ha rimesso alla Corte la suddetta questione di legittimità costituzionale senza specificare quali siano le disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato con modificazioni dalla legge 11 febbraio .1952, n. 69), che si assumono viziate da illegittimità costituzionale;

che tale indicazione é prescritta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, sentenze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);

che, pertanto, occorre restituire gli atti al Pretore di Novara affinché specifichi le disposizioni del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439 (ratificato con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1952, n. 69), per le quali é proposta la questione di legittimità costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.                                                                              

 

Depositata in Cancelleria il 9 aprile 1960.