SENTENZA N. 71
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre 1952, n. 4363, promosso con ordinanza 26 ottobre 1957 emessa dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sacchini Settimio e l'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 25 gennaio 1958 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1958.
Udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;
udito l'avv. Paolo Barile per Sacchini Settimio.
Ritenuto in fatto
Con atto 10 novembre 1951 per notar Maccanti il signor Sacchini Settimio acquistava dal signor Massetani Serafino quattro poderi denominati Scopeto, Lughera, Lavalle e Caprareccia siti a Ponsano, in comune di Volterra, della superficie complessiva di ettari 135.97.20.
Con decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3524 (Gazzetta Ufficiale, 19 gennaio 1953, suppl. ord.) e 28 dicembre 1952, n. 4363 Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1953, suppl. ord.) parte di tali terreni, e precisamente ettari 23.03.52, ivi comprese le quattro case coloniche, veniva espropriata a carico del Massetani, che ne figurava proprietario al 15 novembre 1949, e trasferita in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale.
Nel corso del giudizio per retrocessione dei beni espropriati promosso dal Sacchini contro l'Ente Maremma innanzi al Tribunale di Pisa con atto di citazione 21 luglio 1955, l'attore sollevò questione di legittimità costituzionale avverso i citati decreti presidenziali per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione per i seguenti motivi:
1) l'intera proprietà del Massetani, nella sua consistenza catastale al 15 novembre 1949, aveva un reddito dominicale considerato al 1 gennaio 1943 inferiore a L. 30.000, e non era quindi soggetta ad esproprio ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'annessa tabella di scorporo.
2) per soli 23 ettari di terreno erano state espropriate tutte e quattro le case coloniche che servivano 136 ettari di terreni lasciandone privi ben 113, con ciò esulandosi dal fine del miglioramento fondiario costituente il limite segnato dall'art. 2 della citata legge n. 841.
L'Ente convenuto contestava la fondatezza della domanda attrice.
Con sentenza 24 maggio-16 luglio 1956 il Tribunale, ritenuta la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rigettava la domanda del Sacchini. Contro la predetta sentenza veniva proposta impugnazione dall'attore soccombente e la Corte di appello di Firenze con ordinanza del 26 ottobre 1957 rimetteva alla cognizione della Corte costituzionale la questione di costituzionalità nei termini indicati dal Sacchini.
Detta ordinanza, ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1958.
L'ordinanza della Corte di appello di Firenze pone a fuoco la questione di legittimità costituzionale nei seguenti termini: "La questione si riduce nel vedere se, per la norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il reddito dell'intera proprietà deve essere determinato dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943, con riferimento ai dati catastali dei terreni al 15 novembre 1949, così come sostiene il Sacchini, oppure con riferimento alla titolarità dei beni al 15 novembre 1949 e ai dati catastali all'epoca dell'esproprio, così come assume l'Ente Maremma".
Inoltre l'ordinanza stessa ha rimesso alla cognizione della Corte costituzionale l'altra eccezione di incostituzionalità sollevata dal Sacchini per l'espropriazione delle quattro case coloniche.
Costituitosi nel presente giudizio, il Sacchini nella sua difesa prende le mosse dalla sentenza n. 81 del 16 maggio 1957 della Corte costituzionale.
Nell'atto del 17 gennaio 1958 il Sacchini deduce l'illegittimità costituzionale dei due decreti presidenziali per eccesso di delega.
In particolare:
a) violazione dell'art. 4 della legge 1950, n. 841, perché il reddito dominicale della proprietà secondo il catasto al 15 novembre 1949 e con applicazione delle tariffe di estimo vigenti al 1 gennaio 1943 era di L. 4.720,21, cioè inferiore a L. 30.000, così che non doveva farsi luogo ad espropriazione;
b) violazione dell'art. 2 della legge 1950, n. 841, quanto ai fini di trasformazione in rapporto alle finalità della riforma fondiaria ed agraria, perché per i 23 ettari di terreni trasferiti in proprietà dell'Ente Maremma erano state espropriate tutte e quattro le case coloniche, lasciandone privi gli altri 113 ettari.
Nella sua memoria il Sacchini sostiene che dalle sentenze della Corte costituzionale 67 e 126, rispettivamente del 14 maggio 1957 e del 28 novembre 1957, appare evidente che la Corte costituzionale ha interpretato l'art. 4 della legge n. 841 nel senso che il reddito della proprietà, ai fini della determinazione della quota di scorporo, si ricava dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943 con riferimento alla consistenza, cioè al classamento dei terreni nella situazione stabilizzata al 15 novembre 1949.
La realtà di fatto, cui fa riferimento la sentenza n. 81 del 16 maggio 1957, é quella del 15 novembre 1949. "L'entrata in conservazione del nuovo catasto a Volterra nel 1951 é un fatto del tutto irrilevante, essendo quella del 15 novembre 1949 la data fissata dalla legge per il congelamento sia della estensione che del classamento della proprietà terriera. L'Ente non doveva adagiarsi sui dati che il nuovo catasto gli forniva alla data del 1951, e doveva far ricorso, se credeva, all'art. 6 della legge n. 841".
Sul secondo motivo la memoria ribadisce che la espropriazione di quattro case coloniche per 23 ettari, lasciandone privi gli altri 113 ettari, concreta non un vizio di merito, ma un autentico eccesso di potere che redundat in violazione della norma costituzionale.
Considerato in diritto
La questione di legittimità costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3524, e 28 dicembre 1952, n. 4363, che dispongono l'esproprio di terreni in confronto del sig. Sacchini Settimio ed in favore dell'Ente Maremma, consiste nell'interpretazione dell'art. 4, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Questa Corte aveva già, nelle sentenze nn. 65, 67, 81 e 126 del 1957, interpretato l'art. 4 nel senso che, agli effetti dello scorporo, si debba fare riferimento alla data del 15 novembre 1949 per la determinazione della consistenza dei terreni soggetti all'esproprio, sia rispetto alla loro estensione che alla qualità e classe di essi.
Con la sentenza in pari data n. 70, alla quale é sufficiente rinviare, la Corte ha ribadito questa interpretazione risolvendo la questione per una fattispecie del tutto identica a quella che ha dato luogo al presente giudizio.
Tanto premesso, va rilevato che é fuori discussione, in via di fatto, che i due decreti presidenziali, per i quali é stata proposta la questione di legittimità costituzionale, hanno fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della tabella di scorporo annessa alla legge stralcio, ai dati catastali del tempo dell'esproprio e precisamente ai dati risultanti dal nuovo catasto entrato in conservazione in loco alla data del 1 settembre 1951, e non ai dati risultanti dal vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949, alla data cioè indicata dall'art. 4 per la determinazione della "consistenza" della proprietà terriera privata.
É altresì fuori contestazione che il reddito dominicale della proprietà del Massetani Serafino (dante causa del Sacchini ed intestatario della proprietà al 15 novembre 1949) a questa data era complessivamente di L. 4.720,21, e cioè inferiore alla cifra di L. 30.000 stabilita dalla legge come il minimo per lo scorporo.
Deve quindi concludersi, al lume dell'interpretazione data all'art. 4 della legge stralcio del 1950, n. 841, dalla Corte nelle suindicate sentenze e qui riaffermata, che i due decreti presidenziali in questione sono viziati da illegittimità costituzionale per eccesso di delega.
Accolto il motivo principale di contestazione della legittimità costituzionale dei due decreti del Presidente della Repubblica, non occorre esaminare il motivo subordinato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1958.