Onorevole Presidente,
Le trasmetto il messaggio
col quale chiedo alle Camere una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74,
primo comma, della Costituzione sulla legge: “Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione”, approvata dalla Camera dei Deputati il 3 aprile 2003,
modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla Camera dei
Deputati il 2 ottobre 2003 ed approvata in via definitiva dal Senato il 2
dicembre 2003.
Voglia gradire, onorevole
Presidente, i sensi della mia più alta considerazione”.
[Testo del messaggio]
Signori Parlamentari, in
data 5 dicembre 2003, mi è stata inviata per la promulgazione la legge: “'Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai Radiotelevisione
italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione”, approvata dalla Camera dei Deputati il 3 aprile 2003,
modificata dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente modificata dalla Camera dei
Deputati il 2 ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal Senato il 2
dicembre 2003.
Il relativo disegno di legge
era stato presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 25 settembre 202.
Successivamente, il 20 novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 466, che dichiarava "la illegittimità
costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nella parte in cui non
prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che
comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi
irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso
articolo 3, devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via
cavo". La data del 31 dicembre 2003 era gia stata indicata, come termine
per la cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 3, settimo comma,
della legge n. 249 del 1997, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Deliberazione n. 346 del
7 agosto 2001).
Detto articolo 3 rinvia ai
limiti fissati dal sesto comma dell'articolo 2 della stessa legge n. 249, là
dove si stabilisce che ad uno stesso soggetto e a soggetti controllati o
collegati "non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che
consentano di irradiare più del venti per cento rispettivamente delle reti
televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici
numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del
piano delle frequenze".
La sentenza della
Corte n. 466 del 20 novembre 2002 muove dalla considerazione della
situazione di fatto allora esistente che, a suo giudizio, "non garantisce
... l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che
rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza
costituzionale in materia".
Nell'ultima delle
considerazioni in diritto, la Corte precisa che "la presente decisione,
concernente le trasmissioni televisive in ambito nazionale su frequenze
terrestri analogiche, non pregiudica il diverso futuro assetto che potrebbe
derivare dalla sviluppo della tecnica di trasmissione digitale terreste, con
conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili".
Dalla sentenza - i cui
contenuti essenziali sono stati richiamati dai Presidenti della Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, nelle
audizioni rese alle Commissioni riunite VII E IX della Camera dei Deputati il
10 settembre 2003 - discende pertanto, che, per poter considerare maturate
le condizioni del diverso futuro assetto derivante dall'espansione della
tecnica di trasmissione digitale terrestre e, quindi, per poter giudicare
superabile il limite temporale fissato nel dispositivo, deve necessariamente
ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo
derivante da tale disposizione.
La legge a me inviata si fa
carico di questo problema. Le norme che disciplinano l'aspetto sopra
considerato sono contenute nell'articolo 25, il cui primo comma stabilisce che,
entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere rese attive reti televisive digitali
terrestri, ponendo, in particolare, a carico della società concessionaria del
servizio pubblico (secondo comma) l'obbligo di predisporre impianti (blocchi di
diffusione) che consentano il raggiungimento del cinquanta per cento della
popolazione entro il 1° gennaio 2004 e del settanta per cento entro il 1°
gennaio 2005.
L'articolo 25, terzo comma,
stabilisce inoltre che "l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della
complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di
accertare:
a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terresti;
b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da
quelli diffusi dalle reti analogiche".
Ciò premesso, ritengo di
dover formulare alcune osservazioni in merito alla compatibilità di talune
disposizioni della legge in esame con la sentenza n.
466/2002 della Corte Costituzionale. La prima osservazione riguarda il
temine massimo assegnato all'Autorità per effettuare detto esame: "entro i
dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003" (articolo 25, terzo comma).
Questo lasso di tempo - molto ampio rispetto alle presumibili occorrenze della
verifica - si traduce, di fatto, in una proroga del termine finale indicato
dalla Corte Costituzionale.
Una seconda osservazione
concerne i poteri riconosciuti alla Autorità: questa, entro i trenta giorni
successivi al completamento dell'accertamento, invia una relazione al Governo e
alle competenti Commissioni parlamentari, "nella quale verifica se sia
intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti
a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi" (articolo 25, terzo comma).
Ne deriva che, se l'Autorità
dovesse accertare, entro il termine assegnatole, che le suesposte condizioni
(raggiungimento della prestabilita quota di popolazione da parte delle nuove
reti digitali terresti; presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;
effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli
diffusi dalle reti analogiche) non si sono verificate, non si avrebbe alcuna
conseguenza certa. La legge, infatti, non fornisce indicazioni in ordine al
tipo e agli effetti dei provvedimenti che dovrebbero seguire all'eventuale
esito negativo dell'accertamento.
Si consideri, inoltre, che
il paragrafo 11, penultimo capoverso, delle considerazioni in diritto della sentenza n. 466,
recita: "D'altro canto, la data del 31 dicembre 2003 offre margini
temporali all'intervento del legislatore per determinare le modalità della
definitiva cessazione del regime transitorio di cui al comma 7 dell'articolo 3
della legge n. 249 del 1997".
Ne consegue che il 1/o
gennaio 2004 può essere considerato come il dies a quo non di un nuovo regime
transitorio, ma dell'attuazione delle predette modalità di cessazione del
regime medesimo, che devono essere determinate dal Parlamento entro il 31
dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario indicare il dies ad quem e,
cioè, il termine di tale fase di attuazione.
Tutto ciò detto in relazione
alla compatibilità delle succitate disposizioni della legge in esame con la sentenza n. 466
del 20 novembre 2002, non posso esimermi dal richiamare l'attenzione del
Parlamento su altre parti della legge che - per quanto attiene al rispetto del
pluralismo dell'informazione - appaiono non in linea con la giurisprudenza
della Corte Costituzionale.
Si consideri, a tale
proposito, che la
sentenza della Corte Costituzionale n. 826 del 1988 poneva come un imperativo
la necessità di garantire "il massimo pluralismo esterno, onde soddisfare,
attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino
all'informazione". E ancora, nella sentenza n. 420 del
1994, la stessa Corte sottolineava l'indispensabilità di "un'idonea
disciplina che prevenga la formazione di posizioni dominanti".
Nell'ambito dei principi
fissati dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale si è mosso
il messaggio
da me inviato alle Camere il 23 luglio 2003. Per quanto riguarda la
concentrazione dei mezzi finanziari, il sistema integrato delle comunicazioni
(Sic) - assunto dalla legge in esame come base di riferimento per il calcolo
dei ricavi dei singoli operatori di comunicazione - potrebbe consentire, a
causa della sua dimensione, a chi ne detenga il venti per cento (articolo 15,
secondo comma, della legge) di disporre di strumenti di comunicazione in misura
tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti.
Quanto al problema della
raccolta pubblicitaria, si richiama la sentenza della
Corte Costituzionale n. 231 del 1985 che, riprendendo principio affermati
in precedenti decisioni, richiede che sia evitato il pericolo "che la
radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della
libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa
oggetto di energica tutela".
Si rende, infine,
indispensabile espungere dal testo della legge il comma 14 dell'articolo 23,
che rende applicabili alla realizzazione di reti digitali terrestri le
disposizioni del decreto
legislativo 4 settembre 2002, numero 198, del quale la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con la sentenza n. 303 del 25
settembre/1° ottobre 2003. Per la stessa ragione, va soppresso il
riferimento al predetto decreto legislativo dichiarato incostituzionale,
contenuto nell'articolo 5, primo comma, lettera l) e nell'articolo 24 terzo
comma.
Per i motivi innanzi
illustrati chiedo, alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della
Costituzione - una nuova deliberazione in ordine alla legge a me trasmessa il 5
dicembre 2003.
Firmato: Carlo Azeglio Ciampi
Controfirmato: Maurizio Gasparri.