Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 5 marzo 2009
C-545/07, Apis-Hristovich EOOD – Lakorda AD
Nel procedimento C‑545/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) con
decisione 19 novembre 2007, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2007, nella
causa
Apis-Hristovich EOOD
contro
Lakorda AD,
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore),
presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. N. Nanchev, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
l’Apis-Hristovich EOOD, dagli avv.ti E. Marcov e A. Andréev, advokati;
– per
– per
il governo bulgaro, dalle sig.re E. Petranova e D. Drambozova,
nonché dal sig. A. Ananiev, in qualità di
agenti;
– per
vista
la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 7, nn. 1 e
2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996,
96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
(GU L 77, pag. 20).
2 La questione è sorta nell’ambito di una controversia
tra l’Apis-Hristovich EOOD (in prosieguo: l’«Apis») e
Contesto normativo
3 La direttiva 96/9 ha ad oggetto, a termini del suo
art. 1, n. 1, «la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne
sia la forma».
4 La nozione di banca di dati è definita, ai fini
dell’applicazione di detta direttiva, al suo art. 1, n. 2, come
«raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi
elettronici o in altro modo».
5 A termini dell’art. 1, n. 3, della
direttiva medesima, «[l]a tutela della presente direttiva non si applica ai
programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di
banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici».
6 L’art. 2 della direttiva 96/9 dispone quanto
segue:
«La
presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente:
a) la
tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
(…)».
7 L’art. 3, n. 1, di detta direttiva
istituisce una tutela, mediante il diritto d’autore, delle «banche di dati che
per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
dell’ingegno propria del loro autore».
8 L’art. 7 della stessa direttiva, intitolato
«Oggetto della tutela», istituisce un diritto sui generis nei seguenti termini:
«1. Gli Stati
membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare
operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o
quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e
la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il
profilo qualitativo o quantitativo.
2. Ai
fini del presente capitolo:
a) per
“estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b) per
“reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati
mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre
forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte
del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di
estrazione o di reimpiego.
3. Il
diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di
licenza contrattuale.
4. Il
diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione
a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati
in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti
esistenti sul loro contenuto.
5. Non
sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti
non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio
ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».
9 Secondo la normativa della Repubblica di Bulgaria,
la tutela giuridica delle banche di dati è disciplinata dalla legge sul diritto
d’autore e i diritti connessi (Zakon za avtorskoto pravo i srodnite mu prava, Darzhaven vestnik
n. 56 del 29 giugno 1993), nella sua versione modificata pubblicata nel Darzhaven vestnik
n. 73 del 5 settembre 2006 (in prosieguo: la «ZAPSP»). Le disposizioni
dell’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva
96/9 sono state trasposte nell’art. 2, punto 13, delle disposizioni
complementari della ZAPSP e quelle dell’art. 7, nn. 1
e 2, della detta direttiva negli artt. 93 b)
e 93 c), n. 1, della stessa legge.
Fatti e questioni
pregiudiziali
10 Al Sofiyski gradski sad (Tribunale della
città di Sofia) è stato presentato dall’Apis un
ricorso volto, da un lato, alla cessazione dell’estrazione e del reimpiego, asseritamente illegali, da parte della Lakorda,
di parti sostanziali dei suoi moduli denominati «Apis
pravo» («Apis diritto») e «Apis
praktika» («Apis
giurisprudenza»), che fanno parte di un sistema globale di informazione
giuridica, vale a dire, all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, «Apis 5x», poi «Apis 6», e,
dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente nella causa principale
avrebbe subìto a causa della condotta della Lakorda.
11 L’Apis sostiene di essere
una costitutrice di banche di dati ai sensi della ZAPSP e di aver effettuato un
considerevole investimento nella composizione, nel controllo, nella
sistematizzazione e nell’aggiornamento dei dati contenuti nei moduli «Apis pravo» e «Apis praktika». Le più importanti attività connesse a tale
investimento sarebbero state la digitalizzazione, la conversione, il lavoro di
correzione, il trattamento tecnologico, il consolidamento dei testi normativi e
l’elaborazione giuridica.
12 L’Apis sostiene che alcuni
individui che avevano precedentemente lavorato presso il suo dipartimento
informatico prima di costituire
13 L’Apis deduce che
14 Peraltro, secondo quanto dedotto dall’Apis, 2 516 atti giudiziari non pubblicati, che
quest’ultima si è procurata con l’autorizzazione dei giudici interessati e che
ha raccolto nel suo modulo «Apis praktika»,
sono stati estratti da detto modulo dalla Lakorda e
incorporati nel modulo «Sadebna praktika»,
il che, in considerazione del valore particolare di tale giurisprudenza non
pubblicata, rappresenta, secondo l’Apis, una parte
qualitativamente rilevante del modulo «Apis praktika».
15 L’Apis sostiene che gli
atti di estrazione e di reimpiego della Lakorda non
si sono incentrati solo sui testi dei documenti recensiti nei moduli «Apis pravo» e «Apis praktika», ma anche su dati connessi a tali documenti, come
rinvii tra questi ultimi e definizioni legali di determinati termini e nozioni.
L’effettività di tali atti non autorizzati sarebbe attestata dalla presenza,
nei moduli della Lakorda, di caratteristiche
identiche a quelle dei propri moduli, come, segnatamente, note redazionali,
rinvii a traduzioni in lingua inglese, istruzioni, campi, collegamenti
ipertestuali e indicazioni sulla cronologia degli atti legislativi.
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17
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19 Il Sofiyski gradski sad afferma che, per
dimostrare l’esistenza di una violazione nella controversia ad esso sottoposta,
deve interpretare ed applicare l’art. 93 c), n. 1, della ZAPSP,
che traspone l’art. 7, n. 2, della direttiva 96/9.
20 Sottolineando, da un canto, che la questione
fondamentale della causa principale consiste nella asserita estrazione
illegittima, da parte della Lakorda, del contenuto
dei moduli dell’Apis e, d’altro canto, che tale
contenuto è costituito da atti di organi statali, costantemente modificati,
completati o abrogati, detto giudice ritiene che, per accertare la sussistenza
di una violazione della ZAPSP, occorre sia stabilire il momento in cui si è
verificata tale asserita estrazione, sia chiarire se essa costituisca un
trasferimento permanente ovvero temporaneo.
21 Atteso che dette ultime due nozioni non sono state
chiarite dalla ZAPSP, il giudice del rinvio si chiede se, per interpretare i
termini «permanente» e «temporaneo», che figurano all’art. 7, n. 2,
lett. a), della direttiva 96/9, occorra applicare un criterio fondato
sulla durata del periodo di trasferimento ovvero sulla durata di conservazione
del prodotto dell’estrazione su di un altro supporto. Detto giudice ritiene che
il secondo criterio, se dovesse essere accolto, implicherebbe di verificare se
la banca dei dati a partire dalla quale è intervenuta l’asserita estrazione sia
stata memorizzata in modo duraturo su un supporto rigido («hardware»), caso in
cui si tratterebbe di un trasferimento permanente, o se, al contrario, detta
banca di dati sia stata conservata temporaneamente nella memoria operativa di
un computer, caso in cui si tratterebbe di un trasferimento temporaneo.
22 In considerazione di quanto dedotto dalla Lakorda, secondo cui i moduli «Apis
pravo» e «Apis praktika»
rappresentano, da un punto di vista quantitativo, una parte non sostanziale del
suo sistema «Lakorda legis»,
il giudice del rinvio ritiene peraltro di essere tenuto ad interpretare la
nozione di parte sostanziale da un punto di vista quantitativo, ai sensi
dell’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva
96/9. A tal riguardo, esso si chiede se, per verificare l’esistenza di
un’estrazione relativa a una siffatta parte, occorra comparare il numero dei
dati estratti da tali moduli con il numero dei dati contenuti nei moduli della Lakorda considerati separatamente o, al contrario,
congiuntamente.
23 L’affermazione dell’Apis
concernente la presenza, nel suo modulo «Apis praktika», di decisioni giurisdizionali ottenute presso
tribunali la cui giurisprudenza non sia accessibile al pubblico induce il
giudice del rinvio a chiedersi se il criterio adeguato per valutare l’esistenza
di una parte sostanziale, dal punto di vista qualitativo, del contenuto di una
banca di dati, ai sensi dell’art. 7, nn. 1
e 2, della direttiva 96/9, sia l’accessibilità ai dati al fine della loro
raccolta ovvero la rilevanza del contenuto dei dati dal punto di vista
dell’informazione che essi recano.
24 Infine, il giudice del rinvio si chiede se, per
accertare l’esistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9, occorra comparare non solo le banche di dati in quanto tali, ma
anche i relativi programmi di gestione.
25 A fronte di tali difficoltà interpretative, il Sofiyski gradski sad decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Come
debbano essere interpretate e reciprocamente delimitate le nozioni di
“trasferimento permanente” e di “trasferimento temporaneo”, al fine di
accertare:
– se
si sia verificata un’estrazione da una banca di dati accessibile per via
elettronica ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della
direttiva [96/9];
– il
momento in cui sia possibile affermare che si è verificata un’estrazione da una
banca di dati accessibile per via elettronica ai sensi dell’art. 7,
n. 2, lett. a), della direttiva [96/9];
– la
rilevanza, ai fini della valutazione di un’estrazione, del fatto che il
contenuto così estratto da una banca di dati sia servito alla creazione di una
nuova banca di dati modificata.
2) Quale
criterio occorra applicare in sede di interpretazione della nozione di
estrazione di una parte sostanziale in termini quantitativi se le banche di
dati sono suddivise e utilizzate in singoli sottogruppi che costituiscono
prodotti commerciali indipendenti. Se si debba considerare quale criterio la
dimensione delle banche di dati a livello di prodotto commerciale complessivo
ovvero la dimensione delle stesse a livello dei rispettivi sottogruppi.
3) Se,
in sede di interpretazione della nozione di «parte sostanziale in termini
qualitativi», il criterio da adottare sia la circostanza che un determinato
tipo di dati presumibilmente estratti siano stati ottenuti dal costitutore
grazie ad una fonte non accessibile al pubblico, cosicché il conseguimento di
tali dati sarebbe stato possibile soltanto tramite l’estrazione degli stessi
dalla banca di dati, appunto, del costitutore.
4) Quali
siano i criteri da applicare per accertare l’esistenza di un’estrazione da una
banca di dati accessibile per via elettronica. Nel caso in cui la banca di dati
del costitutore disponga di una struttura specifica, di note, rinvii, istruzioni,
campi, collegamenti ipertestuali e testi redazionali, e tali elementi vengano
reperiti anche nella banca di dati dell’autore della presunta violazione, se
ciò possa far presumere un’avvenuta estrazione. Se le diverse strutture
originali dell’organizzazione delle due banche di dati confrontate assumano una
qualche rilevanza in sede di tale valutazione.
5) Se
il programma informatico o il sistema per la gestione della banca di dati, pur
non costituendo parte integrante della stessa, sia rilevante ai fini di
accertare se si sia verificata un’estrazione.
6) Premesso
che, ai sensi della direttiva [96/6] e della giurisprudenza della Corte, «una
parte sostanziale, in termini quantitativi e qualitativi, della banca di dati»
è connessa ad investimenti sostanziali nella creazione, nella verifica ovvero
nella presentazione della banca di dati, come debbano essere interpretate tali
nozioni rispetto ad atti normativi ed atti di validità individuale adottati da
organi dell’amministrazione statale accessibili al pubblico, nonché rispetto
alle loro traduzioni ufficiali ed alla giurisprudenza».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
26
27 Al riguardo,
28 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo
costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna
causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte (sentenze 15 dicembre 1995,
causa C‑415/93, Bosman,
Racc. pag. I‑4921, punto 59; 31 gennaio 2008,
causa C‑380/05, Centro Europa 7, Racc. pag. I‑349,
punto 52, e 16 dicembre 2008, causa C‑213/07, Michaniki,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).
29 Di conseguenza, se le questioni sottoposte vertono
sull’interpretazione del diritto comunitario
30 Il rifiuto di pronunciarsi su una questione
pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora
risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta
non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa
principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso
in cui
31 Occorre tuttavia rilevare che la presente
controversia non ricade in alcuno dei casi di specie evocati al punto
precedente. Al contrario, dalla descrizione del contesto di diritto e di fatto della causa principale, contenuto nella domanda di
pronuncia pregiudiziale, emerge – ciò che, del resto, ha trovato conferma
all’udienza – che la soluzione della controversia di cui è adito il giudice del
rinvio è subordinata, segnatamente, al conseguimento, da parte di detto
giudice, di una serie di precisazioni concernenti le nozioni di «estrazione» e
di «parte sostanziale», valutata in termini qualitativi o quantitativi, del
contenuto di una banca di dati, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.
32 Si deve aggiungere che, nell’ambito di un
procedimento di cui all’art. 234 CE, basato sulla netta separazione
delle funzioni tra i giudici nazionali e
33 Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale
deve essere ritenuta ricevibile.
Nel merito
34 La prima, la quarta e la quinta questione, che
occorre esaminare congiuntamente, riguardano principalmente la nozione di
estrazione, in quanto trasferimento fisico di dati, nel contesto della direttiva
96/9. La seconda, la terza e la sesta questione, che occorre parimenti riunire
ai fini del loro esame congiunto, vertono essenzialmente sulla nozione di parte
sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di
una banca di dati, nel medesimo contesto.
Sulle questioni prima, quarta e quinta,
relative alla nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva
96/9
35 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio
sollecita un’interpretazione delle nozioni di «trasferimento permanente» e di
«trasferimento temporaneo», impiegate all’art. 7, n. 2,
lett. a), della direttiva 96/9 per definire la nozione di estrazione.
Detto giudice si interroga anche sulla questione, da un lato, del momento in
cui sia possibile affermare che si è verificata un’estrazione da una banca di
dati accessibile per via elettronica e, dall’altro, sulla rilevanza, ai fini
della valutazione della sussistenza di un’estrazione, del fatto che il
contenuto che sarebbe stato estratto da una banca di dati sia servito alla
creazione di una nuova banca di dati modificata.
36 La quarta questione concerne, sostanzialmente, la
rilevanza, nel contesto della valutazione relativa alla sussistenza di
un’estrazione da una banca di dati accessibile per via elettronica, da una
parte, della circostanza che talune caratteristiche materiali e tecniche di
tale banca di dati vengano reperite nella banca di dati del presunto autore
della violazione del diritto sui generis e, dall’altra, della differenza
presente nell’organizzazione strutturale delle due banche di dati interessate.
37 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio
chiede se il programma informatico utilizzato per la gestione di una banca di
dati, pur non costituendo parte integrante della stessa, sia rilevante ai fini
di accertare se si sia verificata un’estrazione.
38 A tal riguardo, occorre ricordare che la nozione di
estrazione è definita, all’art. 7, n. 2, lett. a), della
direttiva 96/9, come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o
di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».
39 Poiché la nozione di estrazione è quindi utilizzata
in diverse disposizioni dell’art. 7 della direttiva 96/9, le soluzioni
alle questioni esaminate devono essere collocate nel contesto generale di tale
articolo (v., in tal senso, sentenza 9 ottobre
2008, causa C‑304/07, Directmedia Publishing, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto
28).
40
41 Il criterio decisivo a tale proposito risiede
nell’esistenza di un atto di «trasferimento» di tutto il contenuto della banca
di dati in questione o di parte dello stesso verso un altro supporto, dello
stesso tipo del supporto della detta banca di dati o di tipo diverso. Un
trasferimento di questo genere presuppone che tutto il contenuto di una banca
di dati o parte di esso si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca
di dati originaria (v. sentenza Directmedia Publishing, citata supra, punto 36).
42 In tale contesto occorre rilevare, in relazione alla
prima questione del giudice del rinvio, che, come emerge dallo stesso disposto
dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, il
legislatore comunitario ha inteso inglobare nella nozione di «estrazione», ai
sensi di detto art. 7, non solo gli atti di «trasferimento permanente», ma
anche quelli corrispondenti a un «trasferimento temporaneo».
43 Come è stato precisato all’udienza dalla Commissione
delle Comunità europee, l’obiettivo di detto legislatore è stato quello di
escludere esplicitamente l’esistenza di una forma di regola de minimis nell’interpretazione e nell’applicazione della
nozione di «trasferimento» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.
Peraltro, come parimenti confermato dalla Commissione all’udienza, detta
direttiva, di per sé, non fa discendere, certo, alcuna conseguenza giuridica
specifica dal carattere permanente o, al contrario, temporaneo del
trasferimento interessato. Tuttavia, la questione dell’esistenza di un
trasferimento permanente o di un trasferimento temporaneo può, in funzione del
contesto di diritto nazionale di cui è causa, rilevare ai fini della
valutazione della gravità dell’eventuale violazione del
diritto sui generis del costitutore di una banca di dati tutelata o
ancora dell’entità del danno derivante da tale violazione.
44 Al pari della Commissione, occorre rilevare che la
distinzione tra il trasferimento permanente e il trasferimento temporaneo
consiste nella durata della conservazione, su un altro supporto, degli elementi
estratti dalla banca di dati originale. Sussiste un trasferimento permanente
quando detti elementi si trovano fissati in modo duraturo su un supporto
diverso da quello originario, mentre si ha trasferimento temporaneo quando tali
elementi sono conservati per una durata limitata su un altro supporto, ad esempio
nella memoria operativa di un computer.
45 Quanto al momento in cui si è verificata
un’estrazione da una banca di dati elettronica, esso deve essere ritenuto
corrispondente al momento della fissazione degli elementi interessati
dall’estrazione su un supporto diverso da quello della banca di dati
originaria, indipendentemente dalla questione se tale fissazione presenti un
carattere permanente o temporaneo.
46 Peraltro, l’obiettivo perseguito dall’operazione di
trasferimento è irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di
un’estrazione. Di tal guisa, poco importa che l’atto di trasferimento in questione miri alla costituzione di un’altra banca di dati,
concorrente o meno della banca di dati originaria, ovvero che tale atto si
inserisca nel contesto di un’attività, commerciale o meno, diversa dalla
costituzione di una banca di dati (v., in tal senso, sentenza Directmedia Publishing, citata supra, punti 46 nonché 47 e giurisprudenza
citata).
47 Come conferma il trentottesimo ‘considerando’ della
direttiva 96/9, è parimenti irrilevante, ai fini dell’interpretazione della
nozione di estrazione, che il trasferimento del contenuto di una banca di dati
tutelata su un altro supporto dia luogo ad una disposizione o ad
un’organizzazione degli elementi di cui trattasi diversa da quella che
caratterizza la banca di dati originaria (v. in tal senso, sentenza Directmedia Publishing, citata supra, punto 39).
48 Conseguentemente, e alla luce delle possibilità
tecniche di riorganizzazione alle quali possono prestarsi le banche di dati
elettroniche, la circostanza che tutto il contenuto di una siffatta banca
tutelata dal diritto sui generis o parte dello stesso si ritrovi, con una forma
modificata, in un’altra banca di dati non osta, di per sé, all’accertamento
dell’esistenza di un’estrazione. Lo stesso ragionamento si applica alla
circostanza, richiamata dal giudice del rinvio nella quarta questione, relativa
alla sussistenza di differenze relative all’organizzazione strutturale delle
due banche di dati in esame.
49 Occorre parimenti precisare, a tal riguardo, che se
fosse dimostrato – valutazione, questa, che spetta al giudice del rinvio – che
il contenuto o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati
tutelata dal diritto sui generis è stata trasferita, in mancanza di
autorizzazione del suo costitutore, su un supporto appartenente ad un altro
soggetto per essere poi messo a disposizione del pubblico da tale soggetto, ad
esempio, nella forma di un’altra banca di dati, eventualmente modificata, tale
circostanza sarebbe tale da rivelare, oltre all’esistenza di un’estrazione,
quella di un reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, atteso
che la nozione di reimpiego si riferisce, in effetti, a qualsiasi operazione non
autorizzata di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di
dati tutelata o di una parte sostanziale di esso (v., in tal senso, sentenza
The British Horseracing Board e a., citata supra,
punti 61 e 67).
50 Come rilevato dalla Commissione, occorre inoltre
sottolineare che la circostanza, la cui esistenza deve parimenti essere
accertata dal giudice del rinvio, che un’estrazione illegittima da una banca di
dati tutelata si sarebbe verificata ai fini della costituzione e della
commercializzazione di una nuova banca di dati, concorrente di quella
originaria, potrebbe eventualmente rivelarsi rilevante ai fini della
valutazione dell’entità del danno provocato da tale atto al costitutore della
banca di dati originaria.
51 Quanto alla circostanza, parimenti evocata dal
giudice del rinvio nella sua quarta questione, secondo cui talune
caratteristiche materiali e tecniche presenti nel contenuto di una banca di
dati vengono reperite anche nel contenuto di un’altra banca di dati, essa può
essere interpretata come un indizio dell’esistenza di un trasferimento tra tali
due banche di dati e, pertanto, di un’estrazione. Come sottolineato dalla Lakorda, spetta tuttavia a detto giudice valutare se tale
coincidenza non possa spiegarsi con altri fattori, come il carattere identico
delle fonti utilizzate all’atto della costituzione delle due banche di dati e
la presenza di siffatte caratteristiche in tali fonti comuni.
52 Al pari del governo bulgaro, occorre anche precisare
che il fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di dati da
fonti non accessibili al pubblico vengano reperiti anche in una banca di dati
di un altro costitutore non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza del
trasferimento del supporto della prima banca di dati sul supporto della
seconda, in considerazione della possibilità che tali elementi siano stati
parimenti raccolti direttamente dal costitutore di quest’ultima dalle medesime
fonti utilizzate dal primo costitutore. Un tale fatto può nondimeno costituire
un indizio di estrazione.
53 Infine, come hanno fatto valere il governo bulgaro e
54 Per contro, una siffatta circostanza non è tale, di
per sé, da escludere che la presenza, totale o parziale, degli elementi
reperiti sul supporto della banca di dati del presunto autore di tale
violazione provenga da un trasferimento non autorizzato di tali elementi,
effettuato a partire dal supporto della banca di dati tutelata.
55 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima,
la quarta e la quinta questione vanno risolte nel senso che:
– La
delimitazione delle nozioni rispettive di «trasferimento permanente» e di
«trasferimento temporaneo», ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, si
fonda sul criterio della durata di conservazione degli elementi estratti da una
banca di dati tutelata su un supporto diverso da quello della banca di dati
medesima. Il momento in cui si è verificata l’estrazione, ai sensi di detto
art. 7, da una banca di dati tutelata, accessibile per via elettronica,
corrisponde al momento della fissazione degli elementi interessati dall’atto di
trasferimento su un supporto diverso da quello di detta banca di dati. Tale
nozione di estrazione è indipendente dall’obiettivo perseguito dall’autore
dell’atto di cui è causa, dalle modifiche eventualmente apportate da
quest’ultimo al contenuto degli elementi in tal modo trasferiti, nonché dalle
eventuali differenze relative all’organizzazione strutturale delle banche di
dati interessate.
– La
circostanza che talune caratteristiche materiali e tecniche presenti nel
contenuto di una banca di dati tutelata di un costitutore vengano reperite
anche nel contenuto di un’altra banca di dati di un altro costitutore può
essere interpretata come un indizio dell’esistenza di un’estrazione, ai sensi
dell’art. 7 della direttiva 96/9, salvo che tale coincidenza non possa spiegarsi
con fattori diversi dal trasferimento intervenuto tra le due banche di dati
interessate. Il fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di
dati da fonti non accessibili al pubblico vengano reperiti anche nella banca di
dati di un altro costitutore non è sufficiente, di per sé, a provare
l’esistenza di tale estrazione, ma può costituirne un indizio.
– La
natura dei programmi informatici utilizzati per la gestione di due banche di
dati elettroniche non costituisce un elemento di valutazione dell’esistenza di
un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.
Sulle questioni seconda,
terza e sesta, relative alla nozione di «parte sostanziale del contenuto di una
banca di dati» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9
56 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, in che modo vada interpretata la nozione di estrazione «di
una parte sostanziale», valutata in termini quantitativi, del contenuto di una
banca di dati, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, se le banche di
dati in questione costituiscono, nell’ambito di un insieme di elementi,
«sottogruppi» (moduli) separati, corrispondenti a prodotti commerciali
autonomi.
57 La terza questione intende chiarire, in sostanza, se
la circostanza che alcuni degli elementi asseritamente
estratti da una banca di dati siano stati ottenuti dal suo costitutore da una
fonte non liberamente accessibile al pubblico sia tale da influire
sull’interpretazione della nozione di «parte sostanziale», valutata in termini
qualitativi, del contenuto di una banca di dati ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9.
58 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, in che modo occorra interpretare, nel contesto
dell’art. 7 della direttiva 96/9, la nozione di «parte sostanziale del
contenuto di una banca di dati», alla luce delle precisazioni già contenute
nella giurisprudenza della Corte, quando tale banca di dati comprenda atti
ufficiali accessibili al pubblico, come atti normativi e individuali del potere
esecutivo dello Stato e le loro traduzioni ufficiali, nonché la giurisprudenza.
59 Con riguardo alla seconda questione sottoposta dal
giudice del rinvio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della
Corte, la nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista
quantitativo, del contenuto della banca di dati tutelata si riferisce al volume
dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in
relazione al volume del contenuto totale della stessa. Infatti, se un utente
estrae e/o reimpiega una parte quantitativamente rilevante del contenuto di una
banca di dati la cui costituzione ha richiesto l’impiego di mezzi rilevanti,
l’investimento relativo alla parte estratta e/o reimpiegata è, proporzionalmente,
parimenti rilevante (v. sentenza The British Horseracing Board e a.,
citata supra, punto 70).
60 Come rilevato dalla Commissione, con riguardo a tale
punto occorre aggiungere che il volume del contenuto della banca di dati sul
cui supporto sarebbero stati trasferiti elementi provenienti da una banca di
dati tutelata, per contro, non rileva affatto ai fini della valutazione del
carattere sostanziale della parte del contenuto della stessa interessata
dall’estrazione e/o dal reimpiego dedotti.
61 Peraltro, come sottolineato sia dall’Apis che dal governo bulgaro e dalla Commissione, la
valutazione, sotto il profilo quantitativo, del carattere sostanziale di
un’estrazione e/o di un reimpiego, in ogni caso, può essere operata solo con
riguardo ad un insieme di elementi suscettibile di essere tutelato dal diritto
sui generis in ragione, da una parte, della sua qualità di banca di dati, ai
sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9, e, dall’altra, del
carattere sostanziale dell’investimento connesso alla costituzione di tale
base, ai sensi dell’art. 7, n. 1, di detta direttiva.
62 Ne consegue che, nell’ipotesi – come quella evocata
dal giudice del rinvio nella sua seconda questione – in cui un insieme di
elementi sia costituito da più «sottogruppi» separati, occorre, per valutare se
un’estrazione e/o un reimpiego asseritamente operati
a partire da uno di tali sottogruppi abbia riguardato una parte sostanziale,
valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, determinare
previamente se tale sottogruppo costituisca, di per sé, una banca di dati, ai
sensi della direttiva 96/9 (v., a tal riguardo, sentenza 9 novembre 2004, causa
C‑444/02, Fixtures Marketing,
Racc. pag. I‑10549, punti 19‑32), che soddisfa inoltre i
criteri di concessione della tutela mediante il diritto sui generis enunciati
dall’art. 7, n. 1, della stessa direttiva.
63 In caso affermativo, il volume degli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati del sottogruppo
interessato deve allora essere comparato con quello del contenuto totale di
quel solo sottogruppo.
64 In caso negativo, e in quanto l’insieme di elementi
di cui fa parte il sottogruppo interessato costituisce, di per sé, una banca di
dati che può godere della tutela mediante il diritto sui generis in forza del
combinato disposto dell’art. 1, n. 2, e dell’art. 7, n. 1,
della direttiva 96/9, il confronto deve allora effettuarsi tra il volume degli
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di
tale sottogruppo nonché, eventualmente, di altri sottogruppi, e quello del
contenuto totale di detto insieme.
65 Occorre parimenti precisare a tal riguardo che la
circostanza che i diversi sottogruppi di un medesimo insieme di elementi siano
commercializzati, separatamente l’uno dall’altro, come prodotti autonomi, non è
sufficiente, di per sé, a conferire loro la qualifica di banca di dati che può
godere, in quanto tale, della tutela mediante il diritto sui generis. Una
siffatta qualifica non si fonda, infatti, su considerazioni di ordine
commerciale, bensì sulla coesistenza dei requisiti giuridici previsti dagli
artt. 1, n. 2, e 7, n. 1, di detta direttiva.
66 Per quanto riguarda la terza questione sollevata dal
giudice del rinvio, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza della
Corte, la nozione di parte sostanziale, valutata dal punto di vista
qualitativo, del contenuto di una banca di dati tutelata si riferisce alla
rilevanza dell’investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla
presentazione del contenuto dell’oggetto dell’operazione di estrazione e/o di
reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte
quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati
tutelata. Una parte quantitativamente trascurabile del contenuto di una banca
di dati può infatti rappresentare, in termini di
conseguimento, di verifica o di presentazione, un considerevole investimento
umano, tecnico o finanziario (v. sentenza The British
Horseracing Board
e a., citata supra, punto 71).
67 Alla luce del quarantaseiesimo ‘considerando’ della
direttiva 96/9, secondo il quale l’esistenza del diritto sui generis non dà
luogo alla creazione di un nuovo diritto sulle opere, sui dati, o sugli
elementi stessi della banca di dati, si è peraltro ritenuto che il valore
intrinseco degli elementi oggetto dell’operazione di estrazione e/o di
reimpiego non costituisce un criterio pertinente di valutazione a tal riguardo
(v. sentenza The British Horseracing
Board e a., citata supra,
punti 72 e 78).
68 Alla luce di quanto richiamato al precedente punto
66, la circostanza che elementi asseritamente
estratti e/o reimpiegati da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis
siano stati ottenuti dal suo costitutore da fonti non accessibili al pubblico
può, in funzione della rilevanza dei mezzi umani, tecnici e/o finanziari
impiegati dallo stesso per raccogliere gli elementi in oggetto da tali fonti,
incidere sulla valutazione dell’esistenza di un investimento sostanziale
connesso al «conseguimento» di tali elementi, ai sensi dell’art. 7,
n. 1, della direttiva 96/9 (v., in tal senso, sentenza 9 novembre 2004,
causa C‑46/02, Fixtures Marketing,
Racc. pag. I‑10365, punti 34 e 38), e, pertanto, influire sulla
loro qualifica come parte sostanziale, dal punto di vista qualitativo, del
contenuto della banca di dati di cui è causa.
69 Infine, con riguardo alla circostanza, richiamata
dal giudice del rinvio nella sua sesta questione, relativa alla presenza, nella
banca di dati in oggetto, di elementi ufficiali accessibili al pubblico,
occorre sottolineare che sia dall’insieme dei termini impiegati
nell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9 per definire la nozione di
banca di dati ai sensi della direttiva medesima, sia dall’obiettivo della
tutela mediante il diritto sui generis, emerge che il legislatore comunitario
ha inteso conferire a tale nozione un significato ampio, scevro da
considerazioni relative, segnatamente, al contenuto materiale dell’insieme
degli elementi di cui è causa (v. in tal senso, sentenza Fixtures
Marketing, causa C‑444/02, citata supra,
punti 19‑21).
70 Peraltro, come risulta dall’art. 7, n. 4,
della direttiva 96/9, il diritto sui generis si applica indipendentemente dalla
possibilità, per la banca di dati e/o per il suo contenuto, di essere tutelati,
segnatamente, dal diritto d’autore.
71 Come è stato rilevato dal governo bulgaro, ne
consegue che la circostanza, dedotta dalla Lakorda,
che gli elementi contenuti nel sistema di informazione giuridica dell’Apis non possano essere ammessi, in ragione del loro
carattere ufficiale, alla tutela fornita dal diritto d’autore non può, di per
sé, giustificare che un insieme che comprenda elementi siffatti sia privato
della qualifica di «banca di dati», ai sensi dell’art. 1, n. 2, della
direttiva 96/9, o che tale insieme sia escluso dalla sfera di applicazione
della tutela mediante il diritto sui generis istituita dall’art. 7 della
direttiva stessa.
72 Di conseguenza, come hanno dedotto l’Apis, il governo bulgaro e
73 La circostanza che il contenuto di una banca di dati
tutelata comporti essenzialmente elementi ufficiali, accessibili al pubblico,
non dispensa nemmeno il giudice nazionale dal verificare, ai fini della
valutazione dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego, relativo ad
una parte sostanziale di tale contenuto, se gli elementi asseritamente
estratti e/o reimpiegati da detta banca di dati costituiscano, da un punto di
vista quantitativo, una parte sostanziale del contenuto complessivo di
quest’ultima o, eventualmente, se costituiscano, da un punto di vista
qualitativo, una tale parte sostanziale in quanto rappresentano, in termini di
conseguimento, di verifica o di presentazione, un rilevante investimento umano,
tecnico o finanziario.
74 Alla luce delle suesposte considerazioni, la
seconda, la terza e la sesta questione vanno risolte come segue:
– L’art. 7
della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un
insieme globale di elementi costituito da sottogruppi separati, il volume degli
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di
uno di tali sottogruppi deve essere comparato, ai fini dell’accertamento
dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego di una parte sostanziale,
valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ai sensi
di tale disposizione, con il volume del contenuto complessivo di tale
sottogruppo se quest’ultimo costituisce, di per sé, una banca di dati che
soddisfa i requisiti per la concessione della tutela mediante il diritto sui
generis. In caso contrario, e in quanto tale insieme costituisca una siffatta
banca di dati tutelata, il confronto deve essere operato tra il volume degli
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati dei
diversi sottogruppi di tale insieme e il volume del contenuto totale di
quest’ultimo.
– La
circostanza che elementi asseritamente estratti e/o
reimpiegati da una banca di dati tutelata dal diritto sui generis siano stati
ottenuti dal suo costitutore da fonti non accessibili al pubblico può, in
funzione della rilevanza dei mezzi umani, tecnici e/o finanziari impiegati
dallo stesso per raccogliere gli elementi in oggetto da tali fonti, incidere
sulla sua qualifica come parte sostanziale, da un punto di vista qualitativo,
del contenuto della banca di dati de qua, ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9.
– Il
carattere ufficiale e di accessibilità al pubblico di una parte degli elementi
contenuti in una banca di dati non dispensa il giudice nazionale dal
verificare, ai fini della valutazione dell’esistenza di un’estrazione e/o di un
reimpiego, relativo ad una parte sostanziale del contenuto di detta banca di
dati, se gli elementi asseritamente estratti e/o
reimpiegati da detta banca di dati costituiscano, da un punto di vista
quantitativo, una parte sostanziale del contenuto complessivo di quest’ultima
o, eventualmente, se costituiscano, da un punto di vista qualitativo, una tale
parte sostanziale in quanto rappresentano, in termini di conseguimento, di
verifica o di presentazione, un rilevante investimento umano, tecnico o
finanziario.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) La
delimitazione delle nozioni rispettive di «trasferimento permanente» e di
«trasferimento temporaneo», ai sensi dell’art. 7 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati, si fonda sul criterio della durata di
conservazione degli elementi estratti da una banca di dati tutelata su un
supporto diverso da quello della banca di dati medesima. Il momento in cui si è
verificata l’estrazione, ai sensi di detto art. 7, da una banca di dati
tutelata, accessibile per via elettronica, corrisponde al momento della
fissazione degli elementi interessati dall’atto di trasferimento su un supporto
diverso da quello di detta banca di dati. Tale nozione di estrazione è
indipendente dall’obiettivo perseguito dall’autore dell’atto di cui è causa,
dalle modifiche eventualmente apportate da quest’ultimo al contenuto degli
elementi in tal modo trasferiti, nonché dalle eventuali differenze relative
all’organizzazione strutturale delle banche di dati interessate.
La circostanza che talune
caratteristiche materiali e tecniche presenti nel contenuto di una banca di
dati tutelata di un costitutore vengano reperite anche nel contenuto di
un’altra banca di dati di un altro costitutore può essere interpretata come un
indizio dell’esistenza di un’estrazione, ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9, salvo che tale coincidenza non possa spiegarsi con fattori
diversi dal trasferimento intervenuto tra le due banche di dati interessate. Il
fatto che elementi ottenuti dal costitutore di una banca di dati da fonti non
accessibili al pubblico vengano reperiti anche nella banca di dati di un altro
costitutore non è sufficiente, di per sé, a provare l’esistenza di tale
estrazione, ma può costituirne un indizio.
La natura dei programmi
informatici utilizzati per la gestione di due banche di dati elettroniche non
costituisce un elemento di valutazione dell’esistenza di un’estrazione ai sensi
dell’art. 7 della direttiva 96/9.
2) L’art. 7
della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un
insieme globale di elementi costituito da sottogruppi separati, il volume degli
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati di
uno di tali sottogruppi deve essere comparato, ai fini dell’accertamento
dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego di una parte sostanziale,
valutata in termini quantitativi, del contenuto di una banca di dati, ai sensi
di tale disposizione, con il volume del contenuto complessivo di tale
sottogruppo se quest’ultimo costituisce, di per sé, una banca di dati che
soddisfa i requisiti per la concessione della tutela mediante il diritto sui
generis. In caso contrario, e in quanto tale insieme costituisca una siffatta
banca di dati tutelata, il confronto deve essere operato tra il volume degli
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati dei
diversi sottogruppi di tale insieme e il volume del contenuto totale di
quest’ultimo.
La circostanza che
elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da
una banca di dati tutelata dal diritto sui generis siano stati ottenuti dal suo
costitutore da fonti non accessibili al pubblico può, in funzione della
rilevanza dei mezzi umani, tecnici e/o finanziari impiegati dallo stesso per
raccogliere gli elementi in oggetto da tali fonti, incidere sulla sua qualifica
come parte sostanziale, da un punto di vista qualitativo, del contenuto della
banca di dati de qua, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.
Il carattere ufficiale e
di accessibilità al pubblico di una parte degli elementi contenuti in una banca
di dati non dispensa il giudice nazionale dal verificare, ai fini della
valutazione dell’esistenza di un’estrazione e/o di un reimpiego, relativo ad
una parte sostanziale del contenuto di detta banca di dati, se gli elementi asseritamente estratti e/o reimpiegati da detta banca di
dati costituiscano, da un punto di vista quantitativo, una parte sostanziale
del contenuto complessivo di quest’ultima o, eventualmente, se costituiscano,
da un punto di vista qualitativo, una tale parte sostanziale in quanto
rappresentano, in termini di conseguimento, di verifica o di presentazione, un
rilevante investimento umano, tecnico o finanziario.
(Seguono le firme)