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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta Sezione), 9 ottobre 2008

 

C-304/07, Directmedia Publishing GmbHAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg

 

 

Nel procedimento C‑304/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 24 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 2007, nella causa tra

 

Directmedia Publishing GmbH

 

e

 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,

 

 

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

        per la Directmedia Publishing GmbH, dall’avv. C. von Gierke, Rechtsanwältin;

        per l’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg, dagli avv.ti W. Schmid e H.‑G. Riegger, Rechtsanwälte;

        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. F. Arenal, avvocato dello Stato;

        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Krämer e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Directmedia Publishing GmbH (in prosieguo: la «Directmedia») e l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, in seguito alla commercializzazione da parte della Directmedia di una raccolta di poesie realizzata sulla base di un elenco di poesie tedesche stilato dal sig. Knoop, professore presso tale istituto universitario.

 Contesto normativo

3        La direttiva 96/9, in conformità al suo art. 1, n. 1, ha ad oggetto «la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma».

4        Ai fini dell’applicazione della direttiva 96/9, l’art. 1, n. 2, della stessa definisce la nozione di banca di dati come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

5        L’art. 3 della direttiva 96/9 istituisce una tutela a norma del diritto d’autore delle «banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore».

6        L’art. 7 della direttiva 96/9, rubricato «Oggetto della tutela», istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2.      Ai fini del presente capitolo:

a)      per “estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;

b)      per “reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3.      Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4.      Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5.      Non sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».

7        L’art. 13 della direttiva 96/9, intitolato «Mantenimento di altre disposizioni», precisa che la suddetta direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, «le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale».

8        Ai sensi dell’art. 16, n. 3, della direttiva 96/9:

«Non oltre la fine del terzo anno successivo [al 1° gennaio 1998] e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l’applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l’istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati».

 Fatti all’origine della controversia principale e questione pregiudiziale

9        Il sig. Knoop dirige, presso l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, il progetto «Klassikerwortschatz» («Patrimonio dei classici»), che ha portato alla pubblicazione della Freiburger Anthologie (Antologia di Friburgo), una raccolta di poesie scritte tra il 1720 e il 1933.

10      Tale antologia è basata su un elenco di poesie stilato dal sig. Knoop, Die 1 100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900 (Le 1 100 più importanti poesie della letteratura tedesca tra il 1730 ed il 1900; in prosieguo: l’«elenco di poesie stilato dal sig. Knoop»), pubblicato su Internet.

11      Dopo un’introduzione esplicativa, tale elenco di poesie, ordinato in funzione della frequenza di citazione di queste ultime nelle diverse antologie, riporta l’autore, il titolo, il verso iniziale e l’anno di pubblicazione di ciascuna poesia. Il suddetto elenco si basa quindi su una scelta di 14 antologie selezionate su un totale di circa 3 000, a cui è stata aggiunta la raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert che comprende 50 antologie in tedesco, Von wem ist das Gedicht? (Chi ha scritto questa poesia?).

12      A partire da tali opere, contenenti circa 20 000 poesie, sono state selezionate le liriche citate da almeno tre antologie o almeno tre volte nella raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert. Onde consentire il loro utilizzo a fini statistici, i titoli e i versi iniziali delle poesie sono stati uniformati ed è stato stilato un elenco riassuntivo delle liriche. Ricerche bibliografiche hanno consentito di identificare sia le opere nelle quali le poesie sono state pubblicate sia la rispettiva data di composizione. Sono occorsi circa due anni e mezzo per portare a termine questo lavoro, i cui costi, per un importo totale di EUR 34 900, sono stati sopportati dall’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

13      La Directmedia distribuisce un CD-ROM, 1 000 Gedichte, die jeder haben muss (1 000 poesie che tutti debbono avere), pubblicato nel corso del 2002. Delle poesie contenute nel CD-ROM, 876 risalgono al periodo compreso tra il 1720 ed il 1900. 856 di queste sono citate anche nell’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop.

14      Per la raccolta delle poesie inserite nel proprio CD-ROM la Directmedia si è ispirata al suddetto elenco. Essa ha tralasciato l’inserimento di alcune poesie in esso contenute, ne ha aggiunte altre, e per ciascuna di esse ha esaminato criticamente la scelta operata dal sig. Knoop. Quanto al testo stesso di ogni poesia, la Directmedia lo ha estratto da proprie fonti informatiche.

15      Ritenendo che, con la diffusione del suo CD-ROM, la Directmedia violasse sia il diritto d’autore del sig. Knoop, quale creatore di un’opera antologica, sia il diritto connesso dell’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, quale «costitutrice di una banca di dati», questi ultimi hanno proposto un’azione inibitoria e risarcitoria avverso la Directmedia. Con tale azione si chiedeva altresì a quest’ultima la restituzione delle copie del CD-ROM ancora in suo possesso, affinché venissero distrutte.

16      Il giudice adito in primo grado ha accolto la domanda attorea. In seguito al rigetto del suo appello, la Directmedia ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

17      Il detto ricorso è stato respinto in quanto diretto contro la condanna della Directmedia pronunciata sulla base delle richieste del sig. Knoop. Per converso, poiché le disposizioni di diritto tedesco che disciplinano la tutela del costitutore di una banca di dati, delle quali l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg lamenta la violazione, costituiscono la trasposizione della direttiva 96/9, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia tra la Directmedia e la suddetta università dipenda dall’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), di tale direttiva.

18      Sottolineando che dagli accertamenti del giudice dell’appello emerge che la Directmedia si è ispirata all’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop per scegliere le poesie da inserire nel suo CD-ROM, che per ognuna di esse ha esaminato criticamente la scelta operata dal sig. Knoop e che ha infine escluso dal supporto commercializzato un determinato numero di poesie contenute nel detto elenco aggiungendone invece alcune altre, il giudice del rinvio si chiede se il prelievo del contenuto di una banca di dati avvenuto in tali circostanze costituisca «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9.

19      Secondo il detto giudice, la definizione della nozione di «estrazione» contenuta nella succitata disposizione della direttiva 96/9, numerosi ‘considerando’ di tale direttiva, i punti 43‑54 della sentenza 9 novembre 2004, causa C‑203/02, The British Horseracing Board e a. (Racc. pag. I‑10415), alcuni passaggi delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Stix-Hackl nella causa che ha dato origine alla sentenza 9 novembre 2004, causa C‑338/02, Fixtures Marketing (Racc. pag. I‑10497), una particolare concezione dell’obiettivo e dell’oggetto del diritto sui generis nonché gli imperativi di certezza del diritto sembrano deporre in senso favorevole ad un’interpretazione rigida di tale nozione, secondo la quale tale diritto autorizza il costitutore di una banca di dati ad opporsi al trasferimento materiale della totalità o di una parte della stessa da un supporto ad un altro, ma non all’utilizzo di tale banca di dati quale fonte di consultazione, di informazione e di recensione, anche qualora parti sostanziali della banca di dati di cui trattasi fossero in tal modo progressivamente ricopiate ed inserite in quanto tali in un’altra banca di dati.

20      Il giudice del rinvio riconosce tuttavia che, secondo un’altra concezione dell’oggetto del diritto sui generis, è consentito sostenere che la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, comprende gli atti che consistono esclusivamente nel prelievo, in quanto dati, degli elementi di una banca di dati.

21      In considerazione di tale difficoltà interpretativa, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il prelievo di dati da una banca dati tutelata (ex art. 7, n. 1, della [direttiva 96/9]) con loro contestuale inserimento in un’altra banca dati possa configurare un’operazione di estrazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della detta direttiva anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se un’estrazione ai sensi di quest’ultima disposizione presupponga un’attività di (materiale) copiatura di un insieme di dati».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se nella nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, rientri l’operazione che consiste nel prelevare elementi di una banca di dati inserendoli in un’altra banca, al termine di una consultazione visiva della prima banca di dati e di una scelta basata su una valutazione personale dell’autore dell’operazione, o se essa presupponga il ricorso ad un’attività di copiatura materiale di un insieme di elementi.

23      In via preliminare occorre rilevare che tale questione si fonda sulla premessa, esposta nella decisione di rinvio, secondo cui l’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop costituisce una «banca di dati» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 96/9.

24      Nella stessa decisione si specifica altresì che l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, che ha finanziato i costi di compilazione del suddetto elenco, può godere della tutela conferita dal diritto sui generis prevista dalla detta direttiva, in considerazione del fatto che l’investimento destinato alla raccolta, alla verifica e alla presentazione del contenuto di tale elenco, che ammonta a EUR 34 900, è considerato «rilevante» ai sensi dell’art. 7, n. 1, di tale direttiva.

25      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se un’operazione analoga a quella effettuata dalla Directmedia nella causa principale costituisca «estrazione» ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9.

26      La suddetta disposizione definisce la nozione di estrazione come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».

27      L’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9 riserva al costitutore di una banca di dati, la quale abbia richiesto un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il diritto di vietare le operazioni di estrazione aventi ad oggetto la totalità o una parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati. Peraltro, il n. 5 del detto art. 7 è inteso a consentire al costitutore di opporsi alle operazioni di estrazione ripetute e sistematiche relative ad una parte non sostanziale del contenuto della detta banca di dati, che, per il loro effetto cumulativo, condurrebbero alla ricostituzione, senza autorizzazione del costitutore, della banca di dati nel suo insieme, o almeno di una parte sostanziale della stessa, e che pregiudicherebbero gravemente l’investimento del costitutore, al pari delle operazioni di estrazione di cui all’art. 7, n. 1, della suddetta direttiva (v. sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punti 86‑89).

28      Poiché la nozione di estrazione è quindi utilizzata in diverse disposizioni dell’art. 7 della direttiva 96/9, occorre interpretarla nel contesto generale di tale articolo (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 67).

29      A tal riguardo è opportuno anzitutto precisare che, come riconosciuto dalla Directmedia, tale nozione non presuppone che la banca di dati o la parte di essa a partire dalla quale si effettua l’operazione di cui trattasi scompaia dal suo supporto originale per effetto dell’operazione stessa.

30      L’impiego, in un certo numero di ‘considerando’ della direttiva 96/9, tra i quali, in particolare, il settimo e il trentottesimo, del verbo «copiare» per illustrare la nozione di estrazione indica infatti che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, tale nozione si presta a ricomprendere, nell’ambito della suddetta direttiva, operazioni che lascino sussistere sul suo supporto iniziale la banca di dati o la parte di essa di cui si tratta.

31      Occorre inoltre sottolineare che l’utilizzo, all’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, dell’espressione «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» dimostra che il legislatore comunitario ha inteso attribuire alla nozione di estrazione un significato ampio (v. sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 51).

32      Come sostenuto dall’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg e, del pari, dal governo italiano e dalla Commissione, tale accezione ampia della nozione di estrazione è suffragata dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante la creazione di un diritto sui generis.

33      Come emerge, segnatamente, dai ‘considerando’ 7, 38‑42 e 48 della direttiva 96/9, tale obiettivo si sostanzia nel garantire alla persona che ha preso l’iniziativa e si è assunta il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca di dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l’appropriazione non autorizzata dei risultati di quest’ultimo tramite operazioni che consisterebbero, in particolare, nella ricostituzione di tale banca o di una parte sostanziale della stessa per opera di un utente o un concorrente, ad un costo molto inferiore a quello necessario per una costituzione autonoma (v. altresì, in tal senso, sentenze 9 novembre 2004, causa C‑46/02, Fixtures Marketing, Racc. pag. I‑10365, punto 35; The British Horseracing Board e a., cit., punti 32, 45, 46 e 51; causa C‑338/02, Fixtures Marketing, cit., punto 25, nonché, causa C‑444/02, Fixtures Marketing, RaccpagI‑10549, punto 41).

34      Alla luce di tale obiettivo, la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, dev’essere intesa come riferita a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di una sua parte (v. sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punti 51 e 67).

35      Come sostenuto dall’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg e dalla Commissione, dal testo stesso dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9 emerge che la detta nozione non dipende dalla natura e dalla forma della modalità operativa utilizzata.

36      Il criterio decisivo a tale proposito risiede nell’esistenza di un’operazione di «trasferimento» di tutto il contenuto della banca di dati in questione o di parte dello stesso verso un altro supporto, dello stesso tipo del supporto della detta banca o di tipo diverso. Un trasferimento di questo genere presuppone che tutto il contenuto di una banca di dati o di una sua parte si ritrovi su un supporto diverso da quello della banca di dati originaria.

37      In tale contesto, come sottolineato dal governo italiano, ai fini della valutazione della sussistenza di una «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 è indifferente che il trasferimento si basi su un procedimento tecnico di copia del contenuto di una banca di dati tutelata, quale un procedimento di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analoga (v., a tal riguardo, il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 96/9), o su un semplice procedimento manuale. Come sostenuto dall’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la ricopiatura del contenuto di una tale banca di dati, quand’anche manuale, su un altro supporto corrisponde alla nozione di estrazione allo stesso modo di uno scaricamento o di una fotocopia.

38      Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 96/9, secondo il quale «occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche», così come il ventunesimo ‘considerando’ della medesima direttiva, ai sensi del quale la tutela da essa prevista non impone che le materie contenute nella banca di dati «siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata», militano anch’essi a favore di un’interpretazione della nozione di estrazione svincolata, come la nozione di banca di dati, da criteri di ordine formale, tecnico o materiale.

39      È altresì irrilevante, ai fini dell’interpretazione della nozione di estrazione nell’ambito della direttiva 96/9, che il trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata dia luogo ad una disposizione degli elementi di cui trattasi diversa da quella che caratterizza la banca di dati originaria. Come emerge dal trentottesimo ‘considerando’ della direttiva 96/9, un’operazione di copiatura non autorizzata, accompagnata da un adattamento del contenuto della banca di dati copiata, rientra nelle operazioni contro le quali la suddetta direttiva intende tutelare il costitutore di tale banca mediante la creazione del diritto sui generis.

40      Non è quindi possibile sostenere, alla stregua della Directmedia, che nella nozione di estrazione rientrerebbero solo le operazioni che consistono nel riprodurre meccanicamente, senza adattamenti, il contenuto di una banca di dati o di una parte di tale banca tramite un classico processo di «copia/incolla».

41      Parimenti, il fatto, sottolineato dalla Directimedia, che l’autore dell’operazione di riproduzione in questione si astenga dal prelevare una parte degli elementi contenuti in una banca di dati tutelata e completi gli elementi prelevati dalla stessa con elementi provenienti da un’altra fonte può al limite dimostrare che l’operazione non ha riguardato la totalità del contenuto della detta banca di dati. Per converso, la suddetta circostanza non osta alla constatazione che un trasferimento di una parte del contenuto di tale banca verso un altro supporto sia avvenuto.

42      Contrariamente a quanto ha sostenuto anche la Directmedia, la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, non può peraltro essere circoscritta ad operazioni concernenti il trasferimento di tutto il contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso.

43      Come emerge dal punto 27 della presente sentenza, da una lettura combinata dei nn. 1 e 5 dell’art. 7 della direttiva 96/9 si evince che tale nozione non dipende dall’entità del trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata, poiché, in virtù di tali disposizioni, il diritto sui generis istituito dalla detta direttiva tutela il costitutore di una banca di dati non soltanto dalle operazioni di estrazione relative alla totalità del contenuto della sua banca di dati tutelata o ad una parte sostanziale di esso, ma anche, a determinate condizioni, da quelle operazioni concernenti una parte non sostanziale di tale contenuto (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 50).

44      Pertanto, il fatto che un’operazione di trasferimento non riguardi un insieme sostanziale e strutturato di elementi contenuti in una banca di dati tutelata non osta a che tale operazione venga ricondotta alla nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

45      Parimenti, come sottolineato dalla Commissione, la circostanza che elementi contenuti in una banca di dati siano prelevati ed inseriti in un’altra banca di dati soltanto in seguito ad una valutazione critica compiuta dall’autore dell’operazione di trasferimento potrebbe sicuramente risultare pertinente, all’occorrenza, ai fini di stabilire se tale altra banca di dati possa godere di una delle forme di tutela previste dalla direttiva 96/9. Per contro, tale circostanza non osta all’accertamento dell’esistenza di un trasferimento di elementi dalla prima banca di dati verso la seconda.

46      L’obiettivo perseguito dall’operazione di trasferimento è anch’esso irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.

47      Di tal guisa, poco importa che l’operazione di trasferimento in questione miri alla costituzione di un’altra banca di dati, concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensione identica o diversa rispetto a quest’ultima, ovvero che tale operazione si inserisca nel contesto di un’attività, commerciale o meno, diversa dalla costituzione di una banca di dati (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punti 47 e 48). Del resto, come emerge dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 96/9, il trasferimento della totalità del contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale di esso verso un altro sopporto, resosi necessario ai fini della semplice visualizzazione su schermo del detto contenuto, costituisce già di per se stesso un’operazione di estrazione che il titolare del diritto sui generis può subordinare alla propria autorizzazione.

48      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio pone l’accento sul trentottesimo ‘considerando’ della direttiva 96/9. Avanzando l’ipotesi della «riproduzione diretta e ridisposizione elettronica» del contenuto di una banca di dati, il detto ‘considerando’ potrebbe, ad avviso di tale giudice, deporre in senso favorevole ad un’interpretazione della nozione di estrazione circoscritta alle operazioni comportanti un processo tecnico di copiatura.

49      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, il ‘considerando’ di cui trattasi è diretto a illustrare il particolare rischio che corrono i costitutori di banche di dati a causa del sempre crescente utilizzo della tecnologia digitale. Esso non può interpretarsi nel senso che riduce il novero delle operazioni oggetto della tutela da parte del diritto sui generis alle sole operazioni di copiatura tecnica, e ciò a rischio, da un lato, di disconoscere i diversi elementi evidenziati ai punti 29‑47 della presente sentenza, che militano a favore di un’interpretazione ampia del concetto di estrazione nell’ambito della direttiva 96/9 e, dall’altro, in violazione dell’obiettivo assegnato a tale diritto, di privare il costitutore di una banca di dati della tutela dalle operazioni di estrazione che, seppure non riconducibili ad un processo tecnico specifico, sarebbero comunque tali da ledere gli interessi del costitutore in maniera analoga ad un’operazione di estrazione basata su un siffatto processo.

50      La Directmedia ha sostenuto che una banca di dati non costituisce una proprietà di informazioni e che il fatto di includere, tra le operazioni che possono essere vietate dal costitutore di una banca di dati tutelata a titolo del suo diritto sui generis, il prelievo di informazioni presenti in tale banca, porterebbe, da un lato, a violare i diritti legittimi degli utenti di quest’ultima ad un libero accesso alle informazioni e, dall’altro, a favorire la comparsa di monopoli o di situazioni di abuso di posizione dominante in capo ai costitutori di banche di dati.

51      Tuttavia, per quanto attiene, in primo luogo, al diritto di accesso all’informazione, occorre rilevare che la tutela conferita dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione e/o di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9. Questa tutela non concerne invece le operazioni di consultazione di una banca di dati (sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 54).

52      Certo, il costitutore della banca di dati può riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla stessa o riservarne l’accesso a determinati soggetti (sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 55), o ancora subordinare tale accesso a condizioni particolari, per esempio di carattere finanziario.

53      Tuttavia, qualora il costitutore di una banca di dati renda accessibile a terzi, quand’anche a titolo oneroso, il contenuto della stessa, il suo diritto sui generis non gli consente di opporsi alla consultazione di tale banca di dati da parte di detti terzi a fini di informazione (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punto 55). Soltanto qualora la visualizzazione su schermo del contenuto della suddetta banca di dati richieda il trasferimento, permanente o temporaneo, della totalità o di una parte sostanziale di tale contenuto verso un altro supporto, tale operazione di consultazione può essere subordinata all’autorizzazione del titolare del diritto sui generis, come emerge dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 96/9.

54      Nel caso di specie, dalla descrizione dei fatti contenuti nella decisione di rinvio emerge che l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, pur opponendosi certamente a operazioni non autorizzate di prelievo di elementi contenuti nell’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop, autorizza comunque i terzi a consultare il detto elenco. Pertanto, le informazioni raccolte nello stesso sono accessibili al pubblico e possono essere consultate da quest’ultimo.

55      Per quanto attiene, in secondo luogo, al rischio di pregiudizio per la concorrenza, dal quarantasettesimo ‘considerando’ della direttiva 96/9 emerge che il legislatore comunitario si è dimostrato attento al timore che la tutela da parte del diritto sui generis possa essere esercitata in modo tale da agevolare gli abusi di posizione dominante.

56      Per questo motivo l’art. 13 della direttiva 96/9, conferendo un valore normativo alla precisazione, contenuta in tale medesimo ‘considerando’, secondo la quale le disposizioni della detta direttiva «lasciano impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali», stabilisce che tale direttiva non pregiudica quanto previsto, in particolare, dalle norme sulle intese e sulla concorrenza sleale.

57      In questa stessa ottica, l’art. 16, n. 3, della direttiva 96/9 impone alla Commissione di redigere relazioni periodiche sull’applicazione della direttiva medesima, destinate in particolare a verificare se l’applicazione del diritto sui generis abbia comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate.

58      In tale contesto, caratterizzato dall’esistenza di strumenti di diritto comunitario o di diritto nazionale, idonei a individuare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza, quali abusi di posizione dominante, la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, non può formare oggetto di un’interpretazione tale da privare il costitutore di una banca di dati della tutela contro le operazioni che potrebbero ledere i suoi interessi legittimi.

59      Nella causa principale, al fine di accertare la sussistenza di una violazione da parte della Directmedia del diritto sui generis dell’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg, spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se l’operazione alla quale ha proceduto la Directmedia a partire dall’elenco stilato dal sig. Knoop corrisponda ad un’estrazione avente ad oggetto una parte sostanziale, valutata qualitativamente e quantitativamente, del contenuto di tale elenco (v., a tal riguardo, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punti 69‑72) ovvero a estrazioni di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto (v., a tale proposito, sentenza The British Horseracing Board e a., cit., punti 73, 87 e 89).

60      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, purché – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

 

                        (Seguono le firme)