Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 9 ottobre 2008
C-304/07, Directmedia Publishing GmbH – Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Nel procedimento C‑304/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof
(Germania) con decisione 24 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 2 luglio
2007, nella causa tra
Directmedia Publishing GmbH
e
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore),
presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. E. Juhász e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
l’Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg, dagli avv.ti W. Schmid
e H.‑G. Riegger,
Rechtsanwälte;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. F. Arenal, avvocato dello Stato;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10
luglio 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. a), della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE,
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra
Contesto normativo
3 La direttiva 96/9, in conformità al suo art. 1,
n. 1, ha ad oggetto «la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque
ne sia la forma».
4 Ai fini dell’applicazione della direttiva 96/9,
l’art. 1, n. 2, della stessa definisce la nozione di banca di dati
come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie
a mezzi elettronici o in altro modo».
5 L’art. 3 della direttiva 96/9 istituisce una
tutela a norma del diritto d’autore delle «banche di dati che per la scelta o
la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria
del loro autore».
6 L’art. 7 della direttiva 96/9, rubricato
«Oggetto della tutela», istituisce un diritto sui generis nei termini seguenti:
«1. Gli
Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di
vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte
sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o
quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale
contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o
quantitativo.
2. Ai
fini del presente capitolo:
a) per
“estrazione” si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità
o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro
supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
b) per
“reimpiego” si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico
della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante
distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La
prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del
titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di
controllare la rivendita della copia nella Comunità.
Il prestito pubblico non costituisce atto di
estrazione o di reimpiego.
3. Il
diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di
licenza contrattuale.
4. Il
diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto
d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione
a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati
in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti
esistenti sul loro contenuto.
5. Non
sono consentiti l’estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti
non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio
ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore della banca di dati».
7 L’art. 13 della direttiva 96/9, intitolato
«Mantenimento di altre disposizioni», precisa che la suddetta direttiva non
osta all’applicazione delle disposizioni concernenti, segnatamente, «le norme
sulle intese e sulla concorrenza sleale».
8 Ai sensi dell’art. 16, n. 3, della
direttiva 96/9:
«Non
oltre la fine del terzo anno successivo [al 1° gennaio 1998] e, in seguito,
ogni tre anni,
Fatti all’origine
della controversia principale e questione pregiudiziale
9 Il sig. Knoop dirige,
presso l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, il progetto «Klassikerwortschatz»
(«Patrimonio dei classici»), che ha portato alla pubblicazione della Freiburger Anthologie
(Antologia di Friburgo), una raccolta di poesie scritte tra il 1720 e il 1933.
10 Tale
antologia è basata su un elenco
di poesie stilato dal sig. Knoop, Die 1 100 wichtigsten
Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900 (Le 1 100 più importanti
poesie della letteratura tedesca tra il 1730 ed il 1900; in prosieguo:
l’«elenco di poesie stilato dal sig. Knoop»),
pubblicato su Internet.
11 Dopo un’introduzione esplicativa, tale elenco di
poesie, ordinato in funzione della frequenza di citazione di queste ultime
nelle diverse antologie, riporta l’autore, il titolo, il verso iniziale e
l’anno di pubblicazione di ciascuna poesia. Il suddetto elenco si basa quindi
su una scelta di 14 antologie selezionate su un totale di circa
12 A partire da tali opere, contenenti circa
20 000 poesie, sono state selezionate le liriche citate da almeno tre
antologie o almeno tre volte nella raccolta bibliografica della sig.ra Dühmert. Onde consentire il loro utilizzo a fini
statistici, i titoli e i versi iniziali delle poesie sono stati uniformati ed è
stato stilato un elenco riassuntivo delle liriche. Ricerche bibliografiche
hanno consentito di identificare sia le opere nelle quali le poesie sono state
pubblicate sia la rispettiva data di composizione. Sono occorsi circa due anni
e mezzo per portare a termine questo lavoro, i cui costi, per un importo totale
di EUR 34 900, sono stati sopportati dall’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
13
14 Per la raccolta delle poesie inserite nel proprio
CD-ROM
15 Ritenendo che, con la diffusione del suo CD-ROM,
16 Il giudice adito in primo grado ha accolto la
domanda attorea. In seguito al rigetto del suo
appello,
17 Il detto ricorso è stato respinto in quanto diretto
contro la condanna della Directmedia pronunciata
sulla base delle richieste del sig. Knoop. Per
converso, poiché le disposizioni di diritto tedesco che disciplinano la tutela
del costitutore di una banca di dati, delle quali l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
lamenta la violazione, costituiscono la trasposizione della direttiva 96/9, il
giudice del rinvio ritiene che la soluzione della controversia tra
18 Sottolineando che dagli accertamenti del giudice
dell’appello emerge che
19 Secondo il detto giudice, la definizione della
nozione di «estrazione» contenuta nella succitata disposizione della direttiva
96/9, numerosi ‘considerando’ di tale direttiva, i punti 43‑54 della
sentenza 9 novembre 2004, causa C‑203/02, The British Horseracing Board e a. (Racc. pag. I‑10415), alcuni
passaggi delle conclusioni presentate dall’avvocato generale Stix-Hackl nella causa che ha dato origine alla sentenza 9
novembre 2004, causa C‑338/02, Fixtures
Marketing (Racc. pag. I‑10497), una particolare concezione
dell’obiettivo e dell’oggetto del diritto sui generis nonché gli imperativi di
certezza del diritto sembrano deporre in senso favorevole ad un’interpretazione
rigida di tale nozione, secondo la quale tale diritto autorizza il costitutore
di una banca di dati ad opporsi al trasferimento materiale della totalità o di
una parte della stessa da un supporto ad un altro, ma non all’utilizzo di tale
banca di dati quale fonte di consultazione, di informazione e di recensione,
anche qualora parti sostanziali della banca di dati di cui trattasi fossero in
tal modo progressivamente ricopiate ed inserite in quanto tali in un’altra
banca di dati.
20 Il giudice del rinvio riconosce tuttavia che,
secondo un’altra concezione dell’oggetto del diritto sui generis, è consentito
sostenere che la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7, n. 2,
lett. a), della direttiva 96/9, comprende gli atti che consistono
esclusivamente nel prelievo, in quanto dati, degli elementi di una banca di
dati.
21 In considerazione di tale difficoltà interpretativa,
il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il prelievo di dati da una banca dati tutelata
(ex art. 7, n. 1, della [direttiva 96/9]) con loro contestuale
inserimento in un’altra banca dati possa configurare un’operazione di
estrazione ai sensi dell’art. 7, n. 2, lett. a), della detta
direttiva anche qualora esso venga effettuato sulla base di consultazioni della
prima banca dati a seguito di valutazione caso per caso, oppure se
un’estrazione ai sensi di quest’ultima disposizione presupponga un’attività di
(materiale) copiatura di un insieme di dati».
Sulla questione pregiudiziale
22 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se nella nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7,
n. 2, lett. a), della direttiva 96/9, rientri l’operazione che
consiste nel prelevare elementi di una banca di dati inserendoli in un’altra
banca, al termine di una consultazione visiva della prima banca di dati e di
una scelta basata su una valutazione personale dell’autore dell’operazione, o
se essa presupponga il ricorso ad un’attività di copiatura materiale di un
insieme di elementi.
23 In via preliminare occorre rilevare che tale
questione si fonda sulla premessa, esposta nella decisione di rinvio, secondo
cui l’elenco di poesie stilato dal sig. Knoop
costituisce una «banca di dati» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della
direttiva 96/9.
24 Nella stessa decisione si specifica altresì che l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
che ha finanziato i costi di compilazione del suddetto elenco, può godere della
tutela conferita dal diritto sui generis prevista dalla detta direttiva, in
considerazione del fatto che l’investimento destinato alla raccolta, alla
verifica e alla presentazione del contenuto di tale elenco, che ammonta a
EUR 34 900, è considerato «rilevante» ai sensi dell’art. 7,
n. 1, di tale direttiva.
25 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se
un’operazione analoga a quella effettuata dalla Directmedia
nella causa principale costituisca «estrazione» ai sensi dell’art. 7,
n. 2, lett. a), della direttiva 96/9.
26 La suddetta disposizione definisce la nozione di
estrazione come «il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di
una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto
con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma».
27 L’art. 7, n. 1, della direttiva 96/9
riserva al costitutore di una banca di dati, la quale abbia richiesto un
investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, il diritto
di vietare le operazioni di estrazione aventi ad oggetto la totalità o una
parte sostanziale del contenuto di tale banca di dati. Peraltro, il n. 5
del detto art. 7 è inteso a consentire al costitutore di opporsi alle
operazioni di estrazione ripetute e sistematiche relative ad una parte non
sostanziale del contenuto della detta banca di dati, che, per il loro effetto
cumulativo, condurrebbero alla ricostituzione, senza autorizzazione del costitutore,
della banca di dati nel suo insieme, o almeno di una parte sostanziale della
stessa, e che pregiudicherebbero gravemente l’investimento del costitutore, al
pari delle operazioni di estrazione di cui all’art. 7, n. 1, della
suddetta direttiva (v. sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punti 86‑89).
28 Poiché la nozione di estrazione è quindi utilizzata
in diverse disposizioni dell’art. 7 della direttiva 96/9, occorre
interpretarla nel contesto generale di tale articolo (v., in tal senso,
sentenza The British Horseracing
Board e a., cit., punto 67).
29 A tal riguardo è opportuno anzitutto precisare che,
come riconosciuto dalla Directmedia, tale nozione non
presuppone che la banca di dati o la parte di essa a partire dalla quale si
effettua l’operazione di cui trattasi scompaia dal suo supporto originale per
effetto dell’operazione stessa.
30 L’impiego, in un certo numero di ‘considerando’
della direttiva 96/9, tra i quali, in particolare, il settimo e il
trentottesimo, del verbo «copiare» per illustrare la nozione di estrazione
indica infatti che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, tale nozione
si presta a ricomprendere, nell’ambito della suddetta direttiva, operazioni che
lascino sussistere sul suo supporto iniziale la banca di dati o la parte di
essa di cui si tratta.
31 Occorre inoltre sottolineare che l’utilizzo,
all’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9,
dell’espressione «con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma» dimostra che il
legislatore comunitario ha inteso attribuire alla nozione di estrazione un
significato ampio (v. sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punto 51).
32 Come sostenuto dall’Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg e, del pari, dal governo italiano e dalla
Commissione, tale accezione ampia della nozione di estrazione è suffragata
dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario mediante la creazione di
un diritto sui generis.
33 Come emerge, segnatamente, dai ‘considerando’ 7, 38‑42
e 48 della direttiva 96/9, tale obiettivo si sostanzia nel garantire alla
persona che ha preso l’iniziativa e si è assunta il rischio di destinare un
investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie
al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto di una banca
di dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro
l’appropriazione non autorizzata dei risultati di quest’ultimo tramite
operazioni che consisterebbero, in particolare, nella ricostituzione di tale
banca o di una parte sostanziale della stessa per opera di un utente o un
concorrente, ad un costo molto inferiore a quello necessario per una
costituzione autonoma (v. altresì, in tal senso, sentenze 9 novembre 2004,
causa C‑46/02, Fixtures Marketing,
Racc. pag. I‑10365, punto 35;
The British Horseracing Board e a., cit., punti 32,
45, 46 e 51; causa C‑338/02, Fixtures
Marketing, cit., punto 25, nonché,
causa C‑444/02, Fixtures Marketing, Racc. pag. I‑10549, punto 41).
34 Alla luce di tale obiettivo, la nozione di
«estrazione», ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, dev’essere intesa come riferita a qualsiasi operazione non
autorizzata di appropriazione di tutto il contenuto di una banca di dati o di
una sua parte (v. sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punti 51 e 67).
35 Come sostenuto dall’Albert‑Ludwigs-Universität
Freiburg e dalla Commissione, dal testo stesso
dell’art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva 96/9 emerge che la
detta nozione non dipende dalla natura e dalla forma della modalità operativa
utilizzata.
36 Il criterio decisivo a tale proposito risiede
nell’esistenza di un’operazione di «trasferimento» di tutto il contenuto della
banca di dati in questione o di parte dello stesso verso un altro supporto,
dello stesso tipo del supporto della detta banca o di tipo diverso. Un
trasferimento di questo genere presuppone che tutto il contenuto di una banca
di dati o di una sua parte si ritrovi su un supporto diverso da quello della
banca di dati originaria.
37 In tale contesto, come sottolineato dal governo
italiano, ai fini della valutazione della sussistenza di una «estrazione» ai
sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 è indifferente che il trasferimento
si basi su un procedimento tecnico di copia del contenuto di una banca di dati
tutelata, quale un procedimento di tipo elettronico, elettromagnetico,
elettroottico o di natura analoga (v., a tal riguardo, il tredicesimo
‘considerando’ della direttiva 96/9), o su un semplice procedimento manuale.
Come sostenuto dall’Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, la ricopiatura del contenuto di una tale
banca di dati, quand’anche manuale, su un altro supporto corrisponde alla
nozione di estrazione allo stesso modo di uno scaricamento o di una fotocopia.
38 Il quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva
96/9, secondo il quale «occorre estendere la tutela concessa dalla presente
direttiva alle banche di dati non elettroniche», così come il ventunesimo
‘considerando’ della medesima direttiva, ai sensi del quale la tutela da essa prevista
non impone che le materie contenute nella banca di dati «siano state
memorizzate fisicamente in forma organizzata», militano anch’essi a favore di
un’interpretazione della nozione di estrazione svincolata, come la nozione di
banca di dati, da criteri di ordine formale, tecnico o materiale.
39 È altresì irrilevante, ai fini dell’interpretazione
della nozione di estrazione nell’ambito della direttiva 96/9, che il
trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata dia luogo ad una
disposizione degli elementi di cui trattasi diversa da quella che caratterizza
la banca di dati originaria. Come emerge dal trentottesimo ‘considerando’ della
direttiva 96/9, un’operazione di copiatura non autorizzata, accompagnata da un
adattamento del contenuto della banca di dati copiata, rientra nelle operazioni
contro le quali la suddetta direttiva intende tutelare il costitutore di tale
banca mediante la creazione del diritto sui generis.
40 Non è quindi possibile sostenere, alla stregua della
Directmedia, che nella nozione di estrazione
rientrerebbero solo le operazioni che consistono nel riprodurre meccanicamente,
senza adattamenti, il contenuto di una banca di dati o di una parte di tale
banca tramite un classico processo di «copia/incolla».
41 Parimenti, il fatto, sottolineato dalla Directimedia, che l’autore dell’operazione di riproduzione
in questione si astenga dal prelevare una parte degli elementi contenuti in una
banca di dati tutelata e completi gli elementi prelevati dalla stessa con elementi
provenienti da un’altra fonte può al limite dimostrare che l’operazione non ha
riguardato la totalità del contenuto della detta banca di dati. Per converso,
la suddetta circostanza non osta alla constatazione che un trasferimento di una
parte del contenuto di tale banca verso un altro supporto sia avvenuto.
42 Contrariamente a quanto ha sostenuto anche
43 Come emerge dal punto 27 della presente sentenza, da
una lettura combinata dei nn. 1 e 5
dell’art. 7 della direttiva 96/9 si evince che tale nozione non dipende
dall’entità del trasferimento del contenuto di una banca di dati tutelata,
poiché, in virtù di tali disposizioni, il diritto sui generis istituito dalla
detta direttiva tutela il costitutore di una banca di dati non soltanto dalle
operazioni di estrazione relative alla totalità del contenuto della sua banca
di dati tutelata o ad una parte sostanziale di esso, ma anche, a determinate
condizioni, da quelle operazioni concernenti una parte non sostanziale di tale
contenuto (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punto 50).
44 Pertanto, il fatto che un’operazione di
trasferimento non riguardi un insieme sostanziale e strutturato di elementi
contenuti in una banca di dati tutelata non osta a che tale operazione venga
ricondotta alla nozione di «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9.
45 Parimenti, come sottolineato dalla Commissione, la
circostanza che elementi contenuti in una banca di dati siano prelevati ed
inseriti in un’altra banca di dati soltanto in seguito ad una valutazione
critica compiuta dall’autore dell’operazione di trasferimento potrebbe
sicuramente risultare pertinente, all’occorrenza, ai fini di stabilire se tale
altra banca di dati possa godere di una delle forme di tutela previste dalla
direttiva 96/9. Per contro, tale circostanza non osta all’accertamento
dell’esistenza di un trasferimento di elementi dalla prima banca di dati verso
la seconda.
46 L’obiettivo perseguito dall’operazione di trasferimento
è anch’esso irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza di
un’estrazione ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9.
47 Di tal guisa, poco importa che l’operazione di
trasferimento in questione miri alla costituzione di un’altra banca di dati,
concorrente o meno della banca di dati originaria, di dimensione identica o
diversa rispetto a quest’ultima, ovvero che tale operazione si inserisca nel
contesto di un’attività, commerciale o meno, diversa dalla costituzione di una
banca di dati (v., in tal senso, sentenza The British
Horseracing Board
e a., cit., punti 47 e 48). Del resto, come emerge dal
quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 96/9, il trasferimento della
totalità del contenuto di una banca di dati tutelata o di una parte sostanziale
di esso verso un altro sopporto, resosi necessario ai fini della semplice
visualizzazione su schermo del detto contenuto, costituisce già di per se stesso un’operazione di estrazione che il titolare
del diritto sui generis può subordinare alla propria autorizzazione.
48 Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice
del rinvio pone l’accento sul trentottesimo ‘considerando’ della direttiva
96/9. Avanzando l’ipotesi della «riproduzione diretta e ridisposizione
elettronica» del contenuto di una banca di dati, il detto ‘considerando’
potrebbe, ad avviso di tale giudice, deporre in senso favorevole ad
un’interpretazione della nozione di estrazione circoscritta alle operazioni
comportanti un processo tecnico di copiatura.
49 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 41 delle sue conclusioni, il ‘considerando’ di cui trattasi è diretto
a illustrare il particolare rischio che corrono i costitutori di banche di dati
a causa del sempre crescente utilizzo della tecnologia digitale. Esso non può
interpretarsi nel senso che riduce il novero delle operazioni oggetto della
tutela da parte del diritto sui generis alle sole
operazioni di copiatura tecnica, e ciò a rischio, da un lato, di disconoscere i
diversi elementi evidenziati ai punti 29‑47 della presente sentenza, che
militano a favore di un’interpretazione ampia del concetto di estrazione
nell’ambito della direttiva 96/9 e, dall’altro, in violazione dell’obiettivo
assegnato a tale diritto, di privare il costitutore di una banca di dati della
tutela dalle operazioni di estrazione che, seppure non riconducibili ad un
processo tecnico specifico, sarebbero comunque tali da ledere gli interessi del
costitutore in maniera analoga ad un’operazione di estrazione basata su un
siffatto processo.
50
51 Tuttavia, per quanto attiene, in primo luogo, al
diritto di accesso all’informazione, occorre rilevare che la tutela conferita
dal diritto sui generis riguarda unicamente le operazioni di estrazione e/o di
reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9. Questa tutela non
concerne invece le operazioni di consultazione di una banca di dati (sentenza
The British Horseracing Board e a., cit., punto 54).
52 Certo, il costitutore della banca di dati può
riservarsi un diritto di accesso esclusivo alla stessa o riservarne l’accesso a
determinati soggetti (sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punto 55), o ancora subordinare tale accesso a condizioni
particolari, per esempio di carattere finanziario.
53 Tuttavia, qualora il costitutore di una banca di
dati renda accessibile a terzi, quand’anche a titolo oneroso, il contenuto
della stessa, il suo diritto sui generis non gli consente di opporsi alla
consultazione di tale banca di dati da parte di detti terzi a fini di
informazione (v., in tal senso, sentenza The British Horseracing Board e a.,
cit., punto 55). Soltanto qualora la visualizzazione su schermo del
contenuto della suddetta banca di dati richieda il trasferimento, permanente o
temporaneo, della totalità o di una parte sostanziale di tale contenuto verso
un altro supporto, tale operazione di consultazione può essere subordinata
all’autorizzazione del titolare del diritto sui generis, come emerge dal
quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 96/9.
54 Nel caso di specie, dalla descrizione dei fatti
contenuti nella decisione di rinvio emerge che l’Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, pur opponendosi certamente a operazioni non
autorizzate di prelievo di elementi contenuti nell’elenco di poesie stilato dal
sig. Knoop, autorizza comunque i terzi a
consultare il detto elenco. Pertanto, le informazioni raccolte nello stesso
sono accessibili al pubblico e possono essere consultate da quest’ultimo.
55 Per quanto attiene, in secondo luogo, al rischio di
pregiudizio per la concorrenza, dal quarantasettesimo ‘considerando’ della
direttiva 96/9 emerge che il legislatore comunitario si è dimostrato attento al
timore che la tutela da parte del diritto sui generis possa essere esercitata
in modo tale da agevolare gli abusi di posizione dominante.
56 Per questo motivo l’art. 13 della direttiva
96/9, conferendo un valore normativo alla precisazione, contenuta in tale
medesimo ‘considerando’, secondo la quale le disposizioni della detta direttiva
«lasciano impregiudicata l’applicazione delle regole di concorrenza, siano esse
comunitarie o nazionali», stabilisce che tale direttiva non pregiudica quanto
previsto, in particolare, dalle norme sulle intese e sulla concorrenza sleale.
57 In questa stessa ottica, l’art. 16, n. 3,
della direttiva 96/9 impone alla Commissione di redigere relazioni periodiche
sull’applicazione della direttiva medesima, destinate in particolare a
verificare se l’applicazione del diritto sui generis abbia comportato abusi di
posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da
giustificare misure adeguate.
58 In tale contesto, caratterizzato dall’esistenza di
strumenti di diritto comunitario o di diritto nazionale, idonei a individuare
eventuali infrazioni alle regole di concorrenza, quali abusi di posizione
dominante, la nozione di «estrazione», ai sensi dell’art. 7 della
direttiva 96/9, non può formare oggetto di un’interpretazione tale da privare
il costitutore di una banca di dati della tutela contro le operazioni che
potrebbero ledere i suoi interessi legittimi.
59 Nella causa principale, al fine di accertare la
sussistenza di una violazione da parte della Directmedia
del diritto sui generis dell’Albert‑Ludwigs-Universität
Freiburg, spetta al giudice del rinvio verificare,
alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se l’operazione alla quale ha
proceduto
60 Alla luce delle considerazioni che precedono,
occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che il prelievo di
elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in
un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo
e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire
«estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9, purché – cosa che
spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al
trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o
quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a
trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e
sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di
tale contenuto.
Sulle spese
61 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
Il prelievo di elementi di
una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un’altra banca
di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla
valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire
«estrazione» ai sensi dell’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle
banche di dati, purché – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare –
tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata
qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati
tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro
carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una
parte sostanziale di tale contenuto.
(Seguono le firme)