Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 13 marzo 2007
C-432/05, Unibet (London) Ltd e a. – Justitiekanslern
Nel procedimento C‑432/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dallo Högsta domstolen (Svezia), con
ordinanza 24 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2005,
nella causa
Unibet (
Unibet (International) Ltd
contro
Justitiekanslern,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. C.W.A. Timmermans,
A. Rosas, K. Lenaerts
(relatore), R. Schintgen, P. Kūris ed E. Juhász,
presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk,
G. Arestis, U. Lõhmus,
E. Levits, A. Ó Caoimh
e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3
ottobre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand,
in qualità di agente;
– per
il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert,
assistita dagli avv.ti S. Verhulst e
P. Vlaemminck, advocaten;
– per
il governo ceco, dal sig. T. Boček, in
qualità di agente;
– per
il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e
A. Dittrich, in qualità di agenti;
– per
il governo ellenico, dalla sig.ra A. Samoni-Rantou
e dal sig. K. Boskovits, in qualità di
agenti;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. F. Sclafani, avvocato dello Stato;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e
C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
– per
il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes
e J. De Oliveira, in qualità di agenti;
– per
il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin,
in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. White, successivamente
dalla sig.ra Z. Bryanston‑Cross, in
qualità di agenti, assistite dal sig. T. Ward,
barrister;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30
novembre 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva dei
diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario.
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra
Contesto normativo
Le norme processuali
3 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il
capitolo 11, art. 14, della Costituzione svedese (regeringsformen)
disciplina il controllo di legittimità delle disposizioni nazionali, di natura
legislativa o regolamentare, rispetto a norme di rango superiore. In forza di
tale articolo, se un giudice ritiene che una disposizione nazionale non sia
conforme ad una norma costituzionale o ad un’altra norma di rango superiore,
tale disposizione deve essere disapplicata. Tuttavia, se detta disposizione
emana dal Parlamento o dal governo svedese, essa deve
essere disapplicata solo se la mancata conformità è manifesta. Tale ultima
condizione non è tuttavia richiesta quando la questione di conformità si pone
rispetto ad una norma di diritto comunitario.
4 Secondo il giudice del rinvio, il diritto svedese
non prevede un ricorso autonomo diretto, in via principale, a far dichiarare la
mancata conformità di un atto adottato dal Parlamento o dal governo con una
norma di rango superiore, poiché un tale controllo può essere effettuato solo
in via incidentale nell’ambito di procedimenti avviati dinanzi ai giudici
ordinari o dinanzi ai giudici amministrativi.
5 In base al capitolo 13, art. 1, del codice
di procedura svedese (rättegångsbalken; in prosieguo:
il «codice di procedura»), che disciplina i procedimenti dinanzi ai giudici
ordinari, un’azione di risarcimento può essere promossa allo scopo di ottenere
il risarcimento dei danni. Una tale azione può sfociare in una pronuncia
esecutiva che condanna il convenuto a pagare il risarcimento dei danni
all’attore.
6 Secondo l’art. 2, primo comma, dello stesso
capitolo del codice di procedura, un’azione può essere promossa per accertare
l’esistenza di un rapporto giuridico tra il convenuto e l’attore, quando da
tale rapporto derivi un danno per l’attore. In base al secondo comma del
medesimo articolo, la domanda viene esaminata se si riferisce all’esistenza di
detto rapporto. Una tale azione può solo sfociare in una pronuncia dichiarativa
che accerta, se del caso, l’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti,
come l’obbligo di pagare il risarcimento dei danni all’attore.
7 In tale contesto, il giudice adito può essere
portato a verificare, in via incidentale, la conformità con una norma di rango
superiore di una disposizione legislativa applicabile, la quale, se del caso,
deve essere disapplicata.
8 La concessione di provvedimenti provvisori nei
procedimenti civili è disciplinata dal capitolo 15 del codice di
procedura. L’art. 3 di tale capitolo prevede la possibilità di disporre
provvedimenti provvisori in favore dell’attore per tutelare i diritti di quest’ultimo.
In base a tale disposizione, se l’attore dimostra la fondatezza delle sue
pretese nei confronti di un terzo, che queste sono o possono essere oggetto di
un ricorso e che tale soggetto terzo è in grado di lederle con un’azione od
omissione, il giudice competente può disporre provvedimenti inibitori o
d’ingiunzione, accompagnati, se del caso, da sanzioni pecuniarie nei confronti
di tale terzo.
9 Il medesimo capitolo 15, art. 7, impone
all’attore a vantaggio del quale sono stati adottati i provvedimenti
provvisori, applicando in particolare l’art. 3 del detto capitolo, di
presentare dinanzi al giudice competente un ricorso nel merito entro un mese
dopo la concessione di tali provvedimenti, di modo che, secondo il giudice del
rinvio, questi ultimi non possono assicurare che una tutela provvisoria dei
diritti che l’attore fa valere garantendo il rispetto di tali diritti solo sino
alla pronuncia di merito.
La legge sulle lotterie
10 In forza della legge sulle lotterie, le attività
relative alle lotterie aperte al pubblico e, più ampiamente, tutti i giochi le
cui possibilità di vincita si fondano sul caso, quali le scommesse, il lotto,
le macchine per il gioco d’azzardo e la roulette, sono soggetti ad
un’autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti a livello
locale o nazionale.
11 La decisione di rigetto di una domanda di
autorizzazione diretta ad organizzare tali attività può essere impugnata
dinanzi ai giudici amministrativi di primo grado o, se detta decisione emana
dal governo, dinanzi al Regeringsrätten (Corte
amministrativa suprema). In tale contesto, tali giudici possono essere portati
a verificare, in via incidentale, la conformità al diritto comunitario di una
disposizione legislativa applicabile, che, se del caso, deve essere
disapplicata.
12 L’art. 38 della legge sulle lotterie vieta di
promuovere, a titolo professionale o in altro modo a fine di lucro, la
partecipazione ad una lotteria non autorizzata organizzata in Svezia o ad una
lotteria organizzata fuori dalla Svezia.
13 In forza dell’art. 52 di tale legge, detto
divieto può dar luogo a ingiunzioni la cui violazione è passibile di ammende
amministrative. I provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità
competenti su tale base possono essere impugnati dinanzi ai giudici
amministrativi, i quali possono ordinare la sospensione della loro esecuzione
ed essere portati a verificare, in via incidentale, la conformità di una
disposizione legislativa applicabile al diritto comunitario, che dev’essere, se del caso, disapplicata.
14 Il divieto di promozione previsto dall’art. 38
della legge sulle lotterie può essere oggetto di una richiesta di deroga
indirizzata al governo ovvero all’autorità designata a tale scopo. La decisione
di rigetto relativa ad una tale richiesta può essere impugnata, in forza della
legge svedese sul controllo di legittimità di talune decisioni amministrative (lagen on rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut,
SFS 1988, n. 205), dinanzi al Regeringsrätten,
che può valutare, in via incidentale, la conformità al diritto comunitario di
una disposizione legislativa applicabile, che dev’essere,
se del caso, disapplicata.
15 In forza dell’art. 54 della legge sulle
lotterie, la promozione della partecipazione ad una lotteria organizzata
all’estero è passibile di sanzione penale e di condanna a sei mesi di
reclusione qualora detta promozione sia rivolta in maniera particolare a
persone residenti in Svezia.
16 Nell’ambito di procedimenti penali avviati a tale
titolo dalle autorità competenti, il tingsrätt
(giudice ordinario di primo grado) può essere portato a verificare, in via
incidentale, la conformità al diritto comunitario di una disposizione
legislativa applicabile, che deve essere, se del caso, disapplicata.
Controversia nella
causa principale e questioni pregiudiziali
17 Dai documenti del fascicolo risulta che, nel corso
del mese di novembre 2003,
18 Pur non essendo stata essa stessa oggetto di
provvedimenti amministrativi né di procedimenti penali,
19 La domanda dichiarativa veniva respinta con
decisione del 2 luglio 2004 del tingsrätt.
Quest’ultimo riteneva che gli argomenti invocati a sostegno di tale domanda non
risultassero dall’esistenza di un rapporto giuridico concreto tra
20 Su appello proposto dalla Unibet,
la domanda dichiarativa e la prima domanda di provvedimenti provvisori venivano
respinte anche con sentenza dello hovrätt (Corte
d’appello) dell’8 ottobre 2004. Quest’ultimo giudice riteneva infatti che la domanda dichiarativa costituisse un ricorso
di accertamento irricevibile in base al diritto svedese e che non risulti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia che il principio di tutela
giurisdizionale esiga che venga introdotta la possibilità di esercitare un
controllo di una norma in astratto quando un tale ricorso non è previsto dal
diritto nazionale. Detto giudice dichiarava peraltro che la questione della
conformità del divieto di promozione, enunciato all’art. 38 della legge
sulle lotterie, al diritto comunitario sarebbe stata valutata al momento
dell’esame della domanda di risarcimento dal tingsrätt.
21 Lo hovrätt riteneva anche
che, qualora
22 Lo hovrätt statuiva
pertanto che la domanda dichiarativa della Unibet non
poteva considerarsi ricevibile in base al diritto comunitario e che la prima
domanda di provvedimenti provvisori era divenuta priva di oggetto.
23 Nell’ambito di una prima impugnazione dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema)
contro la sentenza dello hovrätt dell’8 ottobre
2004,
24 Poco tempo dopo la sentenza dello hovrätt dell’8 ottobre 2004 che respingeva la sua
domanda dichiarativa e la sua prima domanda di provvedimenti provvisori,
25 Con sentenza 12 novembre 2004 il tingsrätt respingeva detta domanda ritenendo che l’esame
della causa non avesse dimostrato che l’art. 38 della legge sulle lotterie
contrasta con il diritto comunitario e che
26 Nell’ambito di una seconda impugnazione dinanzi allo
Högsta domstolen,
27 Per quanto riguarda la prima impugnazione, il
giudice del rinvio sottolinea che, secondo il diritto svedese, un ricorso
autonomo non può essere proposto allo scopo di far constatare, in via
principale, la mancata conformità di una disposizione nazionale con una norma
di rango superiore. Il giudice del rinvio si pone la questione, a tale
proposito, circa i requisiti comunitari del principio di tutela
giurisdizionale, pur rilevando che
28 Secondo il giudice del rinvio, la prima domanda di
provvedimenti provvisori presentata dinanzi ai giudici di merito nell’ambito di
tale impugnazione solleva questioni simili poiché in diritto svedese una tale
domanda non può essere ricevibile se la domanda principale è essa stessa
irricevibile.
29 Per quanto riguarda la seconda impugnazione relativa
alla seconda domanda di provvedimenti provvisori, il giudice del rinvio ritiene
che si pongano questioni di diritto comunitario, dal momento che
30 Ritenendo, in tali circostanze, che la soluzione
della controversia nella causa principale necessiti di un’interpretazione del
diritto comunitario, lo Högsta domstolen
ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
il requisito di diritto comunitario in base al quale le norme processuali
nazionali devono offrire una tutela effettiva ai diritti conferiti ai privati
dall’ordinamento giuridico comunitario debba essere interpretato nel senso che
è ammissibile la proposizione di un’azione per far dichiarare che talune
disposizioni nazionali sono contrarie all’art. 49 del Trattato CE,
nel caso in cui la compatibilità delle medesime disposizioni nazionali con il
detto articolo possa essere valutata esclusivamente in via incidentale, ad
esempio in un’azione civile di risarcimento dei danni, in un procedimento
riguardante la concreta violazione di una disposizione nazionale o in un’azione
di controllo della legittimità.
2) Se
il requisito di diritto comunitario di una tutela effettiva implichi che
l’ordinamento giuridico nazionale deve offrire una tutela provvisoria per cui
le norme giuridiche nazionali che ostano all’esercizio del diritto rivendicato,
fondato sul diritto comunitario, possano essere disapplicate nei confronti di
un privato per consentirgli l’esercizio di tale diritto, fino a quando la
questione dell’esistenza del diritto stesso sia stata valutata in via
definitiva dal giudice nazionale.
3) Nel
caso in cui la risposta alla questione sub 2 sia affermativa, se il
diritto comunitario implichi che un giudice nazionale, in una situazione in cui
è questione della compatibilità delle disposizioni nazionali con il diritto
comunitario, in sede di valutazione di una richiesta di tutela provvisoria dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario, debba applicare
disposizioni nazionali relative ai presupposti di tale tutela oppure, in tale
situazione, debba applicare i criteri di diritto comunitario relativi alla
detta tutela.
4) Nel
caso in cui la risposta alla questione sub 3 implichi che devono essere
applicati i criteri del diritto comunitario, quali siano questi criteri».
Sulle questioni pregiudiziali
Considerazioni preliminari
31 Occorre disattendere l’argomentazione del governo
belga secondo cui la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile
a causa dell’inesistenza di una vera controversia pendente dinanzi al giudice
del rinvio.
32 Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 23 delle sue conclusioni, esiste una controversia pendente
dinanzi al giudice del rinvio nel senso che
33 Orbene, il problema di sapere se l’azione della Unibet sia ricevibile dinanzi ai giudici svedesi, oggetto
della prima questione sottoposta dal giudice del rinvio, non ha alcuna
incidenza sulla valutazione della ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale.
34 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è
quindi ricevibile.
35 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni
sottoposte dal giudice del rinvio, tenendo conto delle indicazioni fornite da
quest’ultimo per quanto riguarda il contesto normativo svedese quale è stato
esposto ai punti 3‑16 della presente sentenza.
Sulla prima
questione
36 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti
ai singoli dal diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che esso
richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un
ricorso autonomo diretto ad esaminare, in via principale, la conformità con
l’art. 49 CE di disposizioni nazionali, qualora altri rimedi
giurisdizionali consentano di valutare in via incidentale una tale conformità.
37 Prima di tutto si deve ricordare che, in base ad una
giurisprudenza costante, il principio di tutela giurisdizionale effettiva
costituisce un principio generale di diritto comunitario che deriva dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli
artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 15 maggio 1986,
causa 222/84, Johnston,
Racc. pag. 1651, punti 18 e 19; 15 ottobre 1987,
causa 222/86, Heylens e a.,
Racc. pag. 4097, punto 14; 27 novembre 2001, causa C‑424/99,
Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9285, punto 45; 25 luglio 2002,
causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio,
Racc. pag. I‑6677, punto 39, e 19 giugno 2003, causa C‑467/01,
Eribrand, Racc. pag. I‑6471,
punto 61), e che è stato ribadito anche all’art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
(GU C 364, pag. 1).
38 A tale riguardo, è compito dei giudici nazionali,
secondo il principio di collaborazione enunciato dall’art. 10 CE,
garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza
delle norme di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 16 dicembre
1976, causa 33/76, Rewe,
Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punto 12; 9 marzo 1978,
causa 106/77, Simmenthal,
Racc. pag. 629, punti 21 e 22; 19 giugno 1990,
causa C‑213/89, Factortame e a.,
Racc. pag. I‑2433, punto 19, nonché 14 dicembre 1995, causa
C‑312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I‑4599,
punto 12).
39 Occorre altresì ricordare che, in mancanza di una
disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di
ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità
procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai
singoli in forza del diritto comunitario (v., in particolare, sentenze citate Rewe, punto 5; Comet,
punto 13; Peterbroeck, punto 12; 20
settembre 2001, causa C‑453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I‑6297, punto 29,
nonché 11 settembre 2003, causa C‑13/01, Safalero,
Racc. pag. I‑8679, punto 49).
40 Infatti, nonostante il Trattato CE abbia
istituito un certo numero di azioni dirette che possono essere eventualmente
esperite dai singoli dinanzi al giudice comunitario, detto Trattato non ha
comunque inteso creare mezzi d’impugnazione esperibili dinanzi ai giudici
nazionali, onde salvaguardare il diritto comunitario, diversi da quelli già
contemplati dal diritto nazionale (sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 44).
41 La situazione sarebbe diversa solo se risultasse
dall’economia dell’ordinamento giuridico nazionale in questione che non esiste
alcun rimedio giurisdizionale che permetta, anche in via incidentale, di
garantire il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto
comunitario (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe,
cit., punto 5, e sentenze citate Comet,
punto 16, nonché Factortame e a., punti 19‑23).
42 Pertanto, anche se in via di principio spetta al
diritto nazionale determinare la legittimazione e l’interesse ad agire di un
singolo, il diritto comunitario richiede tuttavia che la normativa nazionale
non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (v., in
particolare, sentenze 11 luglio 1991, cause riunite da C‑87/90 a C‑89/90,
Verholen e a., Racc. pag. I‑3757,
punto 24, e Safalero, cit., punto 50).
Spetta infatti agli Stati membri prevedere un sistema
di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto di
tale diritto (sentenza
Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 41).
43 A tale riguardo, le modalità procedurali dei ricorsi
intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del
diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano
ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di
effettività) (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, Rewe, cit., punto 5, e sentenze citate Comet, punti 13‑16; Peterbroeck,
punto 12; Courage e Crehan,
punto 29; Eribrand, punto 62, nonché Safalero, punto 49).
44 Inoltre, spetta ai giudici nazionali interpretare le
modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui essi sono investiti, quali
l’esigenza di un rapporto giuridico concreto tra il ricorrente e lo Stato, per
quanto possibile in modo tale che dette modalità possano ricevere
un’applicazione che contribuisca al perseguimento dell’obiettivo, ricordato al
punto 37 della presente sentenza, di garantire una tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario.
45 È alla luce di tali considerazioni che occorre
risolvere la prima questione sottoposta dal giudice del rinvio.
46 Secondo quest’ultimo, il diritto svedese non prevede la
possibilità di esperire un ricorso autonomo diretto a contestare, in via
principale, la conformità di disposizioni nazionali con norme di rango
superiore.
47 A tale riguardo, occorre ricordare, come risulta
dalla giurisprudenza menzionata al punto 40 della presente sentenza e come
hanno affermato tutti i governi che hanno presentato osservazioni dinanzi alla
Corte nonché
48 Orbene, in primo luogo, risulta dall’ordinanza di
rinvio che il diritto svedese non prevede la possibilità di esperire un tale
ricorso autonomo, a prescindere dal fatto che la norma di rango superiore il
cui rispetto occorre garantire sia nazionale o comunitaria.
49 Per quanto riguarda queste due categorie di norme,
il diritto svedese lascia tuttavia ai singoli la possibilità di ottenere un
esame, in via incidentale, di tale questione di conformità, nell’ambito di
procedure introdotte dinanzi ai giudici ordinari o dinanzi ai giudici
amministrativi.
50 Dall’ordinanza di rinvio risulta anche che il
giudice incaricato di decidere tale questione deve disapplicare la disposizione
controversa qualora esso non la ritenga conforme ad una norma di rango
superiore, a prescindere dal fatto che si tratti di una norma nazionale o
comunitaria.
51 Nell’ambito di tale esame, è solo in caso di non
conformità manifesta di una disposizione emanata dal Parlamento o dal governo
svedese con una norma di rango superiore che una tale disposizione rimane
disapplicata. Così come è stato rilevato al punto 3 della presente sentenza,
tale condizione non viene invece richiesta quando la norma di rango superiore
in questione è una norma di diritto comunitario.
52 Pertanto come hanno rilevato tutti i governi che
hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, nonché
53 Occorre, in secondo luogo, verificare se i rimedi
giurisdizionali incidentali previsti dal diritto svedese per contestare la
conformità di una disposizione nazionale con il diritto comunitario non abbiano
l’effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
54 A tale riguardo, ciascun caso in cui si pone la
questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente
difficile l’applicazione del diritto comunitario dev’essere
esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento,
del suo svolgimento e delle sue peculiarità dinanzi ai vari organi
giurisdizionali nazionali (sentenza Peterbroeck,
cit., punto 14).
55 Orbene, risulta dall’ordinanza di rinvio che il
diritto svedese non esclude la possibilità per un singolo, come
56 Infatti, da una parte, il giudice del rinvio precisa
che
57 Inoltre, dall’ordinanza di rinvio risulta che
58 Di conseguenza, poiché l’esame relativo alla
conformità della legge sulle lotterie con il diritto comunitario avverrà
nell’ambito della valutazione della domanda di risarcimento, la detta domanda
costituisce un rimedio giurisdizionale che consente alla Unibet
di garantire la tutela effettiva dei diritti conferitile dal diritto
comunitario.
59 A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio
garantire che l’esame della conformità della legge con il diritto comunitario
avverrà indipendentemente dalla valutazione di merito vertente sulle condizioni
relative al danno e al nesso di causalità nell’ambito dell’azione di
risarcimento.
60 D’altra parte, il giudice del rinvio aggiunge che,
se
61 A tale riguardo, occorre rilevare che un simile
controllo giurisdizionale, che consente alla Unibet
di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiari la mancata conformità di
dette disposizioni con il diritto comunitario, costituisce un rimedio
giurisdizionale che le garantisce una tutela giurisdizionale effettiva dei
diritti che le spettano in forza del diritto comunitario (v., in tal senso,
sentenze Heylens e a., cit., punto 14, e 7
maggio 1991, causa C‑340/89, Vlassopoulou,
Racc. pag. I‑2357, punto 22).
62 Per di più, il giudice del rinvio precisa che,
qualora
63 Oltre ai rimedi giurisdizionali esposti ai
punti 56 e 60 della presente sentenza,
64 In ogni caso, risulta dai punti 56‑61
della presente sentenza che occorre considerare che
65 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima
questione che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti
conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso
che esso non richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro,
l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la
conformità di disposizioni nazionali dell’art. 49 CE, qualora altri
rimedi giurisdizionali effettivi, non meno favorevoli di quelli che
disciplinano azioni nazionali simili, consentano di valutare in via incidentale
una tale conformità, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.
Sulla seconda questione
66 Con la seconda questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti
conferiti ai singoli dal diritto comunitario richieda, nell’ordinamento
giuridico di uno Stato membro, la possibilità di ottenere che siano concessi
provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di disposizioni
nazionali fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro
conformità con il diritto comunitario.
67 In via preliminare, si deve ricordare che il giudice
nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto comunitario
deve essere in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di
garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale
sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario (sentenze Factortame e a., cit., punto 21, e 11 gennaio
2001, causa C‑226/99, Siples,
Racc. pag. I‑277, punto 19).
68 Nel contesto giuridico nazionale quale esposto
nell’ordinanza di rinvio, le richieste di tali provvedimenti possono solo
mirare a garantire una tutela provvisoria dei diritti che l’attore fa valere
nel merito, così come risulta dal punto 9 della presente sentenza.
69 Nella controversia principale pendente è pacifico
che
70 Per quanto riguarda la prima di queste due domande
di provvedimenti provvisori, risulta dall’ordinanza di rinvio che la domanda
dichiarativa è stata dichiarata irricevibile, in forza del diritto nazionale,
in primo grado e in appello. Pur confermando detta interpretazione del diritto
nazionale, il giudice del rinvio si è tuttavia interrogato sui requisiti del
diritto comunitario, a tal riguardo, il che lo ha condotto a proporre la prima
questione pregiudiziale (v. punti 36‑65 della presente sentenza).
71 Orbene, risulta dalla soluzione apportata alla prima
questione che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti
conferiti ai singoli dal diritto comunitario non richiede, nell’ordinamento giuridico
di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso autonomo diretto, in via
principale, ad esaminare la conformità di disposizioni nazionali con il diritto
comunitario, qualora altri rimedi giurisdizionali consentano di valutare in via
incidentale una tale conformità, ciò che spetta al giudice nazionale
verificare.
72 Quando la ricevibilità di un ricorso diretto a
garantire il rispetto dei diritti spettanti al singolo in forza del diritto
comunitario non è certa in forza del diritto nazionale, applicato conformemente
ai requisiti di diritto comunitario, il principio di tutela giurisdizionale
effettiva richiede che il giudice nazionale possa, ciononostante, fin da tale
fase concedere i provvedimenti provvisori necessari per garantire il rispetto di
tali diritti.
73 Tuttavia, il principio di tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario non
richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, la possibilità di
ottenere che provvedimenti provvisori siano concessi dal giudice nazionale
competente nell’ambito di una domanda irricevibile in base al diritto di tale
Stato membro, purché il diritto comunitario, interpretato conformemente al
punto 71 della presente sentenza, non rimetta in questione detta irricevibilità.
74 Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti
provvisori presentata nell’ambito dell’azione di risarcimento, risulta
dall’ordinanza di rinvio e dagli altri documenti del fascicolo che tale domanda
è stata dichiarata ricevibile.
75 Come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 74 delle sue conclusioni e come è stato ricordato al
punto 67 della presente sentenza, il giudice nazionale investito di una
controversia disciplinata dal diritto comunitario dev’essere
in grado di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena
efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti
invocati in forza del diritto comunitario.
76 Di conseguenza, dal momento che il giudice nazionale
competente esaminerà, nell’ambito di un’azione di risarcimento, la conformità
della legge sulle lotterie con il diritto comunitario, esso deve poter
accordare i provvedimenti provvisori richiesti se la concessione di tali
provvedimenti è necessaria, cosa che spetta al giudice nazionale verificare,
per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale
sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario.
77 Si evince da quanto precede che occorre risolvere la
seconda questione dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere
interpretato nel senso che esso richiede, nell’ordinamento giuridico di uno
Stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a
quando il giudice competente si sia pronunciato sulla conformità di
disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando la concessione di
tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena efficacia della successiva
pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali diritti.
Sulla terza questione
78 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se, considerato il principio di tutela giurisdizionale effettiva
dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario e in caso di dubbio
sulla conformità di disposizioni nazionali con quest’ultimo, la concessione di
provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette disposizioni
fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità
con il diritto comunitario sia disciplinata dai criteri fissati dal diritto
nazionale applicabile dinanzi al giudice competente o da criteri comunitari.
79 A tale riguardo da una giurisprudenza costante
risulta, certo, che la sospensione dell’esecuzione di una disposizione
nazionale fondata su una normativa comunitaria in una controversia pendente
dinanzi al giudice nazionale, pur essendo disciplinata da norme di rito
nazionali, è assoggettata in tutti gli Stati membri a condizioni di concessione
uniformi e analoghe a quelle dei provvedimenti urgenti dinanzi al giudice
comunitario (sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C‑143/88 e C‑92/89,
Zuckerfabrik Süderdithmarschen
e Zuckerfabrik Soest,
Racc. pag. I‑415, punti 26 e 27; 9 novembre 1995,
causa C‑465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft,
Racc. pag. I‑3761, punto 39, e 6 dicembre 2005, cause
riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA
e a., Racc. pag. I‑10423, punto 104). Tuttavia, la
controversia principale è diversa da quelle che hanno portato a tali sentenze,
in quanto la domanda di provvedimenti provvisori della Unibet non mira a sospendere gli effetti di una
disposizione nazionale adottata sulla base di una disciplina comunitaria la cui
legittimità sia contestata, bensì gli effetti di una normativa nazionale la cui
conformità con il diritto comunitario è contestata.
80 Pertanto, in mancanza di una disciplina comunitaria
in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro
stabilire le condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori intesi a
garantire la salvaguardia dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto
comunitario.
81 Di conseguenza, la concessione di provvedimenti
provvisori per sospendere l’applicazione di disposizioni nazionali fino a
quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il
diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale
applicabile dinanzi a tale giudice.
82 Tuttavia, tali criteri non possono essere meno
vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna (principio
di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento
giuridico comunitario (principio di effettività).
83 Pertanto, occorre risolvere la terza questione
dichiarando che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti
conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso
che, in caso di dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il
diritto comunitario, l’eventuale concessione di provvedimenti provvisori per
sospendere l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice
competente si sia pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario
è disciplinata dai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a
detto giudice, purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli
concernenti domande simili di natura interna e non rendano praticamente
impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di
tali diritti.
Sulla quarta
questione
84 Considerata la soluzione data alla terza questione,
non occorre risolvere la quarta questione.
Sulle spese
85 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Il
principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal
diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso non richiede,
nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, l’esistenza di un ricorso
autonomo diretto, in via principale, ad esaminare la conformità di disposizioni
nazionali con l’art. 49 CE, qualora altri rimedi giurisdizionali
effettivi, non meno favorevoli di quelli che disciplinano azioni nazionali
simili, consentano di valutare in via incidentale una tale conformità, cosa che
spetta al giudice nazionale verificare.
2) Il
principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli
dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che esso richiede,
nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti provvisori
possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia pronunciato
sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, quando
la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena
efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali
diritti.
3) Il
principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli
dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di
dubbio sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario,
l’eventuale concessione di provvedimenti provvisori per sospendere
l’applicazione di dette disposizioni fino a quando il giudice competente si sia
pronunciato sulla loro conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai
criteri fissati dal diritto nazionale applicabile dinanzi a detto giudice,
purché tali criteri non siano meno favorevoli di quelli concernenti domande
simili di natura interna e non rendano praticamente impossibile o
eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale provvisoria di tali diritti.
(Seguono
le firme)