Corte di Giustizia delle Comunità europee, 19 giugno
1990
C-213/89, Factortame Ltd e a .
avente ad oggetto
una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art .
177 del Trattato CEE, dalla House of Lords nella causa dinanzi ad essa pendente fra
The Queen
e
Secretary of State for Transport, ex parte : Factortame Ltd e a .,
domanda vertente
sull' interpretazione del diritto comunitario e concernente l' estensione del
potere dei giudici nazionali di pronunciare provvedimenti provvisori quando si
tratta di diritti che sarebbero attribuiti dal diritto comunitario,
composta dai
signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris,
F.A . Schockweiler,
M . Zuleeg, presidenti di
sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida,
G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse, M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato
generale : G . Tesauro
cancelliere, H.A . Ruehl, amministratore
principale
viste le
osservazioni scritte presentate :
- per il
governo del Regno Unito, dal sig .
T.J.G . Pratt,
Principal Assistant Treasury Solicitor, in qualità di
agente, assistito dal sig . Sir Nicholas Lyell, QC, Solicitor General, e dai sigg . Christopher Bellamy, QC, e Christopher Vajda, barrister,
- per il
governo irlandese, dal sig .
Louis J . Dockery, Chief State Solicitor, in qualità
di agente, assistito dal sig .
James O' Reilly, SC presso il foro d'
Irlanda,
- per
- per
vista la
relazione d' udienza,
sentite le
osservazioni orali del governo del Regno Unito, della Factortame
Ltd e a ., della Rawlings (
Trawling ) Ltd,
rappresentata dal sig . N . Forwood, QC, e della Commissione, presentate all' udienza del 5 aprile 1990,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio
1990,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 18 maggio 1989, pervenuta in cancelleria il 10 luglio seguente,
2 Le questioni
sono sorte nell' ambito di una controversia fra il Secretary of State for Transport, la ditta Factortame Ltd e altre società di
diritto britannico, nonché gli amministratori e gli azionisti di dette società,
la maggior parte dei quali sono cittadini spagnoli ( in prosieguo : gli
"appellanti nella causa principale ").
3 Dagli atti
di causa emerge che le società di cui trattasi possiedono e gestiscono 95 navi
da pesca che erano immatricolate nel registro delle navi britanniche ai sensi
del Merchant Shipping Act
1984 ( legge del 1894 sulla navigazione mercantile ). Di dette navi, 53
originariamente immatricolate in Spagna e battenti bandiera
spagnola venivano immatricolate nel registro britannico in diverse date
a decorrere dal 1980 . Le rimanenti 42 navi sono sempre state immatricolate nel
Regno Unito, ma sono state acquistate dalle società di cui trattasi in diverse
date, in particolare dal 1983.
4 La normativa
che disciplina l' iscrizione delle navi da pesca
britanniche veniva radicalmente modificata dalla parte II del Merchant Shipping Act 1988 ( legge del
1988 sulla navigazione mercantile, in prosieguo : la "legge del 1988
") e dai Merchant Shipping ( Registration
of Fishing Vessels ) Regulations 1988 ((
regolamenti del 1988 sull' iscrizione delle navi da pesca ( in prosieguo : i
"regolamenti del 1988; SI 1988", n . 1926 ) )). E' pacifico che il
Regno Unito ha effettuato tali modifiche allo scopo di
porre termine alla cosiddetta pratica del "quota hopping",
vale a dire la prassi che, secondo il governo del Regno Unito, consiste nel
"saccheggio" ad opera di navi battenti bandiera britannica, ma non
effettivamente tali, delle quote di pesca assegnate al Regno Unito.
5 La legge del
1988 disponeva l' istituzione di un nuovo registro in
cui da allora debbono iscriversi tutte le navi da pesca britanniche, comprese
quelle già iscritte nel precedente registro generale ai sensi della legge sulla
navigazione mercantile del 1894 . Tuttavia possono essere iscritte nel nuovo
registro solo le navi da pesca aventi i requisiti di cui all'
art. 14 della legge del 1988.
6 Questo articolo
dispone al n. 1 che, salvo deroga decisa dal ministro dei trasporti, una nave
da pesca può essere iscritta nel nuovo registro unicamente qualora :
"a ) il proprietario sia britannico,
b ) sia
gestita, e le sue operazioni siano dirette e controllate dal territorio del
Regno Unito, e
c ) il
noleggiatore, l' armatore o l' esercente della nave
sia una persona o una società qualificata ".
A norma del n.
2 dello stesso articolo, si ritiene che una nave da pesca appartenga ad un
proprietario britannico se la proprietà nominale ( legal
ownership ) è totalmente detenuta da una o più
persone o società qualificate e se la proprietà effettiva ( beneficial
ownership ) della nave appartiene a una o a più
società qualificate o per il 75% almeno a una o più persone qualificate; lo
stesso articolo precisa al n. 7 che per "persona qualificata" va
intesa una persona che è cittadina britannica, residente e domiciliata nel
Regno Unito, e per "società qualificata" una società costituita nel
Regno Unito e ivi avente sede, il cui capitale sociale è detenuto per almeno il
75% da una o più persone o società qualificate e di cui il 75% almeno degli
amministratori sono persone qualificate.
7 La legge e i
regolamenti del 1988 entravano in vigore il 1° dicembre 1988
. Tuttavia, ai sensi dell' art. 13 della legge,
la validità delle iscrizioni effettuate in forza della disciplina precedente
veniva prorogata, in via transitoria, fino al 31 marzo 1989.
8 Il 4 agosto
1989
9 Al momento dell' apertura del procedimento relativo alla controversia
di cui alla causa principale, le 95 navi da pesca delle appellanti nella causa principale
non soddisfacevano neanche uno dei requisiti di iscrizione previsti dall' art .
14 della legge del 1988 e non potevano quindi essere iscritte nel nuovo
registro.
10 Poiché dal
1° aprile 1989 quelle navi sarebbero state private del diritto di pesca, le
società di cui trattasi contestavano, con domanda di sindacato giurisdizionale
proposta il 16 dicembre 1988 dinanzi alla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, la compatibilità
col diritto comunitario della parte II della legge del 1988; esse chiedevano
del pari la concessione di provvedimenti provvisori per tutto il periodo
durante il quale non si sarebbe statuito definitivamente sulla loro domanda di
sindacato giurisdizionale.
11 Con
ordinanza 10 marzo 1989
12 Il 13 marzo
1989 il Secretary of State for Transport interponeva appello
contro l' ordinanza di provvedimenti provvisori emessa
dalla Divisional Court. Con sentenza 22 marzo 1989
13
14
15
Considerando pertanto che la controversia sollevava un problema d' interpretazione del diritto comunitario,
"1 ) Qualora
i ) una parte
faccia valere dinanzi al giudice nazionale diritti derivanti
dal diritto comunitario che hanno efficacia diretta nel diritto nazionale ( i
'diritti invocati' ),
ii ) un provvedimento nazionale dal chiaro
contenuto, se applicato, privi la parte dei diritti invocati,
iii ) vi siano seri argomenti sia a favore sia
contro l' esistenza dei diritti invocati ed il giudice nazionale abbia chiesto
una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell' art. 177 sulla questione se i
diritti invocati esistano o meno,
iv ) il diritto nazionale presuma che il
provvedimento nazionale di cui trattasi è compatibile col diritto comunitario
finché esso non sia dichiarato incompatibile,
v ) il giudice
nazionale non abbia facoltà di fornire tutela provvisoria ai diritti invocati
sospendendo l' esecuzione del provvedimento nazionale
in pendenza della pronuncia pregiudiziale,
vi ) infine, in
caso di eventuale riconoscimento, ad opera della pronuncia pregiudiziale, dei
diritti invocati, la parte cui spettano questi ultimi possa aver subito danni
irreparabili ove non venga concessa una tutela provvisoria,
se il diritto
comunitario
a ) obblighi
il giudice nazionale a concedere la tutela provvisoria dei diritti invocati; ovvero
b ) dia al
giudice la facoltà di concedere la tutela provvisoria dei diritti invocati .
2 ) Qualora la
questione sub 1 ) a ) sia risolta in senso negativo e la questione sub 1 ) b )
in senso positivo, quali criteri vadano applicati per decidere se la tutela
provvisoria dei diritti invocati debba essere concessa o meno
".
16 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle
osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati
solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
17 Dal
fascicolo e in particolare dalla sentenza di rinvio e dal suesposto svolgimento
della causa dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali precedentemente aditi
emerge che con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in
sostanza accertare se il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia
vertente sul diritto comunitario, ritenendo che una norma del diritto nazionale
sia l'unico ostacolo che osta all' adozione di
provvedimenti provvisori, debba disapplicare tale norma.
18 Per
risolvere la questione si deve ricordare che
19 Dalla
giurisprudenza della Corte risulta che è compito dei giudici nazionali, secondo
il principio di collaborazione enunciato dall' art . 5
del Trattato CEE, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in
forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta ( vedasi, da
ultimo, le sentenze 10 luglio 1980, Ariete, causa 811/79, Racc
. pag. 2545, e Mireco, causa 826/79, Racc. pag. 2559
).
20
21 Va aggiunto
che la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se una
norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una
controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti
provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia
giurisdizionale sull' esistenza dei diritti invocati in
forza del diritto comunitario. Ne consegue che in una situazione del genere il
giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto nazionale che sola osti
alla concessione di provvedimenti provvisori.
22 Questa interpretazione trova conferma nel sistema istituito dall' art. 177 del Trattato CEE,
il cui effetto utile sarebbe ridotto se il giudice nazionale che sospende il
procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione
pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in
cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte.
23 La
questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che il diritto
comunitario dev' essere interpretato nel senso che il
giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto
comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto nazionale sia l' unico ostacolo che gli impedisce di pronunciare
provvedimenti provvisori, deve disapplicare detta norma.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
24 Le spese
sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo irlandese e dalla
Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 18 maggio
1989, dichiara :
Il diritto
comunitario dev’essere interpretato nel senso che il
giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia vertente sul diritto
comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto nazionale sia l’unico
ostacolo che gli impedisce di pronunciare provvedimenti provvisori, deve
disapplicare detta norma.
(Seguono
le firme)