Corte di Giustizia delle Comunità europee, 9 marzo
1978
C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato – Spa Simmenthal
avente ad
oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte , a norma
dell’art. 177 del Trattato CEE, dal Pretore di Susa (
Italia ) nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Amministrazione
delle finanze dello Stato
e
Spa Simmenthal,
con sede in Monza,
Oggetto della causa
domanda vertente
sull’interpretazione dell’art. 189 del Trattato CEE e, in particolare, sulle
conseguenze dell’efficacia diretta delle norme comunitarie in caso di conflitto
con eventuali disposizioni nazionali con queste contrastanti,
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 28 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 29 agosto successivo, il
Pretore di Susa ha sottoposto a questa Corte , in forza dell’art. 177 del Trattato CEE, due questioni
pregiudiziali relative al principio della diretta applicabilità del diritto
comunitario, enunciato nell’art. 189 del Trattato, al fine di determinare le
conseguenze di tale principio in caso di conflitto fra una norma di diritto
comunitario ed una disposizione legislativa interna posteriore.
2 E’ opportuno
ricordare che, in una precedente fase della controversia, il Pretore aveva
sottoposto a questa Corte talune questioni pregiudiziali intese
a permettergli di valutare la compatibilità col Trattato e con determinate
disposizioni regolamentari - in particolare , col Regolamento del Consiglio 27
giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
delle carni bovine ( GU n. l 148, pag. 24 ) - di certi diritti di visita
sanitaria riscossi sulle importazioni di carni bovine in forza del Testo unico
delle leggi sanitarie italiane, diritti il cui importo era stato da ultimo
fissato nella tabella allegata alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 ( Gazzetta
Ufficiale n. 26, del 1° febbraio 1971 );
4 L’Amministrazione
delle finanze faceva opposizione al relativo decreto ingiuntivo;
5 Tenendo
conto degli argomenti svolti dalle parti nel corso del procedimento di opposizione, il Pretore ha ritenuto di trovarsi di fronte
ad un problema di contrasto fra certe norme comunitarie ed una legge nazionale
posteriore ( legge n . 1239 del 1970 );
6 Egli ha
rilevato che, secondo la recente giurisprudenza della Corte costituzionale
italiana ( sentenze nn. 232/75 e 205/76, ordinanza n.
206/76 ), la soluzione di un siffatto problema implica la necessità di rinviare
alla stessa Corte costituzionale la questione dell ' illegittimità costituzionale della legge controversa, con
riguardo all’art. 11 della Costituzione;
7 Considerando,
da un lato, la ben consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di efficacia del diritto comunitario negli ordinamenti
giuridici degli Stati membri e , dall’altro, gli inconvenienti che possono
derivare da situazioni in cui il giudice , invece di disapplicare
di propria iniziativa una legge che osta alla piena efficacia del diritto
comunitario, debba sollevare la questione di legittimità costituzionale, il Pretore
si è rivolto a questa Corte per sottoporle due quesiti del seguente tenore :
a ) posto che ,
ai sensi dell ' art. 189 del Trattato CEE e della
costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le
disposizioni comunitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto
di qualsivoglia norma o prassi interna degli Stati membri , piena , integrale
ed uniforme efficacia negli ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della
garanzia delle situazioni giuridiche soggettive create in capo ai privati, se
ne consegua che la portata di dette norme va intesa nel senso che eventuali
disposizioni nazionali successive con esse contrastanti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozione
ad opera dello stesso legislatore nazionale ( abrogazione ) o di altri organi
costituzionali ( dichiarazione di incostituzionalità ), specie ove si consideri
, rispetto a questa seconda ipotesi , che fino a detta dichiarazione ,
permanendo la piena efficacia della legge nazionale, risulta impedita l '
applicazione delle norme comunitarie , e quindi non garantita la piena,
integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non protette le situazioni
giuridiche create in capo ai privati.
b ) in relazione
al quesito che precede, qualora il diritto comunitario ammetta che la tutela
delle situazioni giuridiche soggettive, sorte per effetto di disposizioni
comunitarie ' direttamente applicabili ' , possa essere rinviata al momento
della effettiva rimozione ad opera dei competenti organi nazionali delle
eventuali misure nazionali contrastanti , se tale operazione debba avere in
ogni caso efficacia totalmente retroattiva in modo da evitare ogni conseguenza
pregiudizievole per le situazioni giuridiche soggettive.
Sul rinvio
pregiudiziale
8 Nelle sue
osservazioni orali, l ' agente del Governo italiano ha
richiamato l ' attenzione di questa Corte sulla sentenza n. 163/77 , emessa
dalla Corte costituzionale il 22 dicembre
9 Poichè le disposizioni controverse sono state eliminate in
virtù della dichiarazione d ' incostituzionalità, le
questioni formulate dal Pretore avrebbero perduto ogni interesse , di guisa che
non sarebbe necessario risolverle.
11 Effetti
analoghi a quelli della revoca o dell ' annullamento non possono derivare dalla richiamata
sentenza, intervenuta nell’ambito di procedimenti estranei alla controversia
che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale, e la cui efficacia nei confronti dei
terzi non può essere valutata da questa Corte;
12 L’obiezione
preliminare sollevata dal Governo italiano va quindi respinta.
Nel merito
13 La prima
questione mira in sostanza a far precisare le conseguenze dell ' applicabilità diretta di una disposizione di diritto
comunitario in caso d ' incompatibilità con una disposizione successiva facente
parte della legislazione d ' uno Stato membro.
14 Considerata
sotto questo profilo, l ' applicabilità diretta va
intesa nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la
pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a
partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità;
15 Dette norme
sono quindi fonte immediata di diritti e di obblighi
per tutti coloro ch ' essere riguardano, siano questi
gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati
dal diritto comunitario;
16 Questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi
nell’ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno Stato
membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario;
17 Inoltre, in
forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni
del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente
applicabili, hanno l ' effetto, nei loro rapporti col
diritto interno degli Stati membri , non solo di rendere ' ipso jure ' inapplicabile, per il fatto stesso della loro
entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione
nazionale preesistente, ma anche - in quanto dette disposizioni e detti atti
fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento
giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri - di impedire la
valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali , nella misura in cui
questi fossero incompatibili con norme comunitarie;
18 Il
riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che
invadano la sfera nella quale si esplica il potere
legislativo della Comunità, o altrimenti incompatibili col diritto comunitario,
equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d '
impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del Trattato,
dagli Stati membri, mettendo cosi in pericolo le basi stesse della Comunità;
19 La stessa
concezione si desume dalla ' ratio ' dell’art. 177 del Trattato, secondo cui
qualsiasi giudice nazionale ha la facoltà di rivolgersi alla Corte, ogniqualvolta
reputi necessaria, per emanare la propria sentenza, una pronunzia pregiudiziale
su questioni d ' interpretazione o di validità relative
al diritto comunitario;
20 L’effetto
utile di tale disposizione verrebbe ridotto, se il
giudice non potesse applicare, immediatamente, il diritto comunitario in modo
conforme ad una pronunzia o alla giurisprudenza della Corte;
21 Dal
complesso delle precedenti considerazioni risulta che
qualsiasi giudice nazionale , adito nell’ambito della sua competenza, ha l’obbligo
di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che
questo attribuisce ai singoli, disapplicando le
disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna , sia anteriore sia
successiva alla norma comunitaria;
22 E’ quindi
incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto
comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di
uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria , la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia
del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad
applicare questo diritto, il potere di fare, all '
atto stesso di tale applicazione , tutto quanto e necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che
eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme comunitarie;
23 Ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione
di diritto comunitario ed una legge nazionale posteriore, la soluzione fosse
riservata ad un organo diverso dal giudice cui è affidato il compito di
garantire l ' applicazione del diritto comunitario, e dotato di un autonomo
potere di valutazione, anche se l ' ostacolo in tal modo frapposto alla piena
efficacia di tale diritto fosse soltanto temporaneo;
24 La prima
questione va perciò risolta nel senso che il giudice nazionale , incaricato di applicare , nell
' ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario , ha
l ' obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando
all ' occorrenza , di propria iniziativa , qualsiasi
disposizione contrastante della legislazione nazionale , anche posteriore,
senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o
mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
25 Con la
seconda questione si chiede in sostanza - per il caso in cui sia ammesso che la
tutela delle situazioni giuridiche soggettive sorte per effetto di norme
comunitarie possa essere rinviata al momento dell’effettiva rimozione, da parte
dei competenti organi nazionali, delle eventuali misure nazionali contrastanti
- se tale rimozione debba avere in ogni caso efficacia
totalmente retroattiva, in modo da evitare ogni conseguenza pregiudizievole per
le suddette situazioni giuridiche.
26 Dalla
soluzione data alla prima questione risulta che il
giudice nazionale ha l ' obbligo di garantire la tutela delle situazioni
giuridiche soggettive sorte per effetto delle norme dell
' ordinamento giuridico comunitario, senza dover chiedere o attendere l '
effettiva rimozione, ad opera degli organi nazionali all’uopo competenti, delle
eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione
delle norme comunitarie;
27 La seconda
questione risulta quindi priva di oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e
dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
29 Nei
confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente
sollevato nell’ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi ,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Pretore di Susa con ordinanza 28 luglio 1977, dichiara :
il giudice
nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni
di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali
norme, disapplicando all’occorrenza, di propria
iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale,
anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.
(Seguono
le firme)