Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta
Sezione), 1 aprile 2004
C-263/02P, Commissione delle Comunità
europee – Jégo-Quéré e a.
Nel procedimento C-263/02 P,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. T. van Rijn e A. Bordes,
en qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione ampliata) il 3 maggio 2002 nella causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II‑2365),
procedimento in cui l'altra parte è:
Jégo-Quéré e Cie SA,
rappresentata dai sigg. A. Creus Carreras e B. Uriarte Valiente, abogados,
composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 maggio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il
17 luglio 2002,
Contesto normativo
2 L’art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992,
n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e
dell’acquacoltura (GU L 389, pag. 1),
prevede che
3 Nel mese di dicembre 2000
4 Il regolamento n. 1162/2001, conseguentemente adottato, persegue
lo scopo principale di ridurre nell’immediato le catture di novellame
di nasello. Tale regolamento si applica ai pescherecci operanti nelle aree dal
medesimo definite, imponendo loro una dimensione di maglia minima, variabile a
seconda delle aree, per le differenti tecniche di pesca con reti, a prescindere
dalla specie oggetto di pesca da parte della nave interessata. Tale dispositivo
non si applica ai pescherecci di lunghezza inferiore a
5 L’art. 3, lett. d), del regolamento n. 1162/2001 vieta
le «reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia
inferiore a
Fatti all’origine della controversia e
sentenza impugnata
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7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2
agosto 2001,
8 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il
30 ottobre 2001,
9 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità disponendo la prosecuzione del procedimento nel merito.
10 Dopo aver rilevato, al punto 24 della menzionata sentenza, che le disposizioni impugnate presentano, per loro natura, portata generale, il Tribunale ha ricordato, al successivo punto 25, che la portata generale di una disposizione non esclude peraltro che essa possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici interessati.
11 Al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato
che
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«44 Si deve a tal proposito rammentare che, oltre al ricorso di annullamento, sussistono altri due mezzi di tutela giurisdizionale che permettono ad un singolo di adire il giudice comunitario, unico competente a tal fine, per far accertare l’illegittimità di un atto comunitario, ossia l’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, in conformità all’art. 234 CE, ed il ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità previst[o] agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
45 Tuttavia, quanto all’azione dinanzi al giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte in conformità all’art. 234 CE, deve sottolinearsi che, in un caso come quello in esame, non esistono provvedimenti di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. Il fatto che un singolo pregiudicato da un provvedimento comunitario possa contestarne la validità dinanzi ai giudici nazionali, violando le disposizioni contenute nel provvedimento stesso ed eccependo l’illegittimità di tali disposizioni in un procedimento giurisdizionale avviato nei suoi confronti, non gli offre una tutela giurisdizionale adeguata. Infatti, non si può chiedere ai singoli di violare la legge per avere accesso alla tutela giurisdizionale (v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs 21 marzo 2002, nella causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio [sentenza 25 luglio 2002], Racc. pag. I‑6677, punto 43).
46 Il mezzo dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità non fornisce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non può infatti condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, illegittimo. Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall’applicazione dell’atto controverso, essa è soggetta a condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annullamento e quindi non pone il giudice comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il controllo di legittimità che esso ha il compito di esercitare. In particolare, qualora un provvedimento di portata generale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato nell’ambito di un’azione del genere, il controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche dirette a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 41‑43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T‑155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione, Racc. pag. II‑3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑3061, punti 18 e 19, e, per un caso in cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai singoli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑3597, punto 43).
47 Sulla base di quanto precede, è giocoforza concludere che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall’altro, non possono più essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimità di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro [situazione] giuridica.
48 Certo, una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali e dei procedimenti stabilito dal Trattato e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisf[i] le condizioni prescritte dall’art. 230, quarto comma, CE [v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores e a./Consiglio, Racc. pag. I‑8797, punto 37].
49 Si deve tuttavia sottolineare che, come rilevato dall’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni presentate nella causa Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (citate al precedente punto 45, paragrafo 59), nessun motivo [imperativo] consente di sostenere che la nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE comporti l’obbligo [che] un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale [sia] identificato alla stessa stregua di un destinatario.
50 Di conseguenza, e tenendo conto del fatto che il Trattato CE ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare al giudice comunitario il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenza Les Verts/Parlamento, citata al precedente punto 41, punto 23), si deve riconsiderare l’interpretazione restrittiva, sinora adottata, della nozione di persona individualmente interessata da una decisione ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
51 Alla luce di quanto precede, e al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua [situazione] giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti.
52 Nel caso di specie, la società Jégo‑Quéré si vede effettivamente imporre obblighi dalle disposizioni impugnate. Infatti la ricorrente, le cui navi rientrano nell’ambito d’applicazione del regolamento, esercita attività di pesca in una delle aree in cui le attività di pesca sono soggette, in forza delle disposizioni impugnate, ad obblighi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare.
53 Ne discende che la ricorrente è individualmente interessata dalle disposizioni impugnate.
54 Dato che la ricorrente è anche direttamente interessata dalle disposizioni impugnate (v. precedente punto 26), si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e disporre la prosecuzione del procedimento».
Ricorso dinanzi alla Corte
14 Con il presente ricorso
– annullare la sentenza impugnata;
– dichiarare irricevibile il ricorso diretto all’annullamento del regolamento n. 1162/2001 ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– condannare
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– dichiarare il ricorso dinanzi alla Corte irricevibile in quanto tardivo;
– dichiarare il ricorso dinanzi alla Corte infondato e confermare la sentenza impugnata;
– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che
– decidere la controversia sulla base delle osservazioni depositate dalla Jégo‑Quéré dinanzi al Tribunale e, in particolare,
– dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;
– annullare le disposizioni di cui agli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento n. 1162/2001;
– ascoltare in qualità di testimoni:
– il sig. John Farnell, direttore della «Politica di conservazione» della direzione generale della pesca della Commissione, e
– il sig. Victor Badiola, responsabile dell’organizzazione dei produttori della pesca di Ondarroa;
– condannare
Sulla ricevibilità del ricorso
18
20 Orbene,
21 Risulta quindi che
22 Il ricorso della Commissione dev’essere conseguentemente dichiarato ricevibile.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
23
24
25 Infine, a parere della Commissione, alla luce della giurisprudenza di cui alla sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I‑833), l’interpretazione della nozione di persona individualmente interessata accolta dal Tribunale produrrebbe la conseguenza di restringere le possibilità per i singoli di contestare, a titolo di eccezione, la legittimità degli atti comunitari di portata generale.
26
27 Per quanto attiene alla domanda per responsabilità extracontrattuale
prevista dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE,
28 Inoltre, non sarebbe coerente interpretare restrittivamente la nozione di soggetto individualmente interessato, laddove non sussisterebbero restrizioni quanto alla possibilità per i singoli di proporre azioni risarcitorie ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE, azioni che presuppongono generalmente contestazioni della legittimità di norme comunitarie di portata generale.
Giudizio della Corte
29 Si deve ricordare che i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU (v., in particolare, sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio Racc. pag. I‑6677, punto 39).
30 Orbene, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, non potendo impugnare direttamente, a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, gli atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, non competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 40).
31 Spetta, pertanto, agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 41).
33 Tuttavia, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non può essere esperibile da un singolo che intenda impugnare un atto di portata generale quale un regolamento che non lo riguardi individualmente in modo analogo a un destinatario, ancorché fosse possibile dimostrare, in esito a un esame concreto da parte del detto giudice delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo ad intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini ed interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punti 37 e 43).
34 Conseguentemente, un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario non è, in ogni caso, esperibile, anche se risultasse che le norme procedurali nazionali non autorizzano il singolo a contestare la validità dell’atto comunitario controverso se non dopo averlo violato.
35 Nella specie, si deve rilevare che il fatto che il regolamento n. 1162/2001 si applichi direttamente, senza intervento delle autorità nazionali, non implica di per sé che un operatore direttamente interessato dal regolamento medesimo non possa contestarne la validità se non dopo averlo violato. Infatti, non può escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un singolo, direttamente interessato da un atto normativo generale di diritto interno non direttamente impugnabile in sede giurisdizionale, di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di una misura, collegata a tale atto, impugnabile dinanzi al giudice nazionale, in modo da consentire a tale singolo di contestare indirettamente l’atto medesimo. Parimenti, non può nemmeno escludersi che un sistema giuridico nazionale offra la possibilità a un operatore direttamente interessato dal regolamento n. 1162/2001 di chiedere alle autorità nazionali l’emanazione di un atto collegato a tale regolamento, impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria nazionale, in modo da consentire a tale operatore di contestare indirettamente il regolamento de quo.
36 Anche se il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare ricorso contro un regolamento solo qualora sia interessata non solo direttamente, ma anche individualmente deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenuto conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente, tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito medesimo, espressamente previsto dal Trattato. In caso contrario i giudici comunitari andrebbero oltre le competenze loro attribuite dal Trattato stesso (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44).
37 Orbene, ciò è quanto è avvenuto nell’interpretazione di tale requisito, contenuta al punto 51 della sentenza impugnata, secondo cui una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua situazione giuridica, limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi.
38 Infatti, tale interpretazione si risolve, sostanzialmente, nello snaturamento del requisito del pregiudizio individuale di cui all’art. 230, quarto comma, CE.
39 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Il secondo motivo dev’essere pertanto dichiarato fondato.
Sul ricorso incidentale
Argomenti delle parti
40
42 All’udienza
Giudizio della Corte
43 Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 23 e 24
della sentenza impugnata, gli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento
n. 1162/2001, di cui
44 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, la portata generale di un atto non esclude peraltro che esso possa riguardare direttamente e individualmente taluni operatori economici (v., in particolare, sentenza 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I‑3483, punto 64).
46 Orbene, la circostanza che
47 Inoltre, non risulta che una norma di diritto comunitario imponesse
alla Commissione, ai fini dell’emanazione del regolamento n. 1162/2001,
una procedura nell’ambito della quale fosse riconosciuta alla Jégo‑Quéré la possibilità di rivendicare eventuali
diritti, tra cui quello ad essere sentiti. In tal senso, con riguardo
all’emanazione del regolamento n. 1162/2001, il diritto comunitario non ha
definito una posizione giuridica specifica a favore di un operatore quale
48 Ciò premesso, il fatto che
49 Il ricorso incidentale dev’essere quindi respinto.
50 Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata e, considerato l’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento n. 1162/2001 dev’essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
51 Ai termini dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento d’impugnazione per effetto dell’art. 118 del regolamento stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
52 Atteso che il ricorso e l’eccezione di irricevibilità proposti dalla Commissione sono fondati, si
deve statuire che
Per questi
motivi,
dichiara e statuisce
1) La sentenza del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo‑Quéré/Commissione, è annullata.
2) Il ricorso proposto dalla Jégo‑Quéré e Cie
SA diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del
regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001, n. 1162, che istituisce
misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone
CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle divisioni
CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo
delle attività di pesca, è irricevibile.
3)
(Seguono le firme)