Corte di Giustizia delle Comunità europee, 15 maggio
1986
C-222/84, Marguerite Johnston – Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary
avente ad
oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma
dell’art. 177 del Trattato CEE, dall’Industrial
Tribunal of Northern Ireland,
avente sede in Belfast, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Marguerite
e
Chief Constable of the Royal
Oggetto della causa
Domanda
vertente sull’interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9
febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento
fra uomini e donne ( GU l 39 , pag. 40 ), e dell’art.
224 del Trattato CEE,
Motivazione della sentenza
1 Con
provvedimento 8 agosto 1984, pervenuto in cancelleria il 4 settembre
successivo, l Industrial Tribunal of Northern Ireland, avente sede in Belfast, ha sottoposto a questa Corte,
in base all’art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali sull’
interpretazione della direttiva 76/207 del Consiglio, del 9 febbraio 1976,
relativa all ' attuazione del principio della parità
di trattamento fra uomini e donne ( GU l 39 , pag. 40 ), e dell
' art. 224 del Trattato CEE.
2 Dette questioni
sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la sig . ra Johnston e il Chief Constable della Royal Ulster Constabulary ( in prosieguo : ' RUC ' ). Quest’ultimo è l’autorità competente a nominare ausiliari
di polizia nella RUC Reserve nell ' Irlanda del Nord , in particolare a posti di servizio a
tempo pieno, in base a contratti triennali e rinnovabili, nella RUC full-time Reserve. La controversia verte sul rifiuto del Chief Constable di rinnovare il
contratto di lavoro della Johnston nella RUC
full-time Reserve e di consentirle di seguire corsi di addestramento al maneggio e all’uso di armi da fuoco.
3 Dal provvedimento
di rinvio emerge che il regolamento che stabilisce le modalità della nomina e
le condizioni di lavoro nel corpo di polizia ausiliario - Royal
Ulster Constabulary Reserve
( appointment and conditions of service ) regulations ( NI ) 1973 - non fa alcuna distinzione tra
uomini e donne rilevante nella fattispecie. Dagli artt.
10 e 19 del Sex discrimination ( Northern
Ireland ) Order 1976 - si 1976, n. 1042 ( ni 15 ) - il
quale contiene norme intese ad abolire le discriminazioni basate sul sesso e ad
attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l '
accesso al lavoro, all ' addestramento e all ' avanzamento professionale e le condizioni di lavoro -
emerge che il divieto di discriminazione vale anche per il lavoro nella polizia
e che uomini e donne non devono essere , in proposito , trattati diversamente,
prescindendo dai requisiti relativi alla statura, all
' uniforme , all ' equipaggiamento oppure alle
indennità per l ' uniforme o l ' equipaggiamento. Tuttavia, a tenore dell’art.
53, n. 1, del Sex discrimination Order,
nessuna delle disposizioni dello stesso che vietano le
discriminazioni
' puo avere l '
effetto di rendere illegittimo un atto adottato per salvaguardare la sicurezza
dello Stato o per tutelare la pubblica sicurezza o l ' ordine pubblico '
e , a termini
del n. 2 dello stesso articolo,
' un certificato
firmato dal ministro o a suo nome ed attestante che un atto specificato nel
certificato e stato adottato per uno degli scopi menzionati nel n. 1 costituisce
la prova inoppugnabile che detto atto e stato adottato per detto scopo '.
4 Nel Regno Unito
gli agenti di polizia non portano, in generale, armi da fuoco nell ' esercizio delle loro
funzioni , tranne che nel corso di operazioni specifiche , e sotto questo
profilo non viene fatta alcuna differenza tra uomini e donne. Dato l ' elevato numero di attentati che da vari anni mietono
vittime fra gli agenti di polizia nell ' Irlanda del
Nord , il Chief Constable
della RUC riteneva opportuno abbandonare la prassi suddetta. Egli stabiliva
pertanto che il personale maschile della RUC e della RUC Reserve
avrebbe portato armi da fuoco nell
' esercizio delle sue funzioni, mentre il personale femminile non ne
sarebbe stato dotato e non sarebbe stato addestrato al maneggio e all ' uso delle stesse.
5 Nel 1980 il Chief Constable considerava che
il numero di donne in servizio nella RUC era
sufficiente a consentire lo svolgimento degli specifici compiti di regola
affidati agli agenti di sesso femminile. Tenuto conto del fatto che i compiti
generali di polizia rendono spesso necessario il porto
d ' armi da fuoco, egli stabiliva che detti compiti non avrebbero più dovuto
essere affidati ad agenti di sesso femminile e decideva di non rinnovare nè offrire più contratti a donne nella RUC full-time Reserve , a meno che non si trattasse di svolgere compiti riservati
al personale femminile. Tranne che in un caso, a seguito di detta decisione non
venivano più rinnovati o offerti contratti a donne
nella RUC full-time reserve.
6 Secondo il
provvedimento di rinvio,
7
8 Nel corso
del procedimento dinanzi all’Industrial Tribunal il Chief Constable produceva un
certificato del Secretary of State, nel quale questo
ministro del governo del Regno Unito attestava, conformemente all’art. 53 del
Sex discrimination Order,
che ' l ' atto col quale
9 Dal canto
suo,
10 L’Industrial Tribunal, onde poter essere messo in grado di
definire la controversia, ha sollevato le seguenti questioni pregiudiziali :
' 1 ) se , secondo
la corretta interpretazione della direttiva 76/207 del Consiglio e nelle
circostanze di cui alla presente causa , uno Stato membro possa escludere dalla
sfera d ' applicazione della direttiva atti costituenti discriminazione in base
al sesso per quanto riguarda l ' accesso al lavoro , compiuti allo scopo di
salvaguardare la sicurezza nazionale o di tutelare la pubblica sicurezza o l '
ordine pubblico.
2 ) se , secondo la corretta interpretazione della direttiva e
nelle circostanze di cui alla presente causa, il lavoro a tempo pieno come
membro armato di un corpo di polizia di riserva, o l ' addestramento al
maneggio e all ' uso di armi da fuoco per detto
lavoro , possano costituire una delle attività professionali e eventualmente
delle relative formazioni per le quali , in considerazione della loro natura o
delle condizioni per il loro esercizio , il sesso rappresenti una condizione
determinante , ai sensi dell’art. 2, n. 2.
3 ) quali
siano i principi e i criteri in base ai quali gli Stati membri devono stabilire
se “il sesso
rappresenti una condizione determinante” ai sensi dell
' art. 2 , n. 2 , in relazione a alle “attività
professionali” di un membro armato di detto corpo di polizia e b ) alle “relative
formazioni”; se essi debbano prendere in considerazione la loro natura oppure
tener conto delle condizioni per il loro esercizio.
4 ) se , nelle circostanze di cui alla presente causa, la politica
applicata dal comandante di un corpo di polizia, responsabile, per legge, della
direzione e del controllo di detto corpo, contraria a che i membri di sesso
femminile del corpo di polizia portino armi da fuoco possa costituire una “disposizione
relativa alla protezione della donna” ai sensi dell’art. 2 , n. 3 , o una “disposizione
amministrativa” ispirata da “motivi di protezione” ai sensi dell
' art. 3 , n. 2 , lett. c ), della direttiva.
5 ) in caso di
soluzione affermativa della questione sub 4 , quali
siano i principi ed i criteri in base ai quali gli Stati membri devono
stabilire se i “motivi di protezione” siano “giustificati” ai sensi dell’art. 3 , n. 2 ,
lett. c ).
6 ) se nelle
circostanze della fattispecie la ricorrente possa invocare dinanzi ai giudici
nazionali di Stati membri il principio della parità di trattamento
concretizzato nelle pertinenti disposizioni della direttiva.
7 ) in caso di
soluzione affermativa della questione sub 6
a ) se l ' art.
224 del Trattato CEE, correttamente interpretato, consenta agli Stati membri ,
in caso di gravi agitazioni interne che turbino l ' ordine pubblico, di
derogare a qualsiasi obbligo che altrimenti sarebbe imposto dalla direttiva a
loro o ai datori di lavoro soggetti alla loro giurisdizione.
b ) in caso
affermativo se, allo scopo di evitare che uno Stato membro si avvalga dell ' art. 224 del Trattato CEE, un singolo possa invocare
il fatto che detto Stato membro non si è consultato con altri Stati membri. '
11 Onde poter
fornire all’Industrial Tribunal soluzioni utili per
la decisione della causa principale , è opportuno
precisare la situazione sulla quale esso e chiamato a statuire. Come emerge dal provvedimento di rinvio, il Chief Constable ha ammesso
dinanzi all’Industrial Tribunal che fra le
disposizioni del Sex discrimination Order solo l’art. 53 poteva giustificare la sua posizione.
Dal canto suo,
12 Risulta pertanto che le questioni sollevate dall’Industrial Tribunal mirano innanzitutto a stabilire se il
diritto comunitario e la direttiva 76/207 consentano che al giudice nazionale
venga impedito da una norma come l’art. 53 , n. 2, del Sex discrimination
Order di esercitare pienamente il suo sindacato
giurisdizionale ( parte della sesta questione ). Le questioni dell’Industrial Tribunal sono poi intese ad accertare se e in quali
casi la direttiva consenta, in una situazione come
quella che sussiste nel caso di specie, di trattare diversamente gli uomini e
le donne che lavorano nella polizia per i motivi di tutela della pubblica sicurezza
menzionati nell’art. 53, n. 1, del Sex discrimination
Order ( questioni dalla prima alla quinta ). Le
questioni sollevate hanno inoltre lo scopo di chiarire se la direttiva possa eventualmente essere invocata avverso una norma di
diritto nazionale con essa confliggente ( parte restante
della sesta questione ). Infine , a seconda della soluzione
fornita a detti problemi, potrebbe porsi la questione se sia lecito a uno Stato
membro richiamarsi all’art. 224 del Trattato CEE per sottrarsi agli obblighi
che la direttiva gli impone in casi come quello di specie ( settima questione
).
Sul diritto ad
un rimedio giurisdizionale effettivo
13 E’
opportuno, pertanto, esaminare innanzitutto la sesta
questione nella parte in cui mira a stabilire se il diritto comunitario - e in
particolare la direttiva 76/207 - obblighi gli Stati membri a far sì che i loro
giudici nazionali possano effettivamente controllare il rispetto della
direttiva e delle norme nazionali intese ad attuarla.
14 Secondo
15 Il Governo
del Regno Unito rileva che l ' art . 6 della direttiva
non fa obbligo agli Stati membri di assoggettare al sindacato del giudice
qualsiasi questione che possa sorgere nell ' applicazione della direttiva, comprese quelle
attinenti alla sicurezza nazionale e alla pubblica sicurezza. Norme in materia
di prova come l ' art. 53 , n. 2 , del Sex discrimination Order sarebbero
frequenti nel diritto processuale nazionale. Esse sarebbero giustificate dal
fatto che le questioni di sicurezza nazionale e di pubblica sicurezza potrebbero
essere utilmente valutate solo dalla competente autorità politica , cioè dal ministro che emette il certificato di cui
trattasi.
16
18 Il
sindacato giurisdizionale che il succitato articolo vuole sia garantito costituisce espressione di un principio giuridico generale
su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Detto
principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13
della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950.
Come si riconosce nella Dichiarazione comune 5 aprile 1977 del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione ( GU c 103, pag. 1 ), e come è dichiarato nella giurisprudenza della Corte, si deve
tener conto, nell’ambito del diritto comunitario, dei principi ai quali è ispirata
20 La
disposizione che, come l’art. 53, n. 2, del Sex discrimination
Order, attribuisca ad un
certificato come quello di cui trattasi nella fattispecie valore di prova
inoppugnabile della sussistenza dei presupposti di una deroga al principio
della parità di trattamento consente all’autorità competente di privare il
singolo della possibilità di far valere per via giudiziaria i diritti
attribuiti dalla direttiva. Siffatta disposizione è pertanto in contrasto col
principio del sindacato giurisdizionale effettivo sancito dall’art. 6 della
direttiva.
21 Questa
parte della sesta questione sollevata dall’Industrial
Tribunal deve essere pertanto risolta nel senso che il principio del sindacato
giurisdizionale effettivo sancito dall’art. 6 della direttiva 76/207 del
Consiglio, del 9 febbraio 1976, osta a che venga
attribuito valore di prova inoppugnabile, che escluda l’esercizio del potere di
controllo da parte del giudice, al certificato di un’autorità nazionale in cui
si dichiari che sussistono i presupposti per derogare al principio della parità
di trattamento tra uomini e donne ai fini della tutela della pubblica sicurezza.
Sull’applicabilità della direttiva 76/207 a provvedimenti intesi a
tutelare la pubblica sicurezza
22 Occorre poi
esaminare la prima questione, con la quale l’Industrial
Tribunal chiede se, tenuto conto dell’assenza nella direttiva 76/207 di un’espressa
disposizione riguardante provvedimenti adottati allo scopo di salvaguardare la
sicurezza dello Stato o di tutelare l ' ordine
pubblico e in particolare la pubblica sicurezza, detta direttiva si applichi a
siffatti provvedimenti.
23 Secondo
24 Il Governo
del Regno Unito considera che le clausole di salvaguardia
di cui agli artt. 36 , 48 ,
56 , 66 , 223 e 224 del Trattato CEE dimostrano che nè
il Trattato nè, di conseguenza, il diritto derivato
si applicano nelle materie cui si riferisce la questione del giudice nazionale
e limitano il potere degli Stati membri di adottare i provvedimenti che essi
ritengano utili o necessari agli scopi di cui trattasi. Pertanto, i
provvedimenti menzionati nella prima questione esulerebbero dalla sfera d ' applicazione della direttiva.
25
27 Ne consegue
che l ' attuazione del principio della parità di trattamento
fra uomini e donne non è soggetta ad alcuna riserva generale con riguardo a
provvedimenti motivati dalla tutela della pubblica sicurezza , prescindendo dall ' eventuale applicazione dell
' art. 224 del Trattato, che riguarda una situazione affatto eccezionale e
costituisce oggetto della settima questione. I fatti che hanno indotto l’autorità
competente a richiamarsi alle esigenze della tutela della pubblica sicurezza devono pertanto, se necessario, essere presi in
considerazione innanzitutto nel contesto dell’applicazione delle specifiche
disposizioni della direttiva.
28 La prima
questione deve pertanto essere risolta nel senso che le discriminazioni basate
sul sesso e operate per motivi attinenti alla tutela della pubblica sicurezza
devono essere esaminate alla luce delle deroghe al principio della parità di trattamento tra uomini e donne contemplate dalla
direttiva 76/207.
Sulle deroghe
consentite in ragione delle condizioni di esercizio
dell’attività lavorativa
29 Con la
seconda e con la terza questione l’Industrial Tribunal
chiede l ' interpretazione della deroga al principio
della parità di trattamento contemplata dall’art. 2 , n. 2, della direttiva
onde poter stabilire se una disparità di trattamento come quella di cui trattasi
rientri in detta deroga. A questo proposito esso chiede che gli vengano indicati i criteri e i principi secondo cui si deve
giudicare se un’attività come quella di cui trattasi nella fattispecie faccia
parte delle attività per le quali, ' in considerazione della loro natura o
delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione
determinante '.
30
31 Secondo il
Governo del Regno Unito, gli Stati membri sono liberi di decidere se, tenuto
conto delle esigenze della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza o dell ' ordine pubblico, le
condizioni di esercizio di un’attività lavorativa nella polizia ostino a che
dette attività siano svolte da una donna munita di armi da fuoco. Gli Stati
membri potrebbero prendere in considerazione, a questo proposito, criteri come
la differenza tra i due sessi quanto alla forza fisica, la probabile reazione
del pubblico dinanzi ad agenti di polizia di sesso femminile armati ed il
rischio che questi diventino obiettivo di attentati. La
decisione del Chief Constable,
adottata in base a siffatti criteri, rientrerebbe nella
riserva contemplata dall’art. 2 , n. 2, della direttiva.
32
34 Poichè, come emerge dal
provvedimento di rinvio, il Sex discrimination Order si applica espressamente ai posti di lavoro nella
polizia e poichè a questo proposito nelle specifiche
disposizioni in materia non si fa alcuna distinzione fra uomini e donne, la
natura dell’attività lavorativa nella polizia non è pertinente per giustificare
la discriminazione controversa. Si deve invece accertare se, in ragione delle
specifiche condizioni d ' esercizio dell’attività
descritta nel provvedimento di rinvio, il sesso costituisca un requisito
determinante per detta attività.
35 Come emerge dal provvedimento di rinvio, l’atteggiamento
adottato dal Chief Constable
nei confronti del personale femminile della RUC full-time Reserve
è motivato dalla considerazione che, se le donne fossero munite di armi da
fuoco, aumenterebbero le probabilità che esse costituiscano obiettivo di
attentati e che le loro armi cadano nelle mani degli aggressori, che il porto
di armi da parte delle donne, eccessivamente contrastante con l ' ideale costituito
della polizia disarmata, sarebbe malvisto dal pubblico e che dotare le donne di
armi renderebbe meno efficace il lavoro, particolarmente prezioso, da esse
svolto nel settore sociale, in cui hanno a che fare con famiglie e con minori.
I motivi esposti dal Chief Constable
si riferiscono alle particolari condizioni in cui la
polizia si trova a dover operare nell’Irlanda del Nord, tenuto conto delle
esigenze della tutela della pubblica sicurezza in una situazione di gravi
disordini interni.
36 Per quanto
riguarda il se tale motivazione possa trovare avallo nell ' art. 2 , n. 2 della direttiva, si deve innanzitutto
rilevare che quest ' ultima disposizione , in quanto
contempla una limitazione di un diritto individuale sancito dalla direttiva, dev ' essere interpretata in senso restrittivo. Occorre
però ammettere che le condizioni di esercizio dell’attività
professionale dei componenti di un corpo di polizia armato sono determinate dall ' ambiente nel quale detta attivita
viene svolta . a questo proposito , non si puo escludere la possibilità che, in una situazione di
gravi disordini interni, il porto di armi da fuoco da parte di donne poliziotto
le esponga a un più grave rischio di attentati e sia pertanto in contrasto con
le esigenze della pubblica sicurezza.
37 Di
conseguenza, le condizioni di esercizio di talune
attività di polizia possono essere tali da rendere il sesso requisito
determinante per lo svolgimento delle stesse attività. In tal caso, uno Stato
membro può riservare agli uomini detti compiti e il relativo addestramento.
Esso è però tenuto, in base all’art. 9 , n. 2 , della
direttiva, ad esaminare periodicamente le attività di cui trattasi per accertare
se, tenuto conto dell’evoluzione sociale, la deroga al sistema generale della
direttiva possa essere ancora tenuta ferma.
38 Si deve inoltre ricordare che, nel determinare la portata di
qualsiasi limitazione di un diritto individuale, come quello alla parità di
trattamento fra uomini e donne stabilito dalla direttiva, occorre rispettare il
principio di proporzionalità, che fa parte dei principi giuridici generali sui
quali e basato l ' ordinamento giuridico comunitario. Il suddetto principio
esige che siffatte limitazioni non eccedano quanto è adeguato e necessario per
raggiungere lo scopo perseguito e prescrive di conciliare, per quanto
possibile, il principio della parità di trattamento con le esigenze della
pubblica sicurezza che sono determinanti per le
condizioni di esercizio dell’attività di cui trattasi.
39 Nell ' ambito della ripartizione
delle competenze stabilita dall’art. 177 del Trattato CEE, spetta al giudice
nazionale accertare se i motivi su cui il Chief Constable si è basato siano effettivamente fondati e
giustifichino il provvedimento concreto adottato nei confronti della Johnston. Spetta inoltre al giudice nazionale controllare
se il principio di proporzionalità sia rispettato e stabilire se il rifiuto di
rinnovare il contratto della Johnston non possa
essere evitato attribuendo alle donne compiti che, senza che venga
compromesso il raggiungimento degli scopi perseguiti, possano essere svolti
senza il porto d’armi.
40 La seconda e la terza questione dell’Industrial
Tribunal devono pertanto essere risolte come segue : l’art. 2 , n. 2 , della
direttiva 76/207 dev’essere interpretato nel senso
che uno Stato membro, nel giudicare se, in ragione delle condizioni di
esercizio dell’attività di agente di polizia, il sesso costituisca un requisito
determinante per detta attività lavorativa, può tener conto delle esigenze della
tutela della pubblica sicurezza per riservare, in una situazione interna caratterizzata
da frequenti attentati, i compiti generali di polizia a uomini dotati di armi
da fuoco.
Sulle deroghe
consentite per motivi di protezione della donna
41 Con la quarta
e con la quinta questione l’Industrial Tribunal
chiede poi alla Corte l ' interpretazione delle
nozioni ' protezione della donna ' ai sensi dell’art. 2, n. 3, della direttiva
e ' motivi di protezione ' ai sensi dell’ art. 3 , n. 2 , lett. c ), criteri
cui sono ispirate talune disposizioni nazionali, onde poter giudicare se la
disparità di trattamento controversa possa rientrare nelle deroghe al principio
della parità di trattamento contemplate in base ai criteri suddetti.
42 Secondo
43 Il Governo
del Regno Unito sostiene che l’atteggiamento tenuto nei confronti delle donne
nella RUC full-time Reserve è
dovuto all’intento di proteggerle, cioè di evitare che esse diventino
bersaglio di attentati. La nozione ' protezione della donna ' potrebbe ricomprendere detto scopo in periodi di gravi disordini.
45 Non risulta che i rischi e i pericoli ai quali le donne sono
esposte nell ' esercizio delle loro funzioni nella
polizia, in una situazione come quella esistente nell’Irlanda del Nord, siano
diversi da quelli cui qualsiasi uomo e del pari esposto nell
' esercizio delle stesse funzioni. La totale esclusione delle donne da detta
attività lavorativa in ragione di un rischio di carattere generale e non
peculiare alle donne per motivi di tutela della pubblica sicurezza non rientra
nell’ambito delle disparità di trattamento che l '
art. 2 , n. 3, della direttiva consente ai fini della protezione della donna.
46 La quarta e
la quinta questione dell’Industrial Tribunal devono
pertanto essere risolte nel senso che le disparità di trattamento fra uomini e
donne consentite dall’art. 2 , n. 3 , della direttiva
76/207 ai fini della protezione della donna non comprendono rischi e pericoli,
come quelli ai quali qualsiasi agente di polizia armato e esposto nell’esercizio
delle sue funzioni in una determinata situazione, che non riguardino specificamente
le donne in quanto tali.
Sull’efficacia della direttiva 76/207
47 L’Industrial Tribunal chiede ancora, con la sesta questione,
se nell’ambito di giudizi instaurati dinanzi a giudici nazionali i singoli possano prevalersi della direttiva. Tenuto conto di quanto
precede, la questione si pone in particolare con riguardo agli artt. 2 e 6 della direttiva.
48
49 Secondo il
Governo del Regno Unito, l’art. 2 , n. 1 , della
direttiva è una disposizione condizionata in quanto è subordinata a deroghe che
gli Stati membri possono determinare discrezionalmente. Il Chief
Constable sarebbe, sotto il profilo costituzionale,
indipendente dallo Stato e sarebbe interessato nella fattispecie solo come
datore di lavoro. La direttiva non avrebbe efficacia diretta in siffatti
rapporti.
50
52 La deroga al principio della parità di trattamento consentita,
come si è detto, dall’art. 2, n. 2, costituisce solo una facoltà per gli Stati
membri. Spetta al giudice nazionale competente accertare se lo Stato membro
interessato si sia avvalso di detta facoltà in talune
disposizioni nazionali e valutare il contenuto di queste. La questione se il
singolo possa richiamarsi ad una disposizione della direttiva per ottenere la disapplicazione di una deroga contemplata dal diritto nazionale si porrebbe soltanto se detta deroga travalicasse
i limiti delle eccezioni consentite dall’art. 2 , n. 2 , della direttiva.
54 Per l ' ipotesi in cui, tenuto conto di quanto precede, la
questione se il singolo possa richiamarsi alla direttiva per opporsi a una
deroga stabilita dal diritto nazionale si ponesse ugualmente , occorre
ricordare la costante giurisprudenza della Corte ( si veda segnatamente la
sentenza 19 gennaio 1982 , causa 8/81 , Becker , racc.
pag. 53 ). In particolare ,
55 Detto
rilievo è stato fatto, nella succitata sentenza 26 febbraio
56 Sempre nella
sentenza 26 febbraio 1986
57 La sesta
questione deve pertanto essere risolta nel senso che i singoli possono esigere,
nei confronti di un’autorità statale incaricata del mantenimento dell’ordine
pubblico e della pubblica sicurezza, la quale agisca in
qualità di datore di lavoro, l’applicazione del principio della parità
di trattamento fra uomini e donne sancito dall’art. 2, n. 1, della direttiva
76/207 alle condizioni di accesso al lavoro e di accesso all’addestramento e al
perfezionamento professionali, di cui trattano gli artt.
3 , n. 1 , e 4, perchè venga disapplicata
una deroga a detto principio stabilita dal diritto nazionale e che travalichi i
limiti delle eccezioni consentite dall’art. 2 , n. 2.
59 Questa parte
della sesta questione dev’essere pertanto risolta nel
senso che la disposizione dell’art. 6 secondo la quale chiunque si ritenga leso
da una discriminazione in base al sesso deve poter esperire un rimedio
giurisdizionale effettivo può essere fatta valere dai singoli nei confronti
dello Stato membro che non abbia provveduto a darle
piena attuazione nel suo ordinamento giuridico interno.
Sull’art. 224
del Trattato CEE
61 La settima
questione è pertanto priva d’oggetto, tenuto conto della soluzione delle altre
questioni.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
62 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e della Danimarca
e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dall’Industrial
Tribunal of Northern Ireland,
con provvedimento 8 agosto 1984, dichiara :
1 ) il
principio del sindacato giurisdizionale effettivo sancito dall’art. 6 della
direttiva 76/207 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, osta a che venga attribuito valore di prova inoppugnabile, che escluda
l’esercizio del potere di controllo da parte del giudice, al certificato di un’autorità
nazionale in cui si dichiari che sussistono i presupposti per derogare al
principio della parità di trattamento tra uomini e donne ai fini della tutela
della pubblica sicurezza. La disposizione dell’art. 6 secondo cui chiunque si ritenga leso da una discriminazione in base al sesso deve
poter esperire un rimedio giurisdizionale effettivo può essere fatta valere dai
singoli nei confronti dello Stato membro che non abbia provveduto a darle piena
attuazione nel suo ordinamento giuridico interno.
2 ) le
discriminazioni basate sul sesso e operate per motivi attinenti alla tutela
della pubblica sicurezza devono essere esaminate alla luce delle deroghe al
principio della parità di trattamento tra uomini e
donne contemplate dalla direttiva, 76/207.
3 ) L’art. 2 , n. 2 , della direttiva 76/207 dev’essere
interpretato nel senso che uno Stato membro, nel giudicare se, in ragione delle
condizioni di esercizio dell’attività di agente di polizia, il sesso costituisca
un requisito determinante per detta attività lavorativa, può tener conto delle
esigenze della tutela della pubblica sicurezza per riservare, in una situazione
interna caratterizzata da frequenti attentati, i compiti generali di polizia a
uomini dotati di armi da fuoco.
4 ) le
disparità di trattamento fra uomini e donne consentite dall’art. 2 , n. 3 , della direttiva 76/207 ai fini della protezione
della donna non comprendono rischi e pericoli, come quelli ai quali qualsiasi
agente di polizia armato e esposto nell’esercizio delle sue funzioni in una
determinata situazione, che non riguardino specificamente le donne in quanto
tali.
5 ) i singoli
possono esigere, nei confronti di un’autorità statale incaricata del
mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la quale agisca in qualità di datore di lavoro, l’applicazione del principio
della parità di trattamento fra uomini e donne sancito dall’art. 2 , n. 1,
della direttiva 76/207 alle condizioni di accesso al lavoro e di accesso all’addestramento
e al perfezionamento professionali, di cui trattano gli artt.
3 , n. 1 e 4, perchè venga disapplicata
una deroga a detto principio stabilita dal diritto nazionale e che travalichi i
limiti delle eccezioni consentite dall’art. 2 , n. 2.
(Seguono
le firme)