Corte di Giustizia delle Comunità europee, 23 aprile
1986
C-294/83, Parti
ecologiste ' Les Verts ' – Parlamento europeo
Parti
ecologiste ' Les Verts ' ,
associazione senza
scopo di lucro , con sede in Parigi ,
rappresentata
dai signori Etienne Tete , delegato speciale , e dall ' avv . Christian Lallement , del foro di Lione ,
e con
domicilio eletto in Lussemburgo presso l ' avv . e . Wirion , 1 , Place du Thêatre ,
ricorrente ,
contro
Parlamento
europeo ,
rappresentato
dai signori Pasetti-Bombardella , giureconsulto ,
Roland Bieber , consigliere giuridico , Johannes Schoo , amministratore principale , Jean-Paul
Jacque , professore della Facoltà di Giurisprudenza e
di Scienze politiche dell ' Università di Strasburgo
, e Jurgen Schwarz ,
professore dell ' Universita
di Amburgo , in qualità di agenti , e dall ' avv . Lyon-Caen , e con domicilio
eletto in Lussemburgo presso la sua sede , Plateau du
Kirchberg , boite postale 1601 ,
convenuto ,
causa avente
ad oggetto l ' annullamento delle decisioni dell '
ufficio di Presidenza del Parlamento europeo 12 e 13 ottobre 1982 e 29 ottobre
1983 , recanti assegnazione dei fondi di cui alla voce di bilancio 3708 ,
Motivazione della sentenza
1 Con atto
introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1983 , ' Les Verts - parti ecologiste ' ,
associazione senza scopo di lucro con sede in Parigi , la cui costituzione è
stata dichiarata alla Prefecture de police il 3 marzo
2 La voce 3708
è stata iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee per gli esercizi
1982 , 1983 e 1984 , nella sezione relativa al Parlamento europeo , sotto il
titolo 3 , concernente le spese risultanti dall '
esecuzione da parte dell ' istituzione di compiti
specifici ( GU 1982 , l 31 , pag . 114 ; GU1983 , l 19 , pag . 112 e GU 1984 ,
l 12 , pag . 132 ). Detta voce contemplava un contributo destinato alla
preparazione delle successive elezioni europee . Il suo commento , identico nei
bilanci per gli esercizi 1982 e 1983 , era così formulato : ' questi
stanziamenti debbono servire al cofinanziamento della preparazione delle
informazioni concernenti le seconde elezioni dirette , che avranno luogo nel
1984 ' e ' l ' Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo specificherà le
modalità di tali spese . ' Nel commento figurante nel bilancio per l '
esercizio 1984 si precisava che il cofinanziamento sarebbe avvenuto '
conformemente alla decisione dell ' Ufficio di
Presidenza del 12 ottobre 1982 ' . Complessivamente , 43 milioni di ecu sono stati assegnati a tale voce .
3 Il 12
ottobre 1982 , l ' Ufficio di Presidenza , composto dal presidente e dai dodici
vicepresidenti del Parlamento , adottava , su proposta dei presidenti dei
gruppi politici , una decisione riguardante la ripartizione degli stanziamenti
iscritti nella voce 3708 ( in prosieguo : ' decisione del 1982 ' ). In quell ' occasione l ' Ufficio di Presidenza deliberava in
presenza dei presidenti dei gruppi politici e dei delegati dei membri non
iscritti . Uno dei gruppi politici - il gruppo di coordinamento tecnico -
dichiarava di essere contrario in linea di principio all ' assegnazione di
fondi ai gruppi politici per la preparazione della campagna elettorale .
4 La predetta
decisione , che non è stata pubblicata , prescrive che gli stanziamenti
iscritti alla voce 3708 del bilancio del parlamento europeo siano ripartiti
ogni anno tra i gruppi politici , i membri non iscritti e un fondo di riserva
per il 1984 . La ripartizione è effettuata nel modo seguente : a ) ciascuno dei
sette gruppi riceve un ' indennità forfettaria pari all
' 1% dell ' importo totale degli stanziamenti ; b )
ciascun gruppo riceve inoltre , per ciascuno dei suoi membri , 1/434 dell ' importo totale degli stanziamenti diminuito dell ' importo dell ' indennità
forfettaria ; c ) ciascuno dei membri non iscritti riceve parimenti 1/434 dell ' importo totale degli stanziamenti diminuito dell ' indennità forfettaria ; d ) l ' importo totale delle
somme assegnate ai gruppi politici e ai membri non iscritti a norma delle
disposizioni sub b ) e c ) non può superare il 62% dell
' importo totale degli stanziamenti iscritti nella voce 3708 ; e ) ogni anno un
importo pari al 31% dell ' importo totale degli
stanziamenti iscritti nella voce 3708 , e destinato alla costituzione di un
fondo di riserva . Per quest ' ultimo e prevista una
ripartizione , in funzione del numero dei voti riportati , tra tutte le
formazioni politiche che abbiano raccolto nelle elezioni del 1984 oltre il 5%
dei suffragi validamente espressi nello stato membro in cui hanno presentato i
propri candidati , ovvero oltre l ' 1% dei voti validamente espressi in almeno
tre stati membri in cui hanno presentato i propri candidati ( in prosieguo : '
clausola dell ' 1% ' ). si precisa inoltre che i
dettagli relativi alla ripartizione di tale riserva saranno definiti in seguito
.
5 Il 12
ottobre 1982 , l ' Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo , deliberando
nelle medesime condizioni , approvava inoltre talune disposizioni relative all ' impiego , da parte dei gruppi politici , dei fondi
destinati alla campagna d ' informazione precedente le elezioni europee del
1984 ( in prosieguo : ' norme del 1982 sull ' impiego
degli stanziamenti ' ). Dette disposizioni , che non sono state pubblicate ,
corrispondono alle raccomandazioni presentate da un gruppo di lavoro composto
dai presidenti dei gruppi politici e presieduto dal presidente del Parlamento
europeo .
6 Per quanto
riguarda l ' impiego dei fondi , vengono applicate le seguenti norme . Gli
stanziamenti messi a disposizione dei gruppi politici possono essere impiegati
unicamente per il finanziamento di attività che risultino in rapporto diretto
con la preparazione e l ' esecuzione della campagna di informazione organizzata
in vista delle elezioni del 1984 . Le spese amministrative ( in particolare la
retribuzione dei collaboratori occasionali , le spese di affitto di locali e di
attrezzature d ' ufficio , le spese di telecomunicazione ) non possono superare
il 25% dello stanziamento assegnato . E’ vietato l ' acquisto di beni immobili
e di mobili d ' ufficio . I gruppi devono depositare i fondi loro assegnati su
un conto specificamente aperto a tal fine .
7 I presidenti
dei gruppi politici sono responsabili dell ' impiego
dei fondi per fini compatibili con le disposizioni adottate. Da ultimo , l '
uso dei fondi dev ' essere giustificato presso altri
organi , responsabili del controllo dei fondi del Parlamento europeo.
8 Sotto il
profilo contabile , dette disposizioni prescrivono la contabilizzazione
separata dello stato delle entrate e delle spese relative alle altre attività
dei gruppi . Questi devono adottare sistemi contabili di cui sono definite le
modalità . In base a detti sistemi le spese vanno classificate in tre gruppi (
spese amministrative , spese di riunione , spese di pubblicazione e di
pubblicità ), a loro volta ripartiti per progetti . Ogni anno , a partire dalla
data del primo trasferimento di stanziamenti a favore dei gruppi , questi
ultimi devono presentare una relazione sull ' impiego
dei fondi ( pagamenti , impegni , riserve ) durante il periodo considerato . La
relazione deve essere trasmessa al presidente del Parlamento europeo e al
presidente della Commissione per il controllo del bilancio .
9 Nel titolo '
restituzione di stanziamenti non utilizzati ' si precisa che gli stanziamenti
messi a disposizione devono essere utilizzati entro il quarantesimo giorno
antecedente la data delle elezioni per contrarre impegni di pagamento , a
condizione che il pagamento sia eseguito al più tardi quaranta giorni dopo la
data delle elezioni . Tutti gli stanziamenti che non vengono utilizzati secondo
i due criteri soprammenzionati devono essere restituiti al Parlamento europeo
entro tre mesi dalle elezioni . All ' occorrenza il
Parlamento europeo può recuperare le somme dovutegli operando una ritenuta d '
importo equivalente sugli stanziamenti da versare ai gruppi in base alla voce
3706 ( attività politiche supplementari ).
10 Il 29
ottobre
11 Il
regolamento , conformemente a quanto annunciato nella decisione del 1982 ,
precisa le modalità della ripartizione della riserva del 31% . Le condizioni
relative al minimo di suffragi che le formazioni politiche devono aver ottenuto
per poter partecipare a tale ripartizione sono quelle già indicate nella
decisione del 1982 . Il regolamento del 1983 specifica inoltre che le
formazioni politiche che desiderano beneficiare della clausola dell ' 1% devono presentare , almeno 40 giorni prima delle
elezioni , una dichiarazione di apparentamento presso il segretario generale
del Parlamento europeo . Il regolamento contiene altresì varie disposizioni
sulla messa a disposizione degli stanziamenti . Per i partiti , le liste o le
alleanze rappresentati , i fondi sono messi a disposizione dei gruppi politici
e dei membri non iscritti a partire dalla prima seduta dopo le elezioni . Per i
partiti , le liste o le alleanze non rappresentati , e disposto quanto segue :
- le domande
di rimborso devono essere presentate al segretario generale del Parlamento
europeo entro novanta giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni
nello stato membro interessato , accompagnate dai documenti giustificativi ;
- il periodo
nel corso del quale le spese possono essere considerate come spese relative
alle elezioni del
- le domande
devono essere corredate di dichiarazioni contabili attestanti che le spese
effettuate riguardano le elezioni del Parlamento europeo ;
- i criteri
sopra descritti validi per le spese dei gruppi politici , si applicano anche a
quelle delle formazioni non rappresentate nel Parlamento europeo .
1 ) l '
incompetenza ;
2 ) la
violazione dei Trattati , e segnatamente dell ' art .
138 del Trattato CEE e degli artt . 7 , n . 2 , e 13 dell ' atto relativo all '
elezione dei rappresentanti nell ' assemblea a
suffragio universale diretto ;
3 ) la
violazione del principio generale dell ' eguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge elettorale ;
4 ) la
violazione degli artt . 85 e seguenti del Trattato
CEE ;
5 ) la
violazione del principio dell ' uguaglianza dei
cittadini davanti alla legge , sancito dalla Costituzione francese ;
6 ) l ' eccezione
d ' illegittimità e di inapplicabilità in quanto il voto espresso dal Ministro
francese in seno al Consiglio delle Comunità europee in occasione della
deliberazione sui bilanci sarebbe viziato da illegittimità , il che
comporterebbe l ' illegittimità della deliberazione del Consiglio e degli atti
successivi del procedimento di bilancio ;
7 ) lo
sviamento di potere , in quanto l ' ufficio di presidenza del Parlamento
europeo avrebbe usato stanziamenti iscritti alla voce 3708 per assicurare la
rielezione di membri del Parlamento europeo eletti nel 1979 .
Sulla ricevibilita del ricorso
1 . Sull ' interesse a ricorrere dei ' Verts
- Confederation ecologiste - parti ecologiste '
13 Dopo la
chiusura della fase scritta del procedimento è emerso che , con Protocollo 29
marzo 1984 , l ' associazione ricorrente ' Les Verts - parti ecologiste ' , e un ' altra associazione
denominata ' Les Verts - Confederation ecologiste ' , hanno deciso di sciogliersi e
di fondersi per costituire una nuova associazione denominata ' Les Verts - Confederation
ecologiste - parti ecologiste ' . Quest ' ultima ha
dichiarato la propria costituzione il 20 giugno 1984 alla Prefecture
de police di Parigi ( JORF dell
' 8.11.1984 , n.c ., pag . 10241 , annuncio che
sostituisce e annulla quelli apparsi sulla JORF del 25.7.1984 , n.c . 172 , pagine 6604 e 6608 ). Questa nuova associazione
ha presentato alle elezioni europee del giugno 1984 la lista ' Les Verts - europe
ecologie ' , dopo aver presentato , il 28 aprile 1984 , la dichiarazione di
apparentamento contemplata dall ' art . 4 del
regolamento del 1983 . La stessa associazione , con lettera 23 luglio 1984 , ha
presentato al Segretariato generale del Parlamento europeo una domanda di
rimborso in base al suddetto regolamento . A seguito di tale domanda le è stata
versata la somma di 82 958 ecu , risultante dall ' applicazione di un coefficiente di finanziamento per
voto pari allo 0,1206596 ai 680 080 voti da essa ottenuti .
15 Si deve
rilevare in primo luogo come dal Protocollo 29 marzo 1984 risulti che lo
scioglimento delle due associazioni , compreso quello dell
' associazione ricorrente , e avvenuto con riserva della loro fusione ai fini
della costituzione di una nuova associazione . Scioglimento , fusione e
creazione della nuova associazione hanno pertanto avuto luogo con il medesimo
atto , cosicchè vi e continuità temporale e giuridica
fra l ' associazione ricorrente e la nuova associazione , e la seconda è
divenuta titolare dei diritti e degli obblighi della prima .
18 Stando così
le cose , la volontà della nuova associazione di mantenere fermo e proseguire
il ricorso proposto da una delle associazioni da cui essa è nata , ricorso che
le è stato espressamente trasferito , non dà adito a dubbi , e le conclusioni
contrarie del Parlamento europeo su tale punto vanno respinte .
19 Benchè il Parlamento europeo non abbia sollevato alcuna
eccezione di irricevibilità con riguardo alle
condizioni stabilite dall ' art . 173 del Trattato ,
spetta a questa Corte verificare d ' ufficio se dette condizioni siano
soddisfatte . Nella fattispecie , sembra necessario pronunciarsi espressamente
sui seguenti punti : se
2 . Sulla
competenza della corte a conoscere di un ricorso d ' annullamento , proposto in
base all ' art . 173 del trattato , contro un atto
del parlamento europeo
20 Si deve
osservare , in via preliminare , che la decisione del 1982 e il regolamento del
1983 sono stati adottati da organi del Parlamento europeo e devono pertanto
essere considerati come atti del Parlamento stesso .
22 Anche il
Parlamento europeo ritiene che
24 E’ vero che
, a differenza dell ' art . 177 del Trattato , che si
riferisce agli atti delle istituzioni senza ulteriori specificazioni , l ' art
. 173 menziona solo gli atti del Consiglio e della Commissione . Tuttavia , in
base al sistema del Trattato , è consentito proporre un ricorso diretto contro
' tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni (...) miranti a produrre
effetti giuridici ' , come
25 Mentre nell ' ambito del Trattato CECA il ricorso d ' annullamento
contro gli atti delle istituzioni costituisce oggetto di due disposizioni
distinte , nell ' ambito del Trattato CEE esso è
disciplinato solamente dall ' art . 173 , che riveste
cosi carattere generale . L ' interpretazione dell '
art . 173 del Trattato che escludesse gli atti del Parlamento europeo dal
novero di quelli impugnabili porterebbe ad un risultato contrastante sia con lo
spirito del Trattato , espresso nell ' art . 164 ,
sia col sistema dello stesso . gli atti che il parlamento europeo adotta nell ' ambito del Trattato CEE potrebbero infatti invadere
la competenza degli Stati membri o delle altre istituzioni , ovvero
oltrepassare i limiti posti alla competenza del loro autore senza poter essere
deferiti alla Corte . Si deve pertanto considerare che il ricorso d '
annullamento può essere diretto contro gli atti del Parlamento europeo
destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi .
26 Occorre
adesso stabilire se la decisione del 1982 e il regolamento del 1983 abbiano la
natura di disposizioni volte a produrre effetti giuridici nei confronti di
terzi .
3 . Sulla
natura di atti volti a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi della
decisione del 1982 e del regolamento del 1983
27 I due atti
impugnati riguardano entrambi la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel
bilancio del Parlamento europeo per la preparazione delle elezioni europee del
1984 . Essi si riferiscono all ' attribuzione di
detti stanziamenti a terzi per spese relative a un ' attività da esercitare al
di fuori del Parlamento europeo . Essi disciplinano , sotto tale profilo , i diritti
e gli obblighi sia delle formazioni politiche che erano già rappresentate nel
Parlamento europeo dal 1979 sia di quelle che avrebbero partecipato alle
elezioni del 1984 . Essi determinano la parte degli stanziamenti che spetta a
ciascuna di loro , in funzione sia del numero dei seggi ottenuti nel 1979 sia
del numero di voti ottenuti nel 1984 . In tal modo , gli atti suddetti mirano a
produrre effetti giuridici nei confronti di terzi , il che li rende impugnabili
ai sensi dell ' art . 173 del Trattato .
4 . Sul
problema del se gli atti impugnati riguardino direttamente e individualmente l
' associazione ricorrente ai sensi dell ' art . 173 ,
secondo comma , del Trattato
30 Il
Parlamento europeo sostiene che , nello stato attuale della giurisprudenza
della Corte relativa al presupposto in esame , il ricorso dell
' associazione ricorrente e irricevibile . Tuttavia , si chiede se un '
interpretazione estensiva del primo comma dell ' art
. 173 del Trattato non debba incidere su quella del secondo comma dello stesso
articolo . Sottolinea in proposito che l ' associazione ricorrente non è un
terzo qualsiasi , ma occupa , in quanto partito politico , una posizione
intermedia fra i ricorrenti privilegiati e i semplici privati . Sarebbe
opportuno prendere in considerazione a livello comunitario la funzione speciale
dei partiti politici . Il loro statuto particolare giustificherebbe che sia
loro riconosciuto un diritto di ricorso , ai sensi dell
' art . 173 , secondo comma , del Trattato , contro gli atti che stabiliscono a
quali condizioni e in quale misura essi ricevono , in occasione delle elezioni
dirette , fondi provenienti dal bilancio del Parlamento europeo , allo scopo di
far conoscere quest ' ultimo . Nel controricorso il
Parlamento europeo conclude , in base a queste considerazioni , che i partiti
politici sono individualmente e direttamente interessati dal regolamento del
1983 .
31 Si deve
rilevare innanzitutto che gli atti impugnati riguardano direttamente l '
associazione ricorrente . Essi costituiscono infatti una disciplina completa ,
autosufficiente e che non richiede alcuna disposizione di attuazione , poichè il calcolo della parte degli stanziamenti da
attribuire a ciascuna delle formazioni politiche interessate e automatico ed
esclude qualsiasi margine discrezionale .
32 Resta da
verificare se l ' associazione ricorrente sia interessata individualmente dagli
atti impugnati .
34 La
decisione del 1982 riguarda tutte le formazioni politiche , anche se la somma
che assegna loro varia a seconda che esse abbiano o no avuto rappresentanti nell ' assemblea eletta nel 1979 .
35 Il presente
ricorso si riferisce ad una situazione di cui
36 Siffatta
interpretazione si risolverebbe infatti nel creare una disuguaglianza , sotto
il profilo della tutela giurisdizionale , fra formazioni concorrenti nell ' ambito delle stesse elezioni . Le formazioni non
rappresentate non potrebbero impedire la controversa ripartizione degli
stanziamenti prima dell ' inizio della campagna
elettorale , poichè esse potrebbero far valere l '
illegittimità della decisione base solo nell ' ambito
del ricorso contro le decisioni individuali che negassero loro il rimborso di
somme superiori a quelle previste . Esse sarebbero così nell
' impossibilità di proporre un ricorso d ' annullamento davanti alla Corte
prima che le elezioni abbiano luogo e non sarebbero nemmeno in grado di
ottenere dalla Corte la sospensione , ai sensi dell '
art . 185 del Trattato , dell ' esecuzione della
decisione base contestata .
37 Si deve
pertanto ritenere che l ' associazione ricorrente , che era costituita al
momento dell ' adozione della decisione del 1982 e
che poteva presentare candidati alle elezioni del 1984 , è interessata
individualmente dagli atti impugnati .
38 Alla luce dell ' insieme di tali considerazioni , si deve concludere
che il ricorso è ricevibile .
Nel merito
39 Nell ' ambito dei primi tre mezzi l ' associazione
ricorrente qualifica il sistema attuato dal Parlamento europeo sistema di
rimborso delle spese per la campagna elettorale .
40 Con il
primo mezzo , l ' associazione ricorrente sostiene che il Trattato non fornisce
alcuna base giuridica per l ' adozione di un sistema del genere . Col secondo
mezzo deduce che tale materia rientra comunque nella nozione di procedura
elettorale uniforme di cui all ' art . 138 , n . 2 ,
del Trattato e che pertanto , conformemente all ' art
. 7 , n . 2 , dell ' atto relativo all ' elezione dei rappresentanti nell
' assemblea a suffragio universale diretto , continua ad essere di competenza
dei legislatori nazionali .
41 Col terzo
mezzo , l ' associazione ricorrente denuncia infine la rottura della parità di
opportunità tra le formazioni politiche , in quanto quelle già rappresentate
nel Parlamento eletto nel 1979 concorrono due volte alla ripartizione degli
stanziamenti iscritti alla voce 3708 . esse prenderebbero parte in primo luogo
alla ripartizione del 69% degli stanziamenti riservati ai gruppi politici e ai
membri non iscritti dell ' assemblea eletta nel 1979
e inoltre alla ripartizione della riserva del 31% , risultando cosi
notevolmente favorite rispetto alle formazioni che non avevano ancora
rappresentanti nell ' assemblea eletta nel 1979 .
42 Secondo il
Parlamento europeo , i primi due mezzi dedotti dall '
associazione ricorrente sono fra loro contraddittori : o la questione e di
competenza della Comunità , oppure non lo è ; è escluso però che l '
associazione ricorrente possa sostenere con temporaneamente le due tesi . Il
Parlamento europeo sottolinea soprattutto che non si tratta di un sistema di
rimborso delle spese per la campagna elettorale , ma della partecipazione ad
una campagna di informazione destinata a far conoscere il Parlamento agli
elettori in occasione delle elezioni , come attestano chiaramente sia il
commento della voce 3708 che la normativa di attuazione . La partecipazione del
Parlamento europeo a detta campagna d ' informazione deriverebbe dal potere -
che
43 Inoltre il
Parlamento europeo controbatte il terzo mezzo sostenendo che non è stata
compromessa la parità di opportunità fra le varie formazioni politiche . La
normativa di cui trattasi avrebbe lo scopo di permettere un ' informazione
efficace sul Parlamento . I partiti politici rappresentati nell
' assemblea eletta nel 1979 si sarebbero già adoperati a favore dell ' integrazione europea . Costituendo le formazioni più
importanti , essi avrebbero una maggiore rappresentatività e sarebbero in grado
di diffondere una quantità più consistente di informazioni . Sarebbe quindi
legittimo assegnare loro somme più elevate per la campagna d ' informazione .
La ripartizione degli stanziamenti in un 69% destinato al finanziamento
preliminare della campagna di informazione e in un 31% destinato al
finanziamento a posteriori di qualsiasi formazione politica che abbia
partecipato alle elezioni costituirebbe una decisione che rientra nella
discrezionalità politica del Parlamento europeo . Il Parlamento europeo ha
ancora precisato all ' udienza che l ' Ufficio di
Presidenza e l ' Ufficio di Presidenza ampliato hanno deciso di ripartire le
somme stanziate secondo un criterio che tiene naturalmente conto dell ' importanza delle varie formazioni per quanto
riguarda la diffusione del concetto di integrazione politica nell ' opinione pubblica degli Stati membri .
44 Occorre
ribadire subito che il Parlamento europeo è autorizzato ad adottare , in forza
del potere di organizzazione interna attribuitogli dai Trattati , provvedimenti
atti a garantire il suo buon funzionamento e lo svolgimento delle sue procedure
, come emerge già dalla succitata sentenza 10 febbraio 1983 . Va precisato
tuttavia che il sistema di finanziamento adottato non rientrerebbe nel suddetto
potere di organizzazione interna qualora risultasse che esso non può venir
distinto da un sistema di rimborso forfettario delle spese per la campagna elettorale
.
45 Al fine di
poter esaminare la fondatezza dei primi tre mezzi , bisogna quindi stabilire ,
in primo luogo , la reale natura del sistema di finanziamento attuato dagli
atti impugnati .
47 E’ vero che
le norme del 1982 sull ' impiego dei fondi
prescrivevano che i fondi stanziati fossero usati soltanto in relazione alla
campagna d ' informazione per le elezioni del 1984 . A tal fine , specificavano
la natura delle spese che potevano essere coperte , designavano le persone
responsabili del corretto impiego dei fondi , prescrivevano di tenere una
contabilità distinta e ripartita secondo la natura delle spese e imponevano la
presentazione di relazioni sull ' impiego dei fondi
stessi . Si trattava , per il Parlamento europeo , di garantire che i fondi
messi a disposizione dei gruppi politici fossero essenzialmente utilizzati per
far fronte alle spese di riunione e di pubblicazione ( opuscoli , inserti nei
giornali , manifesti ).
48 Si deve
tuttavia sottolineare che dette norme non sono sufficienti a dissipare l '
ambiguità circa la natura dell ' informazione fornita
. Infatti , al pari degli atti impugnati , le norme del 1982 non stabilivano
condizioni che vincolassero l ' assegnazione dei fondi alla natura dei messaggi
diffusi . Il Parlamento europeo ritiene che , rendendo conto della loro
attività , i candidati hanno contribuito a fornire informazioni sul modo in cui
l ' istituzione parlamentare aveva svolto la sua funzione . E’ evidente che nel
corso di una campagna d ' informazione del genere - svoltasi ' in
contraddittorio ' come ha detto il Parlamento europeo - le informazioni sulla
funzione del Parlamento europeo e la propaganda di parte sono indissociabili .
Il Parlamento europeo ha del resto riconosciuto all '
udienza che non era possibile , per i suoi membri , fare una netta distinzione
tra i discorsi elettorali e quelli d ' indole informativa .
49 Infine ,
occorre rilevare che i fondi messi a disposizione delle formazioni politiche
potevano essere spesi durante la campagna elettorale . Ciò è evidente in primo
luogo per quanto riguarda i fondi provenienti dalla riserva del 31% , ripartita
tra le formazioni che hanno preso parte alle elezioni del 1984 . Le spese che
potevano essere rimborsate erano infatti quelle effettuate per le elezioni
europee del 1984 , nel periodo dal 1° gennaio 1983 fino al quarantesimo giorno
dopo le elezioni . Lo stesso vale per il 69% degli stanziamenti ripartiti ogni
anno tra i gruppi politici e i membri non iscritti dell
' assemblea eletta nel 1979 . Dalle succitate norme del 1982 emerge infatti che
un terzo del totale di tali stanziamenti ( diminuito delle indennità forfettarie
) doveva esser versato solo dopo le elezioni del 1984 . Inoltre , i fondi
provenienti dalla massa del 69% potevano venir destinati alla costituzione di
riserve e costituire oggetto di impegni di pagamento fino al quarantesimo
giorno prima delle elezioni , a condizione che i pagamenti non venissero
effettuati oltre il quarantesimo giorno successivo alla data delle elezioni
stesse .
50 Si deve
pertanto ritenere che il sistema di finanziamento attuato non può essere
distinto da un sistema di rimborso forfettario delle spese per la campagna
elettorale .
51 Occorre
accertare , in secondo luogo , se gli atti impugnati non siano stati adottati
in violazione dell ' art . 7 , n . 2 , dell ' atto 20 settembre 1976 , relativo all ' elezione dei rappresentanti nell
' assemblea a suffragio universale diretto .
53 La nozione
' procedura elettorale ' ai sensi della citata disposizione comprende in
particolare le norme volte a garantire la regolarità delle operazioni
elettorali e la parità di opportunità dei vari candidati durante la campagna
elettorale . A questa categoria appartengono le norme relative all ' istituzione di un sistema di rimborso delle spese per
la campagna elettorale .
54 Il problema
del rimborso delle spese per la campagna elettorale non rientra nei pochi punti
che sono stati disciplinati nell ' atto del 1976 . Ne
deriva che , nello stato attuale del diritto comunitario , l ' istituzione di
un sistema di rimborso per le spese per la campagna elettorale e la
determinazione delle relative modalità continua a rientrare nella sfera di
competenza degli Stati membri .
55 Il mezzo dell ' associazione ricorrente relativo alla violazione dell ' art . 7 , n . 2 , dell '
atto del 1976 dev ' essere pertanto accolto . non vi
e quindi motivo di statuire sugli altri mezzi .
Decisione relativa alle
spese
sulle spese
Dispositivo
Per questi
motivi ,
dichiara e
statuisce :
1 ) sono
annullati la decisione dell ' Ufficio di Presidenza
del Parlamento europeo 12 ottobre 1982 , relativa alla ripartizione degli
stanziamenti iscritti nella voce n . 3708 del bilancio generale delle Comunità
europee , nonchè il regolamento adottato dall ' Ufficio di Presidenza ampliato il 29 ottobre 1983 ,
avente ad oggetto l ' uso degli stanziamenti destinati al rimborso delle spese
delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni del 1984 .
2 ) ciascuna
delle parti sopporterà le proprie spese .
(Seguono le firme)