Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 7 giugno 2007
C-222/05 – C-225/05, J. van der Weerd e a. – Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Nei procedimenti riuniti C‑222/05‑C‑225/05,
aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor
het bedrijfsleven (Paesi
Bassi), con decisioni 17 maggio 2005, pervenute in cancelleria il 20 maggio
2005, nelle cause
J.
van der Weerd,
Maatschap Van der
Bijl,
J.
W. Schoonhoven (C-222/05),
H.
de Rooy sr.,
H.
de Rooy jr. (C-223/05),
Maatschap H. en J. van
’t Oever,
Maatschap F. van ’t
Oever en W. Fien,
B.
van ’t Oever,
Maatschap A. en J. Fien,
Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf,
H.
Koers,
Maatschap K. en G. Polinder,
G.
van Wijhe (C-224/05),
B.
J. van Middendorp (C-225/05)
contro
Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione,
dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Malenovský
(relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares
Maduro,
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale,
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7
dicembre 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. van der Weerd,
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re H.G. Sevenster e
C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per
il governo francese, dal sig. G. de Bergues
e dalla sig.ra R. Loosli‑Surrans, in
qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1°
marzo 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale vertono, da un canto, sull’interpretazione
del diritto comunitario in ordine al potere del giudice nazionale di valutare
d’ufficio la compatibilità di un atto amministrativo con la direttiva del
Consiglio 18 novembre 1985, 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di
lotta contro l’afta epizootica (GU L 315, pag. 11), come
modificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/423/CEE (GU
L 224, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva 85/511»), e, d’altro
canto, sull’interpretazione della direttiva medesima.
2 Tali
domande sono state sottoposte alla Corte nell’ambito delle controversie tra il
sig. van der Weerd,
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La
direttiva 85/511 prevede misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica. L’art.
4 della detta direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché,
qualora in un’azienda si trovino uno o più animali sospetti di essere infetti
da afta epizootica o sospetti di esserne contaminati, si faccia immediatamente
ricorso ai mezzi d’indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la
presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale
effettui o faccia effettuare gli adeguati prelievi in vista degli esami di
laboratorio.
4 Inoltre,
ai sensi del successivo art. 5, gli Stati membri provvedono affinché, una volta
confermata la presenza in un’azienda di uno o più animali infetti, l’autorità
competente adotti senza indugio le misure previste da tale disposizione, in
particolare quelle in forza delle quali tutti gli animali delle specie
sensibili dell’azienda devono essere abbattuti in loco, sotto controllo
ufficiale ed in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell’afta
epizootica.
5 Gli
artt. 11, n. 1, e 13, n. 1, della detta direttiva prevedono che gli
Stati membri provvedano affinché gli esami di laboratorio destinati a rivelare
la presenza di afta epizootica e la manipolazione dei virus dell’afta a fini di
ricerca, diagnostica e/o fabbricazione di vaccini siano effettuati negli
stabilimenti e nei laboratori riconosciuti enumerati negli elenchi figuranti
negli allegati alla direttiva medesima.
6 All’allegato
B della direttiva 85/511, intitolato «Laboratori nazionali autorizzati a
manipolare virus vivi dell’afta epizootica», compariva, alla data dei fatti di
cui alla causa principale, sotto la rubrica «Paesi Bassi», il «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad».
La normativa nazionale
7 L’art. 8:69
dell’Algemene Wet Bestuursrecht (Testo unico di diritto amministrativo processuale)
prevede quanto segue:
«1. Il giudice
adito si pronuncia in base al ricorso, ai documenti presentati, all’istruttoria
e al dibattimento all’udienza.
2. Il
giudice è tenuto ad integrare d’ufficio i motivi di diritto.
3. Il
giudice può integrare d’ufficio i fatti».
8 Tale
disposizione è applicabile ai
procedimenti pendenti dinanzi al College van Beroep voor het
bedrijfsleven ai sensi dell’art. 19, n. 1,
della Wet bestuursrechtspraak
bedrijfsorganisatie (legge sul ricorso amministrativo
in materia economica).
Causa principale e
questioni pregiudiziali
9 Nel
febbraio 2001 scoppiava nei Paesi Bassi un’epidemia di afta epizootica. In tale
periodo, i ricorrenti nella causa principale gestivano aziende per
l’allevamento del bestiame in cui si trovavano animali artiodattili. Le loro
aziende erano situate ad una distanza inferiore a
10 In
esito a tale accertamento della presenza di afta epizootica, il direttore del
RVV adottava nei confronti dei ricorrenti nella causa principale una serie di
decisioni, ai sensi delle quali tutti gli animali artiodattili che si trovavano
nelle loro aziende dovevano essere ritenuti sospetti di essere infetti
dall’afta epizootica, in considerazione del fatto che, essendo stato accertato
un caso di afta epizootica nei dintorni delle aziende stesse, non poteva
escludersi che gli animali allevati in tali aziende potessero essere stati
contagiati dalla malattia.
11 Nelle
stesse decisioni, il direttore del RVV notificava ai ricorrenti nella causa
principale talune misure volte alla lotta del virus dell’afta epizootica e alla
prevenzione della sua diffusione, fra cui la vaccinazione e quindi
l’abbattimento di tutti gli animali artiodattili che si trovavano nelle loro
aziende. Conseguentemente, tali animali venivano vaccinati e poi abbattuti.
12 I
ricorrenti nella causa principale proponevano reclamo avverso tali decisioni
dinanzi al direttore del RVV, che lo dichiarava infondato. Essi proponevano
allora ricorso avverso tali decisioni di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.
13 Per
contestare la legittimità della declaratoria di sospetto della presenza di afta
epizootica e, pertanto, delle decisioni del direttore del RVV, i ricorrenti
nella causa principale hanno sollevato motivi attinenti, in particolare, al
fatto che l’amministrazione avrebbe violato la definizione di animale sospetto
di essere infetto, i sintomi clinici della presenza di afta epizootica e le
procedure applicabili all’atto del prelievo di campioni ematici.
14 Il
giudice del rinvio ha respinto tutti i detti motivi. Tuttavia, ha rilevato che,
in controversie analoghe pendenti dinanzi allo stesso, sfociate nella sentenza
della Corte 15 giugno 2006, causa C‑28/05, Dokter
e a. (Racc. pag. I‑5431), la legittimità di decisioni
comparabili era stata contestata sulla base di altri motivi, non dedotti dai
ricorrenti nella causa principale.
15 Con
tali motivi si era sostenuto che il direttore del RVV non poteva adottare
provvedimenti di repressione dell’afta epizootica sulla base del risultato
degli esami svolti da ID-Lelystad, poiché quest’ultimo
non sarebbe stato abilitato ad effettuarli dalla direttiva 85/511. Inoltre, il
direttore del RVV non avrebbe potuto fondare i provvedimenti di repressione
dell’afta epizootica esclusivamente sul contenuto della telecopia inviata da ID-Lelystad, con cui venivano comunicati i risultati degli
esami di laboratorio, ma avrebbe dovuto richiedere il fascicolo redatto dal
detto laboratorio, esaminarlo e verificare se tali esami fossero stati svolti
correttamente.
16 Il
College van Beroep voor het bedrijfsleven
rileva che tali motivi potrebbero parimenti influire sulla soluzione delle
controversie principali in esame. Tuttavia, dal momento che non sono stati
sollevati davanti al detto giudice, le norme processuali nazionali osterebbero
alla loro considerazione. Dall’art. 8:69 del testo unico di diritto
amministrativo processuale emerge che il giudice si limita a decidere in ordine
ai punti della controversia che gli vengono sottoposti. È pur vero che, ai
sensi del n. 2 della medesima disposizione, il giudice è tenuto ad
integrare d’ufficio i motivi di diritto, ma occorrerebbe interpretare tale
disposizione nel senso che il giudice procede all’inquadramento giuridico delle
censure dedotte dal ricorrente avverso l’atto amministrativo contestato.
Occorrerebbe operare un distinguo fra tale obbligo di integrare d’ufficio i
detti motivi e la valutazione cui il giudice deve procedere motu
proprio, che si imporrebbe solo nell’ipotesi di applicazione di norme di ordine
pubblico, vale a dire norme relative ai poteri degli organi amministrativi e a
quelli del giudice stesso, nonché le disposizioni in materia di ricevibilità.
17 Il
giudice del rinvio, tuttavia, si chiede se, alla luce del diritto comunitario,
debba tener conto degli argomenti di diritto comunitario che non siano stati
dedotti dai ricorrenti nella causa principale. Si porrebbe, infatti, la
questione se una disposizione processuale nazionale, in forza della quale il
giudice non può tener conto di motivi che esulano dal contesto della
controversia, non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio di diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
18 Sulla
scorta di tali premesse, il College van Beroep voor het
bedrijfsleven ha deciso, nelle quattro cause principali,
di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
il diritto comunitario imponga un esame d’ufficio – vale a dire un controllo
alla luce di criteri che esulano dall’oggetto della controversia – alla luce di
criteri risultanti dalla direttiva 85/511.
2) Nell’ipotesi
di soluzione affermativa della prima questione:
Se
l’obbligo incombente agli Stati membri, in base al combinato disposto dell’art.
11, n. 1, primo trattino, e dell’art. 13, n. 1, secondo trattino, della
direttiva 85/511 (…), di provvedere affinché gli esami di laboratorio destinati
a rivelare la presenza di afta epizootica siano effettuati da un laboratorio
nazionale indicato nell’allegato B della menzionata direttiva abbia effetti
diretti.
3) a) Se
l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) debba essere interpretato nel
senso che il fatto che la presenza di afta epizootica sia accertata da un
laboratorio non menzionato nell’allegato B della medesima direttiva sia
produttivo di conseguenze giuridiche.
b) Nel caso in cui la terza
questione, sub a), sia risolta in senso affermativo:
Se
l’art. 11, n. 1, della direttiva 85/511 (…) miri alla tutela degli interessi
degli amministrati, quali [i ricorrenti nella causa principale]. In caso di
soluzione negativa, se tali amministrati possano invocare un’eventuale
violazione degli obblighi derivanti dalla detta disposizione da parte delle
autorità degli Stati membri.
c) Nel caso in cui la soluzione
fornita alla terza questione, sub b), affermi l’invocabilità,
da parte degli amministrati, dell’art. 11, n. 1, della direttiva
85/511 (…):
Quali
conseguenze giuridiche debbano essere collegate all’accertamento della presenza
di afta epizootica da parte di un laboratorio non menzionato nell’allegato B
della detta direttiva.
4) Se
l’allegato B della direttiva 85/511, alla luce di quanto disposto negli
artt. 11 e 13 della direttiva medesima, debba essere interpretato nel
senso che la menzione «Centraal Diergeneeskundig
Instituut, Lelystad» possa
o debba riferirsi anche a [ID Lelystad].
5) Nel
caso in cui dalle soluzioni fornite per le questioni supra
indicate risulti che la presenza di afta epizootica possa essere accertata da
un laboratorio non menzionato nell’allegato B della direttiva 85/511, o che
tale allegato debba essere interpretato nel senso che la menzione «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad» possa o
debba riferirsi anche a [ID Lelystad]:
Se
la direttiva 85/511 (…) debba essere interpretata nel senso che essa dispone
che l’organo amministrativo nazionale competente a decidere sia vincolato dai
risultati di un esame effettuato da un laboratorio iscritto nell’allegato B
della direttiva medesima ovvero, nel caso in cui dalla soluzione alla terza
questione, sub a), emerga che tale organo amministrativo può basare i propri
provvedimenti volti alla lotta all’afta epizootica anche su risultati ottenuti
da un laboratorio non iscritto nell’allegato B della detta direttiva, che tale
organo sia vincolato dai risultati di quest’ultimo laboratorio, oppure se la
determinazione di tale autorità rientri nell’autonomia procedurale dello Stato
membro, sicché il giudice dinanzi al quale sia pendente la causa principale
debba controllare se le norme in materia si applichino indipendentemente dal
fatto che l’esame di laboratorio sia effettuato in base a un obbligo di diritto
comunitario o nazionale, nonché se l’applicazione del diritto processuale
nazionale non renda estremamente difficile o praticamente impossibile
l’applicazione delle norme comunitarie.
6) Nel
caso in cui dalla soluzione della quinta questione emerga che la direttiva
85/511 (…) disciplina in qual misura le autorità nazionali sono vincolate dal
risultato di laboratorio:
Se
le autorità nazionali siano vincolate incondizionatamente dal risultato di un
esame di laboratorio volto all’individuazione dell’afta epizootica. In caso di
soluzione negativa, quale sia il potere discrezionale che la direttiva 85/511
concede alle autorità nazionali».
19 Con
ordinanza del presidente della Corte 7 luglio 2005, le cause da C‑222/05
a C‑225/05 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del
procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
20 Con
tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il diritto
comunitario imponga al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo,
di procedere d’ufficio al controllo della legittimità di un atto amministrativo
alla luce dei motivi attinenti alla violazione degli artt. 11 e 13 della
direttiva 85/511.
Sulla ricevibilità
21 Il
sig. van der Weerd,
22 Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative
all’interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria
responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono
di una presunzione di rilevanza (v. sentenza 15 maggio
2003, causa C‑300/01, Salzmann,
Racc. pag. I‑4899, punti 29 e 31). Il rigetto, da parte
della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile
soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto
comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della
causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora
23 Tale presunzione di rilevanza non può essere messa in discussione
dalla semplice circostanza che una delle parti nella causa principale contesta
taluni fatti, di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali
dipende la definizione dell’oggetto della controversia in esame (sentenza Cipolla e
a., citata, punto 26).
24 Nel
caso di specie, il sig. van der
Weerd e altri sostengono che il giudice del rinvio ha
erroneamente ritenuto che i motivi attinenti alla violazione delle pertinenti disposizioni
di cui alla direttiva 85/511 non fossero stati dedotti dinanzi al medesimo.
Orbene, si tratta appunto di un fatto la cui esattezza non spetta alla Corte
verificare.
25 Conseguentemente,
l’argomento del sig. van der
Weerd e altri non può essere accolto.
26 Lo
stesso dicasi riguardo agli argomenti dedotti all’udienza dalla Commissione,
che ha messo in discussione la necessità, da parte del giudice del rinvio, di
sollevare la prima questione, in considerazione delle conclusioni raggiunte
dalla Corte nella menzionata sentenza Dokter e a. È
evidente, infatti, che tale sentenza non rende la soluzione della Corte nelle
cause in esame manifestamente irrilevante riguardo alla decisione che il
giudice del rinvio è tenuto a prendere.
27 Pertanto,
Sul merito
28 Dalla
giurisprudenza emerge che, in mancanza di una disciplina comunitaria in
materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro
designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi
giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti agli
amministratori in forza delle norme di diritto comunitario, purché tali
modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano
ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né, dall’altro,
rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di
effettività) (sentenze 14 dicembre 1995, cause riunite C‑430/93 e C‑431/93,
Van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I‑4705, punto 17, e 9 dicembre
2003, causa C-129/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I-14637, punto 25).
29 Quanto
al principio di equivalenza, dalla decisione di rinvio emerge che il College van Beroep voor
het bedrijfsleven è
competente a sollevare d’ufficio i motivi attinenti alla violazione delle norme
di ordine pubblico, che secondo il diritto olandese sono quelle relative ai
poteri degli organi amministrativi e del giudice stesso, nonché le disposizioni
in materia di ricevibilità. Tali norme sono alla base stessa dei procedimenti
nazionali, dal momento che stabiliscono i requisiti al ricorrere dei quali i
procedimenti stessi possono essere introdotti nonché quali siano le autorità
competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e degli
obblighi degli amministrati.
30 Orbene,
le disposizioni in esame della direttiva 85/511 non occupano, nell’ambito
dell’ordinamento giuridico comunitario, una posizione comparabile. Esse non
stabiliscono né i requisiti al ricorrere dei quali possono essere introdotti
procedimenti in materia di lotta contro l’afta epizootica, né quali siano le
autorità competenti, in tale contesto, a determinare la portata dei diritti e
degli obblighi degli amministrati.
31 Tali
disposizioni non possono quindi essere considerate equivalenti alle menzionate
norme nazionali di ordine pubblico. Di conseguenza, l’applicazione del
principio di equivalenza non implica, nelle cause in esame, che il giudice del
rinvio sia tenuto a procedere d’ufficio al controllo di legittimità degli atti
amministrativi interessati in funzione di criteri di cui alla direttiva 85/511.
32 Tali
disposizioni peraltro, anche se rientrano nella politica della salute pubblica,
sarebbero state dedotte nei procedimenti principali essenzialmente al fine di
tener conto degli interessi privati degli amministrati assoggettati a misure di
lotta contro l’afta epizootica.
33 Quanto
al principio di effettività, dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni
caso in cui si ponga la questione se una norma processuale nazionale renda
impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione dei diritti conferiti ai
soggetti dal diritto comunitario dev’essere esaminato
tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, nonché
dello svolgimento e delle peculiarità di quest’ultimo dinanzi ai diversi
giudici nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i
principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la
tutela del diritto alla difesa, il principio della certezza del diritto e il
regolare svolgimento del procedimento (v., in tal senso, sentenze 14 dicembre
1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599,
punto 14, nonché Van Schijndel e van
Veen, citata supra, punto
19).
34 Nelle
cause sfociate nella menzionata sentenza Van Schijndel
e van Veen
35
36 Alla
luce di quanto precede,
37 Nel
caso di specie, il College van Beroep
voor het bedrijfsleven chiarisce che il procedimento svolto dinanzi
ad esso non differisce, su tale punto, da quello in esame nella menzionata
sentenza Van Schijndel e van
Veen. In particolare, l’esame d’ufficio di motivi non
dedotti dai ricorrenti nella causa principale esulerebbe dai limiti della
controversia come sollevata dinanzi al detto giudice. Tali due procedimenti
presenterebbero l’unica differenza che, nel caso di specie, il College van Beroep voor
het bedrijfsleven non si
limita a decidere in ultima istanza, come nella causa sfociata nella menzionata
sentenza, bensì in primo e unico grado di giudizio.
38 Orbene,
questa sola circostanza non colloca le parti della causa principale in una
situazione peculiare tale da rimettere in discussione i menzionati principi.
Essa, pertanto, non può condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta
dalla Corte nella menzionata sentenza Van Schijndel e
van Veen. Infatti, essa non
incide sul fatto che, nel contesto evocato al punto precedente, la rilevabilità
d’ufficio da parte del giudice del rinvio di motivi non invocati dalle parti
principali possa, come nella causa sfociata in tale sentenza, ledere il diritto
alla difesa ovvero il regolare svolgimento del procedimento e, in particolare,
comportare ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi.
39 Tale conclusione non può essere messa in discussione dalla
giurisprudenza che risulta dalle sentenze Peterbroeck,
citata supra; 1° giugno 1999, causa C-126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I-3055); 27 giugno 2000, cause riunite da
C‑240/98 a C‑244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag. I-4941); 21 novembre 2002, causa
C-473/00, Cofidis (Racc. pag. I-10875), e 26 ottobre
2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421).
40 La
menzionata giurisprudenza non è pertinente nel caso di specie. Da un canto,
infatti, essa è caratterizzata dalle circostanze attinenti alla controversia,
volte a privare il ricorrente principale della possibilità di far valere
utilmente l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale con il
diritto comunitario (v. sentenza Peterbroeck, citata,
punti 16 e seguenti). D’altro canto, essa si fonda sulla necessità di garantire
al consumatore la tutela effettiva prevista dalla direttiva del Consiglio 5
aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati
con i consumatori (GU L 95, pag. 29) (v. citate
sentenze Océano Grupo Editorial
e Salvat Editores, punto
26; Cofidis, punto 33, nonché Mostaza
Claro, punto 29). A ciò si aggiunge che tale giurisprudenza
non può essere utilmente invocata nel contesto dell’esame di una violazione del
principio di effettività, dal momento che essa procede ad una valutazione
dell’equivalenza di trattamento dei motivi attinenti alla normativa nazionale e
di quelli attinenti alla normativa comunitaria (v. sentenza Eco Swiss, citata, punto 37).
41 Alla
luce delle suesposte considerazioni, il principio di effettività non impone, in
controversie come quella di cui alla causa principale, l’obbligo, per i giudici
nazionali, di sollevare d’ufficio un motivo fondato su una disposizione
comunitaria, indipendentemente dalla sua importanza per l’ordinamento giuridico
comunitario, purché sia data alle parti la possibilità effettiva di sollevare
un motivo fondato sul diritto comunitario dinanzi al giudice nazionale. Dal
momento che i ricorrenti nella causa principale hanno avuto la possibilità
effettiva di sollevare motivi attinenti alla direttiva 85/511, il principio di
effettività non impone al giudice del rinvio di esaminare d’ufficio il motivo
che si fonda sugli artt. 11 e 13 della direttiva medesima.
42 Ciò
premesso, la prima questione deve essere risolta nel senso che il diritto
comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a
quo, di sollevare d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni
della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né
il principio di effettività lo richiedono.
Sulle altre questioni
43 Vista
la soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione delle
altre, sollevate solo nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio sia tenuto a
rilevare d’ufficio motivi non dedotti dai ricorrenti nella causa principale.
Sulle spese
44 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Il diritto comunitario non
impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare
d’ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa
comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di
effettività lo richiedono.
(Seguono
le firme)