Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta
Sezione), 15 maggio 2003
C-300/01, Doris Salzmann
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Feldkirch (Austria) nel procedimento dinanzi ad esso
pendente, avente ad oggetto l'esame di una domanda di iscrizione nei registri
immobiliari presentata da
Doris Salzmann,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e
dell'allegato XII, punto 1, lett. e), dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio
economico europeo (GU
composta dal
sig. J.-P. Puissochet
(relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen
e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken
e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato
generale: sig. P. Léger
cancelliere:
sig.ra M.-F. Contet,
amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per la
sig.ra Salzmann, dal sig. W.L. Weh,
Rechtsanwalt;
- per il
governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in
qualità di agente;
- per
- per
l'Autorità di vigilanza AELS, dal sig. V. Kronenberger,
in qualità di agente,
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della sig.ra Salzmann,
rappresentata dal sig. W.L. Weh, del governo
austriaco, rappresentato dai sigg. P. Kustor e H.
Kraft, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal sig. G. Braun e dalla sig.ra M. Patakia,
all'udienza del 24 ottobre 2002,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2003,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 10 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 27 luglio seguente, il Landesgericht Feldkirch
(Tribunale di Feldkirch) ha proposto, in forza
dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione
dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) e dell'allegato XII, punto
1, lett. e), dell'Accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU
2 Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dalla sig.ra Salzmann avverso il diniego di iscrizione nei registri immobiliari
del contratto di compravendita di un fondo non edificato sito in Fußach, nel Land del Vorarlberg (Austria).
Ambito
giuridico
Il diritto
comunitario
«Nell'ambito
delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni
ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi
terzi».
4 Ai sensi
dell'allegato XII, punto 1, lett. e), dell'Accordo SEE, «[d]urante
i periodi di transizione gli Stati AELS (EFTA) [Associazione europea di libero
scambio] non trattano nuovi ed esistenti investimenti di imprese o cittadini di
Stati membri della Comunità o di altri Stati AELS (EFTA) in modo meno
favorevole di quanto previsto dalla normativa in vigore alla data della firma
dell'accordo, fatto salvo il diritto degli Stati AELS (EFTA) di adottare una
normativa conforme all'accordo, e segnatamente disposizioni relative
all'acquisto di residenze secondarie di effetto equivalente alla normativa
mantenuta in vigore nella Comunità conformemente all'articolo 6, paragrafo 4
della direttiva [del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione
dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5)]».
«L'attuale
legislazione nazionale che disciplina l'acquisto di residenze secondarie può
essere mantenuta in vigore fino a che il Consiglio adotterà ulteriori
disposizioni in questo settore in conformità dell'articolo 69 del Trattato.
Questa disposizione non inficia l'applicabilità delle altre disposizioni del
diritto comunitario».
«In deroga
agli obblighi sanciti dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea,
Il diritto
nazionale
7
«Qualora ciò
discenda dal diritto dell'Unione europea, le norme che disciplinano l'acquisto
di beni immobili da parte di stranieri non si applicano (...)
(...)
e) alle
persone e alle società che effettuano investimenti diretti, investimenti
immobiliari, o concludono altre transazioni nell'ambito dei movimenti di
capitali».
«1. L'acquisto
(...) di un fondo edificato, a meno che non avvenga a fini di villeggiatura,
non è soggetto ad autorizzazione da parte dell'autorità competente in materia
di trasferimenti immobiliari quando l'acquirente (...) fornisce una
dichiarazione scritta conformemente al n. 2 (...).
«Per gli
acquisti di fondi non edificati, purché non effettuati per motivi di
villeggiatura, l'autorizzazione viene concessa, qualora
(...)
b)
l'acquirente dimostri in modo attendibile che entro un congruo periodo di tempo
il fondo sarà utilizzato per una delle destinazioni previste dal piano
regolatore generale o per lo svolgimento di attività pubbliche, di interesse
generale o culturale. In tal caso va tenuto conto delle esigenze
dell'acquirente».
10 Questa versione
dell'art. 8, n. 3, del VGVG, pubblicata sul LGBl.
1997/85 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1998, è stata adottata dopo che il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale austriaca) ha
annullato, con sentenza 10 dicembre 1996, la versione precedentemente in
vigore, adottata il 26 settembre 1993, avente il seguente disposto:
«Sono
autorizzati gli acquisti di fondi non edificati, a meno che non siano
effettuati a fini di villeggiatura, quando
(...)
a) tali
acquisti sono necessari a fini abitativi, per impianti industriali e
commerciali nonché per lo svolgimento di attività di interesse pubblico,
generale o culturale;
(...)».
Causa
principale e questioni pregiudiziali
11 La sig.ra Salzmann, cittadina austriaca residente in Fußach, ha acquistato dal sig. Walter Schneider, austriaco
anch'esso, un fondo non edificato sito nel detto comune. Essa non ha chiesto il
rilascio dell'autorizzazione amministrativa preliminare alla trasformazione, di
cui all'art. 8, n. 3, del VGVG (in prosieguo: l'«autorizzazione preliminare»), alla quale è subordinata l'efficacia di questo tipo di
transazioni.
12 La sig.ra Salzmann ha chiesto al Grundbuchsrichter
des Bezirksgerichts Bregenz (giudice tavolare presso la pretura di Bregenz, Austria) l'iscrizione negli appositi registri di
questa transazione immobiliare ed ha allegato alla sua domanda una
dichiarazione analoga a quella di cui all'art. 7, n. 2, del VGVG, mediante la
quale essa si impegnava a non utilizzare il fondo acquistato a fini di
villeggiatura. Essa ha affermato che la procedura di autorizzazione preliminare
istituita dall'art. 8, n. 3, del VGVG era in contrasto con gli obblighi
comunitari incombenti alla Repubblica d'Austria e non era necessaria, essendo a
suo parere sufficiente una dichiarazione analoga a quella prevista dal detto
art. 7, n. 2, ai fini dell'iscrizione nei registri immobiliari.
13 La domanda
della sig.ra Salzmann è stata respinta con ordinanza
16 novembre 1998 del Rechtspfleger des Bezirksgerichts Bregenz, funzionario giudiziario in servizio presso il Bezirksgericht Bregenz e che
esercita talune funzioni su delega e sotto la vigilanza del Pretore, a causa
della mancanza dell'autorizzazione preliminare, che è costitutiva del diritto.
La sig.ra Salzmann ha allora presentato «Rekurs» (ricorso) avverso tale ordinanza,
ricorso che è stato esaminato dal Bezirksgericht Bregenz.
15 Il Bezirksgericht Bregenz ha allora
rimesso il «Rekurs» della sig. Salzmann
al Landesgericht Feldkirch.
16 Il Landesgericht si interroga sulla compatibilità con il
diritto comunitario della procedura di autorizzazione preliminare.
18 Il Landesgericht ritiene, in secondo luogo, che, se la sig.ra Salzmann potesse avvalersi di questa disposizione,
occorrerebbe allora esaminare i tre presupposti cumulativi di validità elencati
dalla Corte nella sentenza 1° giugno 1999, causa C-302/97, Konle
(Racc. pag. I-3099, punto 40). Anzitutto, si dovrebbe verificare se l'art. 8,
n. 3, del VGVG sia giustificato da un fine di interesse generale. Poi, occorrerebbe
accertare se l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione preliminare
non disponga di una discrezionalità tale da poter essere adoperata in modo
discriminatorio, in considerazione del fatto che l'acquirente di un fondo non
edificato deve dimostrare «in modo attendibile» la destinazione futura del
terreno in oggetto. Infine, occorrerebbe valutare se l'art. 8, n. 3, del VGVG
sia o meno proporzionato all'obiettivo ad esso
prefissato dal legislatore del Land del Vorarlberg. Secondo il Landesgericht,
la validità del VGVG appare incerta alla luce di
questi tre presupposti.
21 Alla luce
di ciò, il Landesgericht Feldkirch
ha deciso di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possano invocare la libera
circolazione dei capitali relativamente ad una transazione di diritto nazionale
qualora il detto diritto preveda il divieto di discriminazione nei confronti
dei propri cittadini, ma non garantisca ai cittadini dell'Unione esplicitamente
mediante norme nazionali la libera circolazione dei capitali.
2) Se sia
compatibile con la libera circolazione dei capitali che per l'acquisto di un
fondo edificabile non ancora edificato venga richiesta un'autorizzazione
amministrativa con effetto costitutivo rilasciata dall'autorità competente in
materia di transazioni immobiliari.
3) Quale
effetto abbia la clausola di moratoria di cui all'allegato XII, punto 1, lett.
e), dell'Accordo SEE sulle norme, per loro natura del tutto
nuove, che prevedono un'autorizzazione per le transazioni immobiliari e
che sono state introdotte successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo SEE,
avvenuta il 2 maggio 1992».
Sulle questioni prima e seconda
22 Con le sue
questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art.
73 B, n. 1, del Trattato osti a una normativa nazionale quale la procedura di
autorizzazione preliminare di cui alla causa principale e, in caso di soluzione
affermativa, se quest'ultima possa nondimeno godere della deroga prevista
dall'art. 70 dell'Atto di adesione.
Sulla
ricevibilità
23 Il governo
austriaco e
24 La sig.ra Salzmann e l'Autorità di vigilanza AELS asseriscono, al
contrario, che l'interpretazione dell'art. 73 B, n. 1, del Trattato è
giustificata dalla presenza, nella causa principale, di elementi di
collegamento con il diritto comunitario.
25 La sig.ra Salzmann afferma, da un lato, che l'art. 3, n. 1, del VGVG
fa rinvio, in sostanza, al contenuto del diritto comunitario. Pertanto, la
previa determinazione, da parte della Corte, della portata esatta degli
obblighi che l'art. 73 B, n. 1, del Trattato impone agli Stati membri sarebbe
necessaria affinché il giudice del rinvio possa applicare l'art. 3, n. 1, del
VGVG. Comunque, la sig.ra Salzmann ritiene che spetti
al giudice del rinvio valutare la rilevanza delle questioni che esso propone. A
tal proposito, essa fa riferimento al punto 33 della citata sentenza Konle, nel quale
26 La sig.ra Salzmann allega, dall'altro, che l'art. 3, n. 1, del VGVG
riconosce ai cittadini comunitari la parità di trattamento in materia di
acquisto di beni immobili. Di conseguenza, la mancanza di autorizzazione
preliminare oppostale dal Bezirksgericht Bregenz potrebbe essere fatta valere parimenti per negare
l'efficacia di acquisti di fondi non edificati siti nel Land
del Vorarlberg effettuati da
cittadini di altri Stati. In una tale ipotesi, l'autorizzazione preliminare
costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei capitali garantita
dall'art. 73 B, n. 1, del Trattato. Di conseguenza, il fatto che gli elementi
costitutivi della controversia principale siano confinati all'interno di un
solo Stato membro sarebbe puramente casuale e l'ipotizzabilità
di un elemento internazionale acquisterebbe maggior rilevanza per il fatto che
il comune di Fußach è confinante con
29 Nella
fattispecie, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l'art. 73
B, n. 1, del Trattato al fine di valutare la portata di alcune norme del
diritto nazionale che fanno ad esso rinvio. Poiché le questioni proposte
vertono sull'interpretazione del diritto comunitario,
30 Inoltre,
secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio spetta unicamente ai
giudici nazionali valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia
la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale sia la sua rilevanza (v., in
tal senso, sentenze Guimont, punto 22, e Reisch e a., punto 25, cit.).
31 Ne discende
che le questioni proposte dal giudice nazionale, nel contesto che esso
definisce sotto la propria responsabilità sia in diritto sia in fatto e sulla
cui esattezza non spetta alla Corte giudicare, godono di una presunzione di
rilevanza (sentenza 7 settembre 1999, causa C-355/97, Beck e Bergdorf, Racc. pag. I-4977, punti 22-24).
32 Vero è che
risulta dagli atti che tutti gli elementi relativi alla causa principale sono
confinati all'interno di un solo Stato membro e che una normativa nazionale
quale il VGVG, che è applicabile indifferentemente ai cittadini austriaci e ai
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, può considerarsi in
generale soggetta alle disposizioni del Trattato relative alle libertà
fondamentali solo in quanto essa si applichi a una fattispecie collegata con
gli scambi intracomunitari. Tuttavia, tali constatazioni non incidono
sull'obbligo incombente alla Corte di rispondere al giudice del rinvio, interpretando
le disposizioni comunitarie da cui dipende la portata delle disposizioni
nazionali controverse in sede di giudizio principale. Infatti,
34 Peraltro,
quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a
situazioni puramente interne, a quelle adottate in diritto comunitario al fine,
in particolare, di evitare che vi siano discriminazioni nei confronti dei
cittadini del proprio ordinamento, esiste un interesse comunitario certo a che,
per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni
riprese dal diritto comunitario ricevano un'interpretazione uniforme, a
prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v. sentenza 15 gennaio
2002, causa C-43/00, Andersen og Jensen,
Racc. pag. I-379, punto 18). Nella fattispecie, si ricava dagli atti che i
giudici austriaci ritengono che i cittadini austriaci, quando esercitano i
diritti che traggono dalla libera circolazione dei capitali, possano avvalersi
della parità di trattamento prevista a vantaggio dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea e dello SEE dall'art. 3, n.
1, del VGVG.
35 Di
conseguenza, non risulta in modo manifesto che l'interpretazione richiesta del
diritto comunitario non abbia nessun rapporto con le circostanze di fatto o con
l'oggetto della controversia di cui è investito il giudice del rinvio. Le
questioni pregiudiziali sono pertanto ricevibili.
36 Di
conseguenza, occorre esaminare se l'art. 73 B, n. 1, del Trattato osti
all'applicazione di una normativa nazionale del tipo della procedura di
autorizzazione preliminare controversa in sede di giudizio principale.
Nel merito
37 La sig.ra Salzmann sostiene, da un lato, che la procedura di
autorizzazione preliminare prevista dall'art. 8, n. 3, del VGVG costituisce, di per se stessa, una restrizione alla libera circolazione
dei capitali e non rispetta nessuno dei tre presupposti di validità enunciati
dalla Corte nel punto 40 della citata sentenza Konle.
A tale titolo, essa fa valere anzitutto che l'autorizzazione preliminare, la quale comporta un «obbligo di edificazione» per
l'acquirente di un fondo non edificato, non è giustificata da un obiettivo di
interesse generale. Essa ritiene poi che, imponendo all'acquirente di fornire
la prova dell'uso futuro del bene da acquistare, l'art. 8, n. 3, del VGVG
attribuisca all'amministrazione competente una discrezionalità che rischia di
essere applicata in maniera arbitraria, ai sensi del punto 41 della citata
sentenza Konle. Infine, per quanto concerne i dubbi
sulla proporzionalità dell'art. 8, n. 3, del VGVG, la sig.ra Salzmann asserisce che il Landtag
Vorarlberg (Dieta del Land Vorarlberg) era perfettamente legittimato a istituire
misure più rispettose delle libertà fondamentali. Essa conclude che la
procedura di autorizzazione preliminare è incompatibile con l'art. 73 B, n. 1,
del Trattato.
38 La sig.ra Salzmann asserisce, dall'altro, che l'art. 8, n. 3, del
VGVG non può godere della deroga prevista nell'art. 70 dell'Atto di adesione,
dal momento che esso è entrato in vigore il 1° gennaio 1998, ossia parecchi
mesi dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, e che esso
è più restrittivo del regime istituito dalla disposizione anteriormente in
vigore.
40 Occorre
pertanto esaminare se l'art. 73 B, n. 1, del Trattato osti a misure nazionali quali quelle di cui alla causa principale, così come chiesto
alla Corte dal giudice del rinvio.
41 Benché il
dettato dell'art. 8, n. 3, del VGVG non disponga una discriminazione formale
tra i cittadini austriaci e i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione o dello SEE, la procedura di autorizzazione preliminare che
esso istituisce limita, già solo in forza del suo oggetto, la libera
circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza Reisch
e a., cit., punto 32). La detta procedura rientra pertanto nella sfera del
divieto di cui all'art. 73 B, n. 1, del Trattato.
42 Una misura
del genere può nondimeno essere ammessa a condizione di perseguire un obiettivo
di interesse generale, di non essere applicata in maniera discriminatoria e di
rispettare il principio di proporzionalità, ossia di essere idonea a garantire
il conseguimento dell'obiettivo perseguito e di non eccedere quanto necessario
al suo raggiungimento (sentenze Konle, cit., punto
40; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc. pag. I-607, punto 33, e Reisch
e a., cit., punto 33).
43 Per quanto
concerne, anzitutto, il presupposto riguardante la soddisfazione di uno scopo
di interesse generale, il governo austriaco sostiene che, istituendo la
procedura di autorizzazione preliminare, il Landtag Vorarlberg persegue un obiettivo specifico di
pianificazione del territorio. Oltre all'intento di scongiurare l'impianto di
edifici che non rispettino le specifiche previsioni dei piani regolatori, il Landtag Vorarlberg terrebbe a
favorire lo sfruttamento più razionale possibile delle aree edificabili da
parte degli acquirenti. Le note esplicative relative all'art. 8, nn. 1 e 3, del VGVG (pubblicate nel resoconto del XXVI Landtag Vorarlberg, 1997), di cui
45 Per quanto
poi concerne il presupposto dell'applicazione non discriminatoria della misura
restrittiva, il governo austriaco asserisce che il dettato dell'art. 8, n. 3,
del VGVG dev'essere interpretato, da un lato, alla
luce del principio di legalità, quale enunciato dall'art. 18 della Costituzione
federale austriaca, e, dall'altro, tenendo presenti le note esplicative
menzionate nel punto 43 della presente motivazione. Dall'art. 18 della
Costituzione federale austriaca discenderebbe che l'amministrazione competente
è tenuta a rilasciare l'autorizzazione preliminare quando sono soddisfatte le
condizioni alle quali è soggetta la sua concessione. Parimenti, in forza delle
dette note esplicative, l'autorizzazione preliminare dovrebbe essere
considerata come una «restrizione non discriminatoria in sede di acquisto di
fondi non edificati». Di conseguenza, essa non dovrebbe essere giudicata
incompatibile, a tale titolo, con l'art. 73 B, n. 1, del Trattato.
46 Va tuttavia
rilevato che, dato che si impone all'acquirente di fornire la prova dell'uso
futuro del fondo che esso acquista, una misura quale quella
di cui all'art. 8, n. 3, del VGVG conferisce all'amministrazione competente un
margine di valutazione tanto ampio da far pensare a una piena discrezionalità
(v., in tal senso, sentenza Konle, cit., punto 41).
47 Pertanto,
non si può escludere che una procedura di autorizzazione preliminare quale quella in esame nella causa principale possa
costituire oggetto di applicazione discriminatoria.
48 Per quanto
riguarda infine il presupposto della proporzionalità, il governo austriaco
afferma che l'art. 8, n. 3, del VGVG è proporzionato all'obiettivo di interesse
generale che è stato ad esso assegnato dal Landtag Vorarlberg. Comunque, una procedura di previa
dichiarazione, giudicata sufficiente per le aree edificate, non costituirebbe
manifestamente, per quanto concerne i fondi non edificati, un'alternativa meno
restrittiva rispetto all'autorizzazione preliminare, poiché essa non
garantirebbe uno sfruttamento ottimale del patrimonio fondiario. Solo la
procedura di autorizzazione preliminare, la quale consente, eventualmente, di
imporre all'acquirente determinati comportamenti concreti, garantirebbe un
siffatto risultato.
49 Si deve
ammettere, a tal riguardo, che una procedura consistente in una semplice
dichiarazione non consente necessariamente, di per sé sola, di raggiungere lo
scopo perseguito dall'autorità pubblica mediante una procedura di
autorizzazione preliminare (sentenza Konle, cit.,
punto 46).
50 Tuttavia,
come
51 Nel caso di
specie, in una situazione contraddistinta, da un lato, dalla possibilità di
controllare la conformità dei progetti d'acquisto e di costruzione al piano
regolatore, che il regime di dichiarazione preliminare concede all'autorità
pubblica, e, dall'altro, dall'esistenza di sanzioni pecuniarie, di una
specifica azione di nullità del contratto di compravendita ex art. 25, n. 2,
del VGVG e di una sanzione consistente nella vendita forzata del fondo di cui
trattasi, che può essere disposta in applicazione dell'art. 28 del VGVG, la
procedura di autorizzazione preliminare non può essere giudicata come una
misura strettamente indispensabile per raggiungere lo scopo della
pianificazione del territorio perseguito dalla normativa nazionale controversa
in sede di giudizio principale (v., in tal senso, sentenze Konle,
punto 47, e Reisch e a., punto 38, cit.). In
un'ipotesi del genere, l'interesse generale non impone che l'esame, da parte
dell'amministrazione, del progetto di acquisto di un fondo non edificato
richieda la sospensione dell'esercizio della libertà rivendicata.
52 Tenendo
presenti il rischio di discriminazione insito in una procedura di
autorizzazione preliminare quale quella di cui
trattasi nella causa principale e il fatto che essa non è strettamente
indispensabile al raggiungimento dell'obiettivo della pianificazione del
territorio che essa persegue, tale procedura costituisce una restrizione alla
libera circolazione dei capitali incompatibile con l'art. 73 B, n. 1, del
Trattato.
53 Il governo
austriaco afferma che la procedura di autorizzazione preliminare di cui
trattasi nella causa principale deve nondimeno godere della deroga prevista
dall'art. 70 dell'Atto di adesione. Il suo mantenimento in vigore sino al 1°
gennaio 2000 non sarebbe pertanto incompatibile con il diritto comunitario.
Infatti, benché sia pacifico che l'art. 8, n. 3, del VGVG è stato adottato
diversi mesi dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea,
l'affermazione del Landesgericht secondo la quale
l'«obbligo di edificazione» imposto all'acquirente di un fondo non edificato
esisterebbe solo a partire dall'entrata in vigore dell'attuale art. 8, n. 3,
sarebbe inesatta. Al contrario, taluni acquisti di fondi sarebbero già stati
assoggettati ad una procedura di autorizzazione preliminare in forza degli
artt. 5, n. 2, e 1, lett. b), del Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (LGBl.
1977/18), nel testo modificato di cui al LGBl.
1987/63 (in prosieguo: il «VGVG 1977»). L'art. 8, n.
3, del VGVG sarebbe, in sostanza, identico a tale normativa, che era in vigore
alla data di adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Di
conseguenza, conformemente a quanto
54 Occorre
effettivamente ricordare che una qualsiasi disposizione adottata posteriormente
alla data di adesione non è, per questo solo fatto, automaticamente esclusa dal
regime derogatorio istituito dall'art. 70 dell'Atto di adesione. Così, se essa
è sostanzialmente identica alla legislazione anteriore, o se si limita a
ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà
comunitarie che esistevano nella legislazione precedente, essa beneficerà della
deroga (sentenze Konle, punto 52, nonché Beck e Bergdorf, punto 34, cit.).
55 Il criterio
dell'identità sostanziale, che consente di includere una legislazione
posteriore alla data di adesione nella sfera dell'art. 70 dell'Atto di
adesione, va interpretato restrittivamente, di modo che una normativa
posteriore che si basi su una logica diversa da quella del diritto anteriore e
che introduca procedure nuove non può essere assimilata alla legislazione
esistente al momento dell'adesione. Pertanto, il beneficio di cui all'art. 70
dell'Atto di adesione non può essere esteso a una legislazione posteriore che
contenga numerose differenze significative rispetto alla legislazione esistente
alla data di adesione (sentenza Konle, cit., punto
53).
56 Nella
fattispecie, spetta al giudice del rinvio valutare se l'art. 8, n. 3, del VGVG
abbia come unico effetto quello di mantenere in vigore la legislazione
concernente le residenze secondarie applicabile alla
data del 1° gennaio 1995 oppure se esso contenga differenze significative che
non consentano ad esso di godere della deroga istituita dall'art. 70 dell'Atto
di adesione (v., in tal senso, sentenza Beck e Bergdorf,
cit., punto 36).
57 Occorre
pertanto risolvere le prime due questioni pregiudiziali dichiarando che l'art.
73 B, n. 1, del Trattato osta a una procedura di autorizzazione preliminare
quale quella istituita mediante il VGVG e che spetta al giudice del rinvio
valutare se una siffatta procedura possa godere della deroga istituita
dall'art. 70 dell'Atto di adesione.
Sulla terza
questione
58 Con la
terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'allegato XII,
punto 1, lett. e), dell'Accordo SEE osti all'adozione, nel 1993, di una
normativa che assoggetta a un regime di autorizzazione preliminare gli acquisti
di fondi non edificati.
59 La sig.ra Salzmann asserisce che l'autorizzazione preliminare è
incompatibile con l'allegato XII, punto 1, lett. e), dell'Accordo SEE.
60 Da un lato,
essa ritiene che questa clausola di moratoria si applichi in particolare alla
normativa austriaca in materia di residenze secondarie. Essa rileva che
61 Dall'altro,
la sig.ra Salzmann riconosce che la nozione di «normativa
in vigore [al momento della firma dell'Accordo SEE]» può comprendere
disposizioni nazionali adottate posteriormente alla firma dell'Accordo SEE, ma
essa ricorda che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, ciò potrebbe
avvenire unicamente a condizione che tali disposizioni non siano in nessun caso
più restrittive delle disposizioni esistenti il 2 maggio 1992. Tale condizione
non sarebbe soddisfatta in relazione alla normativa nazionale rilevante nella
causa principale.
62 Il governo
austriaco,
63 Il governo
austriaco,
64 Il governo
austriaco sostiene, in subordine, che, qualora
66 Tuttavia,
tale competenza ad interpretare l'Accordo SEE ex art. 234 CE vale unicamente
per quanto concerne le Comunità.
67 Una
siffatta competenza non è stata nemmeno attribuita alla Corte nell'ambito
dell'Accordo SEE. Infatti, dagli artt. 108, n. 2, di quest'ultimo, e 34
dell'Accordo 2 maggio 1992 tra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di
un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia (GU
68 La
circostanza che lo Stato dell'AELS interessato sia successivamente divenuto
Stato membro dell'Unione europea, con la conseguenza che la questione sia stata
posta da un giudice di uno Stato membro, non può avere l'effetto di attribuire
alla Corte una competenza relativa all'interpretazione dell'Accordo SEE per
quanto riguarda l'applicazione di quest'ultimo a situazioni che esulano
dall'ordinamento giuridico comunitario (sentenza Andersson
e Wåkerås-Andersson, cit., punto 30).
69 Invero, le
competenze della Corte comprendono l'interpretazione del diritto comunitario,
di cui l'Accordo SEE forma parte integrante, per quanto attiene alla sua
applicazione nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data della loro adesione
(sentenza Andersson e Wåkerås-Andersson,
cit., punto 31).
70 Ebbene,
nella fattispecie
71 Alla luce
di ciò, occorre dichiarare che
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
72 Le spese
sostenute dal governo austriaco, dalla Commissione e dall'Autorità di vigilanza
AELS, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Landesgericht
Feldkirch con ordinanza 10 luglio 2001, dichiara:
1) L'art. 73
B, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 56, n. 1, CE) osta a una procedura di
autorizzazione amministrativa preliminare all'acquisto di un fondo quale quella
istituita mediante il Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (legge del Land
del Vorarlberg) 23 settembre
1993, nel testo modificato di cui al LGBl. 1997/85.
Spetta al giudice del rinvio valutare se una siffatta procedura possa godere
della deroga istituita dall'art. 70 dell'atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno
di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea.
2)
(Seguono le firme)