Corte di Giustizia delle Comunità europee, 31 luglio
2003
C-208/03 P (R), Jean-Marie Le Pen – Parlamento
europeo e a.
Nel
procedimento C-208/03 P-R,
Jean-Marie Le Pen,
residente in Saint-Cloud (Francia),
rappresentato
dal sig. F. Wagner, avvocat,
richiedente,
avente ad
oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto
forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23
ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del Parlamento
europeo dell'on. Le Pen, in relazione al ricorso
proposto da quest'ultimo diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 10 aprile 2003, causa
T-353/00, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II-0000),
procedimento in
cui le altre parti sono:
Parlamento
europeo,
rappresentato
dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos,
in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo
grado,
Repubblica
francese,
rappresentata
dai sigg. R. Abraham e G. de Bergues
nonché dalla
sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti,
interveniente in
primo grado,
IL PRESIDENTE
DELLA CORTE,
sentito
l'avvocato generale, sig. F.G. Jacobs
ha emesso la
seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria della Corte il 10 marzo 2003, il sig. Le Pen, conformemente agli artt. 225 CE e 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2003, causa T-353/00, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. II-0000; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal sig. Le Pen diretto all'annullamento della decisione emanata sotto forma di dichiarazione della Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, relativa alla decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo (in prosieguo: l'«atto controverso»).
2 Con atto
separato, registrato presso la cancelleria della Corte il 10 giugno 2003, il
richiedente, in forza degli artt. 242 CE e 243 CE, ha chiesto alla Corte di
ordinare che venisse sospesa l'esecuzione dell'atto controverso.
3 Il Parlamento
e il governo francese hanno depositato le loro osservazioni scritte sulla
domanda di provvedimenti provvisori rispettivamente il 26 e 30 giugno 2003.
Essi chiedono che la suddetta domanda sia dichiarata irricevibile o, in
subordine, respinta.
4 Dal momento
che le conclusioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni
necessarie perché si statuisca sulla domanda, non occorre sentire le loro
osservazioni orali.
Ambito
normativo
I trattati
5 Gli artt.
190, n. 4, CE, 21, n. 3, CA e 108, n. 3, EA prevedono che il Parlamento elabori
un progetto volto a permettere l'elezione dei propri membri a suffragio
universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o
secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio
dell'Unione europea, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di
cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati stessi.
L'atto del
1976
6 Il 20
settembre 1976 il Consiglio ha adottato la decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, concernente l'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, pag. 1), atto che figura nell'allegato alla suddetta
decisione (in prosieguo, nella sua versione originale: l'«atto del 1976»).
10 Ai sensi
dell'art. 7, n. 2, dell'atto del 1976:
«Fino
all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle
altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in
ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali».
«Fino
all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7,
paragrafo 1, [il Parlamento] verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente
dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere
eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta
eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».
«1. Fino
all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7,
paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno
Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi
vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante
durata di detto periodo.
2. Quando la
vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno
Stato membro, quest'ultimo ne informa [il Parlamento] che ne prende atto.
In tutti gli
altri casi, [il Parlamento] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro».
Il regolamento
del Parlamento
«La commissione
competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare
l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria
dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli
Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora
si tratti di una nomina.
Nel caso in
cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura
suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un
deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo
stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione
competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi».
«Va considerata
come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:
- in caso di
dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al
verbale delle dimissioni;
- in caso di
nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento
europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6
dell'[atto del 1976]: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati
membri o dell'Unione».
«Nel caso in
cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da
inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di
dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione
della vacanza».
Il diritto
nazionale
16 Ai termini
dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei
rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee (JORF del
8 luglio 1977, pag. 3579), nella sua versione applicabile alla
controversia (in prosieguo: la «legge del 1977»):
«All'elezione
dei [membri del Parlamento europeo] si applicano gli artt. da LO
L'ineleggibilità,
qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo.
L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto».
«L'elezione dei
[membri del Parlamento europeo] può essere contestata, entro i dieci giorni
successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che
attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Conseil d'État in sede
contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.
Il ricorso non
ha effetti sospensivi».
Fatti
all'origine del ricorso
18 Il
richiedente, eletto membro del Parlamento europeo il 13 giugno 1999, era stato
precedentemente dichiarato colpevole di violenze nei confronti di un pubblico
ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima
era evidente o noto all'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo
comma, n. 4, del codice penale francese, con sentenza della Cour
d'appel di Versailles (Francia) 17 novembre 1998. Per
tale reato, il richiedente veniva condannato a tre mesi di reclusione con sospensione
condizionale della pena e a un'ammenda pari a FRF
19 Dal momento
che il ricorso proposto dal richiedente contro la suddetta sentenza veniva
respinto con sentenza della Cour de cassation (Francia) 23 novembre 1999, il Primo Ministro, ai
termini dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, accertava con decreto
31 marzo 2000 che «l'ineleggibilità [del richiedente] poneva fine al suo
mandato di rappresentante presso il Parlamento europeo».
Il suddetto decreto veniva notificato al richiedente con lettera 5 aprile 2000
del segretario generale del Ministero degli Affari esteri. In tale lettera si
precisava che il richiedente poteva esperire ricorso avverso il decreto
medesimo dinanzi al Conseil d'État
(Francia) entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della sua
notificazione.
20 Durante la
seduta plenaria del 3 maggio 2000,
21 La
commissione giuridica procedeva alla verifica dei poteri del richiedente in
occasione delle riunioni svoltesi il 4, 15 e 16 maggio
«[N]el corso della riunione del 16 maggio 2000, la [commissione
giuridica] ha ripreso l'esame della situazione [del richiedente].
(...)
Tenuto conto
della decisione presa il giorno precedente di non raccomandare fin d'ora che il
Parlamento prenda formalmente atto del decreto che interessa [il richiedente],
la commissione ha esaminato le varie possibilità per dar seguito alla questione.
A sostegno di tale decisione, come precedente da seguire è stato evocato il
caso dell'onorevole Tapie, il che comporta che il
Parlamento europeo prenderà formalmente atto del decreto di cessazione di
mandato soltanto al momento della decorrenza prevista per il ricorso presso il
Consiglio di Stato, oppure, eventualmente, in seguito a una decisione di
quest'ultimo».
25 Come emerge
dal verbale di tale seduta plenaria,
26 Con ricorso
proposto dinanzi al Conseil d'État
il 5 giugno 2000 il richiedente ha presentato domanda di annullamento del
decreto 31 marzo 2000.
27 Con
sentenza 6 ottobre 2000 il Conseil d'État ha respinto il ricorso dell'on. Le Pen.
28 Con lettera
20 ottobre 2000
29 Con lettera
23 ottobre 2000 il richiedente comunicava alla Presidente del Parlamento che la
detta sentenza del Conseil d'État
era stata pronunciata solamente da due sottosezioni riunite mentre, trattandosi
del mandato di un deputato del Parlamento europeo, l'art. 25 della legge del
1977 esige che tale decisione venga presa dal plenum e che egli, di
conseguenza, avrebbe nuovamente adito il Conseil d'État. Lo stesso faceva parimenti presente che erano stati
proposti domanda di grazia al Presidente della Repubblica francese nonché un
ricorso dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo. Conseguentemente,
chiedeva che venisse convocata una nuova riunione della commissione giuridica e
che venisse consentita l'audizione del medesimo e dei suoi difensori dinanzi a
quest'ultima.
31 Come
risulta dal verbale dei dibattiti della suddetta seduta del 23 ottobre 2000,
«[V]i comunico
di aver ricevuto, giovedì 19 ottobre 2000, dalle autorità competenti della
Repubblica francese, la notifica ufficiale di una sentenza, in data 6 ottobre
2000, con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato [dal richiedente]
contro il decreto del Primo ministro francese del 31 marzo 2000 inteso a porre
fine al suo mandato di rappresentante al Parlamento europeo.
Vi informo che
[successivamente] ho ricevuto copia della richiesta di grazia a favore [del
richiedente] presentata al Presidente della Repubblica Jacques Chirac dagli
onorevoli Charles de Gaulle, Carl Lang, Jean-Claude Martinez e Bruno Gollnisch».
32
«Signora
Presidente, a seguito della deliberazione del 15-16 maggio, la [commissione
giuridica] ha stabilito di raccomandare la sospensione dell'annuncio in
Plenaria della constatazione dell'avvenut[a] decad[enza] del mandato [del
richiedente] (...) sino allo scadere dei termini a disposizione [del
richiedente] per la presentazione di un ricorso presso il Consiglio di Stato
francese o per la deliberazione di questo organo (...).
Il Consiglio
di Stato, come lei ha detto, ha respinto il ricorso e detta reiezione ci è
stata comunicata nelle forme dovute. In questo modo, non sussiste più alcuna
ragione che giustifichi una posticipazione di tale annuncio in Plenaria, atto
dovuto ai sensi del diritto primario e segnatamente ai sensi dell'articolo 12,
paragrafo 2, dell'[atto del 1976].
La richiesta
di grazia (...) non modifica questo stato di cose dal momento che non si tratta
di un ricorso giurisdizionale. (...) [L]a grazia è un
atto del Capo dello Stato, atto privo di effetti sulla decisione del governo
francese, che ai sensi della raccomandazione emessa dalla commissione giuridica
va annunciata in Plenaria».
«Pertanto,
conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'[atto del 1976], il Parlamento
europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la
decadenza del mandato [del richiedente]».
34
35 Il 27 ottobre
2000
36 Il sig. Védrine rispondeva con lettera 13 novembre 2000,
dichiarando che «l'onorevole Marie-France Stirbois [dovrebbe] succedere [al richiedente] a nome della lista del Fronte nazionale per le elezioni
europee».
37 Con atto
introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 novembre
2000, il richiedente proponeva un ricorso diretto all'annullamento dell'atto
controverso.
38 Con atto
separato, depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il
richiedente proponeva domanda di provvedimenti urgenti, diretta ad ottenere la
sospensione dell'esecuzione del suddetto atto.
39 Con
ordinanza 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, Le Pen/Parlamento
(Racc. pag. II-125), il presidente del Tribunale disponeva la sospensione
dell'esecuzione della «decisione emanata sotto forma di dichiarazione della
Presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui
costituisce una decisione del Parlamento europeo con cui il medesimo ha preso
atto della decadenza del mandato di membro del Parlamento europeo del
ricorrente», riservando la decisione sulle spese.
40 Con la
sentenza impugnata il Tribunale dichiarava irricevibile il ricorso di annullamento
proposto dal sig. Le Pen avverso
l'atto controverso e ha condannato il richiedente alle spese.
41 Il
Tribunale statuiva segnatamente, al punto 97 della sentenza impugnata, che «il
provvedimento che, nella specie, ha prodotto effetti giuridici obbligatori
idonei ad arrecare pregiudizio agli interessi del ricorrente [era] il decreto
31 marzo 2000» e che «l'atto [controverso] non era quindi destinato a produrre
effetti giuridici propri, distinti da quelli di tale decreto».
42 Lo stesso
ha pertanto concluso al punto 98 della suddetta sentenza che «l'atto
[controverso] non [poteva] costituire oggetto di ricorso di annullamento ai
sensi dell'art. 230 CE» e che il ricorso doveva essere pertanto dichiarato
irricevibile, senza necessità di esaminare gli altri motivi ed argomenti
relativi alla ricevibilità.
Sulla domanda
di provvedimenti provvisori
Argomenti
delle parti
Sulla
ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori
43 Il governo
francese si interroga anzitutto sulla ricevibilità della domanda di
provvedimenti provvisori in quanto quest'ultima mira a ottenere la sospensione
dell'esecuzione dell'atto in questione nel primo grado di giudizio e non quella
della sentenza del Tribunale impugnata. Sarebbe dubbio che la domanda di
sospensione dell'esecuzione che si innesta su un ricorso di impugnazione,
riguardante una sentenza del Tribunale e non l'atto esaminato da quest'ultimo
in primo grado, possa mirare a uno scopo diverso dalla sospensione della
sentenza del Tribunale.
44 Inoltre, se
si ammettesse che la domanda di provvedimenti provvisori depositata nell'ambito
di un ricorso di impugnazione possa riguardare l'atto impugnato in primo grado,
si dovrebbe considerare che detta domanda si innesta, al di là del ricorso di
impugnazione, sul ricorso di annullamento del suddetto atto. Orbene, il
Tribunale ha giudicato tale ricorso irricevibile, il che dovrebbe comportare l'irricevibilità di una siffatta domanda.
45 Infine, il
governo francese ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori debba
essere dichiarata irricevibile in quanto la sospensione richiesta non
presenterebbe il carattere provvisorio previsto dall'art. 39, terzo comma,
dello Statuto della Corte di giustizia, ma rischierebbe, invece, di creare una
situazione di fatto irreversibile, dato che il mandato dei membri dell'attuale
legislatura scade nel maggio 2004. La concessione della sospensione chiesta
renderebbe impossibile l'esecuzione materiale di un'eventuale sentenza della
Corte che confermasse la sentenza impugnata.
46 Il
Parlamento sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori mira a un
risultato che eccede le competenze della Comunità e le attribuzioni delle
istituzioni. Dall'atto del 1976 emergerebbe che la competenza a pronunciarsi
sulla decadenza del mandato di un membro del Parlamento non spetta alla
Comunità, ma esclusivamente agli Stati membri. Nessun fondamento giuridico
consentirebbe al giudice comunitario di ricollocare il richiedente, anche in
via temporanea, nella sua posizione di membro del Parlamento né rivolgere ingiunzioni
in tal senso alla Repubblica francese. Detti argomenti sono richiamati in
sostanza dal governo francese.
47 Il
Parlamento invoca altresì «l'irricevibilità manifesta
del ricorso in via principale», la quale emergerebbe dalla sentenza impugnata.
In alcun caso l'atto controverso potrebbe essere diretto a produrre effetti
giuridici obbligatori o essere equiparato a una decisione riguardante
direttamente e individualmente il richiedente. Ciò discenderebbe manifestamente
dalla carenza di competenza comunitaria per quanto riguarda i requisiti di
incompatibilità e di ineleggibilità che emergono dall'applicazione del diritto
nazionale.
Sul fumus boni iuris
48 Per
giustificare il fumus boni iuris della sua domanda di provvedimenti provvisori il
richiedente fa valere, da un lato, argomenti relativi alla ricevibilità del
ricorso di annullamento dell'atto controverso.
50 Il
ragionamento del Tribunale a tale proposito sarebbe contraddittorio in quanto
al punto 97 della sentenza impugnata dichiara che «l'atto [controverso] non era
quindi destinato a produrre effetti giuridici propri, distinti da quelli [del]
decreto [31 marzo 2000]», laddove al punto 91 della suddetta sentenza ha
precedentemente riconosciuto al Parlamento un «potere di verifica (...) in tale
contesto», anche se tale potere è «particolarmente ristretto».
51 Il
richiedente invoca, d'altro lato, una serie di argomenti attinenti al merito
della controversia, ponendo in discussione sia la «legittimità interna» sia la
«legittimità esterna» dell'atto controverso.
52 Per quanto
riguarda la legittimità esterna di quest'ultimo, il richiedente solleva, in
primo luogo, un motivo relativo alla violazione di fondamentali norme
procedurali. Da un lato, l'art. 7, n. 4, secondo comma, del regolamento del
Parlamento avrebbe imposto la convocazione della commissione giuridica prima
dell'annuncio relativo alla decadenza del mandato in occasione della seduta
plenaria del 23 ottobre 2000, cosa che non si sarebbe verificata,
contrariamente alla prassi applicata nel passato. D'altro lato, non vi sarebbe
stata l'audizione del richiedente in alcun momento del procedimento, il che
sarebbe contrario al principio del rispetto dei diritti di difesa.
54 Per quanto
riguarda la legittimità interna dell'atto controverso, il richiedente adduce in
primo luogo la violazione dell'immunità parlamentare prevista dall'art. 4, n.
2, dell'atto del 1976, di cui si sarebbe dovuta domandare al Parlamento la
revoca prima di promuovere le azioni che hanno condotto alla sua condanna.
56 Il
Parlamento contesta il fumus boni
iuris della domanda di provvedimenti provvisori.
57 Per quanto
riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento, il Parlamento sostiene in
via preliminare che la sentenza impugnata ha ingenerato un «fumus mali iuris» che
sarebbe compito del richiedente dissipare, il che non sarebbe avvenuto.
58 Dall'art.
7, n. 2, dell'atto del 1976 emergerebbe che il procedimento relativo alla
vacanza di un seggio prevista dall'art. 12, n. 2, primo comma, del suddetto
atto continua ad essere disciplinato dalle disposizioni nazionali.
59 Pertanto,
il fatto che la materia in questione non rientri nella competenza comunitaria
non consentirebbe di qualificare il procedimento con cui si è constatata la
decadenza del mandato del richiedente come un atto in grado di modificarne la
situazione giuridica ai sensi dell'art. 230 CE. La modifica della situazione
dell'interessato emergerebbe dalle disposizioni nazionali cui fa riferimento
l'atto del 1976. Inoltre il controllo sulla legittimità dei provvedimenti
adottati dalle autorità nazionali di uno Stato membro, in forza di norme di
diritto interno, non sarebbe di competenza della Corte.
60 Oltre a
ciò, la domanda di provvedimenti provvisori non individuerebbe con precisione
gli elementi contestati della sentenza impugnata. I motivi sollevati dal
richiedente a sostegno della sua impugnazione per la maggior parte si limiterebbero
a riprodurre quelli formulati dinanzi al Tribunale e di conseguenza sarebbero
irricevibili. Quanto al carattere asseritamente
contraddittorio dei punti 91 e 97 di cui alla suddetta sentenza, non
sussisterebbe alcuna contraddizione nel riconoscere al Parlamento un potere di
verifica limitato a precise questioni di fatto, concludendo che tali verifiche
sui fatti non sono destinate a produrre effetti giuridici propri.
62 Pertanto,
il ricorso di annullamento proposto dal richiedente sarebbe manifestamente
infondato in quanto, in realtà, sarebbe inteso ad annullare un atto giuridico
emanato dalle autorità nazionali francesi, le uniche competenti a pronunciarsi
sulla decadenza del mandato del richiedente.
63 Il
Parlamento non avrebbe violato le norme procedurali applicabili. In
particolare, il procedimento previsto dall'art. 7, n. 4, secondo comma, del
regolamento del Parlamento non riguarderebbe la situazione di cui trattasi nel
caso di specie. Inoltre una seconda consultazione della commissione giuridica
sarebbe stata inadeguata e inutile.
64 Il motivo
relativo all'incompetenza della Presidente del Parlamento ad adottare l'atto
controverso sarebbe infondato. Infatti, l'aspetto relativo alla decadenza del
mandato del richiedente avrebbe costituito oggetto di discussione nel corso
della seduta plenaria del 18 maggio 2000 e sarebbe stato il Parlamento, e non
la sua Presidente, ad aver preso atto di tale decadenza durante la seduta
plenaria del 23 ottobre 2000.
65 Quanto al
motivo riguardante un'asserita violazione dell'immunità parlamentare, esso
porrebbe in discussione il comportamento di un Stato
membro e quindi non sarebbe pertinente. Comunque, l'immunità parlamentare di cui
il richiedente beneficiava non sarebbe stata violata. Infatti
quest'ultima, secondo il diritto francese, si limiterebbe alle misure
restrittive o privative della libertà, ma non si estenderebbe alle azioni
giudiziarie in materia penale.
66 Infine, i
motivi che il richiedente deduce da una lesione della certezza del diritto e da
una violazione dell'ordinamento giuridico comunitario non corrisponderebbero
allo stato attuale del diritto comunitario. A tale riguardo le
norme applicabili sarebbero sempre quelle dell'atto del 1976.
67 Anche il
governo francese ritiene che i motivi invocati dal richiedente non presentino
un grado di validità tale da dimostrare il fumus boni iuris.
68 Per quanto
riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento dell'atto controverso, gli
argomenti del governo francese coincidono in sostanza con quelli del Parlamento
menzionati ai punti 57-60 della presente ordinanza.
69 Per quanto
attiene alla legittimità esterna dell'atto controverso, il governo francese
afferma che le condizioni in cui il Parlamento ha preso atto della decadenza
del mandato del richiedente non sono inficiate da alcuna irregolarità formale.
Esso evidenzia la mancanza di formalismo che deve caratterizzare un tale atto,
tenuto conto della «competenza vincolata» del Parlamento in materia. Per quanto
riguarda la legittimità interna dell'atto controverso, il suddetto governo
rinvia all'argomento del Parlamento dinanzi al Tribunale da cui emergerebbe che
i motivi del richiedente non possono essere ritenuti validi.
Sull'urgenza
70 Per
giustificare il carattere urgente della sua domanda di sospensione il
richiedente si appella all'impossibilità di proseguire l'esercizio del suo
mandato elettivo, la quale deriverebbe dall'atto
controverso e costituirebbe un pregiudizio grave e irreparabile. A tale
proposito rammenta la durata limitata a cinque anni del mandato dei membri del
Parlamento, mandato di cui resterebbe da svolgere solo un anno.
71 Il
Parlamento sostiene che l'urgenza non è comprovata. A suo giudizio risulterebbe
evidente che la durata del mandato parlamentare è limitata nel tempo, così come
lo è il fatto che la decadenza ne rende impossibile l'esercizio. L'importanza
del mandato parlamentare non sarebbe sufficiente, in quanto tale e considerata
in modo astratto, a giustificare la sospensione richiesta. In concreto
quest'ultima dovrebbe essere negata almeno nei casi in cui l'irricevibilità del ricorso sia manifesta o quando i motivi
invocati a sostegno di quest'ultimo siano manifestamente infondati.
72 Il governo
francese sostiene in sostanza che il provvedimento provvisorio richiesto non
può far cessare il pregiudizio subito dal richiedente, in quanto detto
pregiudizio non deriva dall'atto controverso, per il quale ha proposto istanza
di sospensione, ma dal provvedimento di decadenza che lo colpisce in forza di
decisioni delle autorità francesi.
Giudizio
73 Occorre
rammentare in limine che i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno,
ai sensi dell'art. 242 CE, effetto sospensivo.
74 Ai sensi degli
artt. 242 CE e 243 CE,
77 Secondo costante
giurisprudenza, la sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti
provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è
comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie
in fatto e in diritto (fumus boni
iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto
occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del
richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della
decisione nel merito. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se
del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v., in particolare,
ordinanze 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio,
Racc. pag. I-6229, punto 41, e 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R,
Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, pag. 73).
Sulla
ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori
78 La domanda
oggetto del presente procedimento sommario rientra nell'ambito di un ricorso
contro una sentenza del Tribunale di primo grado che ha dichiarato irricevibile
il ricorso di annullamento proposto dal richiedente. Mirando, al di là della
sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, alla sospensione
provvisoria dell'atto controverso, che è stata oggetto di detto ricorso, la
domanda in esame va indubbiamente oltre l'ambito formale dell'impugnazione su
cui si innesta.
79 Tuttavia,
un'interpretazione dell'art. 83, n. 1, del regolamento di procedura della Corte
secondo cui quest'ultima non sarebbe competente a disporre la sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato in primo grado quando sia adita nell'ambito
di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale comporterebbe la conseguenza
che, in numerose impugnazioni, in particolare quando la domanda di annullamento
della sentenza del Tribunale è fondata sulla contestazione dell'irricevibilità del ricorso dichiarata da quest'ultimo, il
richiedente verrebbe privato di qualsiasi possibilità di ottenere una tutela
provvisoria.
80 Una
siffatta interpretazione sarebbe incompatibile con il diritto a una tutela
giurisdizionale effettiva, espressione di un principio giuridico generale che
si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
Detto principio è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
stipulata il 4 novembre 1950 (sentenza 15
maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18).
81 Infatti, il diritto a una tutela giurisdizionale completa
ed effettiva, conferito ai singoli dal diritto comunitario, implica
segnatamente che possa essere garantita la tutela provvisoria degli stessi, ove
essa sia necessaria per la piena efficacia della futura decisione definitiva
[v., in particolare, sentenze 19 giugno
1990, causa C-213/89, Factortame e a., Racc. pag. I-2433, punto 21, e 21 febbraio
1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, Racc. pag. I-415, punti 16-18; ordinanze 3 maggio
1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punto 46, e 29
gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 36].
82 Orbene, in
una situazione come quella del caso di specie, la sospensione dell'esecuzione
della sentenza impugnata è un provvedimento che, di per sé, sarebbe inefficace
per preservare i diritti del richiedente nel caso in cui alla fine le sue
richieste dovessero essere accolte.
83 Inoltre, la
domanda di provvedimenti provvisori nella fattispecie si fonda anche sull'art.
243 CE, in base alla quale
84 Ora, l'art.
83, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura prescrive che, per essere
ricevibile, una domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi
dell'art. 243 CE sia proposta da chi è parte in una causa per la quale
85 Pertanto,
la presente domanda di provvedimenti provvisori non può essere dichiarata
irricevibile per il fatto che mira a ottenere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto controverso, impugnato in primo grado.
86 Per quanto
riguarda l'argomento secondo cui l'irricevibilità del
ricorso di annullamento, pronunciata dal Tribunale, comporterebbe
necessariamente l'irricevibilità della domanda di
provvedimenti provvisori esso non può essere accolto. Infatti, è sufficiente
constatare che tale interpretazione indurrebbe a negare sistematicamente la
tutela provvisoria ogniqualvolta, come nel caso di specie, la sentenza
impugnata si pronunci esclusivamente sulla ricevibilità del ricorso e sarebbe
quindi incompatibile con il principio generale della tutela giurisdizionale
effettiva richiamato ai punti 80 e 81 della presente ordinanza.
87 Infine, il
motivo relativo alla mancanza di carattere provvisorio della sospensione
chiesta, in quanto rischierebbe di instaurare una situazione di fatto
irreversibile, è inseparabile dal giudizio sull'urgenza e dalla ponderazione
degli interessi in gioco. Esso risulta per contro privo di pertinenza per la
valutazione della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori.
88 Da quanto
precede risulta che la domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile.
Sul fumus boni iuris
89 Occorre
rammentare che la sentenza impugnata si è limitata a dichiarare irricevibile il
ricorso di annullamento proposto dal richiedente, in quanto l'atto controverso,
con cui il Parlamento ha preso atto della decadenza del suo mandato, non è
destinato a produrre effetti giuridici.
90 Ne discende
che, per quanto validi possano essere i motivi e gli argomenti invocati dal
richiedente contro la sentenza impugnata, con cui si dichiarava l'irricevibilità del ricorso di annullamento, non possono
essere sufficienti per giustificare giuridicamente, prima facie,
la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso. Per comprovare che è
soddisfatto il requisito relativo al fumus boni iuris, il richiedente
dovrebbe inoltre essere in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti
con cui si è contestata la legittimità del suddetto atto nell'ambito del
ricorso di annullamento sono tali da giustificare prima facie
la concessione della sospensione richiesta.
91 Per quanto
riguarda i motivi e gli argomenti sollevati dal richiedente a sostegno della
sua impugnazione e riguardanti l'irricevibilità
pronunciata dal Tribunale, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 230,
primo comma, CE «[l]a Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità (...)
sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei
confronti dei terzi».
92 Secondo costante
giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di
azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE solo i provvedimenti destinati
a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di
chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di
quest'ultimo (v., in particolare, ordinanze 8 marzo 1991, cause riunite C-66/91
e C-66/91 R, Emerald Meats/Commissione, Racc. pag.
I-1143, punto 26, e 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione,
Racc. pag. I-2917, punto 12; sentenze 11 novembre 1981, causa 60/81,
IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; 5 ottobre 1999, causa C-308/95,
Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-6513, punto 26, e 22 giugno 2000, causa
C-147/96, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-4723, punto 25). Per contro,
l'atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali
effetti non può formare oggetto di ricorso di annullamento (v., in particolare,
sentenza 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/Commissione, Racc. pag. 1299, punti 17-19;
ordinanza 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 1255,
punto 22, e citate sentenze 5 ottobre 1999, Paesi Bassi/Commissione, punto 27,
e 22 giugno 2000, Paesi Bassi/Commissione, punto 26).
93 Prima facie, un esame delle varie versioni linguistiche dell'art.
12, n. 2, dell'atto del 1976, cui si riferisce il Parlamento, non fornisce
elementi che consentano di attribuire all'espressione «prende atto» - figurante
in tale disposizione - un significato diverso da quello che essa ha nel
linguaggio giuridico corrente, nel quale non designa, in linea di principio, un
atto destinato a produrre effetti giuridici obbligatori
assimilabile a una decisione, ma, al contrario, un atto inteso a
formalizzare un fatto, ossia di aver ricevuto informazioni o avuto conoscenza
di una decisione adottata da altri.
94 La
distinzione stabilita dall'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976 tra il caso di
specie in cui la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali
in vigore in uno Stato membro, circostanza in cui quest'ultimo «ne informa [il
Parlamento] che ne prende atto», e tutti gli altri casi, in cui «[il
Parlamento] constata la vacanza e ne informa lo Stato membro», rafforza, prima facie, l'interpretazione secondo cui, nella prima ipotesi,
la vacanza del seggio deriva non da un atto del Parlamento, bensì
dall'applicazione delle disposizioni nazionali, di cui quest'ultimo è a
conoscenza.
95 Sempre
prima facie, il combinato disposto degli artt. 12, n.
2, dell'atto del 1976 e 8, n. 9, del regolamento del Parlamento, con cui si
prevede la possibilità per quest'ultimo, solo in alcune circostanze, di
rifiutare la «constatazione» della vacanza di un seggio, dimostra che tale
possibilità non riguarda i casi in cui tale vacanza sia il risultato
dell'applicazione delle disposizioni nazionali.
96 E' vero che
il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha ritenuto che il
Parlamento dispone di un potere di verifica in tale contesto, benché
quest'ultimo «si riduc[a], sostanzialmente, a un
controllo dell'esattezza materiale della vacanza del seggio dell'interessato».
Non possono essere respinti, prima facie, gli
argomenti del richiedente secondo cui l'esercizio di un siffatto potere di
verifica, anche limitato, dovrebbe poter essere soggetto a un sindacato
giurisdizionale, che spetterebbe al giudice comunitario. Gli argomenti addotti
dal Parlamento e dal governo francese per sostenere che l'esercizio di tale
potere di verifica non è destinato a produrre effetti giuridici propri
risultano tuttavia plausibili.
97 Dalle
considerazioni che precedono emerge che la questione della ricevibilità del ricorso
di annullamento a causa della natura stessa dell'atto controverso solleva
questioni giuridiche che vanno oltre l'ambito di valutazione necessariamente
sommario cui può dedicarsi il giudice dell'urgenza e alle quali
98 Per quanto
riguarda i motivi e gli argomenti relativi al merito della controversia
invocati dal richiedente, occorre osservare che questi ultimi non sono stati
esaminati dal Tribunale, che non si chiede alla Corte di verificarli
nell'ambito dell'impugnazione sottopostale e che, in caso di annullamento della
sentenza impugnata, dovrebbero di regola essere vagliati dal Tribunale cui la
causa venisse rinviata.
99 Una
valutazione globale dei suddetti motivi e argomenti come illustrati dalle parti
nell'ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori consente di concludere
che la posizione del Parlamento e del governo francese risulta trovare
riscontro in argomenti che, di primo acchito, si rivelano plausibili almeno
quanto quelli invocati dal richiedente.
100 Dalle
considerazioni che precedono emerge che il richiedente non può appellarsi a un fumus boni iuris
particolarmente concreto, senza che si possa peraltro considerare in tale fase
del procedimento che i suoi motivi e argomenti siano del tutto privi di un
qualsiasi fondamento giuridico. Di conseguenza, la domanda di sospensione
dell'esecuzione dell'atto controverso non può essere respinta per tale motivo
(v., in tal senso, ordinanze 31 gennaio 1991, causa C-345/90 P-R, Parlamento/Hanning, Racc. pag. I-231, punti 29 e 30; 17 luglio 2001,
causa C-180/01 P-R, Commissione/NALOO, Racc. pag. I-5737, punti 49 e 51; 8
maggio 2003, causa C-39/03 P-R, Commissione/Artegodan
e a., Racc. pag. I-0000, punto 40, e 20 giugno 2003, causa C-156/03 P-R,
Commissione/Laboratoires Servier,
Racc. pag. I-0000, punto 34).
Sull'urgenza e
la ponderazione degli interessi
101 Riguardo
alla condizione relativa all'urgenza, si deve rammentare che la finalità del
procedimento sommario è quella di garantire la piena efficacia della futura
decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica
fornita dalla Corte (v., in particolare, ordinanza 12 dicembre 1968, causa
27/68 R, Renckens/Commissione, Racc. 1969, pag. 274,
segnatamente pag. 275, nonché citate ordinanze, Germania/Commissione, punto 46,
Antonissen/Consiglio e Commissione, punto 36, e
Commissione/NALOO, punto 52). Per raggiungere tale obiettivo, l'urgenza dev'essere valutata rispetto alla necessità esistente di
statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile
sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria [v., in tal senso,
ordinanza 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857, punto 62, nonché
citate ordinanze Commissione/NALOO, punto 52, e Commissione/Laboratoires
Servier, punto 35].
102 Nella fattispecie,
atteso che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, la durata del
mandato dei membri del Parlamento è limitata a cinque anni e che la decadenza
del mandato rende impossibile continuare ad esercitare la funzione di deputato
europeo, risulta chiaramente che il danno subito dal richiedente, qualora non
si proceda alla sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso, presenta
carattere irreparabile.
104 Si deve
pertanto concludere che l'urgenza è comprovata.
105 Per
valutare la necessità della sospensione richiesta, si deve tuttavia esaminare
il danno asserito alla luce del complesso degli interessi in gioco (ordinanze
29 giugno 1993, causa C-280/93 R, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punto
29; 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, Regno
Unito/Commissione, Racc. pag. I-4475, punto 67, e 29 giugno 1999, causa
C-107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4011, punto 89).
106 E' certo
che il danno grave e irreparabile, criterio dell'urgenza, costituisce peraltro
il primo termine del raffronto effettuato nell'ambito della ponderazione degli
interessi (ordinanza 22 aprile 1994, causa C-87/94 R, Commissione/Belgio, Racc.
pag. I-1395, punto 27). Più particolarmente, tale raffronto deve condurre il
giudice dell'urgenza ad accertare innanzi tutto se l'eventuale annullamento
dell'atto controverso da parte del giudice preposto all'esame del merito
cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe
invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se,
al contrario, la sospensione dell'esecuzione del suddetto atto sia tale da
ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso di
merito sia respinto [v., segnatamente, ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95
P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 50, e 12 luglio 1996,
causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 89].
107 Nel caso
di specie un'eventuale sentenza sul merito favorevole al richiedente non
causerebbe una modifica radicale della situazione determinata dall'immediata
esecuzione dell'atto controverso, in quanto una tale sentenza interverrebbe,
con ogni probabilità, a una data successiva alla scadenza della legislatura, in
un momento in cui il pregiudizio addotto dal richiedente - vale a dire la
privazione del suo status di membro del Parlamento - si sarebbe
irreversibilmente verificato.
108 Detto pregiudizio deve essere posto a confronto con il rischio, in caso venga concessa
la sospensione richiesta, che resti priva di ogni effetto la decadenza del
mandato del richiedente conseguente a una condanna penale divenuta definitiva.
Tenuto conto dell'imminenza delle prossime elezioni al Parlamento, la sentenza
emanata dalla Corte sull'impugnazione e, anche ammettendo che quest'ultima
accolga le conclusioni del richiedente, un'eventuale sentenza sul merito
sopravverrebbero solo dopo la fine della legislatura. Pertanto, qualora il
ricorso sul merito venisse respinto, la sospensione dell'esecuzione avrebbe
definitivamente privato di qualsiasi effetto l'atto controverso e
irrimediabilmente pregiudicato l'esecuzione delle decisioni emanate dai giudici
penali di uno Stato membro. Di conseguenza, l'interesse del Parlamento e, più
in generale, quello della Comunità a che la composizione del Parlamento sia
conforme al diritto, nonché l'interesse della Repubblica francese, in quanto
Stato membro la cui legislazione costituisce il fondamento della decadenza di cui
trattasi, a che l'atto controverso sia preservato prevalgono notevolmente sugli
interessi inerenti alla sospensione richiesta.
109 Inoltre,
ai fini della ponderazione degli interessi nel presente procedimento si deve
prendere in considerazione il fatto che il richiedente ha già beneficiato di
una sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso durante tutta la durata
del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia per oltre due anni.
110 Infine,
occorre rammentare che la maggiore o minore validità dei motivi addotti al fine
di dimostrare il fumus boni
iuris può essere considerata dal giudice del
procedimento sommario in occasione della valutazione dell'urgenza e, se del
caso, della ponderazione degli interessi [v., in tal senso, ordinanze
Austria/Consiglio, cit., punto 110, e 11 aprile 2002, causa C-481/01 P(R), NDC Health/IMS Health e Commissione, Racc. pag. I-3401, punto 63].
111 Stando
così le cose, data la mancanza di motivi e argomenti talmente validi da far
emergere un fumus boni iuris di particolare rilevanza, non si deve disporre la
sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso.
112 Di
conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi, il Presidente della Corte
così provvede:
1) La domanda
di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese
sono riservate.
(Segue
firma)