Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 10 dicembre 2009
C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten – Kärnter Landesregierung
Nel procedimento C‑205/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dall’Umweltsenat
(Austria) con decisione 2 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 15 maggio
2008, nella causa
Umweltanwalt von Kärnten
contro
Kärnter Landesregierung,
composta dal sig. J.‑C. Bonichot,
presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda
Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann,
P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo
Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista
la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
l’Umweltanwalt von Kärnten,
dal sig. U. Scheuch, Landesrat;
– per
l’Alpe Adria Energia SpA, dall’avv. M. Mendel, Rechtsanwalt;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.‑B.
Laignelot e dalla sig.ra B. Kotschy,
in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25
giugno 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE
(GU L 156, pag. 17, in prosieguo: la «direttiva 85/337»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra l’Umweltanwalt
von Kärnten (Mediatore per l’ambiente della Carinzia)
(in prosieguo: l’«Umweltanwalt») e la Kärnter Landesregierung (governo
del Land di Carinzia) con riguardo ad una decisione
emanata da quest’ultima l’11 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione
controversa») nei confronti della società Alpe Adria Energia SpA (in prosieguo:
l’«Alpe Adria»).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva 85/337 mira, ai sensi del suo primo
‘considerando’, a prevenire gli inquinamenti ed altri danni all’ambiente
prevedendo che determinati progetti pubblici e privati siano sottoposti ad una
previa valutazione del loro impatto ambientale.
4 Come risulta dal suo quinto ‘considerando’, la detta
direttiva introduce, a tal fine, principi generali di valutazione dell’impatto
ambientale, allo scopo di completare e di coordinare le procedure di
autorizzazione dei progetti pubblici e privati idonei ad avere un impatto
rilevante sull’ambiente.
5 Secondo l’ottavo e l’undicesimo ‘considerando’ della
direttiva 85/337, i progetti rientranti in determinate classi hanno
ripercussioni di rilievo sull’ambiente e debbono, in linea di principio, essere
sottoposti ad una valutazione sistematica per tener conto delle esigenze di
proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità
della vita, di provvedere al mantenimento della varietà delle specie e di
conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa
essenziale di vita.
6 L’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337
così recita:
«La presente direttiva si applica alla valutazione
dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un
impatto ambientale importante».
7 L’art. 2, n. 1, di detta direttiva è così
redatto:
«Gli
Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto
ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro
ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».
8 L’art. 4, n. 1, della stessa direttiva
dispone quanto segue:
«(…) i progetti elencati
nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da
9 L’art. 7, n. 1, della direttiva 85/337 è
del seguente tenore:
«Qualora uno Stato membro constati che un progetto
può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o
qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa
ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro
coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio
pubblico, tra l’altro:
a) una
descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa
il suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni
sulla natura della decisione che può essere adottata,
e
lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se
desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo».
10 L’allegato I di detta direttiva menziona, al suo
punto 20, la «[c]ostruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km».
La normativa nazionale
11 L’art. 11, n. 7, della Legge
costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz; in
prosieguo: il «BVG») prevede che la decisione relativa alla valutazione
dell’impatto ambientale per i progetti che possono avere effetti significativi
sull’ambiente, una volta esaurito l’iter dei ricorsi in via amministrativa nel Land, spetta all’Umweltsenat.
12 A termini di detto articolo, l’Umweltsenat
è un organo indipendente costituito da un presidente, da magistrati e da altri
membri giuristi di comprovata esperienza, ed è istituito presso il competente
Ministero federale. L’istituzione, le funzioni e le procedure dell’Umweltsenat sono disciplinate con legge federale. Le sue
decisioni non sono soggette ad annullamento o modifica in via gerarchica;
avverso le sue decisioni è proponibile ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof
(Corte suprema amministrativa).
13 L’art. 20, n. 2, del BVG così recita:
«Se una legge federale o di un Land
istituisce un’autorità collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui
decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad
annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un
giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nell’esercizio
delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcuna istruzione».
14 L’art. 133, n. 4, del BVG prevede una
deroga alla regola che attribuisce al Verwaltungsgerichtshof
la competenza a conoscere, in linea di principio, dei ricorsi avverso le
decisioni dei diversi organi della amministrazione pubblica; tale deroga
riguarda il caso in cui, in un determinato settore, tale competenza sia stata
conferita ad un’autorità indipendente. L’Umweltsenat
è una di tali autorità.
15 L’art. 1 dell’Umweltsenatsgesetz
del 2000 (Legge federale sull’Umweltsenat; in
prosieguo: l’«USG 2000») così recita:
«1. Presso
il Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle
Risorse idriche è istituito un Umweltsenat.
2. L’Umweltsenat è composto da dieci magistrati e da altri
trentadue giuristi.
(…)».
16 Ai sensi dell’art. 2 dell’USG 2000, i membri
sono scelti dal presidente della Repubblica federale su proposta del governo
federale e restano in carica sei anni, con possibilità di essere riconfermati.
Peraltro, il governo federale è vincolato da talune proposte di nomina.
17 Ai sensi dell’art. 4 dell’USG 2000:
«I membri dell’Umweltsenat
esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da
istruzione alcuna».
18 L’art. 5 dell’USG 2000 dispone quanto segue:
«L’Umweltsenat decide sui
ricorsi aventi ad oggetto questioni contemplate nella prima e nella seconda
parte dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
[2000] [Legge austriaca sulla valutazione dell’impatto ambientale del 2000; BGBl. n. 697/1993, modificato da ultimo dal BGBl. I, 149/2006; in prosieguo: l’«UVP‑G 2000»]
(…)».
19 L’art. 6 dell’USG 2000 così prevede:
«Le
decisioni dell’Umweltsenat non sono soggette ad
annullamento o modifica in via amministrativa. Esse sono impugnabili dinanzi al
Verwaltungsgerichtshof».
20 Ai sensi dell’art. 2, n. 2, dell’UVP‑G
2000, legge che traspone la direttiva 85/337 nel diritto austriaco, un
«progetto» è definito come «la realizzazione di un impianto ovvero un altro
intervento sull’ambiente o sul paesaggio, incluse tutte le misure ad esso
connesse geograficamente e materialmente (…)».
21 L’art. 3, n. 1, dell’UVP‑G 2000
prevede quanto segue:
«I
progetti indicati nell’allegato I (…) devono essere sottoposti ad una
valutazione dell’impatto ambientale in conformità delle disposizioni che
seguono. Ai progetti indicati nelle colonne 2 e 3 dell’allegato I si applica la
procedura semplificata (…)».
22 L’art. 3, n. 7, dell’UVP‑G 2000 così
recita:
«L’autorità
deve accertare, su domanda del candidato/della candidata per il progetto, di un’autorità
con cui collabora o del mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt],
se per un determinato progetto debba essere effettuato uno studio di impatto
ambientale ai sensi della presente legge federale e quale obiettivo
dell’allegato I ovvero dell’art. 3 bis, nn. 1-3,
sia realizzato da tale progetto. Tale accertamento può essere parimenti svolto
d’ufficio. La decisione deve essere adottata con notifica entro un termine di
sei settimane, in primo e in secondo grado. Rivestono la qualità di parte il
candidato/la candidata per il progetto, l’autorità con cui collabora, il
mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e il Comune
interessato. L’organismo di pianificazione idraulica deve essere consultato
prima dell’adozione della decisione. Il contenuto essenziale delle decisioni
nonché i motivi essenziali devono essere divulgati dall’autorità in modo
adeguato o resi accessibili alla consultazione del pubblico. Il Comune
interessato può proporre ricorso avverso la decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e l’autorità che collabora sono liberate
dall’obbligo di rimborso delle spese».
23 L’allegato I dell’UVP‑G 2000 comprende i
progetti sottoposti obbligatoriamente a una valutazione dell’impatto ambientale
conformemente all’art. 3. Tali progetti sono suddivisi in tre gruppi
(colonne). I progetti dei due primi gruppi (colonne) devono comunque essere
soggetti a valutazione dell’impatto ambientale quando vengono raggiunti i
limiti fissati e sono soddisfatti i criteri previsti. I progetti del terzo
gruppo (colonna) devono essere esaminati caso per caso ove sia raggiunto il
limite minimo indicato.
24 L’allegato I, punto 16, lett. a), dell’UVP‑G
2000 menziona, nella colonna 1, gli «elettrodotti aerei con un voltaggio di 220
kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km».
25 L’allegato I, punto 16, lett. b), dell’UVP‑G
2000 menziona, nella colonna 3, gli «elettrodotti aerei situati in zone di
protezione speciale di cui alle categorie A [zona speciale di conservazione] o
B [regione alpina] con un voltaggio di 110 kV o
superiore e di lunghezza non inferiore a 20 km».
Causa principale e questione pregiudiziale
26 Dalla decisione di rinvio risulta che l’Alpe Adria è
una società italiana che intende costruire un elettrodotto di 220 kV e con una tensione nominale di 300 MVA, per collegare la
rete della società italiana Rete Elettrica Nazionale SpA con quella della
società austriaca VERBUND-Austrian Power Grid AG.
27 A tal fine, con lettera del 12 luglio 2007, l’Alpe
Adria chiedeva alla Kärtner Landesregierung
di adottare, in base all’art. 3, n. 7, dell’UVP‑G 2000, una
dichiarazione di conformità relativa alla costruzione e allo sfruttamento di
tale progetto. Nel territorio austriaco, il progetto comprende un elettrodotto
di lunghezza pari a circa
28 La Kärtner Landesregierung ha dichiarato, nella decisione controversa,
che non occorreva procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale di tale
progetto, giacché esso non raggiungeva, nel territorio austriaco, la soglia dei
29 Detto
governo ha aggiunto che,
qualora, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 85/337, un progetto possa
avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, gli Stati
membri nel cui territorio sia prevista la realizzazione del progetto sarebbero
tenuti a far partecipare lo Stato membro coinvolto al procedimento di
valutazione dell’impatto ambientale. Tuttavia, tale articolo riguarderebbe
esclusivamente i progetti che si collochino interamente nel territorio di uno
Stato membro, e non i progetti transfrontalieri.
30 Pertanto, in assenza di una specifica disposizione
relativa ai progetti transfrontalieri nella direttiva 85/337, ogni Stato membro
dovrebbe valutare, riferendosi esclusivamente al proprio diritto nazionale, se
un progetto ricada nell’allegato I di detta direttiva.
31 La Kärtner Landesregierung ha quindi osservato che l’UVP‑G 2000
non contiene, da parte sua, alcuna disposizione in forza della quale, in
presenza di elettrodotti transfrontalieri o di qualsivoglia progetto di
elettrodotti, occorrerebbe prendere in considerazione l’intero impianto.
32 In data 18 dicembre 2007, l’Umweltanwalt
ha proposto ricorso dinanzi all’Umweltsenat chiedendo
l’annullamento della decisione controversa.
33 In tale contesto, l’Umweltsenat
ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se la direttiva 85/337 (…) vada interpretata nel
senso che uno Stato membro debba prevedere un obbligo di controllo dei tipi di
progetto indicati nell’allegato I di [tale] direttiva, e precisamente al punto
20 (“Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220
kV o superiore e di lunghezza superiore a
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
Sulla qualità di organo giurisdizionale dell’Umweltsenat
34 In via preliminare, occorre verificare se l’Umweltsenat sia un organo giurisdizionale ai sensi
dell’art. 234 CE e, quindi, se la sua domanda di pronuncia
pregiudiziale sia ricevibile.
35 Secondo
costante giurisprudenza, per
valutare se l’organo del rinvio possiede le caratteristiche di un giudice ai
sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario,
la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale
dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua
giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che
l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze 30
giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels,
Racc. pagg. 408, 424, e 18 ottobre 2007,
causa C‑195/06, Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I‑8817, punto 19 nonché
giurisprudenza citata).
36 A tale proposito occorre rilevare, da una parte, che
dalle disposizioni degli artt. 11, n. 7, 20, n. 2, e 133,
n. 4, del BVG, nonché dalle disposizioni degli artt. 1, 2, 4 e 5
dell’USG 2000, emerge in modo incontestabile che l’Umweltsenat
soddisfa i criteri relativi al fondamento legale, al carattere obbligatorio e
permanente dell’organo, all’applicazione delle norme giuridiche e alla sua
indipendenza.
37 Si deve parimenti sottolineare, come ha rilevato
l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, che il
procedimento dinanzi all’Umweltsenat garantisce che
possa proporre ricorso chiunque abbia partecipato al procedimento
amministrativo, nonché le istituzioni elencate nell’UVP-G 2000. Lo svolgimento
di un’udienza è previsto d’ufficio o su istanza di parte e ogni interessato può
farsi rappresentare da un legale. Le decisioni dell’Umweltsenat
possiedono l’autorità di cosa giudicata, devono essere motivate e sono
pronunciate in pubblica udienza.
38 D’altra parte, si deve rilevare che le disposizioni
dell’USG 2000 e dell’UVP‑G
39 Dalle suesposte considerazioni risulta che l’Umweltsenat dev’essere
considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE e che
la sua questione pregiudiziale è quindi ricevibile.
Sull’oggetto della questione pregiudiziale
40 L’Alpe Adria sostiene che le questioni di diritto
comunitario sollevate possiedono concretamente, nella controversia in oggetto,
solo un significato ipotetico. Esse, infatti, non risponderebbero ad una
necessità obiettiva ai fini della soluzione della controversia principale e non
sarebbero connesse alle questioni che il giudice del rinvio deve decidere.
41 A tal riguardo occorre ricordare che, secondo
costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna
causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di
pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone
alla Corte (v. sentenza
5 marzo 2009, causa C‑545/07, Apis-Hristovich,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28 e giurisprudenza citata).
42 Di conseguenza, se le questioni sollevate dal
giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la
Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza Apis-Hristovich, cit., punto 29 e giurisprudenza citata).
43 Orbene, nel caso di specie, la Corte è chiamata a
fornire al giudice del rinvio elementi di interpretazione della direttiva
85/337 al fine di consentirgli di valutare se, ai sensi del diritto
comunitario, il progetto di cui è causa ricada negli obblighi procedurali
previsti dalla direttiva medesima, ancorché il diritto nazionale non comporti obblighi
procedurali di tal genere per lo stesso progetto.
44 Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale
deve essere ritenuta ricevibile.
Nel merito
45 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva
85/337 vadano interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20
dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei
con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza
superiore a
46 In limine, occorre rilevare che un progetto relativo
alla costruzione di un elettrodotto di 220 kV, con
una tensione nominale di 300 MVA e lungo
47 Occorre quindi verificare, per risolvere la
questione sollevata dal giudice del rinvio, se detta direttiva debba essere
interpretata nel senso che tale obbligo si applichi anche all’ipotesi di un
progetto transfrontaliero come quello oggetto della causa principale.
48 Occorre rilevare che, secondo costante
giurisprudenza, i termini di una disposizione di diritto comunitario che non
contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto
riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma
essere oggetto, nell’intera Comunità europea, di un’interpretazione autonoma e
uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della
finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze 19 settembre
2000, causa C‑287/98, Linster,
Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 4 maggio 2006, causa C‑290/03,
Barker, Racc. pag. I‑3949, punto 40).
49 Al riguardo, l’art. 2, n. 1, della
direttiva 85/337 prevede l’obbligo, a carico degli Stati membri, di sottoporre
a una valutazione i progetti che, in particolare per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, possono avere un notevole impatto ambientale.
50 La Corte ha già affermato che, per quanto riguarda
l’obbligo di valutare l’impatto ambientale, la direttiva 85/337 possiede un
vasto campo di applicazione e un obiettivo di portata molta ampia (v. sentenza
24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld
e a., Racc. pag. I‑5403, punti 31 e 39).
51 Si deve parimenti sottolineare che la direttiva
85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei
progetti (sentenza 25 luglio 2008, causa C‑142/07, Ecologistas
en Acción-CODA, Racc. pag. I‑6097,
punto 39 e giurisprudenza citata), indipendentemente dal fatto che si tratti,
eventualmente, di un progetto transfrontaliero.
52 Inoltre, gli Stati membri devono attuare la
direttiva 85/337 in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti,
tenendo conto del suo obiettivo essenziale il quale – come si evince
dall’art. 2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel
garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti idonei
ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le
loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del
loro impatto (v., in tal senso, sentenza Ecologistas
en Acción-CODA, cit., punto 33).
53 Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che
l’obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il
frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione
dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di
sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme,
essi possono avere un «notevole impatto ambientale» ai sensi dell’art. 2,
n. 1, della direttiva modificata (v., in tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit.,
punto 44).
54 Ne consegue che i progetti di cui all’allegato I
della direttiva 85/337 che si sviluppino nel territorio di diversi Stati membri
non possono essere sottratti all’applicazione di tale direttiva per il solo
fatto che quest’ultima non contiene una disposizione espressa al riguardo.
55 Una siffatta esenzione lederebbe seriamente
l’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337. Il suo effetto utile
risulterebbe, infatti, seriamente compromesso se le autorità competenti di uno
Stato membro potessero, per pronunciarsi sulla questione se un progetto sia
assoggettato all’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, ignorare la
parte del progetto da realizzare nell’altro Stato membro (v., per analogia,
sentenza 16 settembre 2004, causa C‑227/01, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I‑8253, punto 53).
56 Tale
rilievo è avvalorato, come
sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, dal
disposto dell’art. 7 della direttiva 85/337, che prevede la cooperazione
interstatale qualora un progetto possa avere effetti significativi
sull’ambiente di un altro Stato membro.
57 Con riguardo alla circostanza che il tratto ubicato
in Austria è di lunghezza inferiore a
58 Alla luce delle suesposte considerazioni, gli
artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 vanno
interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di
tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di
220 kV o superiore e di lunghezza superiore a
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) Gli
artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27
giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno
interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di
tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di
220 kV o superiore e di lunghezza superiore a
(Seguono le firme)