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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione), 10 dicembre 2009

 

C-205/08, Umweltanwalt von Kärnten   Kärnter Landesregierung   

 

 

 

Nel procedimento C‑205/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Umweltsenat (Austria) con decisione 2 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2008, nella causa

 

Umweltanwalt von Kärnten

 

contro

 

Kärnter Landesregierung,

 

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

 

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

        per l’Umweltanwalt von Kärnten, dal sig. U. Scheuch, Landesrat;

        per l’Alpe Adria Energia SpA, dall’avv. M. Mendel, Rechtsanwalt;

        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.‑B. Laignelot e dalla sig.ra B. Kotschy, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (GU L 156, pag. 17, in prosieguo: la «direttiva 85/337»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Umweltanwalt von Kärnten (Mediatore per l’ambiente della Carinzia) (in prosieguo: l’«Umweltanwalt») e la Kärnter Landesregierung (governo del Land di Carinzia) con riguardo ad una decisione emanata da quest’ultima l’11 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione controversa») nei confronti della società Alpe Adria Energia SpA (in prosieguo: l’«Alpe Adria»).

 Ambito normativo

 La normativa comunitaria

3        La direttiva 85/337 mira, ai sensi del suo primo ‘considerando’, a prevenire gli inquinamenti ed altri danni all’ambiente prevedendo che determinati progetti pubblici e privati siano sottoposti ad una previa valutazione del loro impatto ambientale.

4        Come risulta dal suo quinto ‘considerando’, la detta direttiva introduce, a tal fine, principi generali di valutazione dell’impatto ambientale, allo scopo di completare e di coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati idonei ad avere un impatto rilevante sull’ambiente.

5        Secondo l’ottavo e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/337, i progetti rientranti in determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente e debbono, in linea di principio, essere sottoposti ad una valutazione sistematica per tener conto delle esigenze di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento della varietà delle specie e di conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.

6        L’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337 così recita:

«La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante».

7        L’art. 2, n. 1, di detta direttiva è così redatto:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

8        L’art. 4, n. 1, della stessa direttiva dispone quanto segue:

«(…) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».

9        L’art. 7, n. 1, della direttiva 85/337 è del seguente tenore:

«Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:

a)      una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;

b)      informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata,

e lascia all’altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo».

10      L’allegato I di detta direttiva menziona, al suo punto 20, la «[c]ostruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km».

 La normativa nazionale

11      L’art. 11, n. 7, della Legge costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz; in prosieguo: il «BVG») prevede che la decisione relativa alla valutazione dell’impatto ambientale per i progetti che possono avere effetti significativi sull’ambiente, una volta esaurito l’iter dei ricorsi in via amministrativa nel Land, spetta all’Umweltsenat.

12      A termini di detto articolo, l’Umweltsenat è un organo indipendente costituito da un presidente, da magistrati e da altri membri giuristi di comprovata esperienza, ed è istituito presso il competente Ministero federale. L’istituzione, le funzioni e le procedure dell’Umweltsenat sono disciplinate con legge federale. Le sue decisioni non sono soggette ad annullamento o modifica in via gerarchica; avverso le sue decisioni è proponibile ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa).

13      L’art. 20, n. 2, del BVG così recita:

«Se una legge federale o di un Land istituisce un’autorità collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcuna istruzione».

14      L’art. 133, n. 4, del BVG prevede una deroga alla regola che attribuisce al Verwaltungsgerichtshof la competenza a conoscere, in linea di principio, dei ricorsi avverso le decisioni dei diversi organi della amministrazione pubblica; tale deroga riguarda il caso in cui, in un determinato settore, tale competenza sia stata conferita ad un’autorità indipendente. L’Umweltsenat è una di tali autorità.

15      L’art. 1 dell’Umweltsenatsgesetz del 2000 (Legge federale sull’Umweltsenat; in prosieguo: l’«USG 2000») così recita:

«1.      Presso il Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Risorse idriche è istituito un Umweltsenat.

2.      L’Umweltsenat è composto da dieci magistrati e da altri trentadue giuristi.

(…)».

16      Ai sensi dell’art. 2 dell’USG 2000, i membri sono scelti dal presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e restano in carica sei anni, con possibilità di essere riconfermati. Peraltro, il governo federale è vincolato da talune proposte di nomina.

17      Ai sensi dell’art. 4 dell’USG 2000:

«I membri dell’Umweltsenat esercitano le loro funzioni in modo indipendente e non sono vincolati da istruzione alcuna».

18      L’art. 5 dell’USG 2000 dispone quanto segue:

«L’Umweltsenat decide sui ricorsi aventi ad oggetto questioni contemplate nella prima e nella seconda parte dell’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz [2000] [Legge austriaca sulla valutazione dell’impatto ambientale del 2000; BGBl. n. 697/1993, modificato da ultimo dal BGBl. I, 149/2006; in prosieguo: l’«UVP‑G 2000»] (…)».

19      L’art. 6 dell’USG 2000 così prevede:

«Le decisioni dell’Umweltsenat non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa. Esse sono impugnabili dinanzi al Verwaltungsgerichtshof».

20      Ai sensi dell’art. 2, n. 2, dell’UVP‑G 2000, legge che traspone la direttiva 85/337 nel diritto austriaco, un «progetto» è definito come «la realizzazione di un impianto ovvero un altro intervento sull’ambiente o sul paesaggio, incluse tutte le misure ad esso connesse geograficamente e materialmente (…)».

21      L’art. 3, n. 1, dell’UVP‑G 2000 prevede quanto segue:

«I progetti indicati nell’allegato I (…) devono essere sottoposti ad una valutazione dell’impatto ambientale in conformità delle disposizioni che seguono. Ai progetti indicati nelle colonne 2 e 3 dell’allegato I si applica la procedura semplificata (…)».

22      L’art. 3, n. 7, dell’UVP‑G 2000 così recita:

«L’autorità deve accertare, su domanda del candidato/della candidata per il progetto, di un’autorità con cui collabora o del mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt], se per un determinato progetto debba essere effettuato uno studio di impatto ambientale ai sensi della presente legge federale e quale obiettivo dell’allegato I ovvero dell’art. 3 bis, nn. 1-3, sia realizzato da tale progetto. Tale accertamento può essere parimenti svolto d’ufficio. La decisione deve essere adottata con notifica entro un termine di sei settimane, in primo e in secondo grado. Rivestono la qualità di parte il candidato/la candidata per il progetto, l’autorità con cui collabora, il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e il Comune interessato. L’organismo di pianificazione idraulica deve essere consultato prima dell’adozione della decisione. Il contenuto essenziale delle decisioni nonché i motivi essenziali devono essere divulgati dall’autorità in modo adeguato o resi accessibili alla consultazione del pubblico. Il Comune interessato può proporre ricorso avverso la decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. Il mediatore per l’ambiente [l’Umweltanwalt] e l’autorità che collabora sono liberate dall’obbligo di rimborso delle spese».

23      L’allegato I dell’UVP‑G 2000 comprende i progetti sottoposti obbligatoriamente a una valutazione dell’impatto ambientale conformemente all’art. 3. Tali progetti sono suddivisi in tre gruppi (colonne). I progetti dei due primi gruppi (colonne) devono comunque essere soggetti a valutazione dell’impatto ambientale quando vengono raggiunti i limiti fissati e sono soddisfatti i criteri previsti. I progetti del terzo gruppo (colonna) devono essere esaminati caso per caso ove sia raggiunto il limite minimo indicato.

24      L’allegato I, punto 16, lett. a), dell’UVP‑G 2000 menziona, nella colonna 1, gli «elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km».

25      L’allegato I, punto 16, lett. b), dell’UVP‑G 2000 menziona, nella colonna 3, gli «elettrodotti aerei situati in zone di protezione speciale di cui alle categorie A [zona speciale di conservazione] o B [regione alpina] con un voltaggio di 110 kV o superiore e di lunghezza non inferiore a 20 km».

 Causa principale e questione pregiudiziale

26      Dalla decisione di rinvio risulta che l’Alpe Adria è una società italiana che intende costruire un elettrodotto di 220 kV e con una tensione nominale di 300 MVA, per collegare la rete della società italiana Rete Elettrica Nazionale SpA con quella della società austriaca VERBUND-Austrian Power Grid AG.

27      A tal fine, con lettera del 12 luglio 2007, l’Alpe Adria chiedeva alla Kärtner Landesregierung di adottare, in base all’art. 3, n. 7, dell’UVP‑G 2000, una dichiarazione di conformità relativa alla costruzione e allo sfruttamento di tale progetto. Nel territorio austriaco, il progetto comprende un elettrodotto di lunghezza pari a circa 7,4 km, con una stazione di comando da costruire a Weidenburg fino al confine attraverso la valle del Kronhofgraben ed il Kronhofer Törl. Nel territorio italiano, la lunghezza dell’elettrodotto progettato è di circa 41 km.

28      La Kärtner Landesregierung ha dichiarato, nella decisione controversa, che non occorreva procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto, giacché esso non raggiungeva, nel territorio austriaco, la soglia dei 15 km di lunghezza fissata dall’UVP‑G 2000.

29      Detto governo ha aggiunto che, qualora, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 85/337, un progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri nel cui territorio sia prevista la realizzazione del progetto sarebbero tenuti a far partecipare lo Stato membro coinvolto al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tuttavia, tale articolo riguarderebbe esclusivamente i progetti che si collochino interamente nel territorio di uno Stato membro, e non i progetti transfrontalieri.

30      Pertanto, in assenza di una specifica disposizione relativa ai progetti transfrontalieri nella direttiva 85/337, ogni Stato membro dovrebbe valutare, riferendosi esclusivamente al proprio diritto nazionale, se un progetto ricada nell’allegato I di detta direttiva.

31      La Kärtner Landesregierung ha quindi osservato che l’UVP‑G 2000 non contiene, da parte sua, alcuna disposizione in forza della quale, in presenza di elettrodotti transfrontalieri o di qualsivoglia progetto di elettrodotti, occorrerebbe prendere in considerazione l’intero impianto.

32      In data 18 dicembre 2007, l’Umweltanwalt ha proposto ricorso dinanzi all’Umweltsenat chiedendo l’annullamento della decisione controversa.

33      In tale contesto, l’Umweltsenat ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 85/337 (…) vada interpretata nel senso che uno Stato membro debba prevedere un obbligo di controllo dei tipi di progetto indicati nell’allegato I di [tale] direttiva, e precisamente al punto 20 (“Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km”), anche con riferimento ad un impianto progettato nel territorio di due o più Stati membri, laddove la soglia che determina l’obbligo di controllo (nel caso di specie, la lunghezza superiore a 15 km) non venga invece raggiunta dalla parte dell’impianto situata nel proprio territorio, ma, per contro, tale soglia venga raggiunta, se non addirittura superata, computando anche la parte dell’impianto progettato che si trova nello Stato membro o negli Stati membri confinanti».

 Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

 Sulla qualità di organo giurisdizionale dell’Umweltsenat

34      In via preliminare, occorre verificare se l’Umweltsenat sia un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE e, quindi, se la sua domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.

35      Secondo costante giurisprudenza, per valutare se l’organo del rinvio possiede le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels, Racc. pagg. 408, 424, e 18 ottobre 2007, causa C‑195/06, Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I‑8817, punto 19 nonché giurisprudenza citata).

36      A tale proposito occorre rilevare, da una parte, che dalle disposizioni degli artt. 11, n. 7, 20, n. 2, e 133, n. 4, del BVG, nonché dalle disposizioni degli artt. 1, 2, 4 e 5 dell’USG 2000, emerge in modo incontestabile che l’Umweltsenat soddisfa i criteri relativi al fondamento legale, al carattere obbligatorio e permanente dell’organo, all’applicazione delle norme giuridiche e alla sua indipendenza.

37      Si deve parimenti sottolineare, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, che il procedimento dinanzi all’Umweltsenat garantisce che possa proporre ricorso chiunque abbia partecipato al procedimento amministrativo, nonché le istituzioni elencate nell’UVP-G 2000. Lo svolgimento di un’udienza è previsto d’ufficio o su istanza di parte e ogni interessato può farsi rappresentare da un legale. Le decisioni dell’Umweltsenat possiedono l’autorità di cosa giudicata, devono essere motivate e sono pronunciate in pubblica udienza.

38      D’altra parte, si deve rilevare che le disposizioni dell’USG 2000 e dell’UVP‑G 2000, in combinato disposto con quelle dell’art. 133, n. 4, del BVG, garantiscono la natura contraddittoria del procedimento dinanzi all’Umweltsenat che statuisce applicando le regole generali della legge relativa al procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz).

39      Dalle suesposte considerazioni risulta che l’Umweltsenat dev’essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 234 CE e che la sua questione pregiudiziale è quindi ricevibile.

 Sull’oggetto della questione pregiudiziale

40      L’Alpe Adria sostiene che le questioni di diritto comunitario sollevate possiedono concretamente, nella controversia in oggetto, solo un significato ipotetico. Esse, infatti, non risponderebbero ad una necessità obiettiva ai fini della soluzione della controversia principale e non sarebbero connesse alle questioni che il giudice del rinvio deve decidere.

41      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenza 5 marzo 2009, causa C‑545/07, Apis-Hristovich, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28 e giurisprudenza citata).

42      Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenza Apis-Hristovich, cit., punto 29 e giurisprudenza citata).

43      Orbene, nel caso di specie, la Corte è chiamata a fornire al giudice del rinvio elementi di interpretazione della direttiva 85/337 al fine di consentirgli di valutare se, ai sensi del diritto comunitario, il progetto di cui è causa ricada negli obblighi procedurali previsti dalla direttiva medesima, ancorché il diritto nazionale non comporti obblighi procedurali di tal genere per lo stesso progetto.

44      Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere ritenuta ricevibile.

 Nel merito

45      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 vadano interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, debba essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro ad una valutazione dell’impatto ambientale anche se detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situata nel territorio di detto Stato membro.

46      In limine, occorre rilevare che un progetto relativo alla costruzione di un elettrodotto di 220 kV, con una tensione nominale di 300 MVA e lungo 48,4 km ricade tra quelli previsti dal punto 20 dell’allegato I della direttiva 85/337 e che devono, di conseguenza, essere obbligatoriamente sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale, ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della stessa direttiva.

47      Occorre quindi verificare, per risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio, se detta direttiva debba essere interpretata nel senso che tale obbligo si applichi anche all’ipotesi di un progetto transfrontaliero come quello oggetto della causa principale.

48      Occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Comunità europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 4 maggio 2006, causa C‑290/03, Barker, Racc. pag. I‑3949, punto 40).

49      Al riguardo, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 prevede l’obbligo, a carico degli Stati membri, di sottoporre a una valutazione i progetti che, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, possono avere un notevole impatto ambientale.

50      La Corte ha già affermato che, per quanto riguarda l’obbligo di valutare l’impatto ambientale, la direttiva 85/337 possiede un vasto campo di applicazione e un obiettivo di portata molta ampia (v. sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punti 31 e 39).

51      Si deve parimenti sottolineare che la direttiva 85/337 fa riferimento ad una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti (sentenza 25 luglio 2008, causa C‑142/07, Ecologistas en Acción-CODA, Racc. pag. I‑6097, punto 39 e giurisprudenza citata), indipendentemente dal fatto che si tratti, eventualmente, di un progetto transfrontaliero.

52      Inoltre, gli Stati membri devono attuare la direttiva 85/337 in modo pienamente conforme ai precetti da essa stabiliti, tenendo conto del suo obiettivo essenziale il quale – come si evince dall’art. 2, n. 1, della direttiva medesima – consiste nel garantire che, prima della concessione di un’autorizzazione, i progetti idonei ad avere un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto (v., in tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 33).

53      Peraltro, la Corte ha avuto modo di affermare che l’obiettivo della direttiva 85/337 non può essere eluso tramite il frazionamento di un progetto e che la mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo di più progetti non deve avere il risultato pratico di sottrarli nel loro insieme all’obbligo di valutazione laddove, presi insieme, essi possono avere un «notevole impatto ambientale» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva modificata (v., in tal senso, sentenza Ecologistas en Acción-CODA, cit., punto 44).

54      Ne consegue che i progetti di cui all’allegato I della direttiva 85/337 che si sviluppino nel territorio di diversi Stati membri non possono essere sottratti all’applicazione di tale direttiva per il solo fatto che quest’ultima non contiene una disposizione espressa al riguardo.

55      Una siffatta esenzione lederebbe seriamente l’obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337. Il suo effetto utile risulterebbe, infatti, seriamente compromesso se le autorità competenti di uno Stato membro potessero, per pronunciarsi sulla questione se un progetto sia assoggettato all’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, ignorare la parte del progetto da realizzare nell’altro Stato membro (v., per analogia, sentenza 16 settembre 2004, causa C‑227/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑8253, punto 53).

56      Tale rilievo è avvalorato, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, dal disposto dell’art. 7 della direttiva 85/337, che prevede la cooperazione interstatale qualora un progetto possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro.

57      Con riguardo alla circostanza che il tratto ubicato in Austria è di lunghezza inferiore a 15 km, si deve precisare che essa non può, di per sé, sottrarre tale progetto alla procedura di valutazione prevista dalla direttiva 85/337. Lo Stato membro interessato dovrà procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale di detto progetto nel proprio territorio prendendone in considerazione gli effetti concreti.

58      Alla luce delle suesposte considerazioni, gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 vanno interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro.

 

                    (Seguono le firme)