Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee (Quarta
Sezione), 18 ottobre 2007
C-195/06, Kommunikationsbehörde Austria â Ăsterreichischer Rundfunk
Nel procedimento C‑195/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dellâart. 234 CE, dal Bundeskommunikationssenat
(Austria) con decisione 4 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 27 aprile
2006, nella causa
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
contro
Ăsterreichischer Rundfunk
(ORF),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di
sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. E. JuhĂĄsz, J. MalenovskĂœ (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein,
cancelliere aggiunto
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
29 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
â per
â per
lâĂsterreichischer Rundfunk
(ORF), dal sig. S. Korn, Rechtsanwalt;
â per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualitĂ di agente, assistito dal
sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
â per
il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes
e dalla sig.ra J. Marques Lopes, in qualitĂ di agenti;
â per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris e dal
sig. M. Hoskins, in qualitĂ di agenti;
â per
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 24 maggio 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda lâinterpretazione della direttiva
del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti lâesercizio delle attivitĂ televisive
(GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE
(GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»).
2 Tale
domanda Ăš stata presentata
nellâambito di una controversia pendente tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo
il tredicesimo âconsiderandoâ della direttiva 89/552:
«(...) la presente
direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera
diffusione delle trasmissioni (...)».
4 Il
ventisettesimo âconsiderandoâ di tale direttiva cosĂŹ recita:
«(âŠ) per garantire
unâintegrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di
consumatori costituita dai telespettatori, Ăš essenziale che la pubblicitĂ
televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che
gli Stati membri abbiano la facoltĂ di stabilire norme piĂč rigorose o piĂč
particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione».
5 Lâart. 1
della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Ai
fini della presente direttiva:
(...)
«c) per
âpubblicitĂ televisivaâ si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso
a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da
unâimpresa pubblica o privata nellâambito di unâattivitĂ commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
(...)
«f) per
âtelevenditaâ si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo
di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni».
6 Lâart. 10
della direttiva 89/552 dispone quanto segue:
«1. La
pubblicitĂ televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili
come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con
mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli
spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. PubblicitĂ
e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La
pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».
7 Secondo
lâart. 18 di tale direttiva:
«1. La
proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot
pubblicitari e altre forme di pubblicitĂ , ad eccezione delle finestre di
televendita di cui allâarticolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo
di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non
deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La
proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata
ora dâorologio non deve superare il 20%.
3. Ai
fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di pubblicitĂ :
â gli
annunci dellâemittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati;
â gli
annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi
gratuitamente».
La normativa nazionale
8 La
legge federale relativa alla radiodiffusione austriaca (Bundesgesetz
ĂŒber den Ăsterreichischen Rundfunk, BGBl. I, 83/2001;
in prosieguo: la «legge sullâORF») ha recepito la direttiva 89/552.
9 Lâart. 13,
nn. 1‑3, della legge sullâORF cosĂŹ recita:
«1. Nellâambito
della sua attivitĂ radiofonica e televisiva, lâ[ORF] puĂČ assegnare, a
pagamento, periodi di trasmissione per pubblicitĂ commerciale. Per pubblicitĂ
commerciale si intende ogni forma di messaggio a pagamento o dietro altro
compenso, ovvero a fini di autopromozione, nellâambito di unâattivitĂ
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni.
2. AllâORF
Ăš vietata la concessione di periodi di trasmissione per offerte dirette al
pubblico ai fini della fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (televendite).
3. La
pubblicitĂ deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente
distinta dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici».
10 Ai
sensi dellâart. 11 della legge federale istitutiva della KommAustria e del Bundeskommunikationssenat
(Bundesgesetz ĂŒber die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde
Austria und eines Bundeskommunikationssenates,
BGBl. I, 32/2001, in prosieguo: la «KOG»), nella
versione vigente allâepoca dei fatti:
«1. Presso
la cancelleria federale Ăš istituito il Bundeskommunikationssenat,
con funzione di controllo delle decisioni della KommAustria
e di controllo giuridico sullâ[ORF].
2. Il
Bundeskommunikationssenat si pronuncia in ultimo
grado:
â sui
ricorsi avverso le decisioni della KommAustria, ad
eccezione dei ricorsi in materia di diritto penale amministrativo;
â sui
reclami, sulle istanze e sui procedimenti relativi ad infrazioni amministrative
delle disposizioni della legge sullâORF.
3.
Le decisioni del Bundeskommunikationssenat
non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa. Contro le
decisioni del Bundeskommunikationssenat Ăš ammissibile
il ricorso al Verwaltungsgerichtshof (Tribunale
amministrativo).
(...)».
11 Lâart. 11a
della KOG dispone quanto segue:
«1. Il
Bundeskommunikationssenat si pronuncia sulle denunce
presentate dalla KommAustria relative a violazioni
delle disposizioni degli artt. 13‑17, 9, n. 4, e 18 della legge
sullâORF, nei limiti in cui tali due ultimi articoli si riferiscano a singole
disposizioni degli artt. 13‑17 della legge sullâORF. A tal fine,
esso puĂČ sentire
(...)».
12 Lâart. 12
della KOG stabilisce quanto segue:
«1. Il
Bundeskommunikationssenat Ăš composto da cinque
membri, di cui tre devono avere la qualifica di magistrati. I membri del Bundeskommunikationssenat esercitano le loro funzioni in
modo indipendente e non sono vincolati da ordini o indicazioni. Il Bundeskommunikationssenat sceglie, tra i suoi membri
appartenenti alla magistratura, un presidente ed un vicepresidente.
2. I
membri del Bundeskommunikationssenat sono scelti dal
presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e restano
in carica sei anni. Per ogni membro deve essere nominato un membro supplente
che lo sostituisce in caso di impedimento.
(...)».
13 A
norma dellâart. 20, n. 2, della costituzione federale (Bundesverfassungsgesetz):
«Se una legge federale o di un Land
istituisce unâautoritĂ collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui
decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad
annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un
giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nellâesercizio
delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcun ordine».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
14 Con
lettera 20 maggio 2005
15 Nella
detta trasmissione, un presentatore propone al pubblico, mediante un numero
telefonico speciale che appare in sovrimpressione, di partecipare ad un gioco a
premi componendo tale numero telefonico, dietro pagamento di EUR 0,70
allâoperatore telefonico, il quale ha stipulato un accordo con lâORF. Il gioco
si divide in due parti, la prima delle quali comporta
un elemento aleatorio, ossia che per partecipare in diretta al programma
occorre riuscire a prendere una determinata linea telefonica. Nella seconda
parte il telespettatore selezionato risponde ad una domanda durante il
programma. I telespettatori che non riescono ad essere collegati in diretta
partecipano al sorteggio di un «premio settimanale».
16 Dopo
lâesame degli argomenti esposti dalla KommAustria, il
Bundeskommunikationssenat ha considerato possibile
qualificare tale forma di trasmissione come «televendita». Esso ha considerato
che fosse suo compito, nellâesercizio della sua competenza anche di merito,
esaminare se i messaggi diffusi in tale trasmissione o parte di trasmissione
violassero altre disposizioni della legge sullâORF, in particolare quelle
relative alla pubblicitĂ . Esso ha perĂČ anche ritenuto che, posto che le
disposizioni nazionali applicabili recepiscono la direttiva 89/552, esse dovessero
essere interpretate alla luce di questâultima.
17 CiĂČ
considerato, il Bundeskommunikationssenat ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
lâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 (âŠ) debba essere
interpretato nel senso che sono da considerarsi âtelevenditeâ le trasmissioni,
o parti di trasmissioni, in cui lâemittente televisiva offre ai telespettatori
la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente numeri telefonici
speciali â quindi a pagamento â ad un gioco a premi organizzato dalla detta
emittente.
2) Qualora
la prima questione sia risolta in senso negativo, se lâart. 1,
lett. c), della direttiva 89/552 (âŠ) debba essere interpretato nel senso
che sono da considerarsi âpubblicitĂ televisivaâ i messaggi diffusi in
trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui lâemittente televisiva offre ai
telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente numeri
telefonici speciali â quindi a pagamento â ad un gioco a premi organizzato
dalla detta emittente».
Sulla ricevibilitĂ delle questioni pregiudiziali
18 In
via preliminare occorre verificare se il Bundeskommunikationssenat
sia una giurisdizione ai sensi dellâart. 234 CE e, quindi, se le sue
questioni siano ricevibili.
19 Secondo costante giurisprudenza, per valutare se lâorgano del rinvio
possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dellâart. 234 CE,
questione unicamente di diritto comunitario,
20 A
tale proposito occorre rilevare, da una parte, che dalle disposizioni degli
artt. 11, 11a e 12 della KOG emerge in modo incontestabile che il Bundeskommunikationssenat soddisfa i criteri relativi al
suo fondamento legale, al carattere obbligatorio della sua giurisdizione, al
suo carattere permanente, alla natura contraddittoria del procedimento e
allâapplicazione di norme giuridiche.
21 Dâaltra
parte, si deve constatare che le disposizioni dellâart. 12 della KOG, in
combinato disposto con quelle dellâart. 20, n. 2, della legge
costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz),
garantiscono lâindipendenza del Bundeskommunikationssenat.
22 Da
quanto precede, risulta che il Bundeskommunikationssenat
devâessere considerato una giurisdizione ai sensi
dellâart. 234 CE e che quindi le sue questioni sono ricevibili.
Nel merito
23 Le
questioni del giudice del rinvio, che devono essere esaminate congiuntamente,
sono in sostanza dirette a chiarire se lâart. 1 della direttiva 89/552
vada interpretato nel senso che nella sua definizione di televendita o,
allâoccorrenza, di pubblicitĂ televisiva, rientra una trasmissione o una parte
di trasmissione nel corso della quale viene offerta ai telespettatori, da parte
dellâemittente radiotelevisiva, la possibilitĂ di partecipare ad un gioco a
premi componendo immediatamente un numero di telefono speciale, e quindi dietro
pagamento.
24 Occorre
rilevare che dallâimperativo tanto dellâapplicazione uniforme del diritto
comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una
disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al
diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso
e della sua portata devono di norma essere oggetto, nellâintera ComunitĂ , di
unâinterpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del
contesto della disposizione e della finalitĂ perseguita dalla normativa di cui
trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre
2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917,
punto 43; 17 marzo 2005, causa C‑170/03, Feron,
Racc. pag. I‑2299, punto 26, e 14 dicembre 2006, causa C‑316/05,
Nokia, Racc. pag. I‑12083, punto 21).
25 La
portata che il legislatore comunitario ha inteso conferire alle nozioni di
«pubblicitĂ televisiva» e di «televendita» ai sensi dellâart. 1 della
direttiva 89/552 deve pertanto essere valutata con riferimento al contesto di
tale disposizione e allâobiettivo perseguito dalla normativa in questione.
26 Come
emerge dal ventisettesimo âconsiderandoâ della direttiva 89/552, il legislatore
comunitario ha voluto garantire unâintegrale ed adeguata protezione degli
interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori,
assoggettando le diverse forme di promozione, quali la pubblicitĂ televisiva,
la televendita e la sponsorizzazione, ad un certo numero di norme minime e di
criteri.
27 In
tale ottica, le disposizioni del Capitolo IV della direttiva 89/552, che
definiscono tali norme e tali criteri, esprimono, come sottolinea lâavvocato
generale al paragrafo 76 delle conclusioni, la volontĂ del legislatore
comunitario di distinguere tali attivitĂ di promozione da quelle rientranti nel
resto dei programmi trasmessi, di renderle identificabili senza ambiguitĂ da
parte dei telespettatori e di limitarne il tempo di trasmissione. Pertanto, la
tutela della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori contro
la pubblicitĂ eccessiva costituisce un aspetto essenziale dellâobiettivo della
direttiva 89/552 (v., in questo senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑245/01,
RTL Television, Racc. pag. I‑12489,
punto 64).
28 Lâart. 1
della direttiva 89/552 definisce, tra lâaltro, le nozioni di «pubblicitĂ
televisiva» e di «televendita» proprio al fine di conseguire il detto obiettivo.
Pertanto, la portata di tali nozioni devâessere
analizzata alla luce di questâultimo.
29 Ă
quindi necessario che
30 Per
quanto concerne, in primo luogo, lâapplicazione dei criteri accolti
dallâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 per definire la
televendita, occorre constatare che nella trasmissione in questione, descritta
al punto 15 di questa sentenza, lâemittente televisiva trasmette
direttamente al pubblico unâofferta che gli permette di accedere ad una forma
di gioco a premi mediante il pagamento di una comunicazione telefonica.
31 Ă
pacifico che, in questa fattispecie, il costo di tale comunicazione Ăš superiore
alla tariffa normale. Non Ăš contestato, inoltre, che una parte del prezzo della
comunicazione Ăš versato dallâoperatore telefonico allâemittente televisiva che
trasmette il gioco. Quindi, componendo il numero telefonico speciale che appare
sullo schermo, il telespettatore, che contribuisce al finanziamento di tale
gioco e quindi agli introiti dellâemittente, partecipa, dietro pagamento,
allâattivitĂ propostagli da questâultima.
32 Peraltro,
unâattivitĂ consistente nel permettere agli utenti di partecipare, a pagamento,
ad un gioco a premi, puĂČ costituire una prestazioni di servizi (v., in questo
senso, per lâorganizzazione di lotterie, sentenza 24 marzo 1994, causa C‑275/92,
Schindler, Racc. pag. I‑1039, punto 25; per la messa a
disposizione di apparecchi automatici per giochi dâazzardo, sentenza 21
settembre 1999, causa C‑124/97, LÀÀrĂ€
e a., Racc. pag. I‑6067, punto 27, e per la gestione
di giochi di sorte o dâazzardo, sentenza 11 settembre 2003, causa C‑6/01,
Anomar e a., Racc. pag. I‑8621,
punto 56).
33 Nel
caso di specie, si invitano direttamente gli spettatori, nel corso della
trasmissione, a partecipare ad un gioco dâazzardo, fornendo loro le
informazioni indispensabili per contattare il presentatore del programma ed
esservi collegati in diretta, o altrimenti per iscriversi al sorteggio
settimanale. Il telespettatore, invitato dal presentatore a partecipare al
concorso della trasmissione, accetta lâinvito componendo il numero speciale
indicato sullo schermo. A partire dal momento in cui i servizi dellâORF gli
rispondono prende il via il processo di pagamento, poiché il costo della
comunicazione, maggiorato, viene addebitato sulla fattura telefonica del
telespettatore che, in quel momento, sceglie di giocare in diretta o, se del
caso, acquisisce il diritto di partecipare al sorteggio rimanente.
34 Il
telespettatore in questione, quindi, accetta unâofferta di partecipazione ad un
gioco, con la speranza di conseguire una vincita. Considerate tali circostanze,
si puĂČ ritenere che, consentendo al telespettatore di partecipare ad un gioco a
premi, lâemittente televisiva, dietro pagamento, metta a disposizione del
telespettatore un servizio.
35 CiĂČ
premesso, la qualificazione del gioco in questione come «televendita» ai sensi
dellâart. 1, lett. f), della direttiva 89/552 richiede tuttavia
ancora che sia verificato se, tenuto conto delle sue proprie caratteristiche,
la detta trasmissione, o parte di essa, costituisca una vera e propria offerta
di servizi. A tal proposito, Ăš compito del giudice nazionale procedere ad una
valutazione del complesso delle circostanze di fatto della causa principale.
36 Il
giudice del rinvio, quindi, nellâambito di tale valutazione, deve tener conto
dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, della sua importanza
in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste
per la detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai
candidati.
37 Occorre
aggiungere che un gioco come quello della causa principale potrebbe costituire
una «televendita» ai sensi dellâart. 1, lett. f), della direttiva
89/552 solo se rappresentasse una vera e propria attivitĂ economica autonoma
consistente nella prestazione di servizi e se non si limitasse ad una mera
offerta di intrattenimento nel contesto della trasmissione (v., per analogia,
quanto ad un gioco a premi inserito in una pubblicazione, sentenza 26 giugno
1997, causa C‑368/95, Familiapress,
Racc. pag. I‑3689, punto 23).
38 Non
si puĂČ infatti escludere che lâemittente televisiva abbia semplicemente avuto
intenzione, alla luce del fine della trasmissione nella quale si colloca il
gioco, di renderla interattiva, senza perĂČ voler realizzare una vera e propria
offerta di servizi nellâambito dei giochi implicanti guadagno, in particolare
se tale gioco rappresenta solo una minima parte del contenuto e del tempo del
programma di intrattenimento e, pertanto, non ne altera la natura, e se i
quesiti posti ai candidati sono estranei alla promozione di beni e di servizi
relativi ad attivitĂ di natura commerciale, industriale, artigiana o ad una
libera professione. Lo stesso vale se il profitto atteso da tale gioco si
rivela assolutamente accessorio rispetto a quello atteso dalla trasmissione
considerata complessivamente.
39 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, lâapplicazione dei criteri accolti
dallâart. 1, lett. c), della direttiva 89/552 per definire la pubblicitĂ
televisiva, Ăš dâuopo esaminare se, in una trasmissione come quella di cui alla
causa principale, lâinvito, rivolto al telespettatore, di comporre un numero
telefonico speciale per partecipare, dietro pagamento, ad un gioco a premi,
costituisca una forma di messaggio televisivo, o la diffusione di un messaggio
a fini di autopromozione da parte di unâimpresa nellâambito di unâattivitĂ
commerciale allo scopo di promuovere la fornitura di beni o di servizi.
40 Il
giudice del rinvio sâinterroga sulla qualificazione di «pubblicitĂ televisiva»
del messaggio contenuto nella trasmissione o nella parte di trasmissione
oggetto della causa principale solo per il caso in cui essa non sia
televendita. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti 35‑38 di
questa sentenza, dalle quali emerge che non si puĂČ parlare di televendita in
assenza di una vera propria offerta di servizi, occorre riconoscere che il
messaggio da esaminare rientra nellâambito di un programma di intrattenimento.
41 Posto che lâart. 1, lett. c), della direttiva
89/552 riguarda tutte le forme di messaggio televisivo, si deve altresĂŹ
ammettere che la risposta alla questione presentata dal giudice del rinvio
presuppone che si tengano presenti tutti gli aspetti della trasmissione o della
parte trasmissione al fine di determinare se da essi emerge lâintenzione di
trasmettere ai telespettatori una pubblicitĂ televisiva. Pertanto, tale
valutazione non devâessere limitata alla sola forma
di messaggio costituita dallâapparizione sullo schermo di un numero di telefono
speciale che consente di partecipare al gioco.
42 A
tal proposito, non si puĂČ contestare che lâemittente televisiva, con tale
messaggio, cerca di promuovere la detta trasmissione, rendendola piĂč attraente
grazie alla prospettiva di partecipare ad un gioco che consente di vincere un
premio, cosĂŹ da incitare i telespettatori a seguirla. Tuttavia, in generale,
ogni emittente televisiva mira a rendere piĂč attraenti tutti i programmi
televisivi che ha la libertĂ di trasmettere. Non se ne puĂČ dedurre che ogni
forma di messaggio diretto a rendere piĂč attraente una trasmissione costituisca
una pubblicitĂ televisiva.
43 Ă
quindi necessario chiarire se tale forma particolare di messaggio, costituita
dallâinvito a partecipare ad un gioco a premi, presenti una caratteristica
specifica idonea a conferirle il carattere di pubblicitĂ televisiva.
44 Occorre
constatare che tale messaggio ed il gioco al quale permette di prendere parte
sono diretti a far partecipare il telespettatore direttamente al contenuto
stesso della trasmissione. Il detto messaggio costituisce parte integrante di
essa e di per sĂ© non ha, a priori, lo scopo di accrescerne lâinteresse.
45 Tuttavia,
considerato il suo contenuto, il gioco potrebbe consistere nel promuovere
indirettamente le qualitĂ dei programmi dellâemittente televisiva, in
particolare se i quesiti sottoposti al candidato vertessero su altre
trasmissioni di tale emittente e fossero quindi tali da incitare i candidati
potenziali a seguirle. Lo stesso potrebbe dirsi se i premi in palio
consistessero in prodotti derivati aventi lo scopo di promuovere tali
programmi, come gli audiovisivi. In tali circostanze, il messaggio trasmesso da
tale programma o parte di programma potrebbe essere considerato una pubblicitĂ
televisiva in forma di autopromozione. Il messaggio potrebbe ancora essere considerato pubblicitĂ televisiva se i beni ed i servizi
offerti come premio formassero oggetto di presentazioni o di promozioni
destinate ad indurre i telespettatori ad acquistare i detti beni e servizi.
46 Occorre
constatare che le informazioni di cui dispone
47 Alla
luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando
che lâart. 1 della direttiva 89/552 devâessere
interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui
unâemittente televisiva offre ai telespettatori la possibilitĂ di partecipare,
componendo immediatamente un numero telefonico speciale â quindi a pagamento â
ad un gioco a premi,
â rientra
nella definizione di televendita di cui al detto articolo, lett. f), se
tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria
offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si
colloca il gioco, dellâimportanza di questâultimo in termini di tempo e di
ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la
detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai candidati;
â rientra
nella definizione di pubblicitĂ televisiva di cui al detto articolo,
lett. c), se, alla luce della finalitĂ e del contenuto di tale gioco,
nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste
in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i
servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma
di autopromozione, le qualitĂ dei programmi dellâemittente in questione.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Lâart. 1 della
direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti lâesercizio delle attivitĂ televisive, come modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997,
97/36/CE, devâessere interpretato nel senso che una
trasmissione, o parte di trasmissione, in cui unâemittente televisiva offre ai
telespettatori la possibilitĂ di partecipare, componendo immediatamente un
numero telefonico speciale â quindi a pagamento â ad un gioco a premi,
â rientra
nella definizione di televendita di cui al detto articolo, lett. f), se
tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria
offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si
colloca il gioco, dellâimportanza di questâultimo in termini di tempo e di
ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la
detta trasmissione, nonchĂ© dellâorientamento dei quesiti posti ai candidati;
â rientra
nella definizione di pubblicitĂ televisiva di cui al detto articolo,
lett. c), se, alla luce della finalitĂ e del contenuto di tale gioco,
nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste
in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i
servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma
di autopromozione, le qualitĂ dei programmi dellâemittente in questione.
                      (Seguono
le firme)