Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 18 ottobre 2007
C-195/06, Kommunikationsbehörde Austria – Österreichischer Rundfunk
Nel procedimento C‑195/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Bundeskommunikationssenat
(Austria) con decisione 4 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 27 aprile
2006, nella causa
Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)
contro
Österreichischer Rundfunk
(ORF),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di
sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein,
cancelliere aggiunto
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
29 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
l’Österreichischer Rundfunk
(ORF), dal sig. S. Korn, Rechtsanwalt;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
– per
il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes
e dalla sig.ra J. Marques Lopes, in qualità di agenti;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris e dal
sig. M. Hoskins, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 maggio 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione della direttiva
del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
(GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE
(GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia pendente tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo
il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552:
«(...) la presente
direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera
diffusione delle trasmissioni (...)».
4 Il
ventisettesimo ‘considerando’ di tale direttiva così recita:
«(…) per garantire
un’integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di
consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità
televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che
gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più
particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione».
5 L’art. 1
della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«Ai
fini della presente direttiva:
(...)
«c) per
“pubblicità televisiva” si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso
a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da
un’impresa pubblica o privata nell’ambito di un’attività commerciale,
industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la
fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni;
(...)
«f) per
“televendita” si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo
di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i
diritti e le obbligazioni».
6 L’art. 10
della direttiva 89/552 dispone quanto segue:
«1. La
pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili
come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con
mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli
spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. Pubblicità
e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La
pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».
7 Secondo
l’art. 18 di tale direttiva:
«1. La
proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot
pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di
televendita di cui all’articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo
di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non
deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.
2. La
proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata
ora d’orologio non deve superare il 20%.
3. Ai
fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di pubblicità:
– gli
annunci dell’emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati;
– gli
annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi
gratuitamente».
La normativa nazionale
8 La
legge federale relativa alla radiodiffusione austriaca (Bundesgesetz
über den Österreichischen Rundfunk, BGBl. I, 83/2001;
in prosieguo: la «legge sull’ORF») ha recepito la direttiva 89/552.
9 L’art. 13,
nn. 1‑3, della legge sull’ORF così recita:
«1. Nell’ambito
della sua attività radiofonica e televisiva, l’[ORF] può assegnare, a
pagamento, periodi di trasmissione per pubblicità commerciale. Per pubblicità
commerciale si intende ogni forma di messaggio a pagamento o dietro altro
compenso, ovvero a fini di autopromozione, nell’ambito di un’attività
commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di
promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni
immobili, i diritti e le obbligazioni.
2. All’ORF
è vietata la concessione di periodi di trasmissione per offerte dirette al
pubblico ai fini della fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni (televendite).
3. La
pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente
distinta dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici».
10 Ai
sensi dell’art. 11 della legge federale istitutiva della KommAustria e del Bundeskommunikationssenat
(Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde
Austria und eines Bundeskommunikationssenates,
BGBl. I, 32/2001, in prosieguo: la «KOG»), nella
versione vigente all’epoca dei fatti:
«1. Presso
la cancelleria federale è istituito il Bundeskommunikationssenat,
con funzione di controllo delle decisioni della KommAustria
e di controllo giuridico sull’[ORF].
2. Il
Bundeskommunikationssenat si pronuncia in ultimo
grado:
– sui
ricorsi avverso le decisioni della KommAustria, ad
eccezione dei ricorsi in materia di diritto penale amministrativo;
– sui
reclami, sulle istanze e sui procedimenti relativi ad infrazioni amministrative
delle disposizioni della legge sull’ORF.
3.
Le decisioni del Bundeskommunikationssenat
non sono soggette ad annullamento o modifica in via amministrativa. Contro le
decisioni del Bundeskommunikationssenat è ammissibile
il ricorso al Verwaltungsgerichtshof (Tribunale
amministrativo).
(...)».
11 L’art. 11a
della KOG dispone quanto segue:
«1. Il
Bundeskommunikationssenat si pronuncia sulle denunce
presentate dalla KommAustria relative a violazioni
delle disposizioni degli artt. 13‑17, 9, n. 4, e 18 della legge
sull’ORF, nei limiti in cui tali due ultimi articoli si riferiscano a singole
disposizioni degli artt. 13‑17 della legge sull’ORF. A tal fine,
esso può sentire
(...)».
12 L’art. 12
della KOG stabilisce quanto segue:
«1. Il
Bundeskommunikationssenat è composto da cinque
membri, di cui tre devono avere la qualifica di magistrati. I membri del Bundeskommunikationssenat esercitano le loro funzioni in
modo indipendente e non sono vincolati da ordini o indicazioni. Il Bundeskommunikationssenat sceglie, tra i suoi membri
appartenenti alla magistratura, un presidente ed un vicepresidente.
2. I
membri del Bundeskommunikationssenat sono scelti dal
presidente della Repubblica federale su proposta del governo federale e restano
in carica sei anni. Per ogni membro deve essere nominato un membro supplente
che lo sostituisce in caso di impedimento.
(...)».
13 A
norma dell’art. 20, n. 2, della costituzione federale (Bundesverfassungsgesetz):
«Se una legge federale o di un Land
istituisce un’autorità collegiale che si pronuncia in ultimo grado e le cui
decisioni, ai sensi delle disposizioni di legge, non sono soggette ad
annullamento o rettifica in via amministrativa e di cui fa parte almeno un
giudice, anche i restanti membri di tale organo collegiale, nell’esercizio
delle loro funzioni, non sono vincolati ad alcun ordine».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
14 Con
lettera 20 maggio 2005
15 Nella
detta trasmissione, un presentatore propone al pubblico, mediante un numero
telefonico speciale che appare in sovrimpressione, di partecipare ad un gioco a
premi componendo tale numero telefonico, dietro pagamento di EUR 0,70
all’operatore telefonico, il quale ha stipulato un accordo con l’ORF. Il gioco
si divide in due parti, la prima delle quali comporta
un elemento aleatorio, ossia che per partecipare in diretta al programma
occorre riuscire a prendere una determinata linea telefonica. Nella seconda
parte il telespettatore selezionato risponde ad una domanda durante il
programma. I telespettatori che non riescono ad essere collegati in diretta
partecipano al sorteggio di un «premio settimanale».
16 Dopo
l’esame degli argomenti esposti dalla KommAustria, il
Bundeskommunikationssenat ha considerato possibile
qualificare tale forma di trasmissione come «televendita». Esso ha considerato
che fosse suo compito, nell’esercizio della sua competenza anche di merito,
esaminare se i messaggi diffusi in tale trasmissione o parte di trasmissione
violassero altre disposizioni della legge sull’ORF, in particolare quelle
relative alla pubblicità. Esso ha però anche ritenuto che, posto che le
disposizioni nazionali applicabili recepiscono la direttiva 89/552, esse dovessero
essere interpretate alla luce di quest’ultima.
17 Ciò
considerato, il Bundeskommunikationssenat ha deciso
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
l’art. 1, lett. f), della direttiva 89/552 (…) debba essere
interpretato nel senso che sono da considerarsi “televendite” le trasmissioni,
o parti di trasmissioni, in cui l’emittente televisiva offre ai telespettatori
la possibilità di partecipare, componendo immediatamente numeri telefonici
speciali – quindi a pagamento – ad un gioco a premi organizzato dalla detta
emittente.
2) Qualora
la prima questione sia risolta in senso negativo, se l’art. 1,
lett. c), della direttiva 89/552 (…) debba essere interpretato nel senso
che sono da considerarsi “pubblicità televisiva” i messaggi diffusi in
trasmissioni, o parti di trasmissioni, in cui l’emittente televisiva offre ai
telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente numeri
telefonici speciali – quindi a pagamento – ad un gioco a premi organizzato
dalla detta emittente».
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
18 In
via preliminare occorre verificare se il Bundeskommunikationssenat
sia una giurisdizione ai sensi dell’art. 234 CE e, quindi, se le sue
questioni siano ricevibili.
19 Secondo costante giurisprudenza, per valutare se l’organo del rinvio
possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell’art. 234 CE,
questione unicamente di diritto comunitario,
20 A
tale proposito occorre rilevare, da una parte, che dalle disposizioni degli
artt. 11, 11a e 12 della KOG emerge in modo incontestabile che il Bundeskommunikationssenat soddisfa i criteri relativi al
suo fondamento legale, al carattere obbligatorio della sua giurisdizione, al
suo carattere permanente, alla natura contraddittoria del procedimento e
all’applicazione di norme giuridiche.
21 D’altra
parte, si deve constatare che le disposizioni dell’art. 12 della KOG, in
combinato disposto con quelle dell’art. 20, n. 2, della legge
costituzionale federale (Bundesverfassungsgesetz),
garantiscono l’indipendenza del Bundeskommunikationssenat.
22 Da
quanto precede, risulta che il Bundeskommunikationssenat
dev’essere considerato una giurisdizione ai sensi
dell’art. 234 CE e che quindi le sue questioni sono ricevibili.
Nel merito
23 Le
questioni del giudice del rinvio, che devono essere esaminate congiuntamente,
sono in sostanza dirette a chiarire se l’art. 1 della direttiva 89/552
vada interpretato nel senso che nella sua definizione di televendita o,
all’occorrenza, di pubblicità televisiva, rientra una trasmissione o una parte
di trasmissione nel corso della quale viene offerta ai telespettatori, da parte
dell’emittente radiotelevisiva, la possibilità di partecipare ad un gioco a
premi componendo immediatamente un numero di telefono speciale, e quindi dietro
pagamento.
24 Occorre
rilevare che dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto
comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una
disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al
diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso
e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Comunità, di
un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del
contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui
trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre
2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917,
punto 43; 17 marzo 2005, causa C‑170/03, Feron,
Racc. pag. I‑2299, punto 26, e 14 dicembre 2006, causa C‑316/05,
Nokia, Racc. pag. I‑12083, punto 21).
25 La
portata che il legislatore comunitario ha inteso conferire alle nozioni di
«pubblicità televisiva» e di «televendita» ai sensi dell’art. 1 della
direttiva 89/552 deve pertanto essere valutata con riferimento al contesto di
tale disposizione e all’obiettivo perseguito dalla normativa in questione.
26 Come
emerge dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552, il legislatore
comunitario ha voluto garantire un’integrale ed adeguata protezione degli
interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori,
assoggettando le diverse forme di promozione, quali la pubblicità televisiva,
la televendita e la sponsorizzazione, ad un certo numero di norme minime e di
criteri.
27 In
tale ottica, le disposizioni del Capitolo IV della direttiva 89/552, che
definiscono tali norme e tali criteri, esprimono, come sottolinea l’avvocato
generale al paragrafo 76 delle conclusioni, la volontà del legislatore
comunitario di distinguere tali attività di promozione da quelle rientranti nel
resto dei programmi trasmessi, di renderle identificabili senza ambiguità da
parte dei telespettatori e di limitarne il tempo di trasmissione. Pertanto, la
tutela della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori contro
la pubblicità eccessiva costituisce un aspetto essenziale dell’obiettivo della
direttiva 89/552 (v., in questo senso, sentenza 23 ottobre 2003, causa C‑245/01,
RTL Television, Racc. pag. I‑12489,
punto 64).
28 L’art. 1
della direttiva 89/552 definisce, tra l’altro, le nozioni di «pubblicità
televisiva» e di «televendita» proprio al fine di conseguire il detto obiettivo.
Pertanto, la portata di tali nozioni dev’essere
analizzata alla luce di quest’ultimo.
29 È
quindi necessario che
30 Per
quanto concerne, in primo luogo, l’applicazione dei criteri accolti
dall’art. 1, lett. f), della direttiva 89/552 per definire la
televendita, occorre constatare che nella trasmissione in questione, descritta
al punto 15 di questa sentenza, l’emittente televisiva trasmette
direttamente al pubblico un’offerta che gli permette di accedere ad una forma
di gioco a premi mediante il pagamento di una comunicazione telefonica.
31 È
pacifico che, in questa fattispecie, il costo di tale comunicazione è superiore
alla tariffa normale. Non è contestato, inoltre, che una parte del prezzo della
comunicazione è versato dall’operatore telefonico all’emittente televisiva che
trasmette il gioco. Quindi, componendo il numero telefonico speciale che appare
sullo schermo, il telespettatore, che contribuisce al finanziamento di tale
gioco e quindi agli introiti dell’emittente, partecipa, dietro pagamento,
all’attività propostagli da quest’ultima.
32 Peraltro,
un’attività consistente nel permettere agli utenti di partecipare, a pagamento,
ad un gioco a premi, può costituire una prestazioni di servizi (v., in questo
senso, per l’organizzazione di lotterie, sentenza 24 marzo 1994, causa C‑275/92,
Schindler, Racc. pag. I‑1039, punto 25; per la messa a
disposizione di apparecchi automatici per giochi d’azzardo, sentenza 21
settembre 1999, causa C‑124/97, Läärä
e a., Racc. pag. I‑6067, punto 27, e per la gestione
di giochi di sorte o d’azzardo, sentenza 11 settembre 2003, causa C‑6/01,
Anomar e a., Racc. pag. I‑8621,
punto 56).
33 Nel
caso di specie, si invitano direttamente gli spettatori, nel corso della
trasmissione, a partecipare ad un gioco d’azzardo, fornendo loro le
informazioni indispensabili per contattare il presentatore del programma ed
esservi collegati in diretta, o altrimenti per iscriversi al sorteggio
settimanale. Il telespettatore, invitato dal presentatore a partecipare al
concorso della trasmissione, accetta l’invito componendo il numero speciale
indicato sullo schermo. A partire dal momento in cui i servizi dell’ORF gli
rispondono prende il via il processo di pagamento, poiché il costo della
comunicazione, maggiorato, viene addebitato sulla fattura telefonica del
telespettatore che, in quel momento, sceglie di giocare in diretta o, se del
caso, acquisisce il diritto di partecipare al sorteggio rimanente.
34 Il
telespettatore in questione, quindi, accetta un’offerta di partecipazione ad un
gioco, con la speranza di conseguire una vincita. Considerate tali circostanze,
si può ritenere che, consentendo al telespettatore di partecipare ad un gioco a
premi, l’emittente televisiva, dietro pagamento, metta a disposizione del
telespettatore un servizio.
35 Ciò
premesso, la qualificazione del gioco in questione come «televendita» ai sensi
dell’art. 1, lett. f), della direttiva 89/552 richiede tuttavia
ancora che sia verificato se, tenuto conto delle sue proprie caratteristiche,
la detta trasmissione, o parte di essa, costituisca una vera e propria offerta
di servizi. A tal proposito, è compito del giudice nazionale procedere ad una
valutazione del complesso delle circostanze di fatto della causa principale.
36 Il
giudice del rinvio, quindi, nell’ambito di tale valutazione, deve tener conto
dello scopo della trasmissione in cui si colloca il gioco, della sua importanza
in termini di tempo e di ricadute economiche attese rispetto a quelle previste
per la detta trasmissione, nonché dell’orientamento dei quesiti posti ai
candidati.
37 Occorre
aggiungere che un gioco come quello della causa principale potrebbe costituire
una «televendita» ai sensi dell’art. 1, lett. f), della direttiva
89/552 solo se rappresentasse una vera e propria attività economica autonoma
consistente nella prestazione di servizi e se non si limitasse ad una mera
offerta di intrattenimento nel contesto della trasmissione (v., per analogia,
quanto ad un gioco a premi inserito in una pubblicazione, sentenza 26 giugno
1997, causa C‑368/95, Familiapress,
Racc. pag. I‑3689, punto 23).
38 Non
si può infatti escludere che l’emittente televisiva abbia semplicemente avuto
intenzione, alla luce del fine della trasmissione nella quale si colloca il
gioco, di renderla interattiva, senza però voler realizzare una vera e propria
offerta di servizi nell’ambito dei giochi implicanti guadagno, in particolare
se tale gioco rappresenta solo una minima parte del contenuto e del tempo del
programma di intrattenimento e, pertanto, non ne altera la natura, e se i
quesiti posti ai candidati sono estranei alla promozione di beni e di servizi
relativi ad attività di natura commerciale, industriale, artigiana o ad una
libera professione. Lo stesso vale se il profitto atteso da tale gioco si
rivela assolutamente accessorio rispetto a quello atteso dalla trasmissione
considerata complessivamente.
39 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicazione dei criteri accolti
dall’art. 1, lett. c), della direttiva 89/552 per definire la pubblicità
televisiva, è d’uopo esaminare se, in una trasmissione come quella di cui alla
causa principale, l’invito, rivolto al telespettatore, di comporre un numero
telefonico speciale per partecipare, dietro pagamento, ad un gioco a premi,
costituisca una forma di messaggio televisivo, o la diffusione di un messaggio
a fini di autopromozione da parte di un’impresa nell’ambito di un’attività
commerciale allo scopo di promuovere la fornitura di beni o di servizi.
40 Il
giudice del rinvio s’interroga sulla qualificazione di «pubblicità televisiva»
del messaggio contenuto nella trasmissione o nella parte di trasmissione
oggetto della causa principale solo per il caso in cui essa non sia
televendita. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti 35‑38 di
questa sentenza, dalle quali emerge che non si può parlare di televendita in
assenza di una vera propria offerta di servizi, occorre riconoscere che il
messaggio da esaminare rientra nell’ambito di un programma di intrattenimento.
41 Posto che l’art. 1, lett. c), della direttiva
89/552 riguarda tutte le forme di messaggio televisivo, si deve altresì
ammettere che la risposta alla questione presentata dal giudice del rinvio
presuppone che si tengano presenti tutti gli aspetti della trasmissione o della
parte trasmissione al fine di determinare se da essi emerge l’intenzione di
trasmettere ai telespettatori una pubblicità televisiva. Pertanto, tale
valutazione non dev’essere limitata alla sola forma
di messaggio costituita dall’apparizione sullo schermo di un numero di telefono
speciale che consente di partecipare al gioco.
42 A
tal proposito, non si può contestare che l’emittente televisiva, con tale
messaggio, cerca di promuovere la detta trasmissione, rendendola più attraente
grazie alla prospettiva di partecipare ad un gioco che consente di vincere un
premio, così da incitare i telespettatori a seguirla. Tuttavia, in generale,
ogni emittente televisiva mira a rendere più attraenti tutti i programmi
televisivi che ha la libertà di trasmettere. Non se ne può dedurre che ogni
forma di messaggio diretto a rendere più attraente una trasmissione costituisca
una pubblicità televisiva.
43 È
quindi necessario chiarire se tale forma particolare di messaggio, costituita
dall’invito a partecipare ad un gioco a premi, presenti una caratteristica
specifica idonea a conferirle il carattere di pubblicità televisiva.
44 Occorre
constatare che tale messaggio ed il gioco al quale permette di prendere parte
sono diretti a far partecipare il telespettatore direttamente al contenuto
stesso della trasmissione. Il detto messaggio costituisce parte integrante di
essa e di per sé non ha, a priori, lo scopo di accrescerne l’interesse.
45 Tuttavia,
considerato il suo contenuto, il gioco potrebbe consistere nel promuovere
indirettamente le qualità dei programmi dell’emittente televisiva, in
particolare se i quesiti sottoposti al candidato vertessero su altre
trasmissioni di tale emittente e fossero quindi tali da incitare i candidati
potenziali a seguirle. Lo stesso potrebbe dirsi se i premi in palio
consistessero in prodotti derivati aventi lo scopo di promuovere tali
programmi, come gli audiovisivi. In tali circostanze, il messaggio trasmesso da
tale programma o parte di programma potrebbe essere considerato una pubblicità
televisiva in forma di autopromozione. Il messaggio potrebbe ancora essere considerato pubblicità televisiva se i beni ed i servizi
offerti come premio formassero oggetto di presentazioni o di promozioni
destinate ad indurre i telespettatori ad acquistare i detti beni e servizi.
46 Occorre
constatare che le informazioni di cui dispone
47 Alla
luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando
che l’art. 1 della direttiva 89/552 dev’essere
interpretato nel senso che una trasmissione, o parte di trasmissione, in cui
un’emittente televisiva offre ai telespettatori la possibilità di partecipare,
componendo immediatamente un numero telefonico speciale – quindi a pagamento –
ad un gioco a premi,
– rientra
nella definizione di televendita di cui al detto articolo, lett. f), se
tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria
offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si
colloca il gioco, dell’importanza di quest’ultimo in termini di tempo e di
ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la
detta trasmissione, nonché dell’orientamento dei quesiti posti ai candidati;
– rientra
nella definizione di pubblicità televisiva di cui al detto articolo,
lett. c), se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco,
nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste
in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i
servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma
di autopromozione, le qualità dei programmi dell’emittente in questione.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 1 della
direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata
dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997,
97/36/CE, dev’essere interpretato nel senso che una
trasmissione, o parte di trasmissione, in cui un’emittente televisiva offre ai
telespettatori la possibilità di partecipare, componendo immediatamente un
numero telefonico speciale – quindi a pagamento – ad un gioco a premi,
– rientra
nella definizione di televendita di cui al detto articolo, lett. f), se
tale trasmissione, o parte di trasmissione, costituisce una vera e propria
offerta di servizi, tenuto conto dello scopo della trasmissione in cui si
colloca il gioco, dell’importanza di quest’ultimo in termini di tempo e di
ricadute economiche attese rispetto a quelle previste complessivamente per la
detta trasmissione, nonché dell’orientamento dei quesiti posti ai candidati;
– rientra
nella definizione di pubblicità televisiva di cui al detto articolo,
lett. c), se, alla luce della finalità e del contenuto di tale gioco,
nonché delle condizioni in cui sono presentati i premi in palio, esso consiste
in un messaggio diretto ad incitare i telespettatori ad acquistare i beni ed i
servizi presentati come premio, o volto a promuovere indirettamente, in forma
di autopromozione, le qualità dei programmi dell’emittente in questione.
(Seguono
le firme)