Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 11 ottobre 2007
C-117/06, Procedimento promosso da Gerda Möllendorf e da Christiane Möllendorf-Niehuus
Nel procedimento C‑117/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Kammergericht Berlin (Germania), con decisione 21 febbraio 2006,
pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2006, nella causa promossa da
Gerda Möllendorf,
Christiane Möllendorf-Niehuus,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans
(relatore), presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen, K. Schiemann,
P. Kūris e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8
marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per
le sig.re Möllendorf e
Möllendorf‑Niehuus, dal sig. K. Alich, Notar;
– per
il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze‑Bahr,
nonché dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti;
– per
il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal
sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8
maggio 2007,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli
artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27
maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda
e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del
Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi
in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei
capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139,
pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo
2003, n. 561 (GU L 82, pag. 1, in prosieguo: il
«regolamento n. 881/2002»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso
intentato dalle sig.re Möllendorf
e Möllendorf‑Niehuus (in prosieguo: le
«venditrici») avverso una decisione del Grundbuchamt
(ufficio del registro fondiario) che ha respinto la loro domanda di
trascrizione nel registro fondiario del trasferimento di un bene immobile in
esecuzione di un atto notarile di vendita.
Contesto normativo
Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite
3 Il
16 gennaio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: il
«Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1390 (2002), che
stabilisce le misure da applicare contro Osama bin
Laden, i membri dell’organizzazione Al‑Qaeda e
i Talibani ed altri individui, gruppi, imprese ed
entità ad essi associati, iscritti nell’elenco redatto in esecuzione delle
risoluzioni del detto Consiglio 1267 (1999) e 1333 (2000).
4 Ai
sensi del paragrafo 2, lett. a), della risoluzione 1390 (2002):
Il Consiglio di sicurezza «[d]ecide che tutti gli Stati devono adottare le seguenti
misure nei confronti di Osama bin Laden, dei membri
dell’organizzazione Al‑Qaeda, dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad
essi associati iscritti nell’elenco redatto in esecuzione delle risoluzioni
1267 (1999) e 1333 (2000), che deve essere aggiornato periodicamente
dal Comitato creato in esecuzione del paragrafo 6 della risoluzione
1267 (1999), di seguito denominato ‘il [comitato delle sanzioni]’:
a)
Congelare senza ritardo i fondi e
altre attività finanziarie o risorse economiche di queste persone, gruppi,
imprese ed entità, inclusi i fondi che provengono da beni posseduti ovvero
controllati, in modo diretto o indiretto, dagli stessi o da persone che
agiscono per loro conto o su loro ordine, e assicurare che né tali fondi né
altri fondi, attività finanziarie o risorse economiche siano resi disponibili,
direttamente o indirettamente, a vantaggio di tali soggetti, da loro cittadini
ovvero da una qualsiasi altra persona che si trovi sul loro territorio» .
5 Il
20 dicembre 2002 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione
1452 (2002), allo scopo di agevolare il rispetto degli obblighi in materia
di lotta al terrorismo. Il paragrafo 1 di tale risoluzione prevede un
certo numero di deroghe ed eccezioni al congelamento dei fondi e delle risorse
economiche imposto dalle risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) e
1390 (2002), che potranno essere attuate dagli Stati per motivi umanitari,
previa approvazione del comitato per le sanzioni.
6 Il
paragrafo 2 della risoluzione 1452 (2002) così dispone:
Il Consiglio di sicurezza «[d]ecide che tutti gli Stati possono consentire che siano
accreditati sui conti soggetti alle previsioni della lett. b) del
paragrafo 4 della risoluzione 1267 (1999) e a quelle del paragrafo 1 e del
paragrafo 2 lett. a) della risoluzione 1390 (2002):
a) Gli
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) I
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi precedenti alla
data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni delle
risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000) o 1390 (2002),
a condizione che detti interessi, somme e versamenti
rimangano assoggettati a tali previsioni».
7 Il
6 luglio 2004 il comitato per le sanzioni ha aggiunto il nome «Aqeel Abdulaziz Al‑Aqil» all’elenco consolidato delle persone fisiche
ed entità da assoggettare al congelamento dei capitali ai sensi delle
risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000).
La disciplina dell’Unione europea e della
Comunità europea
8 Al
fine di attuare la risoluzione 1390 (2002), il 27 maggio 2002 il Consiglio
dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC, concernente
misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden,
dei membri dell’organizzazione Al‑Qaeda e dei Talibani e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad
essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC,
2001/154/PESC e 2001/771/PESC (GU L 139, pag. 4).
9 Come
risulta in particolare dal suo quarto ‘considerando’, il regolamento
n. 881/2002 è stato adottato, segnatamente, per dare esecuzione alla
suddetta risoluzione 1390 (2002).
10 L’art. 1
di detto regolamento dispone:
«Ai
fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(…)
2) Per
“risorse economiche” si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili
o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere
utilizzati per ottenere fondi, beni o servizi.
(…)
4) Per
“congelamento di risorse economiche” si intende il blocco preventivo della loro
utilizzazione ai fini di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo,
compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche».
11 Ai
sensi dell’art. 2 del regolamento n. 881/2002:
«1. Tutti i fondi e le risorse economiche
appartenenti a, o in possesso di, una persona fisica o giuridica, gruppo o
entità designato dal comitato per le sanzioni ed elencato nell’allegato I sono
congelati.
2. È vietato mettere direttamente o indirettamente
fondi a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di
un’entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati nell’allegato I, o
stanziarli a loro vantaggio.
3. È vietato mettere direttamente o indirettamente
risorse economiche a disposizione di una persona fisica o giuridica, di un
gruppo o di un’entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati
nell’allegato I o destinarle a loro vantaggio, per impedire così facendo che la
persona, il gruppo o l’entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi».
12 L’art. 4,
n. 1, del detto regolamento prevede quanto segue:
«È vietato partecipare, consapevolmente e
deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o
indiretto, di aggirare l’articolo 2 o di promuovere le operazioni di cui
all’articolo 3».
13 L’art. 7,
n. 1, del regolamento n. 881/2002 autorizza
14 L’art. 9
dello stesso regolamento così dispone:
«Il presente regolamento si applica a prescindere
dagli eventuali diritti o obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo
internazionale concluso, da qualsiasi contratto stipulato o da qualsiasi
licenza o permesso concessi prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento».
15 L’allegato
I del regolamento n. 881/2002 contiene l’«[e]lenco
delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’articolo 2» dello
stesso regolamento.
16 Considerando
necessaria un’azione della Comunità per dare esecuzione alla risoluzione 1452
(2002), il Consiglio ha adottato, il 27 febbraio 2003, la posizione comune
2003/140/PESC, concernente deroghe alle misure restrittive imposte dalla
posizione comune 2002/402/PESC (GU L 53, pag. 62).
17 Il
quarto ‘considerando’ del regolamento n. 561/2003 precisa che, alla luce
della risoluzione 1452 (2002), occorre modificare le misure imposte dalla
Comunità.
18 L’art. 2
bis del regolamento n. 881/2002, disposizione aggiunta allo stesso dal
regolamento n. 561/2003, contiene, al paragrafo 4, la seguente previsione:
«L’articolo 2,
paragrafo 2, [del regolamento n. 881/2002] non si applica al
versamento sui fondi congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su
detti conti;
b)
pagamenti dovuti nel quadro di
contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono stati
assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza (...),
cui è stata data attuazione successivamente tramite i regolamenti (CE)
n. 337/2000, (CE) n. 467/2001 o il presente regolamento.
Gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti in
questione sono congelati come il conto sul quale sono versati».
19 Il
12 luglio 2004
20 Ai
sensi dell’art. 1 e del punto 2 dell’allegato del regolamento
n. 1277/2004, l’allegato I del regolamento n. 881/2002 è modificato
nel senso che la voce «Aqeel Abulaziz
Al‑Aqil. Data di nascita: 29 aprile 1949» viene
aggiunta all’elenco «Persone fisiche».
21 In
conformità al suo art. 2, il regolamento n. 1277/2004 è entrato in vigore
il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, vale a dire il 13 luglio 2004.
Causa principale e questioni pregiudiziali
22 Con
atto notarile 19 dicembre 2000 è stato concluso un contratto di compravendita
tra le venditrici, nella loro veste di socie di una società di diritto civile,
e i sigg. Salem-Abdul Ghani
El-Rafei, Kamal Rafehi e Ageel A. Al‑Ageel (in prosieguo: gli «acquirenti»), anch’essi
nella loro veste di soci di una società di diritto civile.
23 In
forza di tale contratto, le venditrici hanno accettato di cedere a titolo
oneroso agli acquirenti un terreno edificato di loro proprietà sito a Berlino,
a fronte del pagamento, da parte di questi ultimi, di un prezzo di vendita pari
a DEM 2 375 000.
24 Dal
contratto di compravendita risulta altresì che le parti si sono accordate per
il trasferimento della proprietà del bene immobile agli acquirenti e per la
trascrizione del trasferimento stesso nel registro fondiario («Grundbuch»).
25 Questo stesso contratto prevede inoltre il deposito del
prezzo di vendita su un conto a favore di terzi del notaio rogante (in
prosieguo: il «notaio»), per poi essere corrisposto alle venditrici al momento
della trascrizione a titolo provvisorio del trasferimento della proprietà nel
registro fondiario, in attesa della trascrizione definitiva.
26 L’8
marzo 2001 è stata effettuata una trascrizione a titolo provvisorio del
trasferimento di proprietà a favore degli acquirenti nel registro fondiario.
27 Con
decisione 29 ottobre 2003 il Grundbuchamt presso l’Amtsgericht Lichtenberg (pretore
di Lichtenberg) ha respinto la domanda di
trascrizione definitiva del trasferimento di proprietà nel registro fondiario,
presentata dal notaio il 22 gennaio
28 Il
9 dicembre 2004 il notaio ha nuovamente richiesto la trascrizione definitiva
nel registro fondiario del trasferimento di proprietà in favore degli
acquirenti in forza dell’atto notarile 19 dicembre 2000.
29 Con
decisione 21 aprile 2005 il Grundbuchamt, dopo aver
constatato che il nome di uno degli acquirenti era iscritto nell’elenco di cui
all’allegato I del regolamento n. 881/2002, ha respinto tale domanda di
trascrizione, fondandosi sugli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, di
detto regolamento.
30 Il
3 maggio 2005 il notaio ha presentato ricorso avverso detta decisione dinanzi
al Grundbuchamt, il quale, con decisione 11 maggio
2005, lo ha trasmesso d’ufficio al Landgericht Berlin (Tribunale circondariale di Berlino), il quale lo ha
rigettato con ordinanza 27 settembre 2005.
31 Il
7 ottobre 2005 il notaio ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Kammergericht Berlin (Corte
d’appello di Berlino).
32 Il
giudice del rinvio osserva che le venditrici affermano, in primo luogo, che gli
artt. 2, n. 3, e 4, n. 1, del regolamento n. 881/2002, e in
particolare i termini «mettere (…) a disposizione» e «destinarle a loro
vantaggio», che figurano nella prima delle due disposizioni citate, devono
essere interpretati nel senso che essi hanno unicamente ad oggetto quei negozi
giuridici nei quali la prestazione e la controprestazione non si trovano in un
rapporto di equilibrio economico. Orbene, nella fattispecie, il prezzo di
vendita del bene immobile convenuto tra le parti rappresenterebbe una somma
significativa, che sarebbe peraltro già stata versata alle venditrici.
33 Dinanzi
al Kammergericht Berlin
queste ultime sostengono, in secondo luogo, che in caso di annullamento del
contratto di compravendita gli acquirenti avrebbero diritto ad ottenere il
rimborso del prezzo d’acquisto del bene immobile da parte delle venditrici, il
che significherebbe mettere a disposizione degli acquirenti una somma
equivalente a tale prezzo d’acquisto. Orbene, un tale risultato sarebbe
contrario al settimo ‘considerando’ e all’art. 2, n. 1, del
regolamento n. 881/2002.
34 Il
giudice del rinvio illustra che, secondo il diritto tedesco, l’acquisto della
proprietà di un bene immobile non si produce direttamente in forza della
conclusione di un contratto di compravendita per atto notarile tra un venditore
e un compratore, ma necessita inoltre, per acquisire efficacia, della
conclusione di un accordo tra le due parti avente ad oggetto il trasferimento
di proprietà, conformemente all’art. 925 del codice civile (Bürgerliches Gesetzbuch; in
prosieguo: il «BGB»), nonché della trascrizione di tale trasferimento nel
registro fondiario a norma dell’art. 873 del BGB.
35 Detto giudice rileva inoltre che, secondo il diritto tedesco,
quando sussiste una limitazione al potere di disporre di un bene – come accade
nella causa principale in ragione dell’obbligo di congelamento dei fondi
divenuto applicabile ad uno degli acquirenti – e tale limitazione interviene
dopo la conclusione sia del contratto di compravendita per atto notarile, sia
dell’accordo sul trasferimento della proprietà, ma prima della domanda di trascrizione
di tale trasferimento nel registro fondiario, il Grundbuchamt
è tenuto, in linea di principio, a tenerne conto.
36 Il
Kammergericht Berlin
aggiunge che l’ostacolo giuridico alla trascrizione del trasferimento di
proprietà nel registro fondiario osta all’esecuzione del contratto di
compravendita, cosicché le venditrici sono tenute a rimborsare il prezzo di
vendita agli acquirenti, in forza degli artt. 275 e 323 del BGB.
37 Si
pone tuttavia la questione se un simile rimborso sia compatibile con il divieto
di cui all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 881/2002.
38 In
un’ordinanza integrativa datata 23 febbraio 2006 il giudice del rinvio rileva
che dagli artt. 2, nn. 1‑3, e 4,
n. 1, del detto regolamento non discende che si possa imporre al venditore
la costituzione di un deposito corrispondente all’importo del prezzo di vendita
del bene in questione, qualora il venditore medesimo non abbia avuto conoscenza
delle sanzioni gravanti sul compratore al momento della conclusione del
contratto di compravendita o della percezione dell’importo della transazione.
39 In
questa stessa ordinanza, il giudice del rinvio sottolinea l’esistenza di dubbi
in ordine alla questione se, in caso di pluralità di acquirenti oppure, come
nella causa principale, di loro aggregazione in una società di diritto civile,
il diritto alla restituzione del prezzo di vendita debba essere congelato
integralmente oppure soltanto fino a concorrenza della quota detenuta
dall’acquirente interessato dalle misure restrittive.
40 Alla
luce di quanto sopra, il Kammergericht Berlin, ritenendo che la soluzione della controversia di
cui è stato investito dipenda dall’interpretazione del regolamento
n. 881/2002, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni di cui agli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1,
del regolamento […] n. 881/2002 […] vietino l’accordo per il trasferimento
della proprietà di un immobile, concluso in adempimento di un contratto di compravendita,
a favore di una persona fisica menzionata nell’allegato I di detto regolamento.
2) In
caso di soluzione affermativa della prima questione: se il regolamento […]
n. 881/2002 vieti la trascrizione nel registro fondiario, necessaria per
il trasferimento della proprietà dell’immobile, anche nel caso in cui il
sottostante contratto di compravendita sia stato concluso prima della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del
provvedimento restrittivo dei poteri dispositivi e le parti si siano vincolate
al trasferimento della proprietà con accordo precedente tale pubblicazione, ed
il prezzo di acquisto che in base al contratto la persona fisica menzionata
all’allegato I del regolamento deve pagare quale acquirente sia stato, prima
della data di pubblicazione suddetta,
a) depositato
su un conto notarile a favore di terzi, oppure
b) pagato
al venditore».
Sulle questioni pregiudiziali
41 Con
le sue due questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 2, n. 3, e 4, n. 1,
del regolamento n. 881/2002 debbano essere interpretati nel senso che, in
una situazione in cui sia il contratto di compravendita di un bene immobile che
l’accordo sul trasferimento della proprietà di tale bene sono stati conclusi
prima della data di iscrizione dell’acquirente nell’elenco di cui all’allegato
I di detto regolamento, e in cui il prezzo di vendita è stato del pari pagato
prima di tale data, le disposizioni sopra citate vietino la trascrizione
definitiva, in esecuzione del contratto suddetto, del trasferimento della
proprietà nel registro fondiario, successivamente a tale data.
42 Anzitutto,
deve osservarsi che l’esame di tali questioni va svolto unicamente alla luce
dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002.
43 Infatti,
come rileva l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, la
decisione di rinvio non contiene alcuna indicazione che permetta di comprendere
per quale ragione l’art. 4, n. 1, di detto regolamento, che riguarda
l’ipotesi di un aggiramento dell’art. 2 di quest’ultimo, potrebbe essere
rilevante in una fattispecie come quella di cui alla causa principale.
44 Come
osservato dalla Commissione, senza essere contraddetta sul punto, la circostanza
che gli acquirenti abbiano concluso il contratto di compravendita in questione
nella loro veste di soci di una società di diritto civile non comporta un tale
rischio di aggiramento dato che, ove dovesse essere autorizzata la trascrizione
definitiva del trasferimento di proprietà nel registro fondiario, nello stesso
dovrebbero figurare i nomi di tutti i soci, compreso quello della persona
iscritta nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 881/2002.
45 Nella
fattispecie, occorre essenzialmente chiarire se, in circostanze quali quelle
della causa principale, la trascrizione definitiva del trasferimento di
proprietà nel registro fondiario significhi mettere una risorsa economica
direttamente o indirettamente a disposizione di persone fisiche o giuridiche,
di gruppi o di entità designati dal comitato per le sanzioni ed elencati
nell’allegato I del regolamento n. 881/2002, permettendo loro in tal modo
di ottenere fondi, beni o servizi, ai sensi dell’art. 2, n. 3, di
tale regolamento.
46 A
questo proposito, si deve anzitutto constatare che il bene oggetto della causa
principale, un bene immobile edificato, costituisce una risorsa economica ai
sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002, poiché un
bene siffatto è chiaramente ricompreso nella definizione del concetto di
«risorse economiche», di cui all’art. 1, punto 2, di detto
regolamento, in quanto bene materiale immobile, che non ha natura di fondo
economico, ma che può essere utilizzato per ottenere fondi, beni o servizi.
47 Risulta
inoltre dalla decisione di rinvio che uno dei tre acquirenti è una persona
fisica iscritta sia nell’elenco redatto dal comitato delle sanzioni, sia in
quello di cui all’allegato I del regolamento n. 881/2002.
48 Di
conseguenza, rimane unicamente da chiarire se la trascrizione definitiva del
trasferimento di proprietà dell’immobile in questione nel registro fondiario
costituisca un atto che equivale a «mettere direttamente o indirettamente fondi
a disposizione» della persona fisica iscritta nei suddetti elenchi, di modo che
questa «possa ottenere fondi, beni o servizi», ai sensi dell’art. 2,
n. 3, del regolamento n. 881/2002.
49 Orbene,
nella formulazione della disposizione citata nulla consente di supporre che
essa non si applichi, come sostengono le venditrici, all’ottenimento di risorse
economiche in un peculiare contesto quale quello di cui alla causa principale,
vale a dire quello di una transazione contraddistinta da un equilibrio
economico tra la prestazione e la controprestazione.
50 Al
contrario, il divieto di cui al suddetto art. 2, n. 3, è espresso in
termini di particolare ampiezza, come testimonia l’uso delle locuzioni
«direttamente o indirettamente».
51 Del
pari, l’espressione «mettere [...] a disposizione» ha un’ampia accezione, che
non si riferisce ad una specifica qualificazione giuridica, ma ricomprende ogni
atto il cui compimento sia necessario, in forza del diritto nazionale
applicabile, per consentire a una persona di ottenere effettivamente il potere
di disporre pienamente del bene di cui trattasi.
52 Deve
rilevarsi che la trascrizione definitiva del trasferimento della proprietà di
un bene nel registro fondiario costituisce un atto di tal genere, poiché è
pacifico che, nel diritto tedesco, è solo in seguito a un tale atto che
l’acquirente ha il potere non soltanto di ipotecare, ma anche e soprattutto di
vendere il bene immobile di cui ha in tal modo acquisito la proprietà.
53 Sono,
del resto, proprio atti di tale natura che l’art. 2, n. 3, del
regolamento n. 881/2002 intende proibire, dal momento che essi consentono
ad una persona iscritta nell’elenco di cui all’allegato I di tale regolamento
di ottenere fondi, beni o servizi.
54 È
importante aggiungere che, ai fini dell’interpretazione del regolamento
n. 881/2002, si deve egualmente considerare il testo e l’oggetto della
risoluzione 1390 (2002) cui il suddetto regolamento, ai termini del suo quarto
‘considerando’, intende dare esecuzione (v., in tal senso, sentenze 30 luglio 1996,
causa C‑84/95, Bosphorus,
Racc. pag. I‑3953, punti 13 e 14, nonché 9 marzo 2006,
causa C‑371/03, Aulinger, Racc. pag. I‑2207,
punto 30).
55 Orbene,
ai sensi del paragrafo 2, lett. a), della risoluzione 1390 (2002), gli
Stati devono «assicurarsi che né tali fondi, né altri fondi [appartenenti a
persone, gruppi, imprese ed entità associate inclusi nell’elenco redatto in
esecuzione delle risoluzioni 1267 (1999) e 1333 (2000)], attività finanziarie o
risorse economiche siano resi disponibili, direttamente o indirettamente, per i
fini da questi perseguiti, da loro cittadini o da persone che si trovino nel
loro territorio».
56 La
formulazione ampia e inequivoca di tale disposizione
conferma che l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002 si
applica ad ogni caso in cui sia messa a disposizione una risorsa economica, e
dunque anche ad un atto, come quello di cui alla causa principale, che consegue
all’esecuzione di un contratto sinallagmatico, per il quale il consenso è stato
prestato in cambio del pagamento di una contropartita economica.
57 Non
si può negare, infine, che l’applicazione nella causa principale del divieto di
cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002, laddove
colpisce una persona ritenuta associata a Osama bin
Laden, alla rete Al‑Qaeda o ai Talibani, che concorre al finanziamento di attività
terroristiche, o le organizza, le facilita, le prepara, le esegue o le
sostiene, è conforme all’obiettivo delle sanzioni previste dalla risoluzione
1390 (2002), quale enunciato, in particolare, dai commi terzo e nono del
preambolo e dal paragrafo 4 di quest’ultima, consistente nel combattere e
sradicare il terrorismo internazionale, segnatamente eliminando le reti
terroristiche internazionali e le relative risorse finanziarie.
58 Del
resto, come afferma correttamente il governo tedesco, se si dovesse accogliere
la tesi sostenuta dalle venditrici, sarebbe necessario determinare, per ogni
fattispecie, se vi sia un’effettiva equivalenza economica tra le prestazioni
convenute. Una simile tesi comporterebbe concreti rischi di elusione del
divieto in questione e darebbe luogo a complessi problemi applicativi per gli
Stati membri.
59 Come
affermato da questo stesso governo, anche se nella causa principale sussistesse
un tale equilibrio economico, non si potrebbe escludere che il bene ottenuto
dalla persona indicata nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento
n. 881/2002 offra migliori opportunità di valorizzazione, ad esempio una
maggiore facilità di scambio o, come ha rilevato l’avvocato generale al
paragrafo 72 delle sue conclusioni, la possibilità di ricavare, con un atto
ulteriore di disposizione del bene, somme maggiori di quelle spese per il suo
acquisto.
60 In
forza di quanto precede, si deve concludere che un’operazione come la
trascrizione definitiva del trasferimento di proprietà di un bene immobile nel
registro fondiario è vietata, in forza dell’art. 2, n. 3, del
regolamento n. 881/2002, in quanto comporterebbe, ove consentita, la messa
a disposizione di una risorsa economica a favore di una persona iscritta
nell’elenco di cui all’allegato I del detto regolamento, il che consentirebbe a
quest’ultima di ottenere fondi, beni o servizi.
61 Tale conclusione non può essere inficiata, anzitutto, dalla
circostanza che nella causa principale vari elementi relativi alla transazione
immobiliare necessari, ai sensi del diritto tedesco applicabile, al
trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile – in particolare la
conclusione sia del contratto di compravendita che dell’accordo sul
trasferimento della proprietà, così come, del resto, il pagamento del prezzo di
vendita – erano già stati effettuati prima che il divieto in questione
divenisse applicabile a uno degli acquirenti in seguito al suo inserimento nell’elenco
suddetto.
62 In
effetti, l’art. 9 del regolamento n. 881/2002 va interpretato nel
senso che le misure previste da tale regolamento, tra cui il congelamento delle
risorse economiche, vietano altresì il compimento di atti esecutivi di contratti
conclusi anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento, come la
trascrizione definitiva del trasferimento di proprietà nel registro fondiario.
63 Come
ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, una
tale applicazione immediata delle misure suddette è inoltre coerente con
l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 881/2002, che è quello di
impedire immediatamente ai soggetti associati ad Osama bin
Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani di disporre di qualsiasi risorsa finanziaria ed
economica, al fine di impedire il finanziamento di attività terroristiche,
obiettivo questo che non potrebbe essere perseguito altrettanto efficacemente
ove si consentisse a tali soggetti di portare a compimento transazioni concluse
prima della loro iscrizione nell’elenco di cui all’allegato I del citato
regolamento.
64 L’applicazione
immediata delle disposizioni del regolamento n. 881/2002 è, del resto,
avvalorata dalla circostanza che la disciplina comunitaria non prevede eccezioni
che permettano, dopo l’entrata in vigore del regolamento, di porre in essere un
atto esecutivo di un contratto, concluso anteriormente a tale data, quale ad
esempio, come nella causa principale, la trascrizione definitiva del
trasferimento di proprietà nel registro fondiario. Un tale atto comporta, come
si è già sottolineato, la messa a disposizione del
bene in questione, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del suddetto
regolamento.
65 A
tale proposito si deve rilevare che l’art. 2 bis, n. 4,
lett. b), del regolamento n. 881/2002, riprendendo alla lettera il
contenuto del paragrafo 2 della risoluzione 1452 (2002), prevede un’eccezione
al divieto di cui all’art. 2, n. 2, dello stesso regolamento,
relativamente al versamento sui fondi congelati dei pagamenti dovuti nel quadro
di contratti, accordi o obblighi precedenti alla data in cui tali conti sono
stati assoggettati alle disposizioni delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza, cui è stata data attuazione, segnatamente, col regolamento citato,
in quanto tali pagamenti debbono essere del pari congelati, come il conto sul
quale sono versati.
66 Tuttavia,
un’eccezione del genere non è prevista dalla disciplina comunitaria con
riferimento al divieto sancito dall’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 881/2002, relativo alla messa a disposizione di risorse economiche come
quelle di cui trattasi nella causa principale. Una tale eccezione non si trova
del resto neppure nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
67 Inoltre,
la conclusione relativa all’applicabilità del divieto di cui all’art. 2,
n. 3, del regolamento n. 881/2002 in un caso come quello di cui alla
causa principale non può neppure essere messa in discussione in ragione delle
difficoltà che genererebbe, secondo il giudice del rinvio, il fatto di non
poter procedere alla trascrizione definitiva nel registro fondiario del
trasferimento di proprietà del bene immobile di cui trattasi.
68 Come
rilevato dal giudice del rinvio, dal diritto nazionale applicabile discende
che, poiché l’assenza di una tale trascrizione osta all’esecuzione del
contratto di compravendita, le venditrici sono conseguentemente tenute a
rimborsare agli acquirenti il prezzo di vendita del bene immobile acquistato da
questi ultimi. Sorgerebbe tuttavia la questione della compatibilità di un tale rimborso con il divieto di cui
all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 881/2002.
69 A
tal proposito va rilevato che, nel caso in cui sorgesse una tale difficoltà,
essa, derivando dalle conseguenze che discendono, con riferimento al diritto
nazionale, dall’applicazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 881/2002, non potrebbe in alcun caso incidere sulla soluzione da
fornire alla questione se, in diritto comunitario, il divieto previsto da tale
disposizione si applichi ad un caso come quello in esame nella causa
principale.
70 In
ogni caso, il rimborso del prezzo di vendita del bene in questione, previsto
dal diritto nazionale, sembra essere consentito in base all’art. 2 bis,
n. 4, lett. b), del regolamento n. 881/2002. Tale norma prevede infatti un’eccezione al divieto di cui all’art. 2,
n. 2, dello stesso regolamento, laddove siano soddisfatte le condizioni di
applicabilità dell’eccezione stessa, tra cui vi è il congelamento dei fondi
rimborsati.
71 Inoltre,
quanto alla questione se, in caso di una pluralità di acquirenti e, in
particolare, della loro aggregazione in una società di diritto civile, il
rimborso del prezzo di vendita del bene in parola debba essere congelato
integralmente o solo fino a concorrenza della quota detenuta dall’acquirente
colpito dalle misure restrittive, si deve constatare che si tratta, del pari,
di una questione relativa all’esecuzione, con riferimento al diritto nazionale,
del divieto di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002.
72 Orbene,
come è già stato stabilito al punto 69 della presente sentenza, una
questione siffatta, che concerne la portata delle norme giuridiche nazionali
relative alle conseguenze dell’applicazione del divieto suddetto, non può
incidere sull’interpretazione che
73 In
merito va rilevato che, conformemente all’art. 8 del regolamento
n. 881/2002,
74 Infine,
all’udienza le venditrici ed il notaio hanno sostenuto che l’applicazione del
divieto di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002
nella controversia di cui è investito il giudice del rinvio sarebbe incompatibile
con il diritto fondamentale dei proprietari di disporre dei loro beni.
75 A
tal proposito, si deve rilevare che non si tratta, nella fattispecie, di un
pregiudizio asseritamente sproporzionato al diritto
di proprietà di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato I del
regolamento n. 881/2002, derivante dall’imposizione, da parte di detto
regolamento, di misure restrittive nei confronti di quella persona.
76 L’asserito
pregiudizio al diritto di proprietà riguarda taluni effetti indiretti sul
diritto di proprietà di persone diverse da quelle iscritte nell’elenco
suddetto, conseguenti all’obbligo di rimborso che deriverebbe, se del caso, in
forza del diritto nazionale applicabile, dall’impossibilità di procedere alla
trascrizione definitiva nel registro fondiario del trasferimento di proprietà
di un bene immobile, in applicazione dell’art. 2, n. 3, del
regolamento n. 881/2002.
77 Pertanto,
la questione se, in considerazione delle peculiarità della causa principale, un
tale obbligo di rimborso rappresenti un pregiudizio asseritamente
sproporzionato al diritto di proprietà non può influire in alcun modo su quella
dell’applicabilità dell’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 881/2002 ad una situazione come quella di cui alla causa principale. Ne
consegue che tale questione riguarda il diritto nazionale e non va dunque
affrontata nell’ambito della presente domanda di decisione pregiudiziale.
78 Tuttavia,
per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 881/2002, è
opportuno peraltro rammentare che, come risulta da costante giurisprudenza, i
precetti inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento
giuridico comunitario vincolano anche gli Stati membri anche quando questi
danno esecuzione alle disposizioni comunitarie e, di conseguenza, gli Stati
stessi sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel
rispetto dei precetti sopra menzionati (v., in particolare, sentenza 10 luglio
2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker
Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I‑7411, punto 88, e
giurisprudenza ivi citata).
79 Spetta
dunque al giudice del rinvio valutare se, in considerazione delle peculiarità
della causa principale, un eventuale rimborso delle somme percepite dalle
venditrici rappresenti un pregiudizio sproporzionato al diritto di proprietà di
queste ultime e, in tal caso, applicare la normativa nazionale in questione,
per quanto possibile, nel rispetto dei detti precetti derivanti dal diritto
comunitario.
80 Alla
luce di quanto precede, occorre risolvere le questioni pregiudiziali proposte
dichiarando che l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002 deve
essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui tanto il contratto
di compravendita di un bene immobile quanto l’accordo sul trasferimento della
proprietà di tale bene siano stati conclusi prima della data di iscrizione
dell’acquirente nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento, e in
cui il prezzo di vendita sia stato del pari pagato prima di tale data, la detta
disposizione vieta la trascrizione definitiva, in esecuzione del contratto
summenzionato, del trasferimento di proprietà nel registro fondiario
successivamente a tale data.
Sulle spese
81 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 2, n. 3,
del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità
associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e
abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta
l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto
dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse
finanziarie nei confronti dei Talibani
dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio
27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che, in una
situazione in cui tanto il contratto di compravendita di un bene immobile
quanto l’accordo sul trasferimento della proprietà di tale bene siano stati
conclusi prima della data di iscrizione dell’acquirente nell’elenco di cui
all’allegato I del detto regolamento n. 881/2002, come modificato dal
regolamento n. 561/2003, e in cui il prezzo di vendita sia stato del pari
pagato prima di tale data, la detta disposizione vieta la trascrizione
definitiva, in esecuzione del contratto summenzionato, del trasferimento di
proprietà nel registro fondiario successivamente a tale data.
(Seguono
le firme)