Corte di Giustizia delle Comunità europee, 30 luglio
1996
C-84/95, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS – Minister
for Transport, Energy and Communications e altri
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Supreme Court d' Irlanda nella causa
dinanzi ad essa pendente tra
Bosphorus Hava Yollari
Turizm ve Ticaret AS
e
Minister for Transport, Energy and Communications e
altri,
domanda vertente
sull' interpretazione dell' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 26
aprile 1993, n. 990, relativo agli scambi tra
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris e D.A.O. Edward,
presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray,
H. Ragnemalm e L. Sevón,
giudici,
avvocato
generale: F.G. Jacobs
cancelliere:
signora L. Hewlett, amministratore
viste le
osservazioni scritte presentate:
° per
° per il Minister for Transport,
Energy and Communications d' Irlanda
e a., dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità
di agente, assistito dai signori John D. Cooke, SC, e
Roderick F. O' Hanlon, BL;
° per il
governo danese, dal signor Peter Biering, consigliere
giuridico, in qualità di agente;
° per il
governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat, in
qualità di agente;
° per
vista la
relazione d' udienza,
sentite le
osservazioni orali della Bosphorus Hava Yollari Turizm
ve Ticaret AS, rappresentata dai signori James O' Reilly e F. Rory Brady, SC, del Minister for Transport, Energy and Communications e a., rappresentato dai signori Richard Nesbitt, SC, e Roderick F. O' Hanlon, del governo danese, rappresentato dal signor Peter Biering, e della Commissione, rappresentata dal signor Eric
White, all' udienza del 27 marzo 1996,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 aprile
1996,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 12 febbraio 1995, pervenuta in cancelleria il 20 marzo successivo,
2 La detta
questione è sorta nell' ambito di una controversia tra
3 Emerge dagli
atti della causa principale che l' accordo tra
4 Allorché uno
degli aeromobili, dopo essere stato sottoposto a operazioni di manutenzione all' aeroporto di Dublino, si apprestava a decollare, il
Ministro ne disponeva il sequestro, in forza dell' art. 8 del regolamento n.
990/93, con la motivazione che trattavasi di
aeromobile in cui un soggetto stabilito nella Repubblica federale di Iugoslavia
o operante a partire dal territorio di quest' ultima deteneva una
partecipazione di maggioranza o di controllo.
"Tutte le
imbarcazioni, tutti i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile e tutti
gli aeromobili la cui proprietà è detenuta da una persona o da un' impresa stabilita nella Repubblica federale di
Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o operante a partire da quest' ultima sono
sequestrati dalle autorità competenti degli Stati membri."
6
"Se l' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile
1993, n. 990, debba essere interpretato nel senso che si applica a un
aeromobile in cui la partecipazione maggioritaria, o comunque di controllo, sia
detenuta da un' impresa avente sede nella Repubblica federale di Iugoslavia
(Serbia o Montenegro), nel caso in cui tale aeromobile sia stato dato a nolo
dal proprietario per un periodo di quattro anni a partire dal 22 aprile
7 Tenuto conto
dei fatti della controversia principale, la questione dev'
essere interpretata nel senso che intende far chiarire se l' art. 8 del
regolamento n. 990/93 sia applicabile ad un aeromobile di proprietà di una
persona giuridica stabilita nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)
o operante a partire dal suo territorio, mentre il proprietario ha noleggiato
tale aeromobile per un periodo di quattro anni ad un' altra persona giuridica
che non è stabilita nella suddetta repubblica né opera a partire dal suo
territorio e nella quale nessuna persona fisica o giuridica stabilita nella
suddetta repubblica o operante a partire dal suo territorio detiene una
partecipazione di maggioranza o di controllo.
Il regolamento
n. 990/93 e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell' ONU
8
10 Questa analisi
non può essere condivisa.
11 Come ha
sottolineato
12 Il testo dell' art. 8, primo comma, del regolamento n. 990/93 non
consente per nulla di inferire che esso sottende una distinzione tra la
proprietà di un aeromobile, da un lato, e, dall' altro, l' utilizzo e la
gestione quotidiani dello stesso. Del resto, nessun punto di tale disposizione
prescrive che non venga applicata a un aeromobile di proprietà di un soggetto
stabilito nella Repubblica federale di Iugoslavia o operante a partire dal suo
territorio, se tale soggetto non è coinvolto nell' utilizzo
e nella gestione quotidiani dell' aeromobile stesso.
13 Quanto al
contesto e agli scopi perseguiti va rilevato che, mediante il regolamento n.
990/93, il Consiglio ha messo in atto la decisione della Comunità e dei suoi
Stati membri, riuniti nell' ambito della cooperazione
politica, di servirsi di uno strumento comunitario per attuare nella Comunità
taluni aspetti delle sanzioni decise, nei confronti della Repubblica federale
di Iugoslavia, dal Consiglio di sicurezza dell' ONU, il quale, sulla base del
capitolo VII della Carta dell' ONU, ha emanato le risoluzioni 713 (1991), 752 (1992)
e 787 (1992) e ne ha aggravato le sanzioni con la risoluzione 820 (1993).
14 Per
determinare la portata dell' art. 8, primo comma, del
regolamento n. 990/93, occorre pertanto tener conto anche del testo e degli
scopi delle dette risoluzioni e segnatamente del paragrafo 24 della risoluzione
820 (1993), il quale dispone che "tutti gli Stati devono sequestrare tutte
le imbarcazioni, tutti i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile e
tutti gli aeromobili che si trovano nel loro territorio e nei quali una persona
o impresa stabilita nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e
Montenegro) o operante a partire da quest' ultima detiene un interesse di
maggioranza o preponderante".
15 La
formulazione del paragrafo 24 della risoluzione 820 (1993) conferma dunque che l' art. 8, primo comma, del regolamento n. 990/93, si
applica a tutti gli aeromobili la cui proprietà è detenuta da una persona o da
un' impresa stabilita nella Repubblica federale di Iugoslavia o operante a
partire da quest' ultima, senza che tale soggetto debba necessariamente
disporre anche del controllo effettivo sull' aeromobile. Infatti
il termine "interesse" che figura nel paragrafo 24 non può comunque
non ricomprendere anche la proprietà tra i requisiti determinanti per procedere
al sequestro. Inoltre il detto termine viene impiegato in questo paragrafo
unitamente all' espressione "di
maggioranza", che manifestamente presuppone il concetto di proprietà.
16 Questo rilievo
è confermato dal fatto che la maggior parte delle versioni linguistiche dell'
art. 8, primo comma, del regolamento n. 990/93 utilizzano una formulazione che
contiene un riferimento esplicito alla proprietà. Inoltre l' art.
8, secondo comma, del regolamento prevede, dando così attuazione al paragrafo
26 della risoluzione 820 (1993), la possibilità di addebitare ai proprietari le
spese di sequestro degli aeromobili.
17 Ancora, il
sequestro di ogni aeromobile di proprietà di un soggetto stabilito nella
Repubblica federale di Iugoslavia o operante a partire da tale Repubblica,
anche nel caso in cui un' impresa quale
18 Al
contrario, rifarsi alla nozione di esercizio e gestione quotidiani, anziché a
quello di proprietà, come criterio determinante per l' applicazione
delle misure di cui all' art. 8, primo comma, del regolamento n. 990/93
equivarrebbe a incrinare l' efficacia dell' applicazione delle sanzioni, che
consistono nel sequestro di tutti i mezzi di trasporto, ivi compresi gli
aeromobili, appartenenti alla Repubblica federale di Iugoslavia e ai suoi
cittadini per rafforzare ulteriormente la pressione esercitata su tale
Repubblica. Infatti, il semplice trasferimento dell' esercizio
e della gestione quotidiani dei mezzi di trasporto, mediante un contratto di
noleggio o in altro modo che non comporti trasferimento di proprietà,
consentirebbe a tale Repubblica o ai suoi cittadini di sottrarsi all'
applicazione delle sanzioni.
I diritti
fondamentali e il principio di proporzionalità
19
20 Una simile
interpretazione sarebbe anche contraria al principio di proporzionalità, in
quanto il proprietario dell' aeromobile in questione è
già stato sanzionato mediante il congelamento dei canoni locativi in conti bancari
bloccati; il sequestro dell' aeromobile costituirebbe pertanto una sanzione
palesemente inutile e sproporzionata nei confronti di una parte assolutamente
innocente.
21 Va
ricordato che, per giurisprudenza costante, i diritti fondamentali invocati dalla
Bosphorus Airways non
appaiono come prerogative assolute e il loro esercizio può essere oggetto di
restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti
dalla Comunità (v. sentenze 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer,
Racc. pag. 3727; 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf,
Racc. pag. 2609, e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc.
pag. I-4973).
23 Va rilevato
inoltre che l' importanza degli obiettivi perseguiti
dal regolamento controverso è tale da giustificare eventuali conseguenze
negative, anche di un certo peso, per taluni operatori.
24 Le
disposizioni del regolamento n. 990/93 contribuiscono in particolare all' attuazione a livello comunitario delle sanzioni nei
confronti della Repubblica federale di Iugoslavia decise e poi confermate da
numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell' ONU. Nel terzo
'considerando' del regolamento n. 990/93 si dichiara che "prolungate attività
dirette e indirette della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e
Montenegro) nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina e nei confronti di questa
sono la causa principale per i drammatici avvenimenti nella Repubblica di
Bosnia-Erzegovina" e, nel quarto 'considerando' ,
che "il proseguimento di tali attività condurrà ad ulteriori,
inaccettabili perdite di vite umane e danni materiali e ulteriori violazioni
della pace e sicurezza internazionale in questa regione". Inoltre si
osserva, nel settimo 'considerando' del regolamento, che, "finora la parte
dei serbi di Bosnia non ha accettato integralmente il piano di pace della
conferenza internazionale sull' ex Iugoslavia,
nonostante gli appelli in tal senso del Consiglio di sicurezza".
25 E' proprio
in considerazione di tali circostanze che l' obiettivo
perseguito dalle sanzioni riveste un' importanza notevole, vale a dire
segnatamente, ai sensi del regolamento n. 990/93, e più in particolare del suo
ottavo 'considerando' , quella di dissuadere
26 Al cospetto
di un obiettivo di interesse generale così fondamentale per
27 La
questione pregiudiziale va dunque risolta dichiarando che l' art.
8 del regolamento n. 990/93 si applica a un aeromobile appartenente a un'
impresa stabilita nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)
o operante a partire dal territorio di questa, anche nel caso in cui il
proprietario abbia concesso a nolo l' aeromobile per quattro anni ad un' altra
impresa che non è stabilita in tale Repubblica né opera a partire dal suo
territorio, e nella quale la partecipazione di maggioranza o di controllo non è
detenuta da una persona fisica o giuridica stabilita in tale Repubblica o
operante a partire dal suo territorio.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
28 Le spese
sostenute dai governi danese e austriaco, nonché dalla
Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dalla Supreme Court d' Irlanda con ordinanza 12
febbraio 1995, dichiara:
L' art. 8 del
regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile 1993, n. 990, relativo agli scambi
tra
(Seguono le firme)