Corte di Giustizia delle Comunità europee, 10 luglio
2003
C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture Ltd e a. – The Scottish Ministers
Nei procedimenti riuniti C-20/00 e C-64/00,
aventi ad
oggetto domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi
dell'art. 234 CE, dalla Court of Session (Scozia)
(Regno Unito) nei procedimenti dinanzi ad essa pendente tra
Booker Aquaculture Ltd,
che opera con la
denominazione «Marine Harvest McConnell»
(procedimento
C-20/00),
Hydro Seafood GSP Ltd
(procedimento
C-64/00)
e
The Scottish Ministers,
domande vertenti
sull'interpretazione dei principi di diritto comunitario relativi alla tutela dei
diritti fondamentali, in particolare del diritto di proprietà, nonché sulla
validità della direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE, recante
misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175,
pag. 23),
composta dal
sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward e A.
avvocato
generale: sig. J. Mischo
cancelliere:
sig. H.A. Rühl,
amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per
- per The Scottish Ministers, dalla sig.ra
R. Magrill, in qualità di
agente, e dal Lord Advocate C. Boyd,
QC, assistiti dal sig. N. Paines, QC, nonché dalla sig.ra L. Dunlop, advocate;
- per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. N. Paines, QC;
- per il
governo francese, dalle sig.re C. Vasak
e K. Rispal-Bellanger, in qualità
di agenti;
- per il
governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato;
- per il
governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- per il
governo norvegese della sig.ra M. Djupesland, in qualità di agente;
- per il
Consiglio dell'Unione europea, dal sig. J. Carbery, in qualità di agente;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della Booker Aquaculture
Ltd, rappresentata dai sigg. P.S. Hodge
e J. Mure, della Hydro Seafood GSP Ltd, rappresentata dai sigg. A. O'Neill
e E. Creally,
degli Scottish Ministers, rappresentati
dal sig. N. Paines e dalla sig.ra L.
Dunlop,
del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. N. Paines, del governo italiano, rappresentato dalla sig.ra F. Quadri, del Consiglio, rappresentato
dal sig. J. Carbery, e della Commissione,
rappresentata dal sig. K. Fitch, all'udienza del 15
maggio 2001,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre
2001,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanze 11 gennaio 2000 (procedimento C-20/00) e 18 febbraio 2000
(procedimento C-64/00), pervenute alla Corte, rispettivamente, il 24 gennaio e
il 28 febbraio 2000,
2 Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie che oppongono
rispettivamente
3 Con
ordinanza del presidente della Corte 10 maggio 2000, i procedimenti C-20/00 e
C-64/00 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Ambito
normativo
La normativa
comunitaria
La direttiva
91/67/CEE
«1. Gli
animali d'acquacultura possono essere immessi sul
mercato se soddisfano i requisiti generali seguenti:
a) non devono
presentare alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;
b) non devono
essere destinati alla distruzione o alla macellazione nel
quadro di un piano di eradicazione di una
malattia prevista all'allegato A;
c) non devono
provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e
non devono essere venuti a contatto di animali di tali
aziende, in particolare di aziende oggetto di misure di controllo nel contesto
della direttiva 93/53/CEE (...)
(...).
3. Per essere
immessi sul mercato, i prodotti d'acquacultura
destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a)».
«Ai fini della
presente direttiva si intende per:
1)
"animali di acquacultura":
i pesci (...) vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine
selvatica destinati ad un'azienda;
2)
"prodotti dell'acquacultura": i prodotti
derivati dagli animali di acquacultura
destinati all'allevamento come uova e gameti o al consumo umano;
3) "pesci
(...)": tutti i pesci (...) indipendentemente dal
loro stadio di sviluppo».
7 La
distinzione tra gli elenchi I e II di questo allegato
nonché la differenza tra il trattamento riservato alle malattie che vi figurano
si giustificano con il fatto che le malattie di cui all'elenco I (in prosieguo:
le «malattie dell'elenco I») erano esotiche nella Comunità, mentre le malattie
di cui all'elenco II (in prosieguo: le «malattie dell'elenco II») erano già
endemiche in talune parti del territorio della Comunità.
9 I criteri
che si applicano al riconoscimento di una zona sono
definiti nell'allegato B della direttiva 91/67 modificata. L'allegato C di
questa direttiva contiene disposizioni analoghe per il riconoscimento di aziende.
«I pesci vivi
delle specie sensibili di cui all'allegato A, colonna 2, elenco II, nonché le loro uova o gameti possono essere immessi sul
mercato se soddisfano i requisiti complementari seguenti:
a) se sono
destinati ad essere introdotti in una zona riconosciuta, devono essere
scortati, a norma dell'art. 11, da un documento di trasporto conforme al
modello riportato nell'allegato E, capitolo 1 o 2, il quale attesti la loro
provenienza da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta
(...);
b) se sono
destinati ad essere introdotti in un'azienda che, pur essendo situata in una
zona non riconosciuta, risponde ai requisiti dell'allegato C, sezione I, devono essere scortati, a norma dell'art. 11, da un
documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E, capitolo 1 o
2, il quale attesti la loro provenienza, rispettivamente, da una zona
riconosciuta o da un'azienda avente la stessa qualifica sanitaria dell'azienda
destinataria».
11 Ai sensi
dell'art. 9, punto 1, della direttiva 91/67
modificata:
«L'immissione
sul mercato ai fini del consumo umano di prodotti d'acquacultura
originari di una zona non riconosciuta in una zona
riconosciuta è soggetta ai requisiti seguenti:
1) I pesci
sensibili alle malattie previste nell'allegato A, colonna 1, elenco II devono
essere uccisi ed eviscerati prima di essere spediti.
Tuttavia, in attesa dei risultati del riesame di cui
all'articolo
12 Dalle
disposizioni della direttiva 91/67 modificata risulta
pertanto che il requisito secondo cui i pesci devono essere originari di una
zona riconosciuta o di un'azienda riconosciuta per essere immessi vivi sul
mercato si applica per quanto riguarda le specie sensibili alle malattie
dell'elenco II, ivi compresa
La decisione
92/538/CEE
13 Le zone
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sono state riconosciute per quanto
si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla SEV conformemente alla
decisione della Commissione 9 novembre 1992, 92/538/CEE (GU L
347, pag. 67).
La direttiva
93/53
14 La
direttiva 93/53 si applica alle malattie degli elenchi I e II. Essa al
dodicesimo considerando enuncia:
«(...) le
disposizioni della decisione 90/424/CEE del Consiglio 26 giugno 1990, relativa
a talune spese nel settore veterinario (...) e segnatamente l'articolo 5, si applicano quando si manifesta una della malattie di cui
all'allegato A della direttiva 91/67/CEE».
«Non appena la
presenza di una delle malattie di cui all'elenco I è
ufficialmente confermata, gli Stati membri provvedono affinché, a complemento
delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 2, il servizio ufficiale
disponga l'applicazione delle seguenti misure:
a)
Nell'azienda infetta:
- tutti gli
animali devono essere immediatamente rimossi;
- qualora si
tratti di aziende di terraferma tutte le vasche devono
essere svuotate dell'acqua per essere pulite e disinfettate;
- le uova e i
gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia sono considerati materiali a forte rischio e devono
tutti essere distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale, conformemente
alla direttiva 90/667/CEE (...);
- tutti i
pesci vivi sono uccisi e distrutti sotto il controllo del
servizio ufficiale, conformemente alla direttiva 90/667/CEE oppure, per
quanto concerne i pesci che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali e che
non presentino nessun segno clinico di malattia, essi sono abbattuti sotto il
controllo del servizio ufficiale ai fini della commercializzazione o
trasformazione per il consumo umano.
In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché i
pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati,
le operazioni vengano effettuate in condizioni tali da
impedire la diffusione di agenti patogeni, le frattaglie e i resti di pesci
siano considerati materiali a forte rischio e subiscano un trattamento atto a
distruggere gli agenti patogeni conformemente alla direttiva 90/667/CEE e le
acque utilizzate siano sottoposte a un trattamento che renda inattivi gli
eventuali agenti patogeni;
- dopo il
ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti, le vasche, gli impianti e le
sostanze potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati il più
rapidamente possibile secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in
modo da eliminare eventuali rischi di propagazione o di sopravvivenza
dell'agente della malattia. Le procedure di pulizia e
di disinfezione di un'azienda infetta sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19;
- qualsiasi
sostanza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera
d) che possa essere stata contaminata deve essere distrutta o sottoposta a
trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;
- deve essere effettuata un'indagine epizooziologica
conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e devono essere applicate le
disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4; tale indagine deve includere il
prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.
b) Nel bacino
imbrifero o nella zona costiera in cui si trova l'azienda infetta, tutte le
aziende sono sottoposte a ispezioni sanitarie; se in
occasione di tali ispezioni vengono accertati casi positivi, si applicano le
misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
c) Il
ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale previa
ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e una volta trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dal servizio ufficiale
per garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno e l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo
bacino imbrifero.
d) Qualora
l'applicazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo
5, paragrafo 2 richiedesse la cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati
membri interessati forniscono la loro collaborazione per garantire il rispetto
delle misure contemplate nel presente articolo.
Ove occorra, le
misure complementari appropriate sono adottate secondo la procedura prevista
all'articolo 19».
«1. In caso di
sospetto o di conferma di una delle malattie di cui
all'elenco II in una zona riconosciuta o in un'azienda riconosciuta situata in
una zona non riconosciuta, sarà effettuata un'indagine epizooziologica
ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri che desiderano ristabilire la loro
qualifica sanitaria definita a norma della direttiva 91/67/CEE
devono conformarsi alle disposizioni degli allegati B e C di detta direttiva.
2. Qualora
dall'indagine epizooziologica risulti
che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da
un'altra azienda riconosciuta o potrebbe essere stata trasmessa ad un'altra
azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, di uova o di gameti, di
veicoli o di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono
considerate sospette e in tal caso si applicano le misure appropriate.
3. Il servizio
ufficiale può tuttavia permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto
le dimensioni commerciali».
19 Le
disposizioni dell'allegato B della direttiva 91/67 modificata menzionate dall'art. 9, n. 1, della direttiva 93/53
prevedono che il riconoscimento di una zona può essere ripristinato mediante,
in particolare, l'abbattimento di tutti i pesci esistenti nelle aziende infette
e l'eliminazione dei pesci malati o contaminati.
20 Ai sensi
dell'art. 17 della direttiva 93/53:
«Le condizioni
per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni connesse
all'attuazione della presente direttiva sono definite nella
decisione 90/424/CEE».
«Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, gli Stati
membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe
di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali
del trattato. Essi
informano
La decisione
90/424/CEE
22 La
decisione del Consiglio 26 giugno 1990, 90/424/CEE, relativa a talune spese nel
settore veterinario (GU L 224, pag. 19), stabilisce in
particolare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, da un
lato, agli interventi di urgenza che si impongono qualora si manifestino le
malattie elencate all'art. 3, n. 1, nonché, dall'altro, ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie riportate
nell'elenco che figura nel suo allegato. Essa prevede per ciascuno di questi
due aspetti una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi
nazionali di indennizzo degli allevatori.
24 Inoltre, ai
sensi dell'art. 3, n. 2, della decisione 94/424, uno Stato membro può
beneficiare del contributo finanziario della Comunità per interventi di urgenza che si impongono qualora si manifestino le
malattie di cui al n. 1 di questo articolo solo a condizione che le misure
immediatamente applicate da esso comprendano almeno, in particolare,
l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori.
25 La sola
malattia dei pesci che è menzionata nell'elenco che figura nell'allegato della
decisione 90/424 è la necrosi ematopoietica infettiva, che è stata aggiunta a questo elenco dalla decisione del Consiglio 21 giugno 1994,
94/370/CE (GU L 168, pag. 31).
La normativa
nazionale
26 La
direttiva 91/67 è stata attuata nel Regno Unito con i «Fish Health Regulations
1992» (Statutory Instrument
1992, n. 3300).
27 La
direttiva 93/53 è stata attuata in tale Stato membro con i regolamenti intitolati
«Diseases of Fish
(Control) Regulations 1994» (Statutory
Instrument 1994, n. 1447). Tra questi, i
regolamenti nn. 4 e 5 attuano le misure minime
comunitarie di lotta contro le malattie dell'elenco I. Essi incaricano il
Ministro competente di adottare decreti che impongono l'applicazione dei
provvedimenti stabiliti dalla direttiva 93/53.
28 Al momento
dell'adozione dei Diseases of Fish
(Control) Regulations 1994, nessuna manifestazione
clinica o di altro tipo dell'esistenza delle malattie
dell'elenco II era stata riscontrata nel Regno Unito, che beneficiava quindi a
tale riguardo dello status di zona riconosciuta. Questo Stato membro ha deciso
che qualsiasi manifestazione di una di queste malattie doveva richiedere
l'applicazione di provvedimenti analoghi a quelli che
29 Il
regolamento n. 7 dei Diseases of Fish
(Control) Regulations 1994
incarica quindi il Ministro competente di adottare decreti che impongono per le
malattie dell'elenco II gli stessi provvedimenti prescritti per lottare contro
le malattie dell'elenco I. Le misure che il Ministro è tenuto ad adottare con decreto in caso di epidemia confermata di
SEV in una zona riconosciuta comprendono pertanto:
«iii) la distruzione delle uova e dei gameti, dei pesci
morti e dei pesci che presentano segni clinici di
malattia, sotto il controllo del Ministro e conformemente alle disposizioni
della direttiva 90/667/CEE;
iv) aa) l'uccisione
e la distruzione di tutti i pesci vivi sotto il controllo del Ministro e
conformemente alle disposizioni della direttiva 90/667/CEE o
bb) l'abbattimento, sotto il controllo del
Ministro, di tutti i pesci vivi, ai fini della loro commercializzazione o
trasformazione per il consumo umano, a condizione che abbiano raggiunto le
dimensioni commerciali e che non presentino nessun segno clinico di malattia».
Fatti della
causa principale e questioni pregiudiziali
Nel
procedimento C-20/00
30
31 Nell'agosto
1994 è stato accertato un focolaio di SEV in questa azienda
e, nel settembre 1994, il Secretary of State for Scotland ha notificato alla
MSL un decreto (in prosieguo: il «decreto del 1994») adottato in applicazione
del regolamento n. 7 dei Diseases of Fish (Control) Regulations 1994.
«Salvo quanto
disposto al n. 5, tutti i pesci verranno uccisi e le
loro carcasse distrutte ai sensi della direttiva del Consiglio 90/667/CEE,
fermo restando che le carcasse o i residui dei detti pesci dovranno essere
eliminati con modalità o in un luogo soggetti alla previa approvazione del Secretary of State».
«I pesci che,
alla data della presente ordinanza, abbiano raggiunto
le dimensioni commerciali possono essere uccisi al fine di essere successivamente
commercializzati o trasformati per il consumo umano, alle seguenti condizioni:
a) non presentare, a parere dell'ispettore, un segno clinico di
malattia;
b) essere eviscerati prima della commercializzazione
o della trasformazione;
c)
l'abbattimento, l'eviscerazione e la preparazione ai
fini della commercializzazione o trasformazione per il consumo umano devono
essere effettuati conformemente alla normativa in
materia;
(...)».
34 I pesci
delle classi di età 1993 e 1994 non avevano raggiunto
una dimensione commerciale al momento della notifica del decreto del 1994 e si
è dovuto quindi ucciderli e distruggerli ai sensi dell'art. 4 di questo
decreto. I pesci della classe di età 1991, che avevano
allora una taglia commerciale, sono stati abbattuti al fine di essere
commercializzati o trasformati per il consumo umano ai sensi dell'art. 5 dello
stesso decreto.
35 La
decisione 92/538 è stata modificata a causa di questo focolaio di SEV dalla
decisione della Commissione 15 dicembre 1994, 94/817/CE (GU L
337, pag. 88), in modo da ridefinire le zone riconosciute per quanto riguarda
36
37
38 Il Secretary of State ha interposto appello contro questa
decisione. Gli Scottish Ministers,
che sono succeduti per legge al Secretary of State,
hanno ribadito la posizione di quest'ultimo
per quanto riguarda la domanda di indennizzo ed hanno continuato il
procedimento d'appello.
39 Ritenendo
che la soluzione della causa principale dipendesse da
un'interpretazione del diritto comunitario,
«1) Nel caso
in cui uno Stato membro, nell'adempimento dell'obbligo sancito
dalla direttiva 93/53/CEE di disporre misure di controllo dirette a far
fronte ad un'epidemia di cui all'elenco II in un'azienda riconosciuta ovvero in
una zona riconosciuta, adotti misure di diritto interno la cui applicazione
comporti la distruzione e l'abbattimento di pesci, se i principi del diritto
comunitario relativi alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare del
diritto di proprietà, debbano essere interpretati nel senso che impongono a
tale Stato membro l'obbligo di prevedere la corresponsione di un indennizzo:
a) al
proprietario dei pesci distrutti e
b) al
proprietario dei pesci di cui sia stato ingiunto l'abbattimento immediato,
cosicché egli debba procedere immediatamente alla loro vendita.
2) Nel caso in
cui uno Stato membro sia obbligato a prevedere un indennizzo, in base a quali criteri il giudice nazionale debba stabilire
se i provvedimenti disposti siano compatibili con i diritti fondamentali, in
particolare con il diritto di proprietà, di cui
3) In
particolare, se tali criteri impongano che i provvedimenti distinguano tra
l'ipotesi in cui l'epidemia sia imputabile a colpa del proprietario dei pesci
interessati e l'ipotesi in cui non sussista alcuna colpa del medesimo».
Nel
procedimento C-64/00
40
41
42 Nel marzo
1999
43 Ritenendo
che la causa principale sollevasse questioni analoghe
ma non identiche a quelle sottoposte alla Corte nel procedimento C-20/00,
«1) Nel caso
in cui uno Stato membro, nell'adempimento dell'obbligo sancito dalla direttiva
93/53/CEE di disporre misure di controllo dirette a far fronte ad un'epidemia
di cui all'elenco I, adotti misure di diritto interno
la cui applicazione comporti la distruzione e l'abbattimento di pesci, se i
principi del diritto comunitario relativi alla tutela dei diritti fondamentali,
in particolare del diritto di proprietà, debbano essere interpretati nel senso
che impongono a tale Stato membro l'obbligo di prevedere la corresponsione di
un indennizzo
a) al
proprietario dei pesci distrutti e
b) al
proprietario dei pesci di cui sia stato ingiunto l'abbattimento immediato,
cosicché egli debba procedere immediatamente alla loro vendita.
2) Nel caso in
cui uno Stato membro sia obbligato a prevedere un indennizzo, in base a quali criteri il giudice nazionale debba stabilire
se i provvedimenti disposti siano compatibili con i diritti fondamentali, in particolare
con il diritto di proprietà, di cui
3) In
particolare, se tali criteri impongano che i provvedimenti distinguano tra
l'ipotesi in cui l'epidemia sia imputabile a colpa del proprietario dei pesci
interessati e l'ipotesi in cui non sussista alcuna colpa del medesimo.
4) Se la
direttiva 93/53/CEE sia illegittima per violazione del diritto fondamentale di
proprietà nella parte in cui non prevede, qualora un'epidemia di AIS risulti confermata, la corresponsione di un
indennizzo a) al proprietario dei pesci distrutti e b) al proprietario dei
pesci di cui sia stato ingiunto l'abbattimento immediato, cosicché egli debba
procedere immediatamente alla loro vendita».
Sulla prima e
seconda questione nei procedimenti C-20/00 e C-64/00, nonché
sulla quarta questione nel procedimento C-64/00
- per quanto
riguarda le malattie dell'elenco I, da un lato, tutti
i pesci che presentano segni clinici di malattia sono considerati materiali ad
alto rischio e devono essere distrutti sotto il controllo del servizio
ufficiale, dall'altro, tutti i pesci vivi sono uccisi e distrutti sotto il
controllo del servizio ufficiale oppure, per quanto concerne i pesci che
abbiano raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentino nessun segno
clinico di malattia, sono abbattuti sotto il controllo del servizio ufficiale
ai fini della commercializzazione o trasformazione per il consumo umano [art. 6, primo comma, lett. a), della direttiva 93/53];
- per quanto
riguarda le malattie dell'elenco II, il ripristino del riconoscimento di una
zona previsto dalla direttiva 91/67 modificata è subordinato ai requisiti posti
dall'allegato B di quest'ultima direttiva, in
particolare all'abbattimento di tutti i pesci esistenti nelle aziende infette e
all'eliminazione dei pesci colpiti o contaminati; il servizio ufficiale può
tuttavia permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano
mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali
(art. 9 della direttiva 93/53).
Osservazioni
presentate alla Corte
46 Tutti gli
interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte
rilevano che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi
generali del diritto comunitario. Essi indicano inoltre che le esigenze
collegate alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico
comunitario vincolano anche gli Stati membri allorché questi
danno attuazione a normative comunitarie e che tali diritti comprendono
il diritto di proprietà, che è anch'esso sancito dall'art. 1 del protocollo
aggiuntivo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950
(in prosieguo: la «CEDU»).
47
48 Secondo le
ricorrenti nelle cause principali, l'esistenza e il livello di un tale
indennizzo sono elementi importanti nell'equilibrio tra l'interesse generale e
i diritti individuali e consentono di garantire che la tutela riconosciuta
dall'art. 1 del protocollo aggiuntivo n. 1 della CEDU contro l'espropriazione e
la privazione dell'uso dei beni non sia illusorio o
del tutto inefficace.
49 Esse
affermano di non sostenere che le restrizioni apportate nelle fattispecie delle
cause principali al loro diritto di proprietà non rispondono ad obiettivi d'interesse
generale perseguiti dalla Comunità nell'ambito dell'organizzazione comune del
mercato dell'acquacoltura.
Tuttavia, in assenza di qualsiasi forma d'indennizzo, le misure adottate dal
governo del Regno Unito costituirebbero un intervento eccessivo e inammissibile
che pregiudicherebbe la sostanza stessa di questo diritto.
50
51
52 Gli Scottish Ministers, i governi del
Regno Unito, francese, italiano, dei Paesi Bassi e norvegese nonché
il Consiglio e
53 Gli Scottish Ministers, il governo
dei Paesi Bassi e
54 Secondo i
governi francese, italiano, dei Paesi Bassi e norvegese nonché
il Consiglio e
55 Per quanto
riguarda la validità della direttiva 93/53,
56 Secondo i
governi italiano e dei Paesi Bassi, nonché il
Consiglio e
57 Il governo
dei Paesi Bassi fa valere anche che, in assenza di disposizioni comunitarie che
disciplinino la questione, il principio e la forma di questo indennizzo
rientrano nella competenza di ciascuno Stato membro.
Valutazione
della Corte
58
Nell'adottare la direttiva 93/53, il legislatore comunitario ha definito le
misure di ordine sanitario e profilattico che gli
Stati membri devono adottare per prevenire ed eliminare talune malattie dei
pesci nel loro territorio.
59 Occorre
considerare innanzi tutto che un diritto all'indennizzo a favore dei
proprietari i cui pesci sono stati distrutti o abbattuti in seguito
all'attuazione di queste misure non risulta né dalla
struttura né dalla formulazione della direttiva 93/53.
60 Certo,
l'art. 17 della direttiva 93/53 prevede che le condizioni per la partecipazione
finanziaria della Comunità alle azioni connesse all'attuazione di questa direttiva
siano definite nella decisione 90/424. Quest'ultima istituisce un contributo finanziario della
Comunità a favore degli Stati membri che hanno, in particolare, sostenuto spese
per l'indennizzo dei proprietari i cui animali sono stati abbattuti o distrutti
al fine di lottare contro talune malattie nell'ambito d'interventi d'urgenza o
di programmi di eradicazione
e di sorveglianza.
61 Tuttavia,
l'elenco che figura all'art. 3, n. 1, della decisione 90/424, che enumera le
malattie interessate dagli interventi d'urgenza, non menziona alcuna malattia
dei pesci.
62 Inoltre, in
forza dell'art. 3, n. 2, della decisione 90/424, uno Stato membro può
beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi
d'urgenza che s'impongono qualora si manifestino malattie di cui al n. 1 di questo articolo solo a condizione che le misure da esso
immediatamente applicate comportino almeno, in particolare, l'indennizzo rapido
e adeguato degli allevatori. Solo se lo Stato membro decide di procedere ad un
tale indennizzo e soddisfa i detti requisiti può
beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità.
63 Per quanto
riguarda l'azione finanziaria della Comunità che l'art. 24 della decisione
90/424 prevede per l'eradicazione e la sorveglianza
delle malattie, essa può riguardare solo quelle menzionate
nell'elenco che figura nell'allegato di questa decisione. La sola malattia dei
pesci riportata in questo elenco è, dall'entrata in
vigore della decisione 94/370, la necrosi ematopoietica infettiva.
64 Occorre
quindi verificare se, non prevedendo alcun indennizzo dei proprietari colpiti,
la direttiva 93/53 sia compatibile con il diritto fondamentale di proprietà.
66 I principi
sviluppati da tale giurisprudenza sono stati riaffermati dal preambolo
dell'Atto unico europeo, poi dall'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione
europea (sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman
e a., Racc. pag. I-4921,
punto 79). Essi sono ormai ripresi dall'art. 6, n. 2, UE, in base al quale
«[l]'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (...) e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario».
67 Tra i
diritti fondamentali tutelati dalla Corte figura il diritto di proprietà
(sentenza Hauer, sopra menzionata, punto 17).
68 Tuttavia, i
diritti fondamentali non risultano essere prerogative assolute, ma vanno considerati
in relazione alla funzione da essi svolta nella
società. E' pertanto possibile operare restrizioni all'esercizio di detti
diritti, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati,
purché dette restrizioni rispondano effettivamente a finalità d'interesse
generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile
che pregiudichi la sostanza stessa di tali diritti (v. sentenze 13 luglio 1989,
causa 5/88, Wachauf, Racc.
pag. 2609, punto 18; 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punto 16, e 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association
e a., Racc. pag. I-1809,
punto 27).
69 Alla luce
di questi criteri occorre valutare la compatibilità del regime di cui trattasi
nella causa principale con i requisiti derivanti dalla tutela del diritto
fondamentale di proprietà.
70 Occorre
innanzi tutto individuare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 93/53 e, in
secondo luogo, valutare se, tenuto conto di questi obiettivi, le misure di
distruzione e di abbattimento previste dalla detta
direttiva costituiscano, in assenza di un indennizzo a favore dei proprietari
colpiti, un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudica la
sostanza stessa del diritto di proprietà.
71 Le
disposizioni della direttiva 93/53 devono essere considerate nel
contesto dell'organizzazione comune del mercato degli animali e dei
prodotti di acquacoltura, la quale è strettamente
collegata alla politica strutturale della Comunità in questo settore. Taluni
obiettivi perseguiti in materia risultano dalla
direttiva 91/67 modificata.
72
Dall'insieme della direttiva 91/67 modificata emerge che la politica attuata
dalla Comunità mira a contribuire al completamento del mercato interno degli
animali e dei prodotti di acquacoltura,
evitando al tempo stesso la diffusione delle malattie contagiose dei pesci.
73 Questa
direttiva mira quindi a raggiungere, nell'ambito degli orientamenti definiti
all'art. 39 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 33 CE), un
doppio obiettivo che è, da un lato, assicurare con il completamento del mercato
interno lo sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura
nonché di accrescervi la produttività e, dall'altro,
fissare a livello comunitario le norme di polizia sanitaria che disciplinano
questo settore.
74 Per
raggiungere questo duplice obiettivo la direttiva 91/67 modificata prevede
disposizioni generali relative alla commercializzazione di animali
d'acquacoltura, ivi comprese le specie sensibili alle
malattie degli elenchi I e II. Essa prevede un ampio ventaglio di norme che si
applicano sia nella fase del riconoscimento delle zone e delle aziende
considerate totalmente o parzialmente risparmiate dalle malattie dell'elenco
II, ivi compresa
75 Per quanto
riguarda le malattie dell'elenco II, occorre menzionare in particolare gli artt. 5-7 e 9 nonché l'allegato A
della direttiva 91/67 modificata. Considerando che la situazione zoosanitaria degli animali d'acquacoltura
non è omogenea nel territorio della Comunità, queste disposizioni definiscono e
disciplinano zone riconosciute e aziende riconosciute
che beneficiano di uno stato zoosanitario particolare
al fine di facilitare la commercializzazione dei pesci che provengono da queste
zone e da queste aziende.
78 La
direttiva 93/53 mira quindi a contribuire al completamento del mercato interno
degli animali nonché dei prodotti di acquacoltura e fa parte di un regime destinato a istituire
misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci. Di
conseguenza, le misure che questa direttiva impone rispondono effettivamente ad
obiettivi di interesse generale perseguiti dalla
Comunità.
79 Per quanto
riguarda l'accertamento se le restrizioni al diritto di proprietà derivanti da
queste misure non costituiscano, tenuto conto del fine
perseguito e in assenza di un indennizzo, un intervento sproporzionato e
inammissibile tale da pregiudicare la sostanza stessa del diritto di proprietà,
occorre rilevare innanzi tutto che le dette misure hanno carattere di urgenza e
sono destinate a garantire che un'azione efficace sia posta in essere sin dal
momento in cui l'esistenza della malattia è confermata, nonché ad eliminare
qualsiasi rischio di diffusione o di sopravvivenza dell'agente patogeno.
80 Inoltre, le
misure considerate hanno per effetto non tanto di privare i proprietari delle
aziende d'acquacoltura dell'uso di
queste ultime, quanto di consentire loro di continuare ad esercitarvi la loro
attività.
81 Infatti, la distruzione e l'abbattimento immediati di tutti
i pesci consentono ai detti proprietari di ripopolare al più presto gli
allevamenti colpiti.
82 Le dette
misure consentono quindi la ripresa del trasporto e la commercializzazione
nella Comunità di pesci vivi delle specie sensibili alle malattie degli elenchi
I e II, di modo che tutti gli interessati, compresi i proprietari delle aziende
d'acquacoltura, possono beneficiare dei loro effetti.
83 Infine,
occorre rilevare che, come
84 Per quanto
riguarda l'entità dell'eventuale danno, si deve constatare che i pesci che
presentano segni clinici di malattia non hanno, a causa del loro stato, alcun
valore. Per quanto riguarda i pesci che hanno raggiunto dimensioni commerciali
e avrebbero potuto essere commercializzati o
trasformati per il consumo umano dato che essi non presentavano, al momento
dell'abbattimento, alcun segno clinico di malattia, la perdita eventualmente
subita dagli allevatori a causa dell'abbattimento immediato di questo tipo di
pesci proviene dal fatto che essi non hanno potuto scegliere il momento più
favorevole per la loro commercializzazione. Del resto, occorre rilevare che, a
causa del rischio che essi presentino in futuro segni
di tale tipo, non è possibile determinare quale sia il momento più favorevole
per la loro commercializzazione. Nemmeno per quanto riguarda tutti gli altri
tipi di pesci è possibile accertare se essi abbiano un
qualsiasi valore commerciale, a causa del rischio che presentino in futuro
segni clinici di malattia.
85 Certo, il legislatore comunitario, nell'ambito dell'ampio potere
discrezionale di cui dispone in materia di politica agricola (v. sentenza 6
aprile 1995, causa C-315/93, Flip e Verdegem, Racc. pag. I-913, punto 26),
può ritenere opportuno indennizzare, parzialmente o totalmente, i proprietari
delle aziende in cui sono stati distrutti e abbattuti animali. Tuttavia, non si
può dedurre da questa constatazione l'esistenza, in diritto comunitario, di un
principio generale che imponga la concessione di un indennizzo in ogni caso.
86 Da tutto
quanto precede risulta che le misure minime di
distruzione e di abbattimento immediati imposte dalla direttiva 93/53 al fine
di lottare contro le malattie dell'elenco I, in assenza di un indennizzo a
favore dei proprietari colpiti, non costituiscono un intervento sproporzionato
e inammissibile che pregiudica la sostanza stessa del diritto di proprietà.
87 Pertanto,
occorre risolvere la quarta questione posta nel procedimento C-64/00 nel senso
che dal suo esame non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità
della direttiva 93/53 laddove questa impone misure minime di lotta contro le
malattie dell'elenco I senza prevedere la concessione
di un indennizzo a favore dei proprietari colpiti da queste misure.
88 Per quanto
riguarda l'applicazione della direttiva 93/53 da parte
degli Stati membri, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante
(v., in particolare, sentenze Wachauf, cit., punto 19, e 24 marzo 1994, causa C-2/92, Bostock, Racc. pag. I-955, punto 16), le esigenze inerenti alla tutela dei diritti
fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano gli Stati membri
anche quando danno esecuzione alle disposizioni comunitarie e, di conseguenza,
sono tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto
delle esigenze ricordate.
89 Il Regno
Unito ha adottato le misure minime di lotta contro le malattie dell'elenco I previste dalla direttiva 93/53. Esso non ha fatto
uso della facoltà concessa agli Stati membri dall'art. 9, n. 3, di questa
direttiva di autorizzare l'ingrasso dei pesci colpiti da una malattia
dell'elenco II, finché questi raggiungano una dimensione commerciale, ma ha
imposto relativamente alle malattie dell'elenco II
misure equivalenti a quelle previste dalla detta direttiva contro le malattie
dell'elenco I.
91 D'altra
parte, la distruzione e l'abbattimento immediati dei pesci che si trovano in
un'azienda colpita da una delle malattie dell'elenco II
consentono il ripristino, in uno Stato membro e il più rapidamente possibile,
del riconoscimento di una zona compresa in una parte del territorio della
Comunità in cui la detta malattia è assente. Un tale ripristino consente,
quanto prima, la commercializzazione nella Comunità di
pesci vivi delle specie sensibili alle dette malattie e il divieto, in una zona
riconosciuta, della commercializzazione dei detti pesci vivi che non provengono
da una zona riconosciuta o da un'azienda riconosciuta.
92 Per
considerazioni identiche a quelle svolte ai punti 79-85 e 91 della presente
sentenza, in circostanze quali quelle delle fattispecie di cui alle cause
principali, l'attuazione da parte di uno Stato membro di misure di lotta contro
le malattie dell'elenco II analoghe alle misure minime che
93 Occorre
pertanto risolvere le due prime questioni poste nei procedimenti C-20/00 e
C-64/00 nel senso che le misure di distruzione e di abbattimento
immediati di pesci che uno Stato membro ha attuato al fine di lottare contro le
malattie degli elenchi I e II nell'ambito dell'applicazione della direttiva
93/53, rispettivamente identiche e analoghe alle misure minime che
Sulla terza
questione nei procedimenti C-20/00 e C-64/00
94 Con la terza
questione posta nei procedimenti C-20/00 e C-64/00, il giudice del rinvio
chiede se l'esame della compatibilità con il diritto fondamentale di proprietà
delle misure adottate da uno Stato membro al fine di lottare contro le malattie
degli elenchi I e II, nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/53, possa variare a seconda che il manifestarsi del focolaio
della malattia sia dovuto o meno ad un errore del proprietario dei pesci.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
96 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese,
italiano, dei Paesi Bassi e norvegese, nonché dal Consiglio e dalla
Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dal Court of Session (Scotland) con ordinanze
11 gennaio e 18 febbraio 2000, dichiara:
1) Dall'esame
della quarta questione pregiudiziale nel procedimento C-64/00 non emerge alcun
elemento tale da inficiare la validità della direttiva del Consiglio 24 giugno
1993, 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di
lotta contro talune malattie dei pesci, laddove essa impone misure minime di
lotta contro le malattie dell'elenco I dell'allegato A della direttiva del
Consiglio 28 gennaio 1991, 91/67/CEE, che stabilisce le norme di polizia
sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacultura, come modificata dalla direttiva del Consiglio
24 giugno 1993, 93/54/CEE, senza prevedere la concessione di un indennizzo a
favore dei proprietari colpiti da queste misure.
2) Le misure
di distruzione e di abbattimento immediati di pesci
che uno Stato membro ha attuato al fine di lottare contro le malattie degli
elenchi I e II del detto allegato nell'ambito dell'applicazione della direttiva
93/53, rispettivamente identiche e analoghe alle misure minime che
3) Il fatto
che il manifestarsi del focolaio della malattia sia dovuto
o meno ad un errore del proprietario dei pesci è, in circostanze quali quelle
delle fattispecie di cui alle cause principali, senza incidenza sulla
compatibilità con il diritto fondamentale di proprietà delle misure imposte da
uno Stato membro al fine di lottare contro le malattie degli elenchi I e II del
detto allegato nell'ambito dell'applicazione della direttiva 93/53.
(Seguono
le firme)