La Corte costituzionale, con la sent. n. 185 del 2026, ha esaminato le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, comma 3, 97, comma 1, 117, commi 2, lett. l) e 3, nonché 119, commi 1 e 4, Cost. dell’art. 4 della legge toscana n. 23 de 2023, dei punti n. 3, n. 4 e n. 5 del preambolo della medesima legge, nonché degli artt. 42, commi 8, 9 e 10, 43, comma 5, 44, comma 6-bis, secondo periodo, 45, 49, commi 4 e 4-ter, 51, commi 5, 6 e 6-bis, 52, comma 5, e 58, comma 2, della legge toscana n. 1 del 2009. La Corte ha concluso con esiti di inammissibilità per tutte le questioni, ad eccezione di quelle ritenute fondate riguardanti l’art. 45 della legge n. del 2009, nella parte in cui prevedeva, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integrava le altre voci stipendiali fisse e continuative e che escludeva l’attribuzione di ogni altro beneficio economico; e l'art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della medesima legge nella parte in cui prevedeva, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale uno specifico emolumento che integrava le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che escludeva l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.
A fondamento delle incostituzionalità dichiarate, la Corte ha posto la circostanza che la Regione Toscana avesse disciplinato con propria legge il trattamento economico del personale in questione, segnatamente quello accessorio, così violando la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile.
- 26-11-2024