- 10-11-2023

Il diritto di agire in giudizio  sancito dall’art. 24 Cost. come diritto inviolabile e quindi fondamentale è ritenuto leso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 202 del 2023 (ed altresì il canone di ragionevolezza ex art. 3, primo comma, Cost.), derivandone l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis del medesimo codice.