Nella sent. n. 121 la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, per violazione dell’art. 9 Cost., nella parte in cui escludeva, in via generale e automatica, l’applicazione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici interessate dall’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e dal potenziamento delle reti di telecomunicazione.
Nello specifico, la Corte ammette che il legislatore possa introdurre misure di semplificazione procedimentale funzionali alla realizzazione di infrastrutture digitali, anche in attuazione degli obiettivi del PNRR; epperò esclude che tali esigenze possano tradursi nella radicale eliminazione delle garanzie poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente, dovendo il bilanciamento tra l’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione e quello alla conservazione dei valori ambientali e paesaggistici connessi agli usi civici svolgersi in sede procedimentale, attraverso valutazioni puntuali e proporzionate, riferite al concreto contesto territoriale.