- 28-05-2026
Nella sent. n. 89 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni concernente le rendite vitalizie, nella parte in cui consentiva di assumere, ai fini del calcolo dei coefficienti, un determinato saggio legale d’interesse , poiché tale meccanismo in presenza di tassi inferiori all’unità produceva effetti manifestamente irragionevoli e sproporzionati rispetto alla reale capacità contributiva, sino a determinare risultati di carattere sostanzialmente confiscatorio, in violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.
La Corte chiarisce, infatti, che il legislatore tributario, pur godendo di ampia discrezionalità nell’individuazione degli indici di ricchezza, deve mantenere una ragionevole coerenza tra il presupposto economico del tributo e l’imposizione fiscale, non potendo introdurre criteri di calcolo arbitrari o privi di adeguata giustificazione razionale.
In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, viene altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e delle norme transitorie successivamente introdotte dal legislatore delegato che continuavano a fare applicazione di coefficienti con effetti analoghi.