Nella sent. n. 83 viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disciplina regionale che consentiva il conferimento dell’incarico di segretario comunale del Comune di Aosta a dirigenti comunali non iscritti all’Albo regionale dei segretari e non selezionati mediante lo specifico concorso-corso previsto dalla normativa regionale, ritenendosi che la disciplina alterasse la fisionomia della figura del segretario comunale, compromettendo l’equilibrio tra autonomia degli enti locali ed esigenze di controllo indipendente sull’attività amministrativa.
Nello specifico, la Corte ha chiarito che la competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta in materia di ordinamento degli enti locali incontra il limite dell’armonia con la Costituzione e con i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, ritenendo che l’analisi complessiva della disciplina in questione restituisse invece "una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) che non si conforma[va] ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, né a quello dell’accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni»".
Di qui l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Valle d’Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l’art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d’Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale).