Nella sent. n. 76 viene dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 368 del 1999 in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli, nella parte in cui non prevedeva "che il diploma
di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile
dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del
relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione
ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli
effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina
vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio
sanitario nazionale in uno a tempo indeterminato”.
La disciplina censurata, infatti, imponendo alle corsiste che avessero sospeso il corso per gravidanza e maternità di attendere l’incerta indizione di sessioni straordinarie d’esame, oltre a produrre un effetto disincentivante rispetto alla scelta di avere figli, determinava un ritardo nell’acquisizione del diploma e nella maturazione dell’anzianità convenzionale. Tale ritardo, rispetto ai colleghi che avevano potuto concludere il percorso formativo nei tempi ordinari, creava una posizione strutturalmente deteriore, destinata a cristallizzarsi per l’intera durata della carriera professionale, con effetti permanenti sui trasferimenti, sull’anzianità convenzionale e sul regime applicabile al rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Ne derivava, pertanto, una violazione del principio di uguaglianza e del connesso divieto di discriminazioni fondate sulla gravidanza e sulla maternità, nonché delle garanzie costituzionali poste a tutela della maternità, della salute della donna e del minore e della speciale protezione dovuta alla madre lavoratrice, sancite dagli artt. 31, 32 e 37 Cost.