- 10-03-2026

Con la sentenza n. 27 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell’art. 669 del medesimo codice.

Nella decisione in esame è stato, infatti, ritenuto che la decisione assunta dal giudice dell’esecuzione, integrando, un «frammento di cognizione» inserito nella fase esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», così come delineate dalla giurisprudenza costituzionale, che aveva già ritenuto pregiudicante «ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale […] implichi una valutazione sul merito dell’accusa» (sentenza n. 224 del 2001, punto 2.2. del Considerato in diritto). Sicché, se ne è conseguito che la valutazione complessiva del fatto illecito che il suddetto giudice è tenuto a compiere per verificare se sia stato violato il divieto di bis in idem è idonea a integrare il «secondo termine della relazione di incompatibilità [...], espressivo della sede "pregiudicata” dall’effetto di "condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda».