- 16-10-2025

Nella sent. n. 150 vengono censurate le disposizioni della legislazione della Regione Umbria che prevedevano una assegnazione indiscriminata di risorse, senza distinguere tra quelle sanitarie "e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA” e quelle destinate a prestazioni di una Agenzia di natura non sanitaria "come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale”.

Secondo la Corte, infatti, tali norme, prevedendo che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, "in maniera indistinta”, nel Fondo sanitario regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee, hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).