Nella sent. n. 148, la Corte:
– esaminando la composizione e il funzionamento dei Collegi regionali di garanzia elettorale (nel caso di specie, presso la Corte d’appello di Cagliari), li ha considerati alla stregua di "autorità amministrative” dotate di peculiari «caratteristiche di terzietà nella fase procedimentale del controllo» nella delicata materia delle spese della campagna elettorale, escludendone l’appartenenza sia all’apparato giudiziario sia al Ministero della giustizia. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti del Ministro della giustizia e ammissibile quello proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò posto la stessa
– ha ribadito, nel solco della propria consolidata giurisprudenza, che l’attività di controllo attribuita ai Collegi, incidendo sull’applicazione di norme riguardanti anche l’eleggibilità dei candidati, interferisce con l’esercizio del diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 Cost.; e che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità l’eccezione, sicché le relative cause di decadenza dalla carica sono di stretta interpretazione e devono essere previste in modo certo ed esplicito dalle norme di legge;
- ha ritenuto che ciò non sia avvenuto nel caso di specie, essendosi con un’ordinanza-ingiunzione (illegittimamente) reputata sussistente una causa di decadenza in ragione di irregolarità nella gestione della campagna elettorale (mancata nomina del mandatario, mancata apertura del conto dedicato, rendiconto non conforme), non prevista come tale dalla legge.
Di qui la conclusione per cui «non spettava allo Stato, e per esso al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari», di affermare, nella motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, «la decadenza dalla carica del candidato eletto», né disporre, per l'effetto, la trasmissione dell’atto al Presidente del Consiglio Regionale per l’adozione «per quanto di Sua competenza» del provvedimento di decadenza della Presidente eletta (Todde Alessandra), con il conseguente annullamento, in parte qua, dell’ordinanza impugnata.