Nella sent. n. 147 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposti contenuti in due decreti legge (convertiti in legge) che avevano differito il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del PEF per i concessionari aventi il Piano economico finanziario (PEF) scaduto; e di una serie di altre disposizioni in via consequenziale.
Viene preliminarmente ribadito che la circostanza per cui il Consiglio di Stato dubita della compatibilitĂ delle due disposizioni censurate in riferimento tanto a parametri costituzionali, quanto a plurime norme del diritto dell’Unione europea, non inficia l’ammissibilitĂ delle sollevate questioni di legittimitĂ costituzionale.Â
La Corte chiarisce quindi che le concessioni autostradali hanno natura contrattuale e si fondano su una convenzione tra Stato e concessionario, andando quindi annoverate nel modello del "government by contract”, in cui la pubblica amministrazione opera mediante accordi consensuali anziché con atti autoritativi, per bilanciare interessi pubblici e privati in ambiti complessi e strategici per lo sviluppo e la competitività del Paese.
Da questo inquadramento la Corte trae considerazioni riguardanti sia l’esercizio della funzione amministrativa sia la struttura dei rapporti delineati dal modulo consensuale della cosiddetta concessione-contratto, ravvisando la violazione degli artt. 41, 97 e 3 della Costituzione.
Nello specifico, poiché le concessioni autostradali costituiscono contratti pubblici, esse esigono il rispetto dell’equilibrio negoziale e della parità tra le parti. Nel caso di specie, l'intervenuta modifica unilaterale dei rapporti concessori ha invece compromesso il detto equilibrio, determinando, in particolare, la violazione dei principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
Correlativamente, secondo il giudice costituzionale le norme disponenti il rinvio dei procedimenti di aggiornamento dei PEF e delle tariffe, essendo andate oltre una semplice sospensione tecnica, hanno di fatto determinato un blocco dell’attività amministrativa (a detrimento, in partic., del principio di continuità amministrativa) e uno squilibrio economico tra le parti (non sorretto qui da una idonea ragione di interesse pubblico), con ripercussioni negative sulla gestione e sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali, in violazione dei principi di parità contrattuale e di ragionevolezza (sanciti dall’art. 3 della Costituzione).