- 03-07-2025

Nella sent. n. 93 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede(va) che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria.

La Corte ha ribadito che il principio della proporzionalità è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative e che riguarda anche le sanzioni tributarie “per le quali, del resto, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato una copiosa giurisprudenza in riferimento ai tributi armonizzati” (v., ad es., in materia di IVA).

Nel caso di specie essa ha riscontrato una manifesta rottura del rapporto di congruità tra la sanzione prevista e la gravità dell’illecito, in violazione dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, e degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché, in particolare dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.