- 11-04-2025

La sentenza n. 42  conferma e chiarisce taluni profili di rilievo procedurale, relativi all’art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 (sulla base dei quali la Corte fonda l'improcedibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche e promosso dalla Regione autonoma della Sardegna), e cioè:

  •   il dies a quo si identifica con la pubblicazione solo quando quest’ultima sia normativamente richiesta in quanto l’atto possiede una natura normativa [o] non è comunque diretto a destinatari determinati e, come tale, non può non avere un’efficacia indivisibile o non differenziabile da soggetto a soggetto, "o, peggio ancora, da ufficio a ufficio";
  •  è senz’altro «pubblicazione» quella che avviene nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione quando l’ordinamento riconosca un rapporto di coessenzialità tra la pubblicazione nel giornale ufficiale di un determinato atto e la produzione, da parte di quest’ultimo, dei suoi effetti giuridici tipici, compresa la sua conoscenza legale;
  •  invece, quando (come nel caso di specie), la «pubblicazione» non è funzionale ad apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti pubblicati, per l’individuazione del dies a quo non può che farsi ricorso agli altri criteri (di cui al medesimo all’art. 39), ovvero la «notificazione» o, in linea sussidiaria, la «avvenuta conoscenza», senza che trovi applicazione il regime del cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;
  •  la notificazione o la conoscenza del provvedimento devono intendersi riferite agli organi legittimati a proporre il ricorso (cioè, per lo Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la Regione, al Presidente della Giunta regionale). 

Viene inoltre ribadito che pur se di regola, in sede di conflitto di attribuzione tra enti, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, deve essere invece consentito all’interveniente di far valere le proprie ragioni di fronte alla Corte quando (come nel caso di specie) il giudizio è suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla relativa situazione soggettiva.