- 10-02-2025

Con la sent. n. 16 del 2025, la Corte ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione della legge 8 luglio 1980, n. 319, di disciplina dei compensi spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni svolte su richiesta dell’autorità giudiziaria.

La norma censurata prevedeva, per le vacazioni successive alla prima, un onorario inferiore rispetto a quello stabilito per la prima vacazione. Il giudice costituzionale ha ritenuto tale differenziazione "rilevante" dei compensi – già di per sé esigui – manifestamente irragionevole, sottolineando come il “significativo scarto” tra il compenso della prima vacazione e quello delle successive amplificasse la sproporzione tra il compenso riconosciuto all’ausiliare e il valore della sua prestazione, finendo, in particolare, per compromettere l’esigenza primaria di garantire una prestazione qualitativamente adeguata, proporzionata all’importanza del munus publicum conferito.