Con la sent. n. 2 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione. Secondo la Corte, infatti, la scelta legislativa di far dipendere l’accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata, laddove risulta anche costituzionalmente avvalorata la censurata graduazione quoad poenam. Conclusivamente, se la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto.
- 17-01-2025