- 20-12-2024

Con la sent. n. 211 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 378, della l. n. 178 del 2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), in riferimento all’irragionevole lesione del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.). In particolare, per la Corte, il previsto ricorso alla improcedibilità per conseguire la partecipazione al processo esecutivo del creditore che usufruisce della garanzia dello Stato è uno strumento inadeguato, che consente irragionevolmente al creditore fondiario di poter arbitrariamente sospendere la tutela esecutiva di tutti gli altri creditori; laddove, il debitore mutuatario potrebbe non pagare gli altri creditori e limitarsi a pagare le sole rate del mutuo fondiario, assicurandosi una temporanea impignorabilità del bene.

Si finisce in tal modo (a dispetto della circostanza che anche quelli agevolati godono della garanzia dello Stato)

∙ per legittimare, in nome di quella garanzia, la mera inerzia del creditore fondiario; per altro verso,

∙ tale surrettizia impignorabilità temporanea e relativa non è in linea col fatto che gli immobili destinati all’edilizia convenzionata (e agevolata) non sono sottratti alle procedure esecutive.