Con la sent. n. 207 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non escludeva dal proprio ambito di applicazione (regime di blocco) gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 del d.lgs n. 66 del 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare). Tale esclusione è stata, infatti, ritenuta lesiva dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, dal momento che il mancato riconoscimento degli scatti per invalidità di servizio comporta, per i dipendenti interessati, la perdita, senza possibilità di recupero, non di un miglioramento patrimoniale propria degli incrementi retributivi, mai uno specifico strumento di compensazione dell’invalidità subita a causa del servizio svolto.
- 19-12-2024