Con la sent. n. 196 del 2024, la Corte costituzionale ha rigettato ritenendo la relativa questione di costituzionalità infondata il ricorso della Regione Liguria avverso la disciplina del limite dei mandati elettivi dei sindaci (art. 4, comma 1, d.l. n 7 del 2024, come conv., in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, comma 2, 114 e 118 della Costituzione) per cui non v’è alcun limite per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite è tre, e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 il limite è due. La Corte ribadisce, infatti, che la disciplina del limite dei mandati è idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali come l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.
- 10-12-2024