Con la sent. n. 182 del 2024, la Corte costituzionale se, da una parte, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata, per violazione degli artt. 3 e 31 Cost., nei confronti degli artt. 87, comma 4, lett. A), numero 2, e 90, comma 1, lett. d) della l. n. 15 del 2015, in quanto esimono dal pagamento del contributo di costruzione per la «prima abitazione», solo nell’ipotesi in cui il coniuge del richiedente il permesso di costruire abbia già la disponibilità di un altro alloggio familiare nel territorio provinciale e non anche quella in cui in tale situazione si trovi il convivente di fatto del richiedente stesso; dall’altra, ne ha, però, riconosciuto l’irragionevolezza ancorchè sanabile, a causa delle diverse modalità di intervento, solo dallo stesso legislatore provinciale, chiamato, dunque,a provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica della disciplina delle esenzioni dal contributo di costruzione.
- 19-11-2024