- 29-07-2024

Nella sent. n. 153 del 2024 la Corte dichiara l’illegittimità dei commi 1° e 2° dell’art. 47, c. 1, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20, in materia di organizzazione sanitaria.

Richiamata, in via preliminare, la propria giurisprudenza - che ha ripetutamente affermato che la disciplina dell’ALPI dei dirigenti sanitari, pur incidendo su una pluralità di ambiti, deve essere ascritta, in via prevalente, alla materia della tutela della salute - e ricostruita l’evoluzione normativa del settore, la Corte ritiene “agevole” rilevare che “il legislatore statale ha individuato alcuni tratti caratterizzanti della disciplina dell’attività intramuraria, che sono rimasti immutati nel tempo e che la giurisprudenza costituzionale ha già avuto occasione di qualificare come principi fondamentali della materia della tutela della salute”.

Tra questi la Corte annovera la scelta del legislatore statale di subordinare l’attività libero-professionale intramuraria a una serie di condizioni di tempo e di luogo ‒ con assoluta esclusione dell’esercizio della medesima all’interno di strutture private convenzionate – oggi: accreditate – con il Servizio sanitario nazionale ‒ ritenendola, al di là della particolare natura delle relative, espressione dell’ampia accezione in cui è stato declinato il  principio di esclusività. “Principio fondamentale”, volto peraltro, chiarisce ulteriormente lo stesso giudice costituzionale, a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti.

Di qui, dunque, l’illegittimità costituzionale delle norme che, sia pur in via transitoria, consentivano, rispettivamente:

∙ ai dirigenti sanitari in rapporto esclusivo con il SSR, di svolgere l’attività libero-professionale intramuraria nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il SSR; ed

∙ alle aziende sanitarie, agli enti ed agli istituti del SSR, di acquisire dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria legati da rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria (ai sensi della legge n. 120 del 2007) anche presso le strutture private accreditate.