- 04-07-2024

Nella sent. n. 122 del 2024, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, come conv. e dipoi modif., ritenendo perseguita con mezzi sproporzionati la relativa finalità di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.

In sostanza, secondo la Corte, va censurato l’operato allargamento della presunzione assoluta di non meritevolezza dei benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai parenti o agli affine entro il quarto grado di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ex lege n. 575 del 1965 o a procedimenti penali ex art. 51, comma 3-bis, c.p. Infatti, sempre a giudizio della Corte, se è vero che, nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben può enucleare presunzioni assolute di indegnità, queste debbono, però, essere corroborate da massime d’esperienza plausibili e rispecchiare l’id quod plerumque accidit. Nel caso di specie, invece, non solo l’esigenza di indirizzare la solidarietà dello Stato verso le persone meritevoli risulta già stata assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario, ma viziano la previsione censurata vuoi (art. 3 Cost.) la sua irragionevolezza intrinseca (al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado potrebbe non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale e non si terrebbe conto proprio di coloro che si siano dissociati dal contesto familiare), vuoi (art. 24 Cost.) l’assolutezza della presunzione in quanto ostativa al diritto di difesa in giudizio, impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.